Art. 46. (Imputato) .
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato a' termini dei codici penali militari.
Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato a' termini dei codici penali militari.