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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27625/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27625/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1 LU CA Pt_2
[...] Pt_3
Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6
Pt_7 Parte_6
Parte_8
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10,45 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: per gi attori l'avv. INGRAVALLO DIANA Per nessuno Controparte_1 Il giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
ll procuratore delle parte attrice si riporta agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
l'avv. concorda di essere esentata dalla presenza al Parte_6 momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,55 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27625/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
INGRAVALLO DIANA e dell'avv. NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e Controparte_2 C.F._2
dell'avv. NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato C.F._1 CP_1
in VIA BROGGI 7 20129 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Controparte_3 C.F._3
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 20100 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
GIANPAOLO BULGARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. C.F._4
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 20100 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
pagina 2 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Parte_9 C.F._5
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
DIANA INGRAVALLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. C.F._6
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Parte_8 C.F._7
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da foglio allegato al verbale d'udienza.
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da AO GA, , , il Controparte_2 Controparte_3
giardino , , Ingravallo Diana, con atto di citazione, Parte_1 Parte_9 Parte_8
regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in , via Cialdini n.91, CP_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ riservandosi la proposizione di istanza di sospensione della delibera impugnata, - accertato all'occorrenza che il verbale di assemblea non corrisponde al vero, in ogni caso per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero annullare la delibera adottata in data 21/04/2024, in ogni sua parte;
- verificatane la congruità, disporre l'applicazione delle tabelle regolamentari a rogito Notaio
[...]
atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle che risulteranno dovute a seguito di Per_1
revisione disposta in corso di causa;
- Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione. - In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi
CTU volta a valutare la congruità allo stato i fatto delle tabelle a rogito Notaio atto Persona_1
CP rep.22110/8871 del 7/06/2019, e di quelle redatte dal geom. , riformulandone nel caso uniformemente i criteri ”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza del 4.11.2024 fissava udienza di prima comparizione al 30.1.2025 da cui disponeva decorressero i termini per il deposito di memorie ex art 171
pagina 4 di 9 ter cpc.
Con la memoria ex art 171 ter cpc n. 1 parte attrice precisava le conclusioni come segue: “1. per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero in subordine annullare, la delibera adottata in data 21/04/2024, in ogni sua parte,
ovvero in subordine in relazione ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7; 2. previa verifica della congruità dei millesimi ove ritenuto necessario, dichiarare l'applicazione al de quo dei millesimi regolamentari a rogito Notaio CP_1 [...]
atto rep.22110/8871 del 7/06/2019; in subordine disporre l'adozione di quei diversi millesimi che Per_1
risulteranno a seguito di revisione in corso di causa, con applicazione degli stessi a far data dalla domanda;
3.
dichiarare l'invalidità dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; 4. dichiarare non dovuti i costi legali, esposti nel conto spese legali per complessivi euro 57.088,39, relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di RG 45414/2020, quantificati in euro 805,11 per ed euro Parte_10 Pt_5
Pt_ 761,79 per;
5. per l'effetto, condannare il alla restituzione in favore degli attori delle somme CP_1
indebitamente versate in esecuzione dell'impugnata delibera, nella misura che risulterà in corso di causa, con il favore degli interessi dalla data del versamento;
6. Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
7. In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi CTU volta a valutare la congruità allo stato i fatto delle tabelle a rogito Notaio
[...]
CP atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, e di quelle redatte dal geom. , riformulandone nel caso Per_1
uniformemente i criteri…”
All'udienza di prima comparizione del 30.1.2025, vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e CP_1
per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. .
All'udienza del 18.4.2025 parte attrice precisava le conclusioni come segue : “Gli attori, per tutti i motivi in atti chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi in atti,
così giudicare:
1. per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero annullare, la delibera adottata in data
21/04/2024, in ogni sua parte ovvero in subordine in relazione ai punti 1, 2 , 3 , 5 , 6, 7; 2. per l'effetto, previa verifica della congruità dei millesimi ove ritenuto necessario, disporre l'applicazione delle pregresse tabelle regolamentari a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle Persona_1
che risulteranno dovute a seguito di eventuale revisione disposta in corso di causa con applicazione delle stesse pagina 5 di 9 a far data dalla domanda;
3. sempre per effetto dell'accoglimento della domanda sub n.1: dichiarare l'invalidità
dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; e dichiarare altresì non dovute le spese condominiali richieste a titolo di costi legali, ricompresi nel conto generale di spese legali per complessivi euro 57.088,39,
relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di RG 45414/2020, quantificati in Parte_10
Pt_ euro 805,11 per ed euro 761,79 per;
4. Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a Pt_5
rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione per euro 1.399,72 (docc.14/15). In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi CTU volta a valutare la congruità allo stato di fatto delle tabelle a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, e/o delle variazioni apportate, e ricostruire i Persona_1
millesimi del condominio di n.91. In via istruttoria, pur ritenendo tali elementi già acquisiti per via CP_1
documentale, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, chiedono altresì ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che gli attori all'assemblea del 22/04/2024 hanno dichiarato di astenersi da tutte le votazioni riguardanti tematiche oggetto di impugnativa o di mediazione;
2. vero che durante l'assemblea del 22/04/2024 è stato deliberato un fondo per l'esecuzione di interventi edili di ripristino terrazzi e svuotamento vasche antincendio come da CTU, per euro 35.000; 3. vero che durante l'assemblea del 22/04/2024 è stato deliberato un fondo per spese legali per euro 30.000; si indicano a testi i condomini e Tes_1 [...]
, e , e , . Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8
Nonchè, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, chiedono disporsi CTU al fine di valutare la congruità delle tabelle millesimali e/o delle variazioni apportate, e ricostruire i millesimi spettanti agli attori ed a tutti i componenti il condominio di via Cialdini n.91. ….
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.6.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Devono poi essere dichiarate inammissibili le seguenti domande come precisate da parte attrice in sede di memoria ex art 171 ter cpc n. 1 e poi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni “
3. dichiarare l'invalidità
dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; 4. dichiarare non dovuti i costi legali, esposti nel conto
spese legali per complessivi euro 57.088,39, relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di Parte_10
pagina 6 di 9 Pt_
RG 45414/2020, quantificati in euro 805,11 per ed euro 761,79 per;
5. per l'effetto, Parte_10 Pt_5
condannare il alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente versate in CP_1
esecuzione dell'impugnata delibera, nella misura che risulterà in corso di causa, con il favore degli interessi dalla
data del versamento”, in quanto domande nuove e quindi tardivamente proposte, non essendo nemmeno conseguenza delle difese del convenuto, rimasto contumace.
Deve altresì essere dichiarata inammissibile la domanda volta a “disporre l'applicazione delle pregresse tabelle regolamentari a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle Persona_1
che risulteranno dovute a seguito di eventuale revisione disposta in corso di causa con applicazione delle stesse a far data dalla domanda”, atteso che nel presente procedimento il giudice è chiamato a decidere sulla legittimità
o meno della delibera assembleare del 21.4.2024 in tema tra gli altri di approvazione delle tabelle millesimali e non vi è domanda diretta alla revisione delle tabelle millesimali che peraltro deve essere formulata nei modi e nei termini di cui all'art. 69 disp att c.c.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 21.4.2024 sono illegittime sul presupposto che:
• Vi sia Difetto del quorum costitutivo e deliberativo per aver utilizzato, ai fini delle presenze, della votazione e della approvazione, millesimi diversi da quelli in vigore;
• della infedeltà della verbalizzazione, per aver indicato per alcuni punti all'odg l'unanimità dei voti quando invece gli attori si erano esplicitamente astenuti
• per avere l'assemblea deliberato variazione dei millesimi, secondo criteri erronei e deficitari, lesivi dei diritti dei singoli;
• per aver conseguente applicato al preventivo 2024, approvato nella stessa assemblea, criteri di riparto erronei;
• per aver applicato, in via retroattiva, la neo-approvata variazione dei millesimi in relazione a bilanci di anni pregressi dal 2021al 2023, in violazione di un precedente giudicato (Sent. Trib. Milano n.8733/2023),
• per aver falsamente verbalizzato il conferimento di incarico all'ing. , nei fatti mai deliberato: Per_2
• per aver approvato un fondo straordinario per compensi legali per diverse cause e procedimenti, tra i quali risulta una causa “di simulazione” che tuttavia non è mai stata precedentemente deliberata dall'assemblea;
• per aver nominato n.8 consiglieri con facoltà decisorie, in violazione delle norme regolamentari. pagina 7 di 9 In via assorbente va analizzato il primo motivo di impugnativa come meglio precisato in sede di memoria ex art
171 ter n.1 cpc ovvero il difetto del quorum costitutivo e deliberativo.
Parte attrice assume che per la costituzione e la votazione siano stati utilizzati i millesimi approvati solo con delibera del 21.4.2024.
Dalla documentazione in atti è risultato provato :
- che il è dotato di regolamento condominiale con allegate le tabelle millesimali doc quattro e 5 parte CP_1
attrice
- che in diverse assemblee condominiali- tra cui quella del 20/06/2022 oggetto di altre impugnativa conclusasi con sentenza Tribunale Milano n.8733\23 l'assemblea ha applicato tabelle “revisionate” senza che venissero approvate preventivamente dall'assemblea
- la sentenza al Tribunale di Milano n. 8733\23 ha accertato, con efficacia di giudicato sostanziale, che le tabelle millesimali da applicarsi sono quelle di cui al regolamento condominiale atteso che le tabelle millesimali applicate cosiddette “revisionate” non erano state sottoposte alla approvazione della assemblea (doc 7 parte attrice)
- la delibera del 21.4.2024, che po' ritenersi conseguenza della sentenza 8733\23, è stata chiamata , tra gli altri argomenti posti all'ordine del giorno anche a deliberare in merito a “analisi e approvazione tabelle millesimali allegate alla presente convocazione variate a seguito di correzione millesimi di proprietà ” Persona_3
(doc 1 parte attrice).
- non vi è in atti prova che l'assemblea abbia approvato prima della delibera del 21.4.2024 altra tabella millesimale
Poiché come noto l'efficacia delle tabelle non può essere retroattiva (ex multis Tribunale di Milano n 3771\22)
attesa la natura costitutiva dell'accordo dei condomini ai sensi dell'art. 1138 c.c. (Cassazione civile sez. III,
10/03/2011, n.5690) non può che ritenersi che il quorum deliberativo e costitutivo della assemblea del 21 Aprile
2024 dovesse essere quello ottenuto dalla tabella millesimale in vigore al momento della deliberazione ovvero quella allegata al regolamento condominiale, e non quella oggetto di odg dell'assemblea del 21.4.2024
Ne consegue l'annullamento della delibera per violazione del quorum costitutivo e deliberativo.
Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del pagina 8 di 9 principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico del ed a favore di parte attrice, secondo il principio della CP_1
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera del 21.4.2024 resa dall'assemblea del Controparte_5
come in motivazione
[...]
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €. 772,00 CP_1
per compensi di mediazione oltre accessori di legge e rimborso forfetario ed e.273,28 per spese di mediazione oltre €.7.500,00 per compensi del presente procedimento oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre
€.545.00 per spese.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 10.6.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27625/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1 LU CA Pt_2
[...] Pt_3
Parte_4 Pt_5
[...] Parte_6
Pt_7 Parte_6
Parte_8
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10,45 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: per gi attori l'avv. INGRAVALLO DIANA Per nessuno Controparte_1 Il giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
ll procuratore delle parte attrice si riporta agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
l'avv. concorda di essere esentata dalla presenza al Parte_6 momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,55 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27625/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
INGRAVALLO DIANA e dell'avv. NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e Controparte_2 C.F._2
dell'avv. NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato C.F._1 CP_1
in VIA BROGGI 7 20129 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Controparte_3 C.F._3
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 20100 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
GIANPAOLO BULGARI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. C.F._4
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 20100 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
pagina 2 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Parte_9 C.F._5
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
DIANA INGRAVALLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. C.F._6
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INGRAVALLO DIANA e dell'avv. Parte_8 C.F._7
NOCERINO CIRO ( VIA BROGGI, 7 20129 ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 CP_1
BROGGI, 7 presso il difensore avv. INGRAVALLO DIANA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da foglio allegato al verbale d'udienza.
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da AO GA, , , il Controparte_2 Controparte_3
giardino , , Ingravallo Diana, con atto di citazione, Parte_1 Parte_9 Parte_8
regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in , via Cialdini n.91, CP_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ riservandosi la proposizione di istanza di sospensione della delibera impugnata, - accertato all'occorrenza che il verbale di assemblea non corrisponde al vero, in ogni caso per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero annullare la delibera adottata in data 21/04/2024, in ogni sua parte;
- verificatane la congruità, disporre l'applicazione delle tabelle regolamentari a rogito Notaio
[...]
atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle che risulteranno dovute a seguito di Per_1
revisione disposta in corso di causa;
- Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione. - In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi
CTU volta a valutare la congruità allo stato i fatto delle tabelle a rogito Notaio atto Persona_1
CP rep.22110/8871 del 7/06/2019, e di quelle redatte dal geom. , riformulandone nel caso uniformemente i criteri ”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza del 4.11.2024 fissava udienza di prima comparizione al 30.1.2025 da cui disponeva decorressero i termini per il deposito di memorie ex art 171
pagina 4 di 9 ter cpc.
Con la memoria ex art 171 ter cpc n. 1 parte attrice precisava le conclusioni come segue: “1. per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero in subordine annullare, la delibera adottata in data 21/04/2024, in ogni sua parte,
ovvero in subordine in relazione ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7; 2. previa verifica della congruità dei millesimi ove ritenuto necessario, dichiarare l'applicazione al de quo dei millesimi regolamentari a rogito Notaio CP_1 [...]
atto rep.22110/8871 del 7/06/2019; in subordine disporre l'adozione di quei diversi millesimi che Per_1
risulteranno a seguito di revisione in corso di causa, con applicazione degli stessi a far data dalla domanda;
3.
dichiarare l'invalidità dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; 4. dichiarare non dovuti i costi legali, esposti nel conto spese legali per complessivi euro 57.088,39, relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di RG 45414/2020, quantificati in euro 805,11 per ed euro Parte_10 Pt_5
Pt_ 761,79 per;
5. per l'effetto, condannare il alla restituzione in favore degli attori delle somme CP_1
indebitamente versate in esecuzione dell'impugnata delibera, nella misura che risulterà in corso di causa, con il favore degli interessi dalla data del versamento;
6. Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
7. In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi CTU volta a valutare la congruità allo stato i fatto delle tabelle a rogito Notaio
[...]
CP atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, e di quelle redatte dal geom. , riformulandone nel caso Per_1
uniformemente i criteri…”
All'udienza di prima comparizione del 30.1.2025, vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e CP_1
per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. .
All'udienza del 18.4.2025 parte attrice precisava le conclusioni come segue : “Gli attori, per tutti i motivi in atti chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi in atti,
così giudicare:
1. per tutti i motivi in atti dichiarare nulla, ovvero annullare, la delibera adottata in data
21/04/2024, in ogni sua parte ovvero in subordine in relazione ai punti 1, 2 , 3 , 5 , 6, 7; 2. per l'effetto, previa verifica della congruità dei millesimi ove ritenuto necessario, disporre l'applicazione delle pregresse tabelle regolamentari a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle Persona_1
che risulteranno dovute a seguito di eventuale revisione disposta in corso di causa con applicazione delle stesse pagina 5 di 9 a far data dalla domanda;
3. sempre per effetto dell'accoglimento della domanda sub n.1: dichiarare l'invalidità
dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; e dichiarare altresì non dovute le spese condominiali richieste a titolo di costi legali, ricompresi nel conto generale di spese legali per complessivi euro 57.088,39,
relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di RG 45414/2020, quantificati in Parte_10
Pt_ euro 805,11 per ed euro 761,79 per;
4. Vinte le spese di lite, e con la condanna delle controparti a Pt_5
rimborsare anche le spese relative alla fase stragiudiziale di mediazione per euro 1.399,72 (docc.14/15). In via istruttoria: si chiede all'occorrenza disporsi CTU volta a valutare la congruità allo stato di fatto delle tabelle a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, e/o delle variazioni apportate, e ricostruire i Persona_1
millesimi del condominio di n.91. In via istruttoria, pur ritenendo tali elementi già acquisiti per via CP_1
documentale, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, chiedono altresì ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che gli attori all'assemblea del 22/04/2024 hanno dichiarato di astenersi da tutte le votazioni riguardanti tematiche oggetto di impugnativa o di mediazione;
2. vero che durante l'assemblea del 22/04/2024 è stato deliberato un fondo per l'esecuzione di interventi edili di ripristino terrazzi e svuotamento vasche antincendio come da CTU, per euro 35.000; 3. vero che durante l'assemblea del 22/04/2024 è stato deliberato un fondo per spese legali per euro 30.000; si indicano a testi i condomini e Tes_1 [...]
, e , e , . Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8
Nonchè, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, chiedono disporsi CTU al fine di valutare la congruità delle tabelle millesimali e/o delle variazioni apportate, e ricostruire i millesimi spettanti agli attori ed a tutti i componenti il condominio di via Cialdini n.91. ….
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.6.2025 in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Devono poi essere dichiarate inammissibili le seguenti domande come precisate da parte attrice in sede di memoria ex art 171 ter cpc n. 1 e poi ribadite in sede di precisazione delle conclusioni “
3. dichiarare l'invalidità
dei riparti degli anni 2021, 2022, 2023 e preventivo 2024; 4. dichiarare non dovuti i costi legali, esposti nel conto
spese legali per complessivi euro 57.088,39, relativi alla causa di “simulazione” nei confronti di Parte_10
pagina 6 di 9 Pt_
RG 45414/2020, quantificati in euro 805,11 per ed euro 761,79 per;
5. per l'effetto, Parte_10 Pt_5
condannare il alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente versate in CP_1
esecuzione dell'impugnata delibera, nella misura che risulterà in corso di causa, con il favore degli interessi dalla
data del versamento”, in quanto domande nuove e quindi tardivamente proposte, non essendo nemmeno conseguenza delle difese del convenuto, rimasto contumace.
Deve altresì essere dichiarata inammissibile la domanda volta a “disporre l'applicazione delle pregresse tabelle regolamentari a rogito Notaio atto rep.22110/8871 del 7/06/2019, ovvero in subordine di quelle Persona_1
che risulteranno dovute a seguito di eventuale revisione disposta in corso di causa con applicazione delle stesse a far data dalla domanda”, atteso che nel presente procedimento il giudice è chiamato a decidere sulla legittimità
o meno della delibera assembleare del 21.4.2024 in tema tra gli altri di approvazione delle tabelle millesimali e non vi è domanda diretta alla revisione delle tabelle millesimali che peraltro deve essere formulata nei modi e nei termini di cui all'art. 69 disp att c.c.
Nel merito parte attrice lamenta che le delibere condominiali del 21.4.2024 sono illegittime sul presupposto che:
• Vi sia Difetto del quorum costitutivo e deliberativo per aver utilizzato, ai fini delle presenze, della votazione e della approvazione, millesimi diversi da quelli in vigore;
• della infedeltà della verbalizzazione, per aver indicato per alcuni punti all'odg l'unanimità dei voti quando invece gli attori si erano esplicitamente astenuti
• per avere l'assemblea deliberato variazione dei millesimi, secondo criteri erronei e deficitari, lesivi dei diritti dei singoli;
• per aver conseguente applicato al preventivo 2024, approvato nella stessa assemblea, criteri di riparto erronei;
• per aver applicato, in via retroattiva, la neo-approvata variazione dei millesimi in relazione a bilanci di anni pregressi dal 2021al 2023, in violazione di un precedente giudicato (Sent. Trib. Milano n.8733/2023),
• per aver falsamente verbalizzato il conferimento di incarico all'ing. , nei fatti mai deliberato: Per_2
• per aver approvato un fondo straordinario per compensi legali per diverse cause e procedimenti, tra i quali risulta una causa “di simulazione” che tuttavia non è mai stata precedentemente deliberata dall'assemblea;
• per aver nominato n.8 consiglieri con facoltà decisorie, in violazione delle norme regolamentari. pagina 7 di 9 In via assorbente va analizzato il primo motivo di impugnativa come meglio precisato in sede di memoria ex art
171 ter n.1 cpc ovvero il difetto del quorum costitutivo e deliberativo.
Parte attrice assume che per la costituzione e la votazione siano stati utilizzati i millesimi approvati solo con delibera del 21.4.2024.
Dalla documentazione in atti è risultato provato :
- che il è dotato di regolamento condominiale con allegate le tabelle millesimali doc quattro e 5 parte CP_1
attrice
- che in diverse assemblee condominiali- tra cui quella del 20/06/2022 oggetto di altre impugnativa conclusasi con sentenza Tribunale Milano n.8733\23 l'assemblea ha applicato tabelle “revisionate” senza che venissero approvate preventivamente dall'assemblea
- la sentenza al Tribunale di Milano n. 8733\23 ha accertato, con efficacia di giudicato sostanziale, che le tabelle millesimali da applicarsi sono quelle di cui al regolamento condominiale atteso che le tabelle millesimali applicate cosiddette “revisionate” non erano state sottoposte alla approvazione della assemblea (doc 7 parte attrice)
- la delibera del 21.4.2024, che po' ritenersi conseguenza della sentenza 8733\23, è stata chiamata , tra gli altri argomenti posti all'ordine del giorno anche a deliberare in merito a “analisi e approvazione tabelle millesimali allegate alla presente convocazione variate a seguito di correzione millesimi di proprietà ” Persona_3
(doc 1 parte attrice).
- non vi è in atti prova che l'assemblea abbia approvato prima della delibera del 21.4.2024 altra tabella millesimale
Poiché come noto l'efficacia delle tabelle non può essere retroattiva (ex multis Tribunale di Milano n 3771\22)
attesa la natura costitutiva dell'accordo dei condomini ai sensi dell'art. 1138 c.c. (Cassazione civile sez. III,
10/03/2011, n.5690) non può che ritenersi che il quorum deliberativo e costitutivo della assemblea del 21 Aprile
2024 dovesse essere quello ottenuto dalla tabella millesimale in vigore al momento della deliberazione ovvero quella allegata al regolamento condominiale, e non quella oggetto di odg dell'assemblea del 21.4.2024
Ne consegue l'annullamento della delibera per violazione del quorum costitutivo e deliberativo.
Con assorbimento di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in giudizio, in applicazione del pagina 8 di 9 principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a carico del ed a favore di parte attrice, secondo il principio della CP_1
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia
55 del 10/03/2014, n. 140 – valore medio - e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera del 21.4.2024 resa dall'assemblea del Controparte_5
come in motivazione
[...]
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €. 772,00 CP_1
per compensi di mediazione oltre accessori di legge e rimborso forfetario ed e.273,28 per spese di mediazione oltre €.7.500,00 per compensi del presente procedimento oltre accessori di legge e rimborso forfetario oltre
€.545.00 per spese.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 10.6.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
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