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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18045 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 64641/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64641/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione alla udienza del 23.09.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n° 76, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Palumbo, dalla quale è rappresentato e difeso giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato in calce all'atto di citazione in opposizione, rilasciato anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 18 D.M. Giustizia n°44/11, come modificato dal successivo D.M. Giustizia n°48/13, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 98188878 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE E
, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione n°130 del 30 aprile 1999, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38- 00187- codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma p. i.v.a. , iscritta P.IVA_1 P.IVA_2
nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla CA d'Italia del 07 giugno 2017, appartenente al “ Gruppo
IVA Credito Fondiario”, facente parte del “ Gruppo ”, codice ABI , Controparte_2 P.IVA_3
soggetta a direzione e coordinamento di cessionaria di codice Controparte_3 Controparte_4
fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Roma , p. i.v.a. , giusta P.IVA_4 P.IVA_2 cessione del 06/05/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n°56 del 13/05/2021 in persona della procuratrice con sede legale in NA, Via Bonsignore n. 1, c.f. e p. i.v.a. , in CP_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura ai rogiti del Notaio al Persona_1
n. Rep. 15846 - Racc. n. 7732 del 16.06.2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n° 70, presso lo studio dell'Avv. Barbara Cufari, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del foro di
NA e dall'Avv. Mario Anzà giusta procura generale alle liti autenticata nella forma dal Notaio Per_2
di NA del 03/03/2021 al n° Rep. 38070 ed al N° Racc. 14435, con richiesta di ricevere gli avvisi di
[...] cancelleria ai seguenti numero di fax:090/9435200 e 06/ 92942088 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3 Email_4
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi.
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie.
CODICE: 140041
OGGETTO: CAri( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE OPPONENTE: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da atto di opposizione e successive difese. Nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. concludeva: “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, Voglia
1) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'opposta, nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022,
R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via riconvenzionale
2) accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione in capo all'opposta, per domandare il pagamento all'opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data
16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
sempre in via riconvenzionale
3) accertare e dichiarare la nullità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'effettivo ammontare della somma ingiunta, priva di specificazione della sorte capitale, degli interessi, delle spese e degli accessori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data
19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante.
Con vittoria delle spese del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.
37/2018, oltre recupero delle spese generali, IVA e CPA, il tutto come per Legge”.
PARTE OPPOSTA: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e successive memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., nelle quali concludeva: “1) In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 14646/22 del
16/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 11541/22, oggi opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione.
2) Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
3) In subordine, e nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili, in fatto e diritto, le domande dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
4) Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare messi istruttori, nel concedendo termine di legge.
5) Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.8.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della nella qualità di procuratrice CP_5
della a sua volta nella qualità di cessionaria della in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 14646/2022 - n. R.G. 11541/2022, notificato in data 19.09.2022, con cui intimava alla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, nella qualità di obbligata principale, nonché a , nella qualità di garante fino alla Parte_1
concorrenza della somma di € 100.000,00, il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 136.665,60, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 nonché del rapporto di conto corrente n. 631250.
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2022 il Sig. conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la nella qualità di procuratrice della a CP_5 Controparte_1
sua volta nella qualità di cessionaria della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14646/2022, esponendo che: - la ricorrente, a fondamento della intimazione di pagamento, aveva prospettato che la sarebbe stata debitrice nei confronti della Controparte_6 Controparte_7 in ragione della sussistenza di due linee di credito:
[...]
a) rapporto di conto corrente anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto dalla CP_6
con la , con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26;
[...] Controparte_6 Controparte_8
b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto dalla Controparte_6
con la CA NA OL EN, con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
- il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla con conseguente difetto Controparte_1 di legittimazione passiva in capo alla stante la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito CP_5 di cui al monitorio, essendo a tal fine insufficiente la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta
Ufficiale;
- la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di controparte, in quanto le missive di costituzione in mora inviate al Sig. dalla Parte_1 Controparte_7
non erano correttamente indirizzate al suo indirizzo di residenza;
[...]
- la riconducibilità della garanzia prestata dal Sig. al novero dei contratti autonomi Parte_1 di garanzia, e non di fideiussione, con conseguente inefficacia, nei confronti del garante autonomo, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati al debitore principale;
- la nullità della domanda di cui al decreto monitorio per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'effettivo ammontare della somma ingiunta.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 06.03.2023 si costituiva nel presente giudizio la nella qualità di procuratrice della a sua volta nella qualità CP_5 Controparte_1 di cessionaria della in persona del legale rappresentante pro tempore, precisando che: Controparte_4
- la era debitrice nei confronti della Controparte_6 Controparte_7
in precedenza CA NA OL EN e
[...] Controparte_8
per i seguenti ragioni causali:
a) rapporto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto con la Controparte_8
e con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26 al 28.12.2018, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB; b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto con la CA NA OL EN e con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB;
- in data 8.10.2004 il Sig. aveva garantito con fideiussione, Parte_1 fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00, i suindicati rapporti di credito;
- la era stata incorporata dalla Controparte_8 Controparte_7
- al 28.12.2018 il credito complessivamente vantato dalla Controparte_7
nei confronti degli odierni resistenti ammontava ad € 136.665,60, come provato dalla
[...]
certificazione ex art. 50 TUB;
- in data 28.12.2018 la aveva acquistato dalla Parte_2 Controparte_7 un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
[...] del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 1 del 3.1.2019, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto monitorio;
- in data 15.07.2020 la aveva ceduto alla Parte_2 Controparte_3
un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 84 del 18.7.2020, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto ingiuntivo;
- in data 20.07.2020 la aveva ceduto alla Controparte_3 Controparte_1
il predetto portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte
II n. 87 del 25.07.2020;
- in data 03.12.2020 la aveva ceduto alla Controparte_1 Controparte_3
un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 144 del 10.12.2020, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto monitorio;
- in data 11.12.2020 la aveva ceduto alla Controparte_3 Controparte_4 il predetto portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 146 del 15.12.2020;
- in data 6.5.2021 la aveva nuovamente ceduto alla Controparte_4 Controparte_1
il medesimo portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 56 del 13.05.2021.
Parte opposta eccepiva quindi: - la sussistenza della sua legittimazione attiva, in quanto delle plurime cessioni in blocco, effettuate ai sensi dell'art. 58 TUB, era stata data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- la mancata intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria di cui al decreto monitorio;
- la prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, essendo a tal fine sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB ed in quanto i fatti posti a suo fondamento non erano stati oggetto di contestazione ex adverso.
Parte opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Il Tribunale, con provvedimento del 10.7.2023 assegnava alla parte opposta il termine di giorni quindici per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria.
Parte opposta, con nota di deposito dell'11.7.2023, dava atto dell'infruttuoso esperimento della procedura stessa.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Ritiene il decidente che la proposta opposizione debba trovare accoglimento perché fondata.
Giova premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque,sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 13533 del 30.10.2001; in termini, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13674 del 13.06.2006 e Cass. Civ. Sez. III Sent.
n° 8615 del 12.04.2006).
Tanto premesso la parte opposta, nella presente sede, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 14646/2022 del 16.8.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 136.665,60, oltre interessi e spese processuali, afferente i seguenti rapporti:
a) rapporto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto con la Controparte_8
e con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26 al 28.12.2018, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB;
b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto con la CA NA OL EN e con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB.
La parte opponente ha in primis eccepito il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla e, di conseguenza, della legittimazione attiva Controparte_1
della per mancanza di certezza della titolarità del diritto azionato, non sussistendo prova CP_5
dell'effettiva inclusione, nei contratti di cessione succedutisi nel tempo, dei crediti di cui al decreto monitorio.
Nella successiva memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. la parte opponente ha altresì evidenziato che mentre i rapporti in oggetto sono originariamente intervenuti tra la e la CA NA CP_6
OL EN, la prima cessione del credito è intervenuta tra la e Controparte_7
la Parte_2
La parte opposta, ha replicato, sin dalla comparsa di costituzione, che la è stata Controparte_8
incorporata dalla Controparte_7 Ciò premesso deve essere, in funzione dirimente, chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri allegatori e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
La posizione sostanziale di convenuto dell'opponente, dunque, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto in modo puntuale.
Tanto premesso, per quanto sopra illustrato, la domanda di revoca del decreto opposto deve essere accolta in ossequio al principio della “ragione più liquida”, in quanto la domanda di pagamento avanzata dall'opposta può essere respinta sulla base di una questione assorbente, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c., in vista dell'economia processuale e delle esigenze di celerità.
Orbene la parte opposta non ha fornito prova alcuna in ordine all'asserita fusione per incorporazione della nella atto mediante il Controparte_8 Controparte_7
quale la comparente sarebbe subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e CP_7
passivi, facenti capo alla incorporata.
Ora, è ben noto che “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”
(così, ex multis, Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 16904 del 27.06.2018).
Le superiori considerazioni non consentono al Tribunale di esaminare il contenuto delle richieste riconvenzionali formulate in via gradata dalla parte opponente. Occorre pertanto accogliere la presente opposizione e procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 14646/2022 nei confronti del garante, unico opponente.
Ogni altra questione e domanda risulta assorbita.
Quanto alla posizione dell'obbligata principale , secondo Controparte_6
la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. II sentenza 6.11.2015 n. 22696) “In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi
(giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass., Sez. I, Sent. n. 11251 del 1990)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così pronuncia:
1) accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, r.g. n° 11541/2022, emesso inter partes il 16/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
2) condanna la parte opposta a rifondere in favore del Sig. le spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 7.795,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali
15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64641/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione alla udienza del 23.09.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n° 76, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Palumbo, dalla quale è rappresentato e difeso giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato in calce all'atto di citazione in opposizione, rilasciato anche ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 18 D.M. Giustizia n°44/11, come modificato dal successivo D.M. Giustizia n°48/13, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 98188878 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE E
, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione n°130 del 30 aprile 1999, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Piemonte n°38- 00187- codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma p. i.v.a. , iscritta P.IVA_1 P.IVA_2
nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla CA d'Italia del 07 giugno 2017, appartenente al “ Gruppo
IVA Credito Fondiario”, facente parte del “ Gruppo ”, codice ABI , Controparte_2 P.IVA_3
soggetta a direzione e coordinamento di cessionaria di codice Controparte_3 Controparte_4
fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Roma , p. i.v.a. , giusta P.IVA_4 P.IVA_2 cessione del 06/05/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n°56 del 13/05/2021 in persona della procuratrice con sede legale in NA, Via Bonsignore n. 1, c.f. e p. i.v.a. , in CP_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura ai rogiti del Notaio al Persona_1
n. Rep. 15846 - Racc. n. 7732 del 16.06.2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n° 70, presso lo studio dell'Avv. Barbara Cufari, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro del foro di
NA e dall'Avv. Mario Anzà giusta procura generale alle liti autenticata nella forma dal Notaio Per_2
di NA del 03/03/2021 al n° Rep. 38070 ed al N° Racc. 14435, con richiesta di ricevere gli avvisi di
[...] cancelleria ai seguenti numero di fax:090/9435200 e 06/ 92942088 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3 Email_4
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi.
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie.
CODICE: 140041
OGGETTO: CAri( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE OPPONENTE: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da atto di opposizione e successive difese. Nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. concludeva: “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, Voglia
1) accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'opposta, nei confronti dell'odierno opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022,
R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via riconvenzionale
2) accertare e dichiarare l'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione in capo all'opposta, per domandare il pagamento all'opponente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data
16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
sempre in via riconvenzionale
3) accertare e dichiarare la nullità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'effettivo ammontare della somma ingiunta, priva di specificazione della sorte capitale, degli interessi, delle spese e degli accessori e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data
19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante, per le ragioni esposte nel presente atto;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 12.08.2022, depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma in data 16.08.2022, R.G. 11541/2022, notificato all'opponente in data 19.09.2022, dichiarando che nulla è dovuto dal garante.
Con vittoria delle spese del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.
37/2018, oltre recupero delle spese generali, IVA e CPA, il tutto come per Legge”.
PARTE OPPOSTA: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e successive memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., nelle quali concludeva: “1) In via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 14646/22 del
16/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 11541/22, oggi opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione.
2) Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
3) In subordine, e nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili, in fatto e diritto, le domande dell'opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
4) Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare messi istruttori, nel concedendo termine di legge.
5) Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.8.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della nella qualità di procuratrice CP_5
della a sua volta nella qualità di cessionaria della in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 14646/2022 - n. R.G. 11541/2022, notificato in data 19.09.2022, con cui intimava alla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, nella qualità di obbligata principale, nonché a , nella qualità di garante fino alla Parte_1
concorrenza della somma di € 100.000,00, il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 136.665,60, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 nonché del rapporto di conto corrente n. 631250.
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2022 il Sig. conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la nella qualità di procuratrice della a CP_5 Controparte_1
sua volta nella qualità di cessionaria della in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14646/2022, esponendo che: - la ricorrente, a fondamento della intimazione di pagamento, aveva prospettato che la sarebbe stata debitrice nei confronti della Controparte_6 Controparte_7 in ragione della sussistenza di due linee di credito:
[...]
a) rapporto di conto corrente anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto dalla CP_6
con la , con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26;
[...] Controparte_6 Controparte_8
b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto dalla Controparte_6
con la CA NA OL EN, con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
- il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla con conseguente difetto Controparte_1 di legittimazione passiva in capo alla stante la mancata prova dell'avvenuta cessione del credito CP_5 di cui al monitorio, essendo a tal fine insufficiente la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta
Ufficiale;
- la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di controparte, in quanto le missive di costituzione in mora inviate al Sig. dalla Parte_1 Controparte_7
non erano correttamente indirizzate al suo indirizzo di residenza;
[...]
- la riconducibilità della garanzia prestata dal Sig. al novero dei contratti autonomi Parte_1 di garanzia, e non di fideiussione, con conseguente inefficacia, nei confronti del garante autonomo, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati al debitore principale;
- la nullità della domanda di cui al decreto monitorio per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'effettivo ammontare della somma ingiunta.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 06.03.2023 si costituiva nel presente giudizio la nella qualità di procuratrice della a sua volta nella qualità CP_5 Controparte_1 di cessionaria della in persona del legale rappresentante pro tempore, precisando che: Controparte_4
- la era debitrice nei confronti della Controparte_6 Controparte_7
in precedenza CA NA OL EN e
[...] Controparte_8
per i seguenti ragioni causali:
a) rapporto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto con la Controparte_8
e con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26 al 28.12.2018, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB; b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto con la CA NA OL EN e con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB;
- in data 8.10.2004 il Sig. aveva garantito con fideiussione, Parte_1 fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00, i suindicati rapporti di credito;
- la era stata incorporata dalla Controparte_8 Controparte_7
- al 28.12.2018 il credito complessivamente vantato dalla Controparte_7
nei confronti degli odierni resistenti ammontava ad € 136.665,60, come provato dalla
[...]
certificazione ex art. 50 TUB;
- in data 28.12.2018 la aveva acquistato dalla Parte_2 Controparte_7 un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
[...] del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 1 del 3.1.2019, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto monitorio;
- in data 15.07.2020 la aveva ceduto alla Parte_2 Controparte_3
un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 84 del 18.7.2020, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto ingiuntivo;
- in data 20.07.2020 la aveva ceduto alla Controparte_3 Controparte_1
il predetto portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte
II n. 87 del 25.07.2020;
- in data 03.12.2020 la aveva ceduto alla Controparte_1 Controparte_3
un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 144 del 10.12.2020, nel cui perimetro era inclusa anche la posizione creditoria di cui al decreto monitorio;
- in data 11.12.2020 la aveva ceduto alla Controparte_3 Controparte_4 il predetto portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 146 del 15.12.2020;
- in data 6.5.2021 la aveva nuovamente ceduto alla Controparte_4 Controparte_1
il medesimo portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 56 del 13.05.2021.
Parte opposta eccepiva quindi: - la sussistenza della sua legittimazione attiva, in quanto delle plurime cessioni in blocco, effettuate ai sensi dell'art. 58 TUB, era stata data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- la mancata intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria di cui al decreto monitorio;
- la prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, essendo a tal fine sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB ed in quanto i fatti posti a suo fondamento non erano stati oggetto di contestazione ex adverso.
Parte opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Il Tribunale, con provvedimento del 10.7.2023 assegnava alla parte opposta il termine di giorni quindici per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria.
Parte opposta, con nota di deposito dell'11.7.2023, dava atto dell'infruttuoso esperimento della procedura stessa.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Ritiene il decidente che la proposta opposizione debba trovare accoglimento perché fondata.
Giova premettere che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque,sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. S.S.U.U. Sent. n° 13533 del 30.10.2001; in termini, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13674 del 13.06.2006 e Cass. Civ. Sez. III Sent.
n° 8615 del 12.04.2006).
Tanto premesso la parte opposta, nella presente sede, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 14646/2022 del 16.8.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 136.665,60, oltre interessi e spese processuali, afferente i seguenti rapporti:
a) rapporto di anticipi su fatture con cessione del credito n. 892460 intrattenuto con la Controparte_8
e con debito residuo al 28.12.2018 di € 40.412,26 al 28.12.2018, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB;
b) rapporto di conto corrente n. 631250 intrattenuto con la CA NA OL EN e con debito residuo al 28.12.2018 di € 101.235,37, come provato dalla certificazione ex art. 50 TUB.
La parte opponente ha in primis eccepito il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla e, di conseguenza, della legittimazione attiva Controparte_1
della per mancanza di certezza della titolarità del diritto azionato, non sussistendo prova CP_5
dell'effettiva inclusione, nei contratti di cessione succedutisi nel tempo, dei crediti di cui al decreto monitorio.
Nella successiva memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. la parte opponente ha altresì evidenziato che mentre i rapporti in oggetto sono originariamente intervenuti tra la e la CA NA CP_6
OL EN, la prima cessione del credito è intervenuta tra la e Controparte_7
la Parte_2
La parte opposta, ha replicato, sin dalla comparsa di costituzione, che la è stata Controparte_8
incorporata dalla Controparte_7 Ciò premesso deve essere, in funzione dirimente, chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri allegatori e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
La posizione sostanziale di convenuto dell'opponente, dunque, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto in modo puntuale.
Tanto premesso, per quanto sopra illustrato, la domanda di revoca del decreto opposto deve essere accolta in ossequio al principio della “ragione più liquida”, in quanto la domanda di pagamento avanzata dall'opposta può essere respinta sulla base di una questione assorbente, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c., in vista dell'economia processuale e delle esigenze di celerità.
Orbene la parte opposta non ha fornito prova alcuna in ordine all'asserita fusione per incorporazione della nella atto mediante il Controparte_8 Controparte_7
quale la comparente sarebbe subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e CP_7
passivi, facenti capo alla incorporata.
Ora, è ben noto che “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”
(così, ex multis, Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 16904 del 27.06.2018).
Le superiori considerazioni non consentono al Tribunale di esaminare il contenuto delle richieste riconvenzionali formulate in via gradata dalla parte opponente. Occorre pertanto accogliere la presente opposizione e procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 14646/2022 nei confronti del garante, unico opponente.
Ogni altra questione e domanda risulta assorbita.
Quanto alla posizione dell'obbligata principale , secondo Controparte_6
la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. II sentenza 6.11.2015 n. 22696) “In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi
(giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass., Sez. I, Sent. n. 11251 del 1990)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così pronuncia:
1) accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 14646/2022, r.g. n° 11541/2022, emesso inter partes il 16/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revoca il decreto monitorio medesimo;
2) condanna la parte opposta a rifondere in favore del Sig. le spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in € 7.795,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali
15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 15.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi