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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 445/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Riommi, l'Avv. Verduchi e l'Avv. Maiocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lodi, via Dall'Oro n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e il Funzionario delegato dr.ssa Mesiti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE -
Oggetto: Ricostruzione di carriera.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2009, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_1 ricostruzione di carriera, al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2009, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2012, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.05.2015 indicata dal datore, nonché nel successivo gradone CP_1 stipendiale da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.05.2022 indicata dal datore CP_1
- condannare conseguentemente il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 31.08.2022 ad
€. 3.214,31, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.09.2022 ed oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti Controparte_1 del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ed oltre rimborso del contributo unificato versato.”.
A fondamento della domanda, la ricorrente - attualmente in servizio presso l'istituto superiore “Ghisleri Beltrami” di Cremona - ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente di scuola superiore in forza di CP_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, dall'a.s. 1991/1992 e sino all'a.s.
1999/2000, per un totale di 9 anni di servizio ai sensi dell'art. 489 del D. Lgs. n.
297/1994, prima di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2000.
Ha precisato, quindi, che, nell'operare la ricostruzione della carriera, il dirigente scolastico del , con decreto n. 39 del 24 gennaio 2000, le Controparte_2 aveva riconosciuto, alla data di conferma in ruolo dell'1 settembre 2001, un servizio pre-ruolo di 9 anni complessivi, di cui 7 anni e 4 mesi valevoli ai fini giuridici ed economici e il restante periodo di 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici, con conseguente collocamento nella seconda posizione stipendiale e passaggio alla successiva posizione stipendiale dal 1 maggio 2002, al compimento dell'anzianità di 9 anni. Inoltre, alla data del 1 maggio 2009, quindi al compimento del sedicesimo anno di servizio, avrebbe omesso di riconoscere l'intera anzianità, comprensiva, come per legge, anche della parte residuale di 1 anno e 8 mesi sino ad allora esclusa.
2 Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'integrale ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e computo integrale dell'anzianità di servizio maturata al compimento del sedicesimo anno. Ha domandato, altresì, le incidenze derivanti dal ricalcolo della maggiore anzianità anche sulla retribuzione professionale docenti, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla data del 31 agosto 2022 - tenuto conto della prescrizione quinquennale decorrente dalla costituzione in mora del 12 agosto 2022, del blocco stipendiale previsto per il 2013 e dell'orario part time osservato, pari a 10 ore settimanali di servizio nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2019 e a 12 ore settimanali di servizio nel periodo successivo al 1 settembre 2019 - per un totale di 2.249,75 € di retribuzione tabellare, oltre 187,47 € per ratei di tredicesima mensilità e oltre euro 777,09 per ricalcolo della retribuzione professionale docenti, con regolarizzazione degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto.
Il tutto, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal 1 settembre 2022 e sino alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
Si è costituito in giudizio il - in tutte le sue Controparte_1 articolazioni territoriali – eccependo la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera e al riallineamento e quella quinquennale del diritto ai benefici economici, decorrenti, peraltro, dalla notifica del ricorso e non già dalla diffida, notificata soltanto all'amministrazione centrale e non all'istituto scolastico.
Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso;
2) in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidare ai sensi dell'art. 152 – bis disp. att. c. p. c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Pubbliche Amministrazioni che si difendano tramite propri Funzionari ex art. 417 –bis c. p. c..” Con successiva nota di deposito in data 18 settembre 2023, il convenuto ha prodotto il decreto di progressione di carriera emesso in data 11 settembre 2023 dall'Istituto Superiore “Ghisleri” di Cremona, dal quale risulta l'effettivo riconoscimento dell'anzianità pretesa dalla ricorrente.
3 Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, evidenziando che l'instaurazione del giudizio era stata occasionata dalla condotta colpevole della ricorrente, che non aveva mai rivolto alcuna istanza o diffida alla struttura scolastica competente, la quale, informata della doglianza a seguito della notifica dell'atto introduttivo, aveva provveduto a riconoscere immediatamente quanto dovuto.
All'udienza del 6 dicembre 2023 e alle successive udienze del 12 aprile 2024, del 4 luglio 2024 e del 15 ottobre 2024, preso atto di quanto sopra, i procuratori hanno chiesto un concorde rinvio in attesa del pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio. Tanto all'udienza del 17 dicembre 2024 quanto a quella del 18 febbraio
2025, tuttavia, il ha rappresentato che nessun pagamento è stato disposto a CP_1 seguito del decreto di riconoscimento della maggiore anzianità di servizio ai fini della correzione della posizione economica della ricorrente, di talché la ricorrente ha insistito per la condanna del convenuto al pagamento delle spettanze maturate a far data dal 12 agosto 2017.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e riservando a 60 giorni il deposito della motivazione.
*** * ***
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Principiando dal diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, deve darsi preliminarmente atto che, con provvedimento del
Dirigente Scolastico dell'I.S. “Ghisleri Beltrami” di Cremona in data 11 settembre
2023 (cfr. all. 1 alla nota di deposito del convenuto del 18 settembre 2023,
“Progressione Carriera”), il convenuto ha riconosciuto – come da domanda – il collocamento nella classe stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del
01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dalla data del 01.09.2020, di fatto riconoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Del resto, è circostanza pacifica, perché non contestata e documentalmente provata (cfr. doc. 2, ricorrente), che, con decreto di ricostruzione della carriera n.
39/2005, il Dirigente Scolastico del aveva riconosciuto alla Controparte_2
4 ricorrente, per il servizio pre-ruolo prestato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado, un'anzianità di servizio di 9 anni, di cui 7 anni e 4 mesi validi ai fini giuridici ed economici e 1 anno e 8 mesi validi ai soli fini economici, oltre un anno di servizio di ruolo, così per complessivi 8 anni e 4 mesi di anzianità ai fini giuridici ed economici.
Ciò posto, era la piana applicazione della normativa di riferimento a imporre che, alla data del 1 maggio 2009, con il compimento del sedicesimo anno di anzianità, anche l'ulteriore servizio pre-ruolo di 1 anno e 8 mesi fosse riconsiderato a fini giuridici.
Ed invero, sotto il profilo normativo, deve rilevarsi che l'art. 3 del D.L. n.
370/1970, conv. in Legge n. 576/1970, ha disciplinato il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale docente prevedendo – per quanto rileva - che “al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”.
Il successivo D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974, poi, all'art. 81 ha previsto che “al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge
26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici
e per il restante terzo ai soli fini economici”, mentre il D.P.R. n. 393/1988 è nuovamente intervenuto sulla materia precisando, con l'art. 4, co. 3, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali…”.
Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente avesse effettivamente diritto di vedersi riconoscere per intero l'anzianità maturata in forza dei servizi prestati pre ruolo, nella misura – confermata dal decreto n. prot. 180/2023 del Dirigente Scolastico dell'I.S.
“Ghisleri Beltrami” – di complessivi anni 9 alla data del 1 maggio 2009, con conseguente diritto alla collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a
5 decorrere dalla data del 01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a
34 a decorrere dalla data del 01.09.2020.
Poiché, tuttavia, risulta che allo stato – a oltre un anno e mezzo dall'emanazione del decreto – la non ha provveduto alla sua esecuzione e, Controparte_3 quindi, l'amministrazione datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo
(cfr. verbale di udienza dal 12 aprile 2024 al 18 febbraio 2025), non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle restanti domande di condanna, sulle quali occorre, conclusivamente, soffermarsi.
*
2. A tal riguardo, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione – già superata in fatto dall'emanazione del suddetto decreto del Dirigente Scolastico - di prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità sollevata dal
, essendo sufficiente richiamare il consolidato Controparte_1 orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal giudicante perché fondato su solide argomentazioni di teoria generale del diritto, secondo cui
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
In altri termini, se l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, essa è idonea a determinare il riconoscimento della maggiorazione retributiva, ma non rende imprescrittibili le differenze medio tempore maturate: così, qualora il docente - prescrittosi un primo scatto di retribuzione - agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, perché il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale
6 dei crediti relativi ai singoli aumenti, ma non anche la prescrizione dell'anzianità di servizio, quale fattispecie costitutiva dei crediti non ancora prescritti (così Cass. lav., n. 2232/2020).
Vero è, quindi, che rimane ferma la prescrizione delle eventuali differenze retributive, che restano dovute nel loro maggiore ammontare entro il limite quinquennale previsto per i crediti da lavoro, ma a tale impostazione si è correttamente attenuta la ricorrente nella formulazione dei conteggi relativi alle spettanze rivendicate, ancora non corrisposte dal – e dalla CP_1 [...]
pagatrice - pure a fronte dell'ormai datato riconoscimento della corretta CP_3 anzianità di servizio, essendo, peraltro, controversa la decorrenza dei ratei.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda - consequenziale al riconoscimento della maggiore anzianità - di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo integrale del servizio pre-ruolo, come da ricorso.
Infatti, i conteggi offerti dalla difesa attorea, analiticamente motivati e correttamente formulati, non sono stati specificamente contestati e tengono già opportunamente conto sia della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla costituzione in mora del 12.08.2022 (cfr. doc. 3, ricorrente) sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 – essendo già stato “recuperato” dalla contrattazione collettiva quello relativo agli anni 2011 e 2012 – sia, infine, del part time di 10 ore settimanali nel periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2019 e di 12 ore settimanali per il periodo successivo.
Con precipuo riferimento alla data – contestata – di decorrenza della prescrizione quinquennale, del resto, non può essere condiviso il rilievo del convenuto per cui la diffida stragiudiziale del 12 agosto 2022 sarebbe priva di efficacia interruttiva, in quanto indirizzata - e correttamente recapitata – al
[...]
e non all' : al riguardo, Controparte_4 Controparte_5 infatti, deve rilevarsi che gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono compenetrati nell'organizzazione dello Stato, di talché “rimangono in capo all'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione” (Cfr. Cons. di Stato, n. 1769/2018; in tal senso Cass. lav. n. 6372/2011): ne consegue che, a prescindere dal riparto interno di competenze, la controparte della pretesa azionata deve effettivamente individuarsi nel CP_6
[...] convenuto, che, infatti, ha contraddetto anche in giudizio sulla questione, di talché va riconosciuta piena efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale prodotta sub doc. 3.
Per tutto quanto sopra, in definitiva, la ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal tempestivo inserimento nel corretto gradone stipendiale, come disposto con decreto n. prot. 180/2023 del Dirigente Scolastico dell'I.S. “Ghisleri Beltrami”, maturate successivamente al 12.8.2017, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
*** * ***
2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'emanazione del decreto di riconoscimento in epoca successiva all'instaurazione del giudizio sia circostanza di per sé inidonea a giustificare la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, in quanto la ricorrente, già tenuta a instaurare il giudizio per ottenere la mera applicazione della normativa di riferimento, non ha ottenuto alcuna soddisfazione della pretesa economica collegata agli arretrati.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e tiene conto della natura e del valore di causa (indeterminabile di bassa complessità, avendo per oggetto la mera applicazione della normativa interna), nonché delle fasi concretamente esperite, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto il persistente inadempimento al pagamento delle differenze retributive ha reso necessaria anche la fase decisionale. Si ritiene, infine, che non sussistano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. n. 55/2014, in quanto la documentazione prodotta non ha assunto concreto rilievo ai fini della statuizione finale (Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato da
, pari a 9 anni alla data del 1 maggio 2009, e del conseguente Parte_1 inserimento della stessa nella classe stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dalla data del 01.09.2020,
8 condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_1 le differenze retributive a tal titolo maturate dal 12.8.2017, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed € 259,00 per spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Riommi, dell'Avv.
Verduchi e dell'Avv. Maiocchi, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Riommi, l'Avv. Verduchi e l'Avv. Maiocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lodi, via Dall'Oro n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e il Funzionario delegato dr.ssa Mesiti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE -
Oggetto: Ricostruzione di carriera.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2009, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_1 ricostruzione di carriera, al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2009, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2012, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.05.2015 indicata dal datore, nonché nel successivo gradone CP_1 stipendiale da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.05.2022 indicata dal datore CP_1
- condannare conseguentemente il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 31.08.2022 ad
€. 3.214,31, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.09.2022 ed oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti Controparte_1 del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ed oltre rimborso del contributo unificato versato.”.
A fondamento della domanda, la ricorrente - attualmente in servizio presso l'istituto superiore “Ghisleri Beltrami” di Cremona - ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente di scuola superiore in forza di CP_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, dall'a.s. 1991/1992 e sino all'a.s.
1999/2000, per un totale di 9 anni di servizio ai sensi dell'art. 489 del D. Lgs. n.
297/1994, prima di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2000.
Ha precisato, quindi, che, nell'operare la ricostruzione della carriera, il dirigente scolastico del , con decreto n. 39 del 24 gennaio 2000, le Controparte_2 aveva riconosciuto, alla data di conferma in ruolo dell'1 settembre 2001, un servizio pre-ruolo di 9 anni complessivi, di cui 7 anni e 4 mesi valevoli ai fini giuridici ed economici e il restante periodo di 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici, con conseguente collocamento nella seconda posizione stipendiale e passaggio alla successiva posizione stipendiale dal 1 maggio 2002, al compimento dell'anzianità di 9 anni. Inoltre, alla data del 1 maggio 2009, quindi al compimento del sedicesimo anno di servizio, avrebbe omesso di riconoscere l'intera anzianità, comprensiva, come per legge, anche della parte residuale di 1 anno e 8 mesi sino ad allora esclusa.
2 Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'integrale ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/1988, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e computo integrale dell'anzianità di servizio maturata al compimento del sedicesimo anno. Ha domandato, altresì, le incidenze derivanti dal ricalcolo della maggiore anzianità anche sulla retribuzione professionale docenti, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla data del 31 agosto 2022 - tenuto conto della prescrizione quinquennale decorrente dalla costituzione in mora del 12 agosto 2022, del blocco stipendiale previsto per il 2013 e dell'orario part time osservato, pari a 10 ore settimanali di servizio nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2019 e a 12 ore settimanali di servizio nel periodo successivo al 1 settembre 2019 - per un totale di 2.249,75 € di retribuzione tabellare, oltre 187,47 € per ratei di tredicesima mensilità e oltre euro 777,09 per ricalcolo della retribuzione professionale docenti, con regolarizzazione degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto.
Il tutto, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal 1 settembre 2022 e sino alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
Si è costituito in giudizio il - in tutte le sue Controparte_1 articolazioni territoriali – eccependo la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera e al riallineamento e quella quinquennale del diritto ai benefici economici, decorrenti, peraltro, dalla notifica del ricorso e non già dalla diffida, notificata soltanto all'amministrazione centrale e non all'istituto scolastico.
Ha insistito, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso;
2) in subordine dichiarare la prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidare ai sensi dell'art. 152 – bis disp. att. c. p. c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Pubbliche Amministrazioni che si difendano tramite propri Funzionari ex art. 417 –bis c. p. c..” Con successiva nota di deposito in data 18 settembre 2023, il convenuto ha prodotto il decreto di progressione di carriera emesso in data 11 settembre 2023 dall'Istituto Superiore “Ghisleri” di Cremona, dal quale risulta l'effettivo riconoscimento dell'anzianità pretesa dalla ricorrente.
3 Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, evidenziando che l'instaurazione del giudizio era stata occasionata dalla condotta colpevole della ricorrente, che non aveva mai rivolto alcuna istanza o diffida alla struttura scolastica competente, la quale, informata della doglianza a seguito della notifica dell'atto introduttivo, aveva provveduto a riconoscere immediatamente quanto dovuto.
All'udienza del 6 dicembre 2023 e alle successive udienze del 12 aprile 2024, del 4 luglio 2024 e del 15 ottobre 2024, preso atto di quanto sopra, i procuratori hanno chiesto un concorde rinvio in attesa del pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio. Tanto all'udienza del 17 dicembre 2024 quanto a quella del 18 febbraio
2025, tuttavia, il ha rappresentato che nessun pagamento è stato disposto a CP_1 seguito del decreto di riconoscimento della maggiore anzianità di servizio ai fini della correzione della posizione economica della ricorrente, di talché la ricorrente ha insistito per la condanna del convenuto al pagamento delle spettanze maturate a far data dal 12 agosto 2017.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e riservando a 60 giorni il deposito della motivazione.
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1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Principiando dal diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, deve darsi preliminarmente atto che, con provvedimento del
Dirigente Scolastico dell'I.S. “Ghisleri Beltrami” di Cremona in data 11 settembre
2023 (cfr. all. 1 alla nota di deposito del convenuto del 18 settembre 2023,
“Progressione Carriera”), il convenuto ha riconosciuto – come da domanda – il collocamento nella classe stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del
01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dalla data del 01.09.2020, di fatto riconoscendo la fondatezza della pretesa attorea.
Del resto, è circostanza pacifica, perché non contestata e documentalmente provata (cfr. doc. 2, ricorrente), che, con decreto di ricostruzione della carriera n.
39/2005, il Dirigente Scolastico del aveva riconosciuto alla Controparte_2
4 ricorrente, per il servizio pre-ruolo prestato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado, un'anzianità di servizio di 9 anni, di cui 7 anni e 4 mesi validi ai fini giuridici ed economici e 1 anno e 8 mesi validi ai soli fini economici, oltre un anno di servizio di ruolo, così per complessivi 8 anni e 4 mesi di anzianità ai fini giuridici ed economici.
Ciò posto, era la piana applicazione della normativa di riferimento a imporre che, alla data del 1 maggio 2009, con il compimento del sedicesimo anno di anzianità, anche l'ulteriore servizio pre-ruolo di 1 anno e 8 mesi fosse riconsiderato a fini giuridici.
Ed invero, sotto il profilo normativo, deve rilevarsi che l'art. 3 del D.L. n.
370/1970, conv. in Legge n. 576/1970, ha disciplinato il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale docente prevedendo – per quanto rileva - che “al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”.
Il successivo D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974, poi, all'art. 81 ha previsto che “al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge
26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici
e per il restante terzo ai soli fini economici”, mentre il D.P.R. n. 393/1988 è nuovamente intervenuto sulla materia precisando, con l'art. 4, co. 3, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore (…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali…”.
Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente avesse effettivamente diritto di vedersi riconoscere per intero l'anzianità maturata in forza dei servizi prestati pre ruolo, nella misura – confermata dal decreto n. prot. 180/2023 del Dirigente Scolastico dell'I.S.
“Ghisleri Beltrami” – di complessivi anni 9 alla data del 1 maggio 2009, con conseguente diritto alla collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a
5 decorrere dalla data del 01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a
34 a decorrere dalla data del 01.09.2020.
Poiché, tuttavia, risulta che allo stato – a oltre un anno e mezzo dall'emanazione del decreto – la non ha provveduto alla sua esecuzione e, Controparte_3 quindi, l'amministrazione datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo
(cfr. verbale di udienza dal 12 aprile 2024 al 18 febbraio 2025), non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle restanti domande di condanna, sulle quali occorre, conclusivamente, soffermarsi.
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2. A tal riguardo, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione – già superata in fatto dall'emanazione del suddetto decreto del Dirigente Scolastico - di prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità sollevata dal
, essendo sufficiente richiamare il consolidato Controparte_1 orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal giudicante perché fondato su solide argomentazioni di teoria generale del diritto, secondo cui
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
In altri termini, se l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, essa è idonea a determinare il riconoscimento della maggiorazione retributiva, ma non rende imprescrittibili le differenze medio tempore maturate: così, qualora il docente - prescrittosi un primo scatto di retribuzione - agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, perché il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale
6 dei crediti relativi ai singoli aumenti, ma non anche la prescrizione dell'anzianità di servizio, quale fattispecie costitutiva dei crediti non ancora prescritti (così Cass. lav., n. 2232/2020).
Vero è, quindi, che rimane ferma la prescrizione delle eventuali differenze retributive, che restano dovute nel loro maggiore ammontare entro il limite quinquennale previsto per i crediti da lavoro, ma a tale impostazione si è correttamente attenuta la ricorrente nella formulazione dei conteggi relativi alle spettanze rivendicate, ancora non corrisposte dal – e dalla CP_1 [...]
pagatrice - pure a fronte dell'ormai datato riconoscimento della corretta CP_3 anzianità di servizio, essendo, peraltro, controversa la decorrenza dei ratei.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda - consequenziale al riconoscimento della maggiore anzianità - di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo integrale del servizio pre-ruolo, come da ricorso.
Infatti, i conteggi offerti dalla difesa attorea, analiticamente motivati e correttamente formulati, non sono stati specificamente contestati e tengono già opportunamente conto sia della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla costituzione in mora del 12.08.2022 (cfr. doc. 3, ricorrente) sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 – essendo già stato “recuperato” dalla contrattazione collettiva quello relativo agli anni 2011 e 2012 – sia, infine, del part time di 10 ore settimanali nel periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2019 e di 12 ore settimanali per il periodo successivo.
Con precipuo riferimento alla data – contestata – di decorrenza della prescrizione quinquennale, del resto, non può essere condiviso il rilievo del convenuto per cui la diffida stragiudiziale del 12 agosto 2022 sarebbe priva di efficacia interruttiva, in quanto indirizzata - e correttamente recapitata – al
[...]
e non all' : al riguardo, Controparte_4 Controparte_5 infatti, deve rilevarsi che gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono compenetrati nell'organizzazione dello Stato, di talché “rimangono in capo all'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione” (Cfr. Cons. di Stato, n. 1769/2018; in tal senso Cass. lav. n. 6372/2011): ne consegue che, a prescindere dal riparto interno di competenze, la controparte della pretesa azionata deve effettivamente individuarsi nel CP_6
[...] convenuto, che, infatti, ha contraddetto anche in giudizio sulla questione, di talché va riconosciuta piena efficacia interruttiva alla diffida stragiudiziale prodotta sub doc. 3.
Per tutto quanto sopra, in definitiva, la ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze retributive derivanti dal tempestivo inserimento nel corretto gradone stipendiale, come disposto con decreto n. prot. 180/2023 del Dirigente Scolastico dell'I.S. “Ghisleri Beltrami”, maturate successivamente al 12.8.2017, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
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2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'emanazione del decreto di riconoscimento in epoca successiva all'instaurazione del giudizio sia circostanza di per sé inidonea a giustificare la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, in quanto la ricorrente, già tenuta a instaurare il giudizio per ottenere la mera applicazione della normativa di riferimento, non ha ottenuto alcuna soddisfazione della pretesa economica collegata agli arretrati.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e tiene conto della natura e del valore di causa (indeterminabile di bassa complessità, avendo per oggetto la mera applicazione della normativa interna), nonché delle fasi concretamente esperite, con esclusione della sola fase istruttoria in quanto il persistente inadempimento al pagamento delle differenze retributive ha reso necessaria anche la fase decisionale. Si ritiene, infine, che non sussistano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. n. 55/2014, in quanto la documentazione prodotta non ha assunto concreto rilievo ai fini della statuizione finale (Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Visto l'art. 429 c.p.c., riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato da
, pari a 9 anni alla data del 1 maggio 2009, e del conseguente Parte_1 inserimento della stessa nella classe stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2012 e nel successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dalla data del 01.09.2020,
8 condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_1 le differenze retributive a tal titolo maturate dal 12.8.2017, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed € 259,00 per spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Riommi, dell'Avv.
Verduchi e dell'Avv. Maiocchi, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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