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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 62/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa IA AB Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliere
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferreri del foro di Locri (Cf. ), con C.F._2
Studio in Siderno, Via Portosalvo n. 21, presso lo studio del quale elegge domicilio, giusto mandato reso in calce al presente atto e datato 16.11.2021, il quale difensore ai fini degli artt. 133,134, 136,
170, 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio indirizzo di
Pec o di fax 0964.311757 Email_1
- appellante –
contro
(già ), società rappresentante per la gestione Controparte_1 CP_2 dei sinistri in Italia della , con sede in Roma, via della Controparte_3
Bufalotta, n° 374, P.I. in persona del Procuratore speciale e P.IVA_1 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro, PEC
[...]
(C.F. ), ed elettivamente Email_2 C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6, giusta procura in calce all'atto di citazione - appellata –
e contro
il Sig. (C.F. residente in [...] Controparte_5 C.F._4
Via Montestella n. 19
- appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 497/2021, pubblicata il 18/06/2021 resa nel proc. Rg 1162.2018
MOTIVI DELLA DECISIVIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello il sig. impugnava la sentenza indicata in oggetto con cui il Pt_2
Tribunale di Locri:
1.accerta e dichiara che il sinistro stradale del 23.06.2016 si è verificato per concorrente responsabilità di e di , in eguale misura del 50%; Controparte_5 Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno CP_2 patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in conseguenza del sinistro di Parte_1 cui al punto precedente, della complessiva somma di € 31.799,73, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
3. condanna e alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di CP_2 Controparte_5 lite, che si liquidano nella somma di € 804,60 per esborsi ed in complessivi € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Ferreri, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone in via definitiva le spese della C.T.U., come separatamente liquidate, a carico dei convenuti, in solido.
Si costituiva in giudizio la società assicurativa deducendo l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante nonché la sua infondatezza nel merito.
Rimaneva contumace il sig. . Controparte_5
Con ordinanza del 26.09.25 la causa veniva assegnata a sentenza ex art.190 c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile. Giova infatti osservare che l'atto di appello è stato notificato ad una pluralità di soggetti.
È noto che in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6963.19) i dieci giorni decorrono dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto
i motivi di appello.
Nel procedimento in discorso l'appello è stato notificato alla società Controparte_1
(già ),il 16.01.22, sicchè l'iscrizione a ruolo risalente al 28.01.22 appare
[...] CP_2 tardiva con conseguente improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Si osservi che il principio richiamato da parte appellante per scongiurare l'improcedibilità ovvero quello secondo cui “ In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo” opera solo per il giudizio di primo grado avendo il giudice dettato una norma ad hoc per il giudizio di appello, come peraltro precisato dalla stessa
Cassazione a sezioni unite (Cass. sezioni unite n.10864.11) secondo cui L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli art. 165 e 166
c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che
l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte appellata, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022; Tenuto conto del valore della causa pari ad € 31799,73 e dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolati le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 62.22 proposto da Pt_1 contro (già ) e contro
[...] Controparte_1 CP_2 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 497/2021, pubblicata il
[...]
18/06/2021 resa nel proc. Rg 1162.2018 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2498,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa IA AB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 62/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa IA AB Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliere
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ferreri del foro di Locri (Cf. ), con C.F._2
Studio in Siderno, Via Portosalvo n. 21, presso lo studio del quale elegge domicilio, giusto mandato reso in calce al presente atto e datato 16.11.2021, il quale difensore ai fini degli artt. 133,134, 136,
170, 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio indirizzo di
Pec o di fax 0964.311757 Email_1
- appellante –
contro
(già ), società rappresentante per la gestione Controparte_1 CP_2 dei sinistri in Italia della , con sede in Roma, via della Controparte_3
Bufalotta, n° 374, P.I. in persona del Procuratore speciale e P.IVA_1 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro, PEC
[...]
(C.F. ), ed elettivamente Email_2 C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6, giusta procura in calce all'atto di citazione - appellata –
e contro
il Sig. (C.F. residente in [...] Controparte_5 C.F._4
Via Montestella n. 19
- appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 497/2021, pubblicata il 18/06/2021 resa nel proc. Rg 1162.2018
MOTIVI DELLA DECISIVIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello il sig. impugnava la sentenza indicata in oggetto con cui il Pt_2
Tribunale di Locri:
1.accerta e dichiara che il sinistro stradale del 23.06.2016 si è verificato per concorrente responsabilità di e di , in eguale misura del 50%; Controparte_5 Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno CP_2 patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in conseguenza del sinistro di Parte_1 cui al punto precedente, della complessiva somma di € 31.799,73, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
3. condanna e alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di CP_2 Controparte_5 lite, che si liquidano nella somma di € 804,60 per esborsi ed in complessivi € 3.627,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Ferreri, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone in via definitiva le spese della C.T.U., come separatamente liquidate, a carico dei convenuti, in solido.
Si costituiva in giudizio la società assicurativa deducendo l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione in giudizio dell'appellante nonché la sua infondatezza nel merito.
Rimaneva contumace il sig. . Controparte_5
Con ordinanza del 26.09.25 la causa veniva assegnata a sentenza ex art.190 c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile. Giova infatti osservare che l'atto di appello è stato notificato ad una pluralità di soggetti.
È noto che in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6963.19) i dieci giorni decorrono dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile;
ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto
i motivi di appello.
Nel procedimento in discorso l'appello è stato notificato alla società Controparte_1
(già ),il 16.01.22, sicchè l'iscrizione a ruolo risalente al 28.01.22 appare
[...] CP_2 tardiva con conseguente improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Si osservi che il principio richiamato da parte appellante per scongiurare l'improcedibilità ovvero quello secondo cui “ In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo” opera solo per il giudizio di primo grado avendo il giudice dettato una norma ad hoc per il giudizio di appello, come peraltro precisato dalla stessa
Cassazione a sezioni unite (Cass. sezioni unite n.10864.11) secondo cui L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli art. 165 e 166
c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 c.p.c. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che
l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte appellata, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022; Tenuto conto del valore della causa pari ad € 31799,73 e dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui € 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolati le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 62.22 proposto da Pt_1 contro (già ) e contro
[...] Controparte_1 CP_2 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 497/2021, pubblicata il
[...]
18/06/2021 resa nel proc. Rg 1162.2018 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2498,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa IA AB