Articolo 1 della Legge 29 giugno 1939, n. 976
Versione
15 luglio 1939
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantita' dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione».

Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa».

Nell'art. 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente:

«Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non puo' effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente».

Nell'art. 21, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572 , e successive modificazioni, nonche' quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 , e' sostituito dal seguente»:

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Entrata in vigore il 15 luglio 1939