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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1922/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANOTTI LOREDANA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
06/12/1961, con l'Avv. ZANOTTI LOREDANA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze di legge;
- Prevedersi in capo al sig. CP_2
[...
[...] l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della signora -allo stato non
[...] Pt_1
economicamente autosufficiente- mediante corresponsione dell'importo mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
ciò fino al momento in cui la sig. si renderà economicamente autosufficiente - Dare atto Pt_1
che la sig. , in accordo con il sig. , ha già provveduto a lasciare la casa coniugale da Pt_1 CP_1
anni, asportando tutti i propri beni e gli effetti personali. - Dare atto che la casa coniugale sita in
Pecetto di LE (AL) Via Debiaggi n.7 di esclusiva proprietà del sig. resta nella Controparte_1
piena ed unica disponibilità del medesimo”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 agosto 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 27 maggio 1989 in Castelnuovo Scrivia (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano due figli, , nata in data [...] e nato il [...], entrambi Persona_1 Persona_2
ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti rappresentavano che, a causa di incompatibilità caratteriali, la convivenza tra i due coniugi era divenuta nel tempo intollerabile e ormai da circa 15 anni i due vivono di fatto separatamente;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Quanto alla condizione economico-patrimoniale le parti esponevano che il IG. , operatore sociosanitario presso una RSA, attualmente CP_1 percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, mentre la IG.ra a causa di problemi Pt_1
di salute è priva di occupazione e, allo stato, non percepisce retribuzione né bonus/adi ecc.
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 1 novembre 2024, rilevato che non erano state indicate nel ricorso le generalità dei figli e che pure andava chiarito se la moglie avesse altri aiuti per il suo sostentamento, fissava udienza di comparizione delle parti. All'udienza fissata, in data 29 gennaio
2025, la IG.ra dichiarava “di vivere a Sale con la madre e il fratello, è la proprietà di mia Pt_1
mamma. vivo lì da tre anni. La residenza la ho fatta da poco. Saranno dieci anni che non viviamo assieme. dichiara che ha avuto tanti incidenti, nel 2021 ho dovuto accettare il licenziamento, Pt_1
sono andata avanti con la poi mi sono rotta la spalla e sono andata avanti con il risarcimento CP_3
e dal settembre 2024 ho il 75 % di invalidità, cammino con deambulatore. Sto aspettando la risposta inps. Si riassume che dovrebbe prendere gli euro 333 di invalidità. Non ho altri assegni perché mia mamma prende 1300 di pensione. Quindi non posso prendere l'assegno di inclusione”. Il IG.
dichiarava “che la casa è in proprietà, ho la cessione del 5 perché era venuto un pezzo di CP_1
casa, e poi pago la macchina 200 al mese circa. Inoltre pago 90 euro per la figlia che le avevo fatto un master per l'università fino al 2027. Percepivo 1300, con la cessione arrivavano 1100 a seconda
2 delle ore. Su 1100 pagavo la macchina e il debito del master. Adesso mi hanno licenziato, esibisce la lettera. Ora prenderò la dal prossimo mese. Ho 63 anni compiuti”. Le parti confermavano CP_3
quindi le condizioni come da ricorso.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio Controparte_1 C.F._2
in Castelnuovo Scrivia (AL), in data 27 maggio 1989 (Anno 1989 Parte II Serie A N. 4);
dispone che il IG. concorra al mantenimento della signora mediante Controparte_1 Pt_1 corresponsione dell'importo mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
dà atto che la IG.ra , in accordo con il IG. , ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1 CP_1
coniugale da anni, asportando tutti i propri beni e gli effetti personali.
dà atto che la casa coniugale sita in Pecetto di LE (AL), Via Debiaggi n.7, di esclusiva proprietà del sig. , resterà nella piena ed unica disponibilità del medesimo. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
3 Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
4
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1922/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANOTTI LOREDANA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
06/12/1961, con l'Avv. ZANOTTI LOREDANA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze di legge;
- Prevedersi in capo al sig. CP_2
[...
[...] l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della signora -allo stato non
[...] Pt_1
economicamente autosufficiente- mediante corresponsione dell'importo mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
ciò fino al momento in cui la sig. si renderà economicamente autosufficiente - Dare atto Pt_1
che la sig. , in accordo con il sig. , ha già provveduto a lasciare la casa coniugale da Pt_1 CP_1
anni, asportando tutti i propri beni e gli effetti personali. - Dare atto che la casa coniugale sita in
Pecetto di LE (AL) Via Debiaggi n.7 di esclusiva proprietà del sig. resta nella Controparte_1
piena ed unica disponibilità del medesimo”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 agosto 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 27 maggio 1989 in Castelnuovo Scrivia (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano due figli, , nata in data [...] e nato il [...], entrambi Persona_1 Persona_2
ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti rappresentavano che, a causa di incompatibilità caratteriali, la convivenza tra i due coniugi era divenuta nel tempo intollerabile e ormai da circa 15 anni i due vivono di fatto separatamente;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Quanto alla condizione economico-patrimoniale le parti esponevano che il IG. , operatore sociosanitario presso una RSA, attualmente CP_1 percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, mentre la IG.ra a causa di problemi Pt_1
di salute è priva di occupazione e, allo stato, non percepisce retribuzione né bonus/adi ecc.
Il Giudice Delegato, con ordinanza in data 1 novembre 2024, rilevato che non erano state indicate nel ricorso le generalità dei figli e che pure andava chiarito se la moglie avesse altri aiuti per il suo sostentamento, fissava udienza di comparizione delle parti. All'udienza fissata, in data 29 gennaio
2025, la IG.ra dichiarava “di vivere a Sale con la madre e il fratello, è la proprietà di mia Pt_1
mamma. vivo lì da tre anni. La residenza la ho fatta da poco. Saranno dieci anni che non viviamo assieme. dichiara che ha avuto tanti incidenti, nel 2021 ho dovuto accettare il licenziamento, Pt_1
sono andata avanti con la poi mi sono rotta la spalla e sono andata avanti con il risarcimento CP_3
e dal settembre 2024 ho il 75 % di invalidità, cammino con deambulatore. Sto aspettando la risposta inps. Si riassume che dovrebbe prendere gli euro 333 di invalidità. Non ho altri assegni perché mia mamma prende 1300 di pensione. Quindi non posso prendere l'assegno di inclusione”. Il IG.
dichiarava “che la casa è in proprietà, ho la cessione del 5 perché era venuto un pezzo di CP_1
casa, e poi pago la macchina 200 al mese circa. Inoltre pago 90 euro per la figlia che le avevo fatto un master per l'università fino al 2027. Percepivo 1300, con la cessione arrivavano 1100 a seconda
2 delle ore. Su 1100 pagavo la macchina e il debito del master. Adesso mi hanno licenziato, esibisce la lettera. Ora prenderò la dal prossimo mese. Ho 63 anni compiuti”. Le parti confermavano CP_3
quindi le condizioni come da ricorso.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto matrimonio Controparte_1 C.F._2
in Castelnuovo Scrivia (AL), in data 27 maggio 1989 (Anno 1989 Parte II Serie A N. 4);
dispone che il IG. concorra al mantenimento della signora mediante Controparte_1 Pt_1 corresponsione dell'importo mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese;
dà atto che la IG.ra , in accordo con il IG. , ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1 CP_1
coniugale da anni, asportando tutti i propri beni e gli effetti personali.
dà atto che la casa coniugale sita in Pecetto di LE (AL), Via Debiaggi n.7, di esclusiva proprietà del sig. , resterà nella piena ed unica disponibilità del medesimo. Controparte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
3 Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
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Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto