Articolo 46 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 46. (Imputato) .


Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato a' termini dei codici penali militari.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945