Articolo 4 della Legge 14 novembre 1962, n. 1610
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 dicembre 1962
Art. 4. Procedimento e gravami

Nei casi previsti dagli articoli precedenti puo' essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprieta' a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui e' situato il fondo.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.
L'istanza e' resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', e all'albo della pretura, ed e' pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui ai terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
Contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente.
Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicita previste dal secondo comma. Contro tale decreto puo' essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.
Contro il decreto di rigetto il ricorrente puo' proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.
Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprieta', costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell' articolo 2651 del Codice civile .
La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2.
Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purche' l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprieta' od altro diritto reale.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente