Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
L'art. 21 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacché l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Nei rapporti diretti tra le parti, e quindi anche nel rapporto di traenza del titolo accettato, quest'ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, e come tale comporta una mera inversione processuale dell'onere della prova della sussistenza del credito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ANTONIO MONNZINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIVIO RATTIN, FERRUCCIO PEZZANGORA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F.LLI CANIL S.P.A., GIÀ F.LLI CANIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VTA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTE BENZI, giusto mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1966/00 dalla Corta d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/12/00;
udita la relaziona dalla causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MONZIMI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LORI A, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il giorno 29 dicembre 1987, il signor AR OE chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, la F.LI CA s.r.l.. Espose che aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dei beni della convenuta fino a concorrenza di L. 250.000.000, essendo in possesso di una cambiale, accettata dalla società e protestata, per l'ammontare di 2.100.000 sceLIni austriaci;
che nel frattempo la cambiale era stata sequestrata dal Pretore di Castelfranco Veneto sulla base di una denuncia per truffa, sporta dalla sodata convenuta par sottrarsi alla sua obbligazione. L'attore chiese la convalida del sequestro e la condanna dalla convenuta al pagamento del debito, corrispondente a L. 217.000.000. La convenuta, costituitasi, resistette alla domanda, deducendo che la cambiale era stata consegnata a titolo di deposito fiduciario al signor FR VA, di Vienna, e che a questi il titolo era stato sottratto da certo IN SH, che lo aveva poi consegnato all'attore, coma da quest'ultimo annesso. Chiese il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell'attore al pagamento dei danni ex art. 96 c.p.c. per il sequestro conservativo eseguito.
Con sentenza in data 11 maggio 1995, il tribunale respinse le domande attrici, e condannò l'attore al risarcimento dei danni quantificati in misura corrispondente agli interessi sopportati per garantire con fideiussione la richiesta ed ottenuta revoca del sequestro. Contro questa sentenza, il OE propose appello principale, e la F.LI CA s.r.l. appello incidentale per la revoca del sequestro e la liberazione delle somme depositate a titolo di cauzione. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 14 dicembre 2000, respinse entrambi gli appeLI, e condannò l'appellante principale alle spese del grado.
La corta veneziana osservò che l'appellante aveva proposto un'azione cartolare basata sulla cambiale accattata dalla sodata appellata, emessa in Austria ma valevole in Italia a norma dall'art. 63 secondo comma l.c.; cha la società, in quanto debitrice, potava opporre a norma dall'art. 21 l.c., oltre alla eccezioni di nuLItà della cambiale, quelle personali;
che nella specie il OE era non solo traente, ma anche primo prenditore del titolo emesso al suo ordine, e che, agendo per il pagamento, egli aveva riconosciuto che nessun rapporto era intercorso tra lui - creditore cartolare - e la società F.LI CA, la quale aveva ribadito l'insussistenza del rapporto causale.
Per la cassazione della sentenza, notificatagli il 29 marzo 2001 al domicilio eletto presso il difensore, il signor OE ricorre con atto notificato il 10 maggio 2001, con due motivi, illustrati anche con memoria.
La società F.LI CA s.p.a. (già s.r.l.) resiste con controricorso notificato il 18 giugno 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l'emissione e la circolazione dei titoli di credito, commessa dalla corte veneziana con l'affermazione che l'assenza di un diretto rapporto causale sottostante, tra creditore cartolare e soggetto obbligato indicato nella cambiale, precluderebbe al primo l'esercizio dell'azione cartolare nei confronti del secondo;
si deduce che in tal modo è violato il principio per il quale il diritto cartolare fa astrazione dal rapporto causale diretto, e che a tale principio, sancito dall'art. 65 l.c., può derogarsi solo nei limiti dell'art. 21 l.c., sicché la circostanza che il titolo aia pervenuto al OE mediante semplice traditio potrebbe solo comportare che egli sia esposto alle eccezioni relative ai suoi danti causa.
Il motivo è infondato, nei sensi appresso indicati. Secondo la ricostruzione del fatto che si legge in sentenza, e che è condivisa dalle parti dal processo anche in questo grado di legittimità, l'odierno ricorrente, che quale primo prenditore della cambiale tratta agiva nei confronti dal trattario, era al tempo stesso il traente;
il titolo, pertanto, era stato emesso nel rapporto tra le odierne parti in causa. Ora, l'articolo 21 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondata sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, perché l'astrattezza cartolare, che è il fondamento dalla norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia tarso rispetto al rapporto fondamentale. Si tratta di principio ripetutamente affannato da questa corta di legittimità, a pienamente consolidato (si vadano, tra la altra, Cass. 5 agosto 1968 n. 2800, 5 dicembre 1974 n. 4012, 26 settembre 2000 n. 12732). Nei rapporti diretti tra la parti, a quindi anche nel rapporto di traenza dal titolo accattato, quest'ultimo ha invece valore di mera promessa di pagamento, a coma tale comporta una mera inversione processuale dall'onere della prova della sussistenza del credito;
e detta inversione è superata dall'accertamento compiuto dal giudice del merito, come tale non censurato nel presenta giudizio, che, come era pacifico nel giudizio, tra le parti non sussisteva alcun rapporto idoneo a giustificare l'obbligazione portata dal titolo. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 96, secondo comma c.p.c. e connessi vizi di motivazione;
si deduce che avendo il ricorrente agito sulla base di un titolo sottoscritto e messo in circolazione dalla ditta F.LI CA l'elemento dell'assenza della normale prudenza richiedeva una adeguata motivazione, che mancherebbe nell'impugnata sentenza, e che la prova dall'ammontare dal danno non sussisterebbe, parche nella fattispecie la parta si era avvalsa di una fideiussione bancaria. Il motivo è infondato. L'odierno ricorrente aveva lamentato, nel giudizio di appello, la stringata motivazione sul punto della condanna al risarcimento dei danni, ed i criteri utilizzati per la quantificazione, indicati negli interessi legali sopportati dalla CA sulle somme versate per ottenere la fideiussione bancaria, e attraverso di essa la revoca del sequestro conservativo. La corte del merito ha osservato, quanto ai presupposti della condanna, che il OE aveva agito in giudizio ottenendo un sequestro conservativo a garanzia di una posizione creditoria che agli, consapevole dell'assenza di ogni rapporto con la società CA, sapeva inesistente, e quindi omettendo l'ordinaria prudenza. Nelle affermazioni appena riportata deve ravvisarsi una sufficiente motivazione della statuizione adottata, che la parte aveva l'onere di sottoporre a censura specifica, assente invece nel ricorso. in ordine al quantum, la corte veneziana ha condiviso la valutazione del tribunale, che aveva individuato il pregiudizio del sequestratario (non già, propriamente, negli interessi sulla soma variata par ottenere la fideiussione, bensì) negli oneri sopportati par ottenere la revoca dalla misura cautelare (nello svolgimento del fatto indicati coma interessi sopportati par garantire, con fideiussione, la domandata a concessa revoca dal sequestro conservativo). in questa sede, il ricorrente si limita ad osservare che la motivazione sarebbe insufficiente, perché la società CA non aveva fornito una cauzione, bensì una fideiussione bancaria, il cui costo non sarebbe stato in alcun modo dimostrato. Ha, premesso che non si ravvisa alcuna contraddizione nell'assunto che una fideiussione bancaria abbia dai costi, il tema si sposta in tal modo sulla prova dell'ammontare, che è una questione di merito. Dalla sentenza impugnata non risulta che si facesse una questiona di prova, bensì solo di individuazione del criterio di calcolo, a il contrario assunto, che avrebbe giustificato una censura di insufficiente motivazione, postulava, par il principio dell'autosufficienza del ricorso, che il motivo di appello non adeguatamente esaminato fosse riportato testualmente, con l'indicazione del luogo di riscontro in atti, al fina di consentire a questa corte, che riguardo ai visi in procedendo è giudica anche dal fatto, di vanificare la fondatezza dalla doglianza a il carattere decisivo del punto.
In conclusione il motivo deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, di cui E. 100,00 per rimborsi, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004