CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/07/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere contumacia involontaria
- ha pronunciato la seguente querela di falso SENTENZA incidentale nella causa civile di II grado iscritta sub n. 21/2024 R.G.
promossa
da
, residente in [...]a Vienna in Breitenfurter Parte_1
Strasse n. 225/2/15, C.F. italiano , C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Francesco PA (C.F. e C.F._2
dall'Avv. Enrica Maggi (C.F. , entrambi C.F._3
del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliato in Bolzano
presso lo studio dell'Avv. Edoardo D'Avino (cod. fisc.
), come da procura acclusa all'atto di C.F._4
citazione in appello;
- appellante -
1 contro
(P. Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Bolzano (BZ), via Enrico Fermi n. 18, in persona del legale rappresentante nato a [...] il CP_1
15.03.1976, c. f.: , rappresentata e difesa, C.F._5
giusta procura separata, dall'Avv. Thomas Brenner (c. f.:
del foro di Bolzano, con domicilio eletto C.F._6
nello studio del difensore a 39100 Bolzano, via Argentieri n. 18;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 411/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 23.05.-24.05.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 21.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
1) quanto alla querela di falso: accertare e dichiarare la falsità
della sottoscrizione di ritenuta apposta dal Parte_1
EStinatario personalmente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, allegato quale documento n.4 del ricorrente,
nello spazio di cui alla dicitura “Firma*/Signature*”, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento ex art.355
c.p.c.;
2) in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità
2 della notificazione dell'atto di citazione della , Parte_2
avvenuta a mezzo posta, con invio della raccomandata internazionale il 23.06.2021 e con la ritenuta consegna al
EStinatario indicata al 29.06.2021, con ogni conseguente effetto sulla sentenza n.411/2023 impugnata e con la rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art.354
c.p.c.;
4) nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.411/2023 impugnata per difetto di identità tra il soggetto debitore , di cui al d.i. europeo Controparte_2
n.1793/2020 del Tribunale di Bolzano (di cui al proc. avente
RG 3930/2020), ed il convenuto nella causa n. Parte_1
2296/2021 RG del Tribunale di Bolzano;
5) rigettare la domanda avversaria di condotta dolosa del ricorrente e di abuso di processo ai sensi dell'art. 96 commi 1 e
3 c.p.c. e di condanna dello stesso al risarcimento dei danni alla convenuta nella misura stabilita dal Tribunale.
In ogni caso, con condanna della società appellata a pagare all'appellante le spese legali del presente grado o della presente fase del giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la falsità della sottoscrizione di cui all'allegato doc.4 del ricorrente, utilizzando come scritture di comparazione i documenti numeri 2, 6, 7, 8 e 9, prodotti dal ricorrente, oltre
3 al mandato difensivo allegato alla busta elettronica come
“procura alle liti”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
in via pregiudiziale:
1. Procedere giusto il disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-
bis cpc e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione;
2. Dichiarare l'inammissibilità della querela di falso per le ragioni indicate dichiararne in ogni caso l'infondatezza;
in via subordinata, nel merito:
3. Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso:
4. Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellante per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 commi
1 e 3 cpc con condanna al risarcimento del danno con pagamento di una somma da determinare dalla Corte in via equitativa;
5. Con ogni conseguenza, anche in relazione alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano ha condannato l'appellante in contumacia, al Parte_1
pagamento alla parte appellata Controparte_3
[... (in seguito anche solo la “ ), al pagamento
[...] CP_1
della somma die € 14.380,00, oltre interessi ex art. 1284
comma 4 cc dal 18.11.2020 al saldo, a titolo di somme dovute in forza di riconoscimento di debito del 18.12.2017 e di provvigioni maturate in base al “Standard representation
contract” del 3.3.2017. Inoltre, il Tribunale ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese del grado, liquidate secondo il principio del “decisum”.
In origine, la aveva chiesto l'emissione CP_1
dell'ingiunzione europea per l'importo capitale di € 245.438,56,
oltre interessi (complessivamente € 250.270,13) sulla base del riconoscimento di debito e del citato contratto (di rappresentanza in ambito calcistico professionale). Avverso
l'ingiunzione emessa dal Tribunale di Bolzano in data
24.11.2020, con il n. 1793/2020, notificata al convenuto in data 1.12.2020, quest'ultimo aveva fatto opposizione utilizzando l'allegato modulo F secondo le previsioni della normativa sull'ingiunzione europea. Con decreto del 4.01.2021 il Giudice
dell'ingiunzione europea aveva, perciò, assegnato alla CP_1
il termine di sei mesi per l'introduzione dell'ordinario processo di cognizione. Dal resoconto processuale dell'impugnata sentenza emerge, quindi, che aveva introdotto il CP_1
giudizio ordinario con atto di citazione del 23.06.2021,
notificato il 29.06.2021.
Il Tribunale ha accolto la domanda solo in misura ridotta,
5 per l'importo di € 8.500,00 (indennità relative alla risoluzione del contratto con l'associazione di giocatori ER TH
GmbH & CO KGaA del 17.7.2017 nonché provvigioni spettanti all'attrice fino al 31.12.2017) e per la somma di 2.100,00 a titolo di provvigioni sul contratto del convenuto con il SKN St.
Pölten dall'01.01.2018 sino al recesso illegittimo (8.6.2018) da parte del giocatore dal “Standard representation contract”
nonché € 3.780,00 per lucro cessante dal 8.6.2018 sino alla scadenza naturale del contratto di rappresentanza/mediazione
(2.3.2019). Il Tribunale, infine, ha posto le spese di lite a carico del convenuto contumace in ossequio al principio di soccombenza.
L'impugnata sentenza è stata pubblicata in data
24.05.2023.
Con “atto di appello con querela di falso” di data
19.02.2024, notificato a nella meESima data, CP_1 Pt_1
ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 327 cpc,
[...]
denunciando una mancata regolare costituzione del contraddittorio per essere falsa e comunque non sua la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del procedimento postale di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e per essere, comunque, la notifica nulla per difetto di indicazione delle generalità del soggetto diverso dal EStinatario
che avrebbe asseritamente preso in carica la busta postale presso il suo indirizzo viennese. Inoltre, il Tribunale non
6 avrebbe rilevato l'erronea indicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo del soggetto debitore rispetto a quello individuato nel giudizio “di opposizione”, con conseguente nullità della sentenza.
si è costituita eccependo in via pregiudiziale la CP_1
decadenza dall'impugnazione per tardività della sua proposizione per effetto della notifica della sentenza a mani proprie in data 27.07.2023. Nel merito ha contestato la fondatezza della querela di falso, trattandosi nel caso di specie non dell'avviso di ricevimento ma di un duplicato delle
[...]
emesso su richiesta dell'attrice di primo grado. Ha, poi, CP_4
allegato che l'ingiunzione europea per errore era stata inizialmente richiesta sulla pertinente modulistica nei confronti di una persona diversa ma che tale errore materiale di individuazione era stata corretta dal Tribunale con conseguente corretta emissione e notifica dell'ingiunzione all'odierno appellante, che, invero, ha regolarmente comunicato la sua opposizione. L'appellata ha, quindi, rassegnato gradate conclusioni, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
In seguito all'udienza dell'11.09.2024, fissata in presenza delle parti per chiarire se sussista ancora l'interesse alla querela di falso (stante anche la deduzione dell'appellata della non riferibilità della sottoscrizione del duplicato emesso dalla al EStinatario dell'invio postale, ma all'agente postale CP_4
7 responsabile della formazione del duplicato) e al provvedimento sulla richiesta cautelare di sospensione (stante la pendenza del procedimento esecutivo in Austria sin dall'autunno 2023), con ordinanza del 18.09.2024 è stata disattesa la richiesta cautelare e fissata l'udienza ex art. 352 cpc di data 21.05.2025
per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Solo parte appellata ha depositato una comparsa conclusionale.
La controversia passa ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Trattandosi di procedimento bilingue, la traduzione della sentenza dalla lingua italiana alla lingua teESca avviene con l'ausilio dell'ufficio traduzioni presso questa Sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento ai sensi dell'art. 20 comma 12
del D.P.R n. 574/1988.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, che ha dichiarato di impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327 comma 2 cpc, ha proposto, come primo motivo di gravame, querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento di data 29.6.2021, asseritamente comprovante la notifica dell'atto di citazione in seguito all'opposizione all'ingiunzione europea, “non essendo propria la sottoscrizione
del EStinatario”, dimettendo a sostegno diversi documenti di
8 comparazione (permesso di soggiorno austriaco, patente di guida, estratto contratto d'affitto di appartamento, copia di un accordo di trasferimento temporaneo del 28.2.2018). Con una seconda censura l'appellante argomenta, comunque, la nullità
della notificazione “richiesta da il 23.06.2021 e Parte_2
ritenuta effettuata a il 29.06.2021” per violazione Parte_1
delle norme sulla notifica a mezzo del servizio postale (legge n.
890/1982 e regolamento UE n 1784/2020 e/o regolamento
(CE) n. 1393/2007). Con una terza censura, infine, l'appellante denuncia “la mancanza di identità tra debitore del D.I. e
convenuto in primo grado”, sul rilievo che il decreto ingiuntivo europeo dimesso sub doc. n. 1 con il n. RG 1793/2020 emesso nel procedimento RG 3930/2020 Tribunale di Bolzano non lo avrebbe riguardato ma era diretto a diversa persona (tale
, con indirizzo belga e per un importo di Controparte_2
oltre € 300.000,00), e che per tale motivo avrebbe fatto opposizione sub doc. n. 2 con l'intenzione di dedurre questa circostanza, intenzione impedita in seguito dai vizi di notificazione della citazione inviatagli da in data CP_1
23.06.2021.
2. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello per tardività dell'impugnazione, non avendo l'appellante proposto l'appello entro il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza a mani proprie in data 27.07.2023.
Nel merito ha dedotto l'inammissibilità e comunque
9 infondatezza della querela di falso incidentale proposta: - per essere l'atto d'appello contenente la querela non sottoscritto dalla parte personalmente e la procura alle liti priva di indicazione specifica dei documenti oggetto di querela;
- per essere l'appello proposto oltre la scadenza del termine breve per l'impugnazione con conseguente irrilevanza della querela;
- per trattarsi non dell'avviso di ricevimento dell'invio postale contenente l'atto di citazione notificato, ma del suo duplicato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 655/1982, per il quale non sarebbe richiesta la sottoscrizione del EStinatario. Non potendo provenire, perciò, la sottoscrizione del duplicato dall'appellante difetterebbero alla querela di falso gli elementi Parte_1
falsificanti (“Fälschungselemente”) e di conseguenza anche le prove significative. In relazione alla denunciata diversità di soggetti EStinatari dell'ingiunzione europea, la parte appellata ha chiarito che inizialmente è estato emesso un erroneo provvedimento da parte del Tribunale, riferito a persona diversa
(tale ), errore del quale il Tribunale stesso Controparte_2
si sarebbe reso conto nella stessa giornata. Il Tribunale, quindi,
avrebbe emesso l'ingiunzione corretta nei confronti del signor e solo questa ingiunzione gli sarebbe stata Parte_1
notificata e solo questa sarebbe stata da lui opposta, come risulterebbe anche dal resoconto processuale dell'impugnata sentenza, anche se, per ulteriore errore materiale, parte attrice avrebbe dimesso, nel procedimento ordinario in seguito
10 all'opposizione, copia dell'ingiunzione erroneamente emessa in un primo momento.
3. La questione della possibilità di proporre appello ex art. 327 comma 2 cpc in ipotesi di notifica della sentenza ex art. 325 cpc al contumace involontario e conseguente decorso del termine breve per l'impugnazione (art. 325 cpc), allo scopo di fare valere la nullità del procedimento e della sentenza (“actio
nullitatis”) ovvero per azionare il rimedio della regressione del giudizio ex art. 354 comma 1 cpc, è pregiudiziale all'esame delle censure mosse al provvedimento impugnato (a prescindere dalla questione se sussiste, nel caso di specie, un tema di effettiva falsità della sottoscrizione del duplicato postale dell'avviso di ricevimento, per non essere la stessa – come allega la stessa parte appellata – proveniente da ). Parte_1
3.1. La notifica della sentenza impugnata a mezzo del servizio postale con consegna a mani di in data Parte_1
27.07.2023 presso la residenza a Vienna (Austria) non è stata contestata in modo specifico nelle deduzioni contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024 e/o a verbale dell'udienza dell'11.09.2024, tenutasi in presenza fisica delle parti, né successivamente nei termini concessi ex art. 352
cpc.
3.2. La corretta notifica, comunque, è dimostrata con gli atti del procedimento di notifica (cfr. relata di notifica in calce alla sentenza di primo grado, unitamente all'attestazione di
11 conformità e alla copia dell'avviso di ricevimento dell'invio postale, dove accanto allo spazio riservato alla sottoscrizione del
EStinatario si rinviene una sottoscrizione a mano (e in sigla)
del tutto identica a quella apposta sulle scritture di comparazione dimesse a corredo della querela di falso sub doc.
6, 7, 8 e 9 dell'atto d'appello).
3.3. La notifica della sentenza di primo grado, anche se resa –
in ipotesi – in difetto di valida instaurazione del contraddittorio per nullità della notificazione dell'atto introduttivo, onera il
EStinatario di compiere tempestivamente il rimedio dell'impugnazione per ottenere la tutela del contraddittorio violato con regressione del giudizio ai sensi dell'art. 354 comma
1 cpc.
3.4. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per il contumace in primo grado, sia volontario sia involontario (come nella specie, nella tesi dell'appellante), in presenza di valida notifica della sentenza il termine da rispettare è quello breve di cui all'art. 325 primo comma cpc e non quello lungo di decadenza ex art. 327 cpc: cfr. Corte di cassazione, S.U.,
sentenza n. 14570/2007, in ipotesi di notifica della sentenza al contumace involontario dopo lo spirare del termine lungo di decadenza, massima: “La valida notificazione della sentenza al
contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al
decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a
far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal
12 fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità
degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella
soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di
detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso
d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi
eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio
l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto
inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di
sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.
in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno -
esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi
inidonea a far decorrere il termine breve).”; e in Corte di cassazione, ordinanza n. 1893/2019 in motivazione si legge: “…
invero, dall'attenta lettura della stessa pronuncia invocata dal
ricorrente (Cass. Sez. U. 22/06/2007, n. 14570) e soprattutto dei
suoi punti 3.2 e seguenti dei motivi della decisione, risulta
qualificata come idonea a far decorrere il termine breve - di cui
agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. - per l'impugnazione la valida
notifica della sentenza, anche se emessa all'esito di una
notificazione viziata dell'atto introduttivo;
mentre, a ben vedere, il
requisito della conoscenza della pendenza del processo ed il
diverso riparto del relativo onere probatorio riguarda soltanto il
capoverso dell'art. 327 cod. proc. civ., cioè la decorrenza del
termine c.d. lungo (all'epoca, in ragione del tempo di
instaurazione del giudizio in primo grado, di un anno): evenienza
13 che non rileva nella specie, essendo pacifico che la sentenza di
primo grado sia stata comunque notificata all'appellante ben oltre
trenta giorni prima della notifica dell'appello; alla relativa
motivazione, che si fa carico anche dei dubbi di congruità del
trattamento equiparato tra contumace volontario ed involontario
con argomentazioni che sono idonee ad escludere anche ogni
dubbio di costituzionalità per la sufficienza - e conformità quindi
agli artt. 24 e 111 Cost., invocati dal ricorrente - del termine
breve concesso anche al secondo a partire dalla conoscenza della
sentenza emessa all'esito del grado cui involontariamente ha
omesso di partecipare (conoscenza della sentenza idonea a
consentirgli di prendere contestualmente consapevolezza della
passata pendenza della lite e del suo sviluppo, incombendo un
onere di responsabile attivazione su chiunque sia investito di un
procedimento giurisdizionale, soprattutto per la natura non
particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione
processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da
sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e
far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di
conseguenza, del giudizio: Cass. 12/12/2003, n. 19037), può qui
bastare un integrale richiamo per rigettare entrambi i motivi di
ricorso; sul punto, le ulteriori argomentazioni sviluppate dal
ricorrente in memoria non inficiano le conclusioni appena
ribadite, visto che neppure la carenza di notificazione dell'atto
introduttivo comporta di per sé sola né la giuridica inesistenza
14 della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia poi
idoneamente riparabile mercé il dispiegamento
dell'impugnazione, in motivo della quale si converte ogni nullità
precedente salvi i soli casi espressamente previsti dalla
normativa, entro termini adeguati a dispiegare, con una dovuta
ma minima diligenza, le opportune difese;
pertanto, va fatta
applicazione del seguente principio di diritto: «in ipotesi di
contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza
della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui
esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente
diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della
pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327
cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di mancata notifica di
quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario
opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della
successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine
breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la
sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente
dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento
differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza
alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111
della Carta fondamentale della Repubblica».”
3.5. Per l'effetto, anche assorbente di ogni altra censura proposta con l'atto d'appello, va dato risposta negativa alla questione della rilevanza della querela di falso incidentale
15 proposta ex art. 355 cpc.
3.6. L'eventuale accertamento della non riferibilità della sottoscrizione all'appellante, infatti, non consentirebbe,
comunque, a questa Corte di superare l'inammissibilità
dell'impugnazione e di emettere un ordine di regressione del giudizio ai sensi dell'art. 354 comma 1 cpc.
3.7. L'altra questione, se il vizio della notifica dell'atto introduttivo possa essere prospettato con un'autonoma azione di accertamento negativo, eventualmente in sede di opposizione all'esecuzione, esula anch'essa dal perimetro del presente giudizio (cfr. più approfonditamente Corte di cassazione,
sentenza n. 9865 del 7 maggio 2014).
3.8. L'appello pertanto è inammissibile perché proposto ampiamente oltre il termine di cui all'art. 325 comma 1 cpc.
4. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante per abuso del processo (ex art. 96 cpc),
trattandosi di fattispecie peculiare e transfrontaliera con pronuncia in rito su questione (di applicabilità del termine breve d'impugnazione ex art. 325 cpc anche al contumace involontario in primo grado), in passato oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.
5. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in
16 fatto e in diritto delle questioni affrontate e della limitata fase di trattazione (esauritasi con una udienza in presenza fissata ad
hoc dalla Corte) e decisionale (parte appellante non ha depositato comparse da esaminare), in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva nonché i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisionale, e quindi: € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00
per la fase decisionale, e pertanto complessivamente € 3.933,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto d'appello di data 19.02.2024 avverso la
[...]
sentenza n. 411/2023 del Tribunale di Bolzano di data 23.05.-
24.05.2023,
dichiara
l'inammissibilità del proposto appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
17 le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
3.933,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater dell'art. Parte_1
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 11.06.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
CP_5 [...]
Controparte_6
Das OberlanESgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
18 Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Thomas Weissteiner Senatsmitglied und Gegenstand: Abfasser ES Urteils
unfreiwillige Säumnis – Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied inzidentale Fälschungsklage folgenES
URTEIL
in der unter Nr. 21/2024 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
wohnhaft in Österreich, Wien, Breitenfurter Parte_1
Strasse Nr. 225/2/15, italienische St.Nr.
, zusammen und getrennt vertreten und C.F._1
verteidigt durch RA Dr. Francesco PA (St.Nr.
und durch RA Dr. Enrica Maggi (St.Nr. C.F._2
, beide vom Gerichtsstand Udine, mit C.F._3
erwähltem in Bozen, in der Kanzlei von RA Dr. Edoardo CP_7
D'Avino (St.Nr. ), laut der der C.F._4
Berufungsklageschrift beigefügten Vollmacht;
- Controparte_8
gegen
(MwSt.Nr.: ), Controparte_1 P.IVA_1
mit Sitz in Bozen (BZ), Enrico-Fermi-Strasse Nr. 18, in der
, geboren in Controparte_9
Bozen (BZ) am 15.03.1976, St.Nr.: , C.F._5
vertreten und verteidigt, laut getrennter Vollmacht, durch RA
19 Dr. Thomas Brenner (St.Nr: vom C.F._6
Gerichtsstand Bozen, mit erwähltem Domizil in der Kanzlei ES
Verteidigers in 39100 Bozen, Silbergasse Nr. 18;
- Berufungsgegnerin-
wegen: Berufung gegen das Urteil ES LanESgerichts Bozen
Nr. 411/2023 vom 23.05.-24.05.2023
eingeleitet wurde und welche in der Verhandlung vom
21.05.2025 an den Senat zur Urteilsfindung ex Art. 352 Z.P.O.
verwiesen wurde,
über folgende
Parte_3
Für den Berufungskläger:
Möge das angerufene OberlanESgericht, unter Abweisung
sämtlicher entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und
Ansprüche:
1) hinsichtlich der Fälschungsklage: die Falschheit der
Unterschrift von OR feststellen und erklären, von Pt_1
der angenommen wird, dass sie vom Empfänger persönlich auf der Empfangsbestätigung ES Einschreibens angebracht wurde,
das als Dokument Nr. 4 ES Beschwerdeführers beigefügt ist,
an der in der Aufschrift „Firma*/Signature*“ genannten Stelle,
mit der Ergreifung sämtlicher sich daraus ergebenden
Verfügungen ex Art. 355 ZPO;
2) in präjudizieller prozessualer Hinsicht: die Nichtigkeit der
Zustellung der Klageschrift der , welche per Post CP_1
20 erfolgt ist, u.z. mit Versand ES internationalen Einschreibens
am 23.06.2021 und mit der behaupteten Zustellung ES
internationalen Einschreibens am 29.06.2021, mit sämtlichen
daraus resultierenden Folgen auf das angefochtene Urteil Nr.
411/2023 und mit Zurückverweisung der Rechtssache an das
Gericht erster Instanz ex Art. 354 ZPO, feststellen und erklären;
4) in der Sache selbst: die Nichtigkeit ES angefochtenen
Urteils Nr. 411/2023 wegen fehlender Identität zwischen dem
Schuldner II Martin, benannt im europäischen CP_2
Zahlungsbefehl Nr. 1793/2020 ES LanESgerichtes Bozen
(Verfahren AR 3930/2020), und dem Beklagten OR IE
im Verfahren Nr. 2296/2021 AR vor dem LanESgericht Bozen,
feststellen und erklären;
5) Abweisung ES gegnerischen Antrags ES vorsätzlichen
Verhaltens ES Beschwerdeführers und ES
Prozessmissbrauchs im Sinne ES Art. 96 Abs. 1 und 3 ZPO
und der Verurteilung ESselben zum Schadenersatz zugunsten der Beklagten in der vom Gericht festgestellten Höhe.
Auf jeden Fall, mit Verurteilung der beklagten Gesellschaft zur
Zahlung der Prozesskosten der vorliegenden Verfahrensinstanz
oder der vorliegenden Verfahrensphase.
Im Beweiswege:
Es wird darauf bestanden, dass ein
Amtssachverständigengutachten verfügt wird, um die
21 der Unterzeichnung laut Anlage Dok. 4 ES CP_10
Beschwerdeführers festzustellen, mit der Verwendung der
Dokumente Nr. 2, 6, 7, 8 und 9, die vom Beschwerdeführer
vorgelegt wurden, als Vergleichsschriften, sowie ES der elektronischen Akte beigefügten Verteidigungsauftrags als
„Prozessvollmacht“.
Für die Berufungsgegnerin:
Möge das angerufene OberlanESgericht, unter Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und Ansprüche:
in präjudizieller Hinsicht:
1. Im Sinne der Art. 348-bis und 350-bis ZPO vorgehen und die
Unzulässigkeit der Berufung wegen verspäteter Einlegung
erklären;
2. Die Unzulässigkeit der Fälschungsklage aus den angeführten
Gründen feststellen und diese in jedem als unbegründet Pt_4
erklären;
untergeordnet, in der Sache:
3. Die Berufung abweisen, weil sachlich und rechtlich unbegründet;
auf jeden Fall:
4. die verschärfte Haftung ES Berufungsklägers wegen
Verfahrensmissbrauch im Sinne ES Art. 96 Abs. 1 und 3 ZPO,
mit Verurteilung zum Schadenersatz mit Zahlung eines vom
Gericht nach Billigkeit festzustellenden Betrags;
5. Mit sämtlichen Konsequenzen, auch in Bezug auf die
22 Rückerstattung der Streitkosten.
VERFAHRENSABLAUF
Mit dem angefochtenen Urteil hat das LanESgericht
Bozen den im Erstverfahren säumigen Berufungskläger IE
OR zur Zahlung zugunsten der berufungsbeklagten Partei
KG ES GO (nachfolgend auch nur CP_1 CP_1
„LI“) ES Betrags von € 14.380,00 zuzüglich Zinsen ex
Art. 1284 Abs. 4 ZGB vom 18.11.2020 bis zum Saldo zu bezahlen, u.z. als geschuldete Beträge aufgrund ES
Schuldeingeständnisses vom 18.12.2017 und der auf der
Grundlage ES „Standard representation contract“ vom 3.3.2017
angefallenen Provisionen. Zudem hat das LanESgericht den
Beklagten zur Rückerstattung der Kosten der Instanz, welche nach dem Grundsatz ES „decisum“ liquidiert wurden,
verurteilt.
Ursprünglich hatte LI den Erlass ES
europäischen Zahlungsbefehls für den Kapitalbetrag von €
245.438,56 zuzüglich Zinsen (insgesamt € 250.270,13) auf der
Grundlage ES Schuldeingeständnisses und ES angeführten
Vertrags (über die Vertretung im Bereich ES Profifußballs)
beantragt. Gegen den vom LanESgericht Bozen am 24.11.2020
mit Nr. 1793/2020 erlassenen Zahlungsbefehl, welcher dem
Beklagten am 1.12.2020 zugestellt wurde, hat Letzterer mittels
Formblatt F, nach den gesetzlichen Regelungen über den europäischen Zahlungsbefehl, Einspruch eingelegt. Mit Dekret
23 vom 4.01.2021 hat das Gericht ES europäischen
Zahlungsbefehls dementsprechend der die Frist von CP_1
sechs Monaten für die Einleitung ES ordentlichen
Erkenntnisverfahrens eingeräumt. Aus dem verfahrensrechtlichen Bericht ES angefochtenen Urteils geht also hervor, dass LI mit der Klageschrift vom
23.06.2021, zugestellt am 29.06.2021, das ordentliche
Verfahren eingeleitet hatte.
Das Gericht hat den Antrag nur eingeschränkt, in Bezug
auf den Betrag von € 8.500,00, angenommen (Entschädigungen
hinsichtlich der Aufhebung ES Vertrages mit der Vereinigung
der Spieler ER TH GmbH & CO KGaA vom 17.7.2017
sowie den der Klägerin zustehenden Provisionen bis zum
31.12.2017) und in Bezug auf den Betrag von 2.100,00 als
Provisionen aus dem Vertrag ES Beklagten mit dem SKN St.
Pölten vom 01.01.2018 bis zur rechtswidrigen Kündigung
(8.6.2018) durch den Spieler aus dem „Standard representation
contract“ sowie € 3.780,00 an entgangenem Gewinn vom
8.6.2018 bis zum natürlichen Ablauf ES Vertretungs-
/Vermittlungsvertrages (2.3.2019). Nach dem Grundsatz ES
Unterliegens hat schließlich das LanESgericht den säumigen
Beklagten mit den Streitkosten belastet.
Das angefochtene Urteil wurde am 24.05.2023
veröffentlicht.
Mit der „Berufungsklage mit Fälschungsklage“ vom
24 19.02.2024, welche am selben Tag zugestellt wurde, CP_1
hat IE im Sinne ES Art. 327 ZPO Berufung Pt_1
eingelegt, indem er eine fehlende ordnungsgemäße Einrichtung
ES rechtlichen Gehörs angemeldet hat, da die Unterzeichnung
auf der Empfangsbestätigung ES postalischen
Zustellverfahrens ES das Verfahren einleitenden Aktes
gefälscht sei und jedenfalls nicht von ihm stamme. Zudem sei die Zustellung nichtig aufgrund der Nichtangabe der
Personalien der anderen Person als der Empfänger, die angeblich an seiner Wiener Adresse den Briefumschlag
entgegengenommen haben soll. Zudem habe das LanESgericht
im Rekurs zum Erlass eines Mahndekrets die falsche Angabe
ES Schuldners, im Vergleich zu jenem, der im
„Widerspruchsverfahren“ benannt wurde, nicht berücksichtigt,
mit darauffolgender Nichtigkeit ES Urteils.
hat sich auf den Rechtsstreit eingelassen, CP_1
indem sie in präjudizieller Hinsicht den Verlust ES
Rechtsmittels wegen verspäteter Einlegung eingewandt hat, da das Urteil am 27.07.2023 persönlich zugestellt worden sei. In
der Sache hat sie die Begründetheit der Fälschungsklage
bestritten, da es sich im vorliegenden Fall nicht um die
Empfangsbestätigung handelt, sondern um ein auf Antrag der erstinstanzlichen Klägerin ausgestelltes Duplikat der
Italienischen Post. Sie hat zudem behauptet, dass der europäische Zahlungsbefehl ursprünglich versehentlich auf
25 dem entsprechenden Formular gegen eine andere Person
beantragt worden sei, dass dieser materielle
Identifizierungsfehler jedoch vom LanESgericht berichtigt worden sei, mit der Folge, dass der Zahlungsbefehl
ordnungsgemäß gegenüber dem heutigen Berufungskläger
erlassen und zugestellt worden sei, welcher seinerseits ordnungsgemäß Widerspruch erhoben hat. Die
Berufungsbeklagte hat daher gestaffelte Schlussanträge gestellt und die Bestätigung ES angefochtenen Urteils unter
Zuerkennung der Kosten der Verfahrensinstanz beantragt.
Infolge der Verhandlung vom 11.09.2024, welche in
Anwesenheit der Parteien zur Klärung der Frage anberaumt wurde, ob weiterhin ein Interesse an der Fälschungsklage
besteht (auch unter Berücksichtigung ES Vorbringens der
Berufungsbeklagte, wonach die Unterschrift auf dem von der
Post ausgestellten Duplikat nicht dem Empfänger der Sendung,
sondern dem Postbediensteten, der das Duplikat erstellt habe,
zuzurechnen sei), sowie zum Ersuchen um Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit (angesichts ES seit Herbst 2023
in Österreich anhängigen Vollstreckungsverfahrens), wurde mit
Beschluss vom 18.09.2024 der Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit abgewiesen und die Verhandlung
gemäß Art. 352 ZPO auf den 21.05.2025 zur Verweisung der
Sache an den Senat zur Entscheidung anberaumt, unter gleichzeitiger Festlegung der Fristen zur Präzisierung der
26 Schlussanträge sowie zur Hinterlegung der Schluss- und
Replikschriftsätze.
Nur die Berufungsbeklagte hat einen Schlussschriftsatz
hinterlegt.
Der Rechtsstreit ist nunmehr zur Entscheidung über die in der Einleitung angeführten Schlussanträge reif.
Da es sich um ein zweisprachiges Verfahren handelt,
erfolgt die Übersetzung ES Urteils aus der italienischen in die deutsche Sprache mit Unterstützung ES Amtes für
Übersetzungen bei dieser Außenabteilung ES
OberlanESgerichts Trient gemäß Art. 20 Abs. 12 ES D.P.R. Nr.
574/1988.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
1. Der Berufungskläger, der erklärt hat, im Sinne ES Art.
Parte 327 Abs. 2 das anzufechten, hat als ersten Pt_6
Berufungsgrund die Fälschungsklage bezüglich der
Empfangsbestätigung vom 29.6.2021 eingebracht, aus welcher angeblich die Zustellung der Klageschrift infolge ES
Widerspruchs gegen den europäischen Zahlungsbefehl
hervorgeht, „da die Unterschrift nicht dem Empfänger
zurechenbar ist“, wobei er mehrere Vergleichsdokumente dazu vorgelegt hat (österreichischen Führerschein, Controparte_11
Auszug aus einem Wohnungsmietvertrag, Kopie eines befristeten Überlassungsvertrags vom 28.2.2018). Mit einer zweiten Rüge behauptet der Berufungskläger, auf jeden Fall, die
27 Nichtigkeit der Zustellung, „welche von der Flahlight KG am
23.06.2021 beantragt wurde und als am 29.06.2021 an OR
IE erfolgt gilt“, wegen Verstoßes gegen die Normen über die
Zustellung durch die Post (Gesetz Nr. 890/1982 und EU-
Verordnung Nr. 1784/2020 und/oder (EG) Verordnung Nr.
1393/2007). Mit einer dritten Rüge macht schließlich der
Berufungskläger „die fehlende Identität zwischen dem Schuldner
ES Mahndekrets und dem erstinstanzlichen Beklagten“ geltend,
mit der , dass das europäische Mahndekret, das CP_12
unter Dok. Nr. 1 mit A.R. Nr. 1793/2020 im Verfahren A.R. Nr.
3930/2020 ES LanESgerichts Bozen erlassen wurde, nicht ihn betreffe, sondern an eine andere Person gerichtet war (einen
Contr gewissen GI II Martin, mit belgischer Adresse und für
einen Betrag von über € 300.000,00), und dass er aus diesem
Grunde unter Dok. Nr. 2 Widerspruch eingelegt habe, mit der
Absicht, diesen Umstand geltend zu machen, Absicht, die später durch die mangelhafte Zustellung der ihm von CP_1
am 23.06.2021 zugesandten Vorladung verhindert wurde.
2. Die Beklagte hat die Unzulässigkeit der CP_1
Berufung wegen verspäteter Anfechtung eingewandt, da der
Berufungskläger die Berufung nicht innerhalb der kurzen Frist
von 30 Tagen ab der Zustellung ES Urteils zu eigenen Händen
am 27.07.2023 eingelegt hat. In der Sache hat sie die
Unzulässigkeit und jedenfalls Unbegründetheit der eingebrachten inzidentalen Fälschungsklage eingewandt: - weil
28 die Berufungsklageschrift, die die Fälschungsklage beinhaltet,
nicht von der Partei persönlich unterschrieben ist und die
Prozessvollmacht keine spezifischen Angaben der Dokumente,
die Gegenstand der Klage sind, beinhaltet;
- weil die Berufung
nach Ablauf der kurzen Anfechtungsfrist eingelegt wurde, mit darauffolgender Irrelevanz der Klage;
- weil es sich nicht um die
Empfangsbestätigung ES Postversands, der die zugestellte
Klageschrift beinhaltet, handelt, sondern um deren Duplikat im
Sinne ES Art. 8 ES D.P.R. Nr. 655/1982, für welches die
Unterschrift ES Empfängers nicht erforderlich sei. Da die
Unterschrift ES Duplikats daher nicht vom Berufungskläger
stammen konnte, fehlten der Fälschungsklage Parte_1
die Fälschungselemente und dementsprechend auch die bedeutenden In Bezug auf die behauptete Per_1
Verschiedenheit der Adressaten ES europäischen
Zahlungsbefehls hat die berufungsbeklagte Partei geklärt, dass anfänglich eine falsche Verfügung vonseiten ES LanESgerichts
erlassen worden ist, welche sich an einer anderen Person bezog
(einen gewissen GI YM II ), ein Fehler, welcher von CP_2
demselben LanESgericht innerhalb ESselben Tages korrigiert worden ist. Das LanESgericht habe daher den korrekten
Zahlungsbefehl gegenüber Herrn erlassen, und Parte_1
nur dieser Zahlungsbefehl wäre ihm zugestellt worden, und nur diesen hätte er widersprochen, wie es aus dem verfahrensrechtlichen Bericht ES angefochtenen Urteils
29 hervorgeht, auch wenn aufgrund eines weiteren materiellen
Fehlers die klägerische Partei im ordentlichen Verfahren, infolge
ES Widerspruchs, ein Duplikat ES ursprünglich falsch erlassenen Zahlungsbefehls hinterlegt hat.
3. Die Frage der Möglichkeit, im Fall der Zustellung ES
Urteils an den unfreiwilligen Säumigen ex Art. 325 ZPO ex Art.
327 Abs. 2 ZPO Berufung einzulegen, und ES darauffolgenden
Ablaufs der kurzen Frist für die Anfechtung (Art. 325 ZPO), um die Nichtigkeit ES Verfahrens und ES Urteils („actio nullitatis“)
geltend zu machen beziehungsweise um die Zurückverweisung
der Rechtssache ex Art. 354 Abs. 1 ZPO in Gang zu setzen, ist der Prüfung der der angefochtenen Verfügung erhobenen Rügen
präjudiziell (abgesehen von der Frage ES Bestehens, im vorliegenden Fall, einer effektiven Falschheit der
Unterzeichnung ES postalen Duplikats der
Empfangsbestätigung, weil diese – wie dieselbe beklagte Partei
behauptet – nicht mit der von IE OR übereinstimmt).
3.1. Die persönliche Zustellung ES angefochtenen Urteils
mittels Postdienstes an IE am 27.07.2023 an Pt_1
ESsen Wohnsitz in Wien (Österreich) wurde weder in den schriftlichen Noten anstelle der mündlichen Verhandlung vom
12.06.2024 und/noch im Protokoll der Verhandlung vom
11.09.2024 spezifisch bestritten, noch später, innerhalb der gesetzten Fristen gemäß Art. 352 ZPO. Im Übrigen ist die
Zustellung durch die Unterlagen ES Zustellungsverfahrens
30 belegt (vgl. Zustellungsbericht am Ende ES erstinstanzlichen
Urteils samt Konformitätsbescheinigung und Kopie der
Empfangsbestätigung der postalischen Sendung, worin neben dem für die Unterschrift ES Empfängers vorgesehenen Feld
eine handschriftliche (in Initialen ausgeführte) Unterschrift zu finden ist, die vollständig mit jener identisch ist, welche auf den
Vergleichsschriften, die zur Untermauerung der
Fälschungsklage unter Dok. 6, 7, 8 und 9 der
Berufungsklageschrift eingereicht wurden, angebracht wurde).
3.2. Die Zustellung ES erstinstanzlichen Urteils, – selbst unter der Annahme eines Mangels der ordnungsgemäßen
Begründung ES rechtlichen Gehörs wegen Nichtigkeit der
Zustellung der Klageschrift – verpflichtet den Empfänger dazu,
fristgerecht das Rechtsmittel zu ergreifen, um den Schutz ES
verletzten rechtlichen Gehörs durch eine Zurückverweisung
gemäß Art. 354 Abs. 1 ZPO zu erlangen.
3.3. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat klargestellt,
dass bei einer gültigen Zustellung ES Urteils für die in erster
Instanz säumige Partei – sei es bei freiwilliger oder unfreiwilliger
Säumnis (wie im vorliegenden Fall, wie der Berufungskläger
behauptet) – die kurze Frist gemäß Art. 325 Abs. 1 ZPO und nicht die lange Ausschlussfrist gemäß Art. 327 ZPO einzuhalten ist: Vgl. Kassationsgerichtshof, Ver. Sekt., Urteil Nr.
14570/2007, im Fall der Zustellung ES Urteils an den unfreiwilligen Säumigen nach dem Ablauf der langen
31 Ausschlussfrist, Leitsatz: „La valida notificazione della sentenza
al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente
al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea
a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal
fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità
degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella
soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di
detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso
d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi
eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio
l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto
inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di
sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.
in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno -
esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi
inidonea a far decorrere il termine breve).“; und in
Kassationsgerichtshof, Beschluss Nr. 1893/2019 ist in der
Begründung FolgenES zu lesen: „… invero, dall'attenta lettura
della stessa pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. Sez. U.
22/06/2007, n. 14570) e soprattutto dei suoi punti 3.2 e
seguenti dei motivi della decisione, risulta qualificata come
idonea a far decorrere il termine breve - di cui agli artt. 325 e 326
cod. proc. civ. - per l'impugnazione la valida notifica della
sentenza, anche se emessa all'esito di una notificazione viziata
dell'atto introduttivo;
mentre, a ben vedere, il requisito della
32 conoscenza della pendenza del processo ed il diverso riparto del
relativo onere probatorio riguarda soltanto il capoverso dell'art.
327 cod. proc. civ., cioè la decorrenza del termine c.d. lungo
(all'epoca, in ragione del tempo di instaurazione del giudizio in
primo grado, di un anno): evenienza che non rileva nella specie,
essendo pacifico che la sentenza di primo grado sia stata
comunque notificata all'appellante ben oltre trenta giorni prima
della notifica dell'appello; alla relativa motivazione, che si fa
carico anche dei dubbi di congruità del trattamento equiparato
tra contumace volontario ed involontario con argomentazioni che
sono idonee ad escludere anche ogni dubbio di costituzionalità
per la sufficienza - e conformità quindi agli artt. 24 e 111 Cost.,
invocati dal ricorrente - del termine breve concesso anche al
secondo a partire dalla conoscenza della sentenza emessa
all'esito del grado cui involontariamente ha omesso di partecipare
(conoscenza della sentenza idonea a consentirgli di prendere
contestualmente consapevolezza della passata pendenza della
lite e del suo sviluppo, incombendo un onere di responsabile
attivazione su chiunque sia investito di un procedimento
giurisdizionale, soprattutto per la natura non particolarmente
complessa dei problemi posti da una situazione processuale in
cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non
contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la
nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di conseguenza, del
giudizio: Cass. 12/12/2003, n. 19037), può qui bastare un
33 integrale richiamo per rigettare entrambi i motivi di ricorso;
sul
punto, le ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente in
memoria non inficiano le conclusioni appena ribadite, visto che
neppure la carenza di notificazione dell'atto introduttivo comporta
di per sé sola né la giuridica inesistenza della sentenza, né una
lesione del diritto di difesa che non sia poi idoneamente
riparabile mercé il dispiegamento dell'impugnazione, in motivo
della quale si converte ogni nullità precedente salvi i soli casi
espressamente previsti dalla normativa, entro termini adeguati a
dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune
difese; pertanto, va fatta applicazione del seguente principio di
diritto: «in ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra
nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado
di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare,
col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di
conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi
fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di
mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del
contumace involontario opera non solo il termine decadenziale
annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza,
ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ.,
nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata
personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto
senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace
volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni
34 costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della
Repubblica».“
3.4. Demzufolge ist die Frage der Relevanz der inzidentalen
Fälschungsklage, welche ex Art. 355 ZPO erhoben wurde,
negativ zu beantworten und auch sämtliche weiteren Rügen,
die mit der Berufungsklageschrift erhoben wurden, als absorbiert zu betrachten.
3.5. Denn selbst eine mögliche Feststellung, dass die
Unterschrift dem Berufungskläger nicht zuzurechnen ist, würde
es diesem Gericht nicht erlauben, die Unzulässigkeit der
Berufung zu überwinden und eine Zurückverweisung ES
Verfahrens gemäß Art. 354 Abs. 1 . CP_13
3.6. Die weitere Frage, ob der Mangel der Zustellung ES
einleitenden Aktes durch eine eigenständige negative
Feststellungsklage – etwa im Rahmen eines Verfahrens auf
Widerspruch gegen die Vollstreckung – geltend gemacht werden kann, fällt außerhalb ES Rahmens ES gegenständlichen
Verfahrens (vgl. hierzu eingehender Kassationsgerichtshof,
Urteil Nr. 9865 vom 7. Mai 2014).
3.7. Die Berufung ist daher unzulässig, weil sie weit außerhalb
der Frist gemäß Art. 325 Abs. 1 ZPO erhoben wurde.
4. Es bestehen keine Voraussetzungen für eine
Verurteilung ES Berufungsklägers wegen
Verfahrensmissbrauchs (ex Art. 96 ZPO), da es sich um einen besonderen, grenzüberschreitenden Sachverhalt handelt, in
35 dem eine prozessuale Entscheidung über eine vormals in Lehre
und Rechtsprechung umstrittene Frage ergeht (nämlich die
Anwendbarkeit der kurzen Rechtsmittelfrist gemäß Art. 325
ZPO auch auf die im ersten Rechtszug unfreiwillig säumige
Partei).
5. Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten ES
Berufungsklägers IE OR unter Beachtung ES
Grundsatzes ES Unterliegens (Art. 91 ZPO). In Anbetracht ES
Wertes ES Rechtsstreits (bis zu € 26.000,00), aufgrund der mittleren Komplexität der sachlichen und rechtlichen Fragen
und der beschränkten Untersuchungsphase (welche sich auf eine vom Gericht ad hoc anberaumte in Präsenz CP_14
beschränkt hat) und Entscheidungsphase (die berufungsklägerische Partei hat keine Schriftsätze hinterlegt,
die zu prüfen waren), unter Anwendung ES M.D. 55/2014, wie durch M.D. 37/2018 und M.D. 147/2022 geändert, werden der berufungsbeklagten Partei die mittleren Beträge für die
Studiums- und Einleitungsphase liquidiert, sowie die
MinEStbeträge für die Untersuchungs- und
Entscheidungsphase, das heißt: € 1.134,00 für Studium, €
921,00 für die Einleitungsphase, € 922,00 für die
Untersuchungsphase und € 956,00 für die
Entscheidungsphase, daher insgesamt € 3.933,00 für
Rechtsanwaltshonorare, zuzüglich 15 % für
Pauschalkostenvergütung, zuzüglich MwSt. und
36 Fürsorgebeitrag nach Maßgabe ES Gesetzes und auf gesetzlich belasteten Posten.
A.D.G.
Das OberlanESgericht Trient, Außenabteilung Bozen, unter
Abweisung aller gegenteiligen Anträge und Einwendungen – mit prozessabschließender Entscheidung über die von Pt_1
gegenüber LI KG ES Andreas mit
[...] CP_1
Berufungsklageschrift vom 19.02.2024 gegen das Nr. Pt_6
411/2023 ES LanESgerichts Bozen vom 23.05.-24.05.2023
gestellten Anträge,
erklärt
die Unzulässigkeit der erhobenen Berufung;
verurteilt
den Berufungskläger der Berufungsbeklagten Parte_1
die Kosten ES Controparte_1
Instanzenzuges zu erstatten, die mit € 3.933,00 für
Rechtsanwaltshonorare, zuzüglich 15 % für
Pauschalkostenvergütung auf die zuzüglich MwSt. Per_2
und Fürsorgebeitrag nach Maßgabe ES Gesetzes und auf gesetzlich belasteten Posten, bestimmt werden;
stellt fest
dass die Voraussetzungen für die Einzahlung vonseiten ES
Berufungsklägers IE im Sinne von Abs. 1-quater Pt_1
von Art. 13 D.P.R. 115/2002, wie durch Art. 1, Abs. 17 G. Nr.
37 als Einheitsbeitrag in Höhe ES für die Haupt- und
Anschlussberufung geschuldeten Beitrags, gegeben sind.
Das OberlanESgericht verfügt, für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung, die Nichterwähnung der Personalien
und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne ES Art.
52 ES GvD Nr. 196/2003.
So entschieden in Bozen, am 11.06.2025.
Die Vorsitzende Dr. Isabella Martin
Das und Persona_3
ES Urteils Dr. Thomas Weissteiner Per_4
Der Höhere Beamte für Rechtspflege
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Höhere Beamtin für den Sprachbereich Dr. Per_5
.
[...]
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
228 vom 24.12.2012 abgeändert, eines zusätzlichen Betrages
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore Oggetto:
dott. Federico Paciolla Consigliere contumacia involontaria
- ha pronunciato la seguente querela di falso SENTENZA incidentale nella causa civile di II grado iscritta sub n. 21/2024 R.G.
promossa
da
, residente in [...]a Vienna in Breitenfurter Parte_1
Strasse n. 225/2/15, C.F. italiano , C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Francesco PA (C.F. e C.F._2
dall'Avv. Enrica Maggi (C.F. , entrambi C.F._3
del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliato in Bolzano
presso lo studio dell'Avv. Edoardo D'Avino (cod. fisc.
), come da procura acclusa all'atto di C.F._4
citazione in appello;
- appellante -
1 contro
(P. Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Bolzano (BZ), via Enrico Fermi n. 18, in persona del legale rappresentante nato a [...] il CP_1
15.03.1976, c. f.: , rappresentata e difesa, C.F._5
giusta procura separata, dall'Avv. Thomas Brenner (c. f.:
del foro di Bolzano, con domicilio eletto C.F._6
nello studio del difensore a 39100 Bolzano, via Argentieri n. 18;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 411/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 23.05.-24.05.2023.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 21.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
1) quanto alla querela di falso: accertare e dichiarare la falsità
della sottoscrizione di ritenuta apposta dal Parte_1
EStinatario personalmente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, allegato quale documento n.4 del ricorrente,
nello spazio di cui alla dicitura “Firma*/Signature*”, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento ex art.355
c.p.c.;
2) in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità
2 della notificazione dell'atto di citazione della , Parte_2
avvenuta a mezzo posta, con invio della raccomandata internazionale il 23.06.2021 e con la ritenuta consegna al
EStinatario indicata al 29.06.2021, con ogni conseguente effetto sulla sentenza n.411/2023 impugnata e con la rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art.354
c.p.c.;
4) nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.411/2023 impugnata per difetto di identità tra il soggetto debitore , di cui al d.i. europeo Controparte_2
n.1793/2020 del Tribunale di Bolzano (di cui al proc. avente
RG 3930/2020), ed il convenuto nella causa n. Parte_1
2296/2021 RG del Tribunale di Bolzano;
5) rigettare la domanda avversaria di condotta dolosa del ricorrente e di abuso di processo ai sensi dell'art. 96 commi 1 e
3 c.p.c. e di condanna dello stesso al risarcimento dei danni alla convenuta nella misura stabilita dal Tribunale.
In ogni caso, con condanna della società appellata a pagare all'appellante le spese legali del presente grado o della presente fase del giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la falsità della sottoscrizione di cui all'allegato doc.4 del ricorrente, utilizzando come scritture di comparazione i documenti numeri 2, 6, 7, 8 e 9, prodotti dal ricorrente, oltre
3 al mandato difensivo allegato alla busta elettronica come
“procura alle liti”.
del procuratore di parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
in via pregiudiziale:
1. Procedere giusto il disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-
bis cpc e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione;
2. Dichiarare l'inammissibilità della querela di falso per le ragioni indicate dichiararne in ogni caso l'infondatezza;
in via subordinata, nel merito:
3. Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso:
4. Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellante per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 commi
1 e 3 cpc con condanna al risarcimento del danno con pagamento di una somma da determinare dalla Corte in via equitativa;
5. Con ogni conseguenza, anche in relazione alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bolzano ha condannato l'appellante in contumacia, al Parte_1
pagamento alla parte appellata Controparte_3
[... (in seguito anche solo la “ ), al pagamento
[...] CP_1
della somma die € 14.380,00, oltre interessi ex art. 1284
comma 4 cc dal 18.11.2020 al saldo, a titolo di somme dovute in forza di riconoscimento di debito del 18.12.2017 e di provvigioni maturate in base al “Standard representation
contract” del 3.3.2017. Inoltre, il Tribunale ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese del grado, liquidate secondo il principio del “decisum”.
In origine, la aveva chiesto l'emissione CP_1
dell'ingiunzione europea per l'importo capitale di € 245.438,56,
oltre interessi (complessivamente € 250.270,13) sulla base del riconoscimento di debito e del citato contratto (di rappresentanza in ambito calcistico professionale). Avverso
l'ingiunzione emessa dal Tribunale di Bolzano in data
24.11.2020, con il n. 1793/2020, notificata al convenuto in data 1.12.2020, quest'ultimo aveva fatto opposizione utilizzando l'allegato modulo F secondo le previsioni della normativa sull'ingiunzione europea. Con decreto del 4.01.2021 il Giudice
dell'ingiunzione europea aveva, perciò, assegnato alla CP_1
il termine di sei mesi per l'introduzione dell'ordinario processo di cognizione. Dal resoconto processuale dell'impugnata sentenza emerge, quindi, che aveva introdotto il CP_1
giudizio ordinario con atto di citazione del 23.06.2021,
notificato il 29.06.2021.
Il Tribunale ha accolto la domanda solo in misura ridotta,
5 per l'importo di € 8.500,00 (indennità relative alla risoluzione del contratto con l'associazione di giocatori ER TH
GmbH & CO KGaA del 17.7.2017 nonché provvigioni spettanti all'attrice fino al 31.12.2017) e per la somma di 2.100,00 a titolo di provvigioni sul contratto del convenuto con il SKN St.
Pölten dall'01.01.2018 sino al recesso illegittimo (8.6.2018) da parte del giocatore dal “Standard representation contract”
nonché € 3.780,00 per lucro cessante dal 8.6.2018 sino alla scadenza naturale del contratto di rappresentanza/mediazione
(2.3.2019). Il Tribunale, infine, ha posto le spese di lite a carico del convenuto contumace in ossequio al principio di soccombenza.
L'impugnata sentenza è stata pubblicata in data
24.05.2023.
Con “atto di appello con querela di falso” di data
19.02.2024, notificato a nella meESima data, CP_1 Pt_1
ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 327 cpc,
[...]
denunciando una mancata regolare costituzione del contraddittorio per essere falsa e comunque non sua la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del procedimento postale di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e per essere, comunque, la notifica nulla per difetto di indicazione delle generalità del soggetto diverso dal EStinatario
che avrebbe asseritamente preso in carica la busta postale presso il suo indirizzo viennese. Inoltre, il Tribunale non
6 avrebbe rilevato l'erronea indicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo del soggetto debitore rispetto a quello individuato nel giudizio “di opposizione”, con conseguente nullità della sentenza.
si è costituita eccependo in via pregiudiziale la CP_1
decadenza dall'impugnazione per tardività della sua proposizione per effetto della notifica della sentenza a mani proprie in data 27.07.2023. Nel merito ha contestato la fondatezza della querela di falso, trattandosi nel caso di specie non dell'avviso di ricevimento ma di un duplicato delle
[...]
emesso su richiesta dell'attrice di primo grado. Ha, poi, CP_4
allegato che l'ingiunzione europea per errore era stata inizialmente richiesta sulla pertinente modulistica nei confronti di una persona diversa ma che tale errore materiale di individuazione era stata corretta dal Tribunale con conseguente corretta emissione e notifica dell'ingiunzione all'odierno appellante, che, invero, ha regolarmente comunicato la sua opposizione. L'appellata ha, quindi, rassegnato gradate conclusioni, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
In seguito all'udienza dell'11.09.2024, fissata in presenza delle parti per chiarire se sussista ancora l'interesse alla querela di falso (stante anche la deduzione dell'appellata della non riferibilità della sottoscrizione del duplicato emesso dalla al EStinatario dell'invio postale, ma all'agente postale CP_4
7 responsabile della formazione del duplicato) e al provvedimento sulla richiesta cautelare di sospensione (stante la pendenza del procedimento esecutivo in Austria sin dall'autunno 2023), con ordinanza del 18.09.2024 è stata disattesa la richiesta cautelare e fissata l'udienza ex art. 352 cpc di data 21.05.2025
per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Solo parte appellata ha depositato una comparsa conclusionale.
La controversia passa ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Trattandosi di procedimento bilingue, la traduzione della sentenza dalla lingua italiana alla lingua teESca avviene con l'ausilio dell'ufficio traduzioni presso questa Sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento ai sensi dell'art. 20 comma 12
del D.P.R n. 574/1988.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, che ha dichiarato di impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327 comma 2 cpc, ha proposto, come primo motivo di gravame, querela di falso in relazione all'avviso di ricevimento di data 29.6.2021, asseritamente comprovante la notifica dell'atto di citazione in seguito all'opposizione all'ingiunzione europea, “non essendo propria la sottoscrizione
del EStinatario”, dimettendo a sostegno diversi documenti di
8 comparazione (permesso di soggiorno austriaco, patente di guida, estratto contratto d'affitto di appartamento, copia di un accordo di trasferimento temporaneo del 28.2.2018). Con una seconda censura l'appellante argomenta, comunque, la nullità
della notificazione “richiesta da il 23.06.2021 e Parte_2
ritenuta effettuata a il 29.06.2021” per violazione Parte_1
delle norme sulla notifica a mezzo del servizio postale (legge n.
890/1982 e regolamento UE n 1784/2020 e/o regolamento
(CE) n. 1393/2007). Con una terza censura, infine, l'appellante denuncia “la mancanza di identità tra debitore del D.I. e
convenuto in primo grado”, sul rilievo che il decreto ingiuntivo europeo dimesso sub doc. n. 1 con il n. RG 1793/2020 emesso nel procedimento RG 3930/2020 Tribunale di Bolzano non lo avrebbe riguardato ma era diretto a diversa persona (tale
, con indirizzo belga e per un importo di Controparte_2
oltre € 300.000,00), e che per tale motivo avrebbe fatto opposizione sub doc. n. 2 con l'intenzione di dedurre questa circostanza, intenzione impedita in seguito dai vizi di notificazione della citazione inviatagli da in data CP_1
23.06.2021.
2. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello per tardività dell'impugnazione, non avendo l'appellante proposto l'appello entro il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza a mani proprie in data 27.07.2023.
Nel merito ha dedotto l'inammissibilità e comunque
9 infondatezza della querela di falso incidentale proposta: - per essere l'atto d'appello contenente la querela non sottoscritto dalla parte personalmente e la procura alle liti priva di indicazione specifica dei documenti oggetto di querela;
- per essere l'appello proposto oltre la scadenza del termine breve per l'impugnazione con conseguente irrilevanza della querela;
- per trattarsi non dell'avviso di ricevimento dell'invio postale contenente l'atto di citazione notificato, ma del suo duplicato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 655/1982, per il quale non sarebbe richiesta la sottoscrizione del EStinatario. Non potendo provenire, perciò, la sottoscrizione del duplicato dall'appellante difetterebbero alla querela di falso gli elementi Parte_1
falsificanti (“Fälschungselemente”) e di conseguenza anche le prove significative. In relazione alla denunciata diversità di soggetti EStinatari dell'ingiunzione europea, la parte appellata ha chiarito che inizialmente è estato emesso un erroneo provvedimento da parte del Tribunale, riferito a persona diversa
(tale ), errore del quale il Tribunale stesso Controparte_2
si sarebbe reso conto nella stessa giornata. Il Tribunale, quindi,
avrebbe emesso l'ingiunzione corretta nei confronti del signor e solo questa ingiunzione gli sarebbe stata Parte_1
notificata e solo questa sarebbe stata da lui opposta, come risulterebbe anche dal resoconto processuale dell'impugnata sentenza, anche se, per ulteriore errore materiale, parte attrice avrebbe dimesso, nel procedimento ordinario in seguito
10 all'opposizione, copia dell'ingiunzione erroneamente emessa in un primo momento.
3. La questione della possibilità di proporre appello ex art. 327 comma 2 cpc in ipotesi di notifica della sentenza ex art. 325 cpc al contumace involontario e conseguente decorso del termine breve per l'impugnazione (art. 325 cpc), allo scopo di fare valere la nullità del procedimento e della sentenza (“actio
nullitatis”) ovvero per azionare il rimedio della regressione del giudizio ex art. 354 comma 1 cpc, è pregiudiziale all'esame delle censure mosse al provvedimento impugnato (a prescindere dalla questione se sussiste, nel caso di specie, un tema di effettiva falsità della sottoscrizione del duplicato postale dell'avviso di ricevimento, per non essere la stessa – come allega la stessa parte appellata – proveniente da ). Parte_1
3.1. La notifica della sentenza impugnata a mezzo del servizio postale con consegna a mani di in data Parte_1
27.07.2023 presso la residenza a Vienna (Austria) non è stata contestata in modo specifico nelle deduzioni contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024 e/o a verbale dell'udienza dell'11.09.2024, tenutasi in presenza fisica delle parti, né successivamente nei termini concessi ex art. 352
cpc.
3.2. La corretta notifica, comunque, è dimostrata con gli atti del procedimento di notifica (cfr. relata di notifica in calce alla sentenza di primo grado, unitamente all'attestazione di
11 conformità e alla copia dell'avviso di ricevimento dell'invio postale, dove accanto allo spazio riservato alla sottoscrizione del
EStinatario si rinviene una sottoscrizione a mano (e in sigla)
del tutto identica a quella apposta sulle scritture di comparazione dimesse a corredo della querela di falso sub doc.
6, 7, 8 e 9 dell'atto d'appello).
3.3. La notifica della sentenza di primo grado, anche se resa –
in ipotesi – in difetto di valida instaurazione del contraddittorio per nullità della notificazione dell'atto introduttivo, onera il
EStinatario di compiere tempestivamente il rimedio dell'impugnazione per ottenere la tutela del contraddittorio violato con regressione del giudizio ai sensi dell'art. 354 comma
1 cpc.
3.4. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per il contumace in primo grado, sia volontario sia involontario (come nella specie, nella tesi dell'appellante), in presenza di valida notifica della sentenza il termine da rispettare è quello breve di cui all'art. 325 primo comma cpc e non quello lungo di decadenza ex art. 327 cpc: cfr. Corte di cassazione, S.U.,
sentenza n. 14570/2007, in ipotesi di notifica della sentenza al contumace involontario dopo lo spirare del termine lungo di decadenza, massima: “La valida notificazione della sentenza al
contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al
decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a
far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal
12 fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità
degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella
soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di
detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso
d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi
eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio
l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto
inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di
sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.
in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno -
esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi
inidonea a far decorrere il termine breve).”; e in Corte di cassazione, ordinanza n. 1893/2019 in motivazione si legge: “…
invero, dall'attenta lettura della stessa pronuncia invocata dal
ricorrente (Cass. Sez. U. 22/06/2007, n. 14570) e soprattutto dei
suoi punti 3.2 e seguenti dei motivi della decisione, risulta
qualificata come idonea a far decorrere il termine breve - di cui
agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. - per l'impugnazione la valida
notifica della sentenza, anche se emessa all'esito di una
notificazione viziata dell'atto introduttivo;
mentre, a ben vedere, il
requisito della conoscenza della pendenza del processo ed il
diverso riparto del relativo onere probatorio riguarda soltanto il
capoverso dell'art. 327 cod. proc. civ., cioè la decorrenza del
termine c.d. lungo (all'epoca, in ragione del tempo di
instaurazione del giudizio in primo grado, di un anno): evenienza
13 che non rileva nella specie, essendo pacifico che la sentenza di
primo grado sia stata comunque notificata all'appellante ben oltre
trenta giorni prima della notifica dell'appello; alla relativa
motivazione, che si fa carico anche dei dubbi di congruità del
trattamento equiparato tra contumace volontario ed involontario
con argomentazioni che sono idonee ad escludere anche ogni
dubbio di costituzionalità per la sufficienza - e conformità quindi
agli artt. 24 e 111 Cost., invocati dal ricorrente - del termine
breve concesso anche al secondo a partire dalla conoscenza della
sentenza emessa all'esito del grado cui involontariamente ha
omesso di partecipare (conoscenza della sentenza idonea a
consentirgli di prendere contestualmente consapevolezza della
passata pendenza della lite e del suo sviluppo, incombendo un
onere di responsabile attivazione su chiunque sia investito di un
procedimento giurisdizionale, soprattutto per la natura non
particolarmente complessa dei problemi posti da una situazione
processuale in cui - nello specifico - la linea difensiva da
sviluppare non contempli altro problema che quello di dedurre e
far valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di
conseguenza, del giudizio: Cass. 12/12/2003, n. 19037), può qui
bastare un integrale richiamo per rigettare entrambi i motivi di
ricorso; sul punto, le ulteriori argomentazioni sviluppate dal
ricorrente in memoria non inficiano le conclusioni appena
ribadite, visto che neppure la carenza di notificazione dell'atto
introduttivo comporta di per sé sola né la giuridica inesistenza
14 della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia poi
idoneamente riparabile mercé il dispiegamento
dell'impugnazione, in motivo della quale si converte ogni nullità
precedente salvi i soli casi espressamente previsti dalla
normativa, entro termini adeguati a dispiegare, con una dovuta
ma minima diligenza, le opportune difese;
pertanto, va fatta
applicazione del seguente principio di diritto: «in ipotesi di
contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza
della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui
esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente
diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della
pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327
cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di mancata notifica di
quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario
opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della
successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine
breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la
sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente
dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento
differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza
alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111
della Carta fondamentale della Repubblica».”
3.5. Per l'effetto, anche assorbente di ogni altra censura proposta con l'atto d'appello, va dato risposta negativa alla questione della rilevanza della querela di falso incidentale
15 proposta ex art. 355 cpc.
3.6. L'eventuale accertamento della non riferibilità della sottoscrizione all'appellante, infatti, non consentirebbe,
comunque, a questa Corte di superare l'inammissibilità
dell'impugnazione e di emettere un ordine di regressione del giudizio ai sensi dell'art. 354 comma 1 cpc.
3.7. L'altra questione, se il vizio della notifica dell'atto introduttivo possa essere prospettato con un'autonoma azione di accertamento negativo, eventualmente in sede di opposizione all'esecuzione, esula anch'essa dal perimetro del presente giudizio (cfr. più approfonditamente Corte di cassazione,
sentenza n. 9865 del 7 maggio 2014).
3.8. L'appello pertanto è inammissibile perché proposto ampiamente oltre il termine di cui all'art. 325 comma 1 cpc.
4. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante per abuso del processo (ex art. 96 cpc),
trattandosi di fattispecie peculiare e transfrontaliera con pronuncia in rito su questione (di applicabilità del termine breve d'impugnazione ex art. 325 cpc anche al contumace involontario in primo grado), in passato oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.
5. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 Parte_1
cpc). Tenuto conto del valore della causa (fino a € 26.000,00), si liquidano alla parte appellata, stante la media complessità in
16 fatto e in diritto delle questioni affrontate e della limitata fase di trattazione (esauritasi con una udienza in presenza fissata ad
hoc dalla Corte) e decisionale (parte appellante non ha depositato comparse da esaminare), in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva nonché i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisionale, e quindi: € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00
per la fase decisionale, e pertanto complessivamente € 3.933,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto d'appello di data 19.02.2024 avverso la
[...]
sentenza n. 411/2023 del Tribunale di Bolzano di data 23.05.-
24.05.2023,
dichiara
l'inammissibilità del proposto appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
17 le spese del grado, che liquida in € Controparte_1
3.933,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater dell'art. Parte_1
13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale e incidentale, in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 11.06.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
CP_5 [...]
Controparte_6
Das OberlanESgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
18 Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Thomas Weissteiner Senatsmitglied und Gegenstand: Abfasser ES Urteils
unfreiwillige Säumnis – Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied inzidentale Fälschungsklage folgenES
URTEIL
in der unter Nr. 21/2024 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen
Rechtssache, welche
durch
wohnhaft in Österreich, Wien, Breitenfurter Parte_1
Strasse Nr. 225/2/15, italienische St.Nr.
, zusammen und getrennt vertreten und C.F._1
verteidigt durch RA Dr. Francesco PA (St.Nr.
und durch RA Dr. Enrica Maggi (St.Nr. C.F._2
, beide vom Gerichtsstand Udine, mit C.F._3
erwähltem in Bozen, in der Kanzlei von RA Dr. Edoardo CP_7
D'Avino (St.Nr. ), laut der der C.F._4
Berufungsklageschrift beigefügten Vollmacht;
- Controparte_8
gegen
(MwSt.Nr.: ), Controparte_1 P.IVA_1
mit Sitz in Bozen (BZ), Enrico-Fermi-Strasse Nr. 18, in der
, geboren in Controparte_9
Bozen (BZ) am 15.03.1976, St.Nr.: , C.F._5
vertreten und verteidigt, laut getrennter Vollmacht, durch RA
19 Dr. Thomas Brenner (St.Nr: vom C.F._6
Gerichtsstand Bozen, mit erwähltem Domizil in der Kanzlei ES
Verteidigers in 39100 Bozen, Silbergasse Nr. 18;
- Berufungsgegnerin-
wegen: Berufung gegen das Urteil ES LanESgerichts Bozen
Nr. 411/2023 vom 23.05.-24.05.2023
eingeleitet wurde und welche in der Verhandlung vom
21.05.2025 an den Senat zur Urteilsfindung ex Art. 352 Z.P.O.
verwiesen wurde,
über folgende
Parte_3
Für den Berufungskläger:
Möge das angerufene OberlanESgericht, unter Abweisung
sämtlicher entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und
Ansprüche:
1) hinsichtlich der Fälschungsklage: die Falschheit der
Unterschrift von OR feststellen und erklären, von Pt_1
der angenommen wird, dass sie vom Empfänger persönlich auf der Empfangsbestätigung ES Einschreibens angebracht wurde,
das als Dokument Nr. 4 ES Beschwerdeführers beigefügt ist,
an der in der Aufschrift „Firma*/Signature*“ genannten Stelle,
mit der Ergreifung sämtlicher sich daraus ergebenden
Verfügungen ex Art. 355 ZPO;
2) in präjudizieller prozessualer Hinsicht: die Nichtigkeit der
Zustellung der Klageschrift der , welche per Post CP_1
20 erfolgt ist, u.z. mit Versand ES internationalen Einschreibens
am 23.06.2021 und mit der behaupteten Zustellung ES
internationalen Einschreibens am 29.06.2021, mit sämtlichen
daraus resultierenden Folgen auf das angefochtene Urteil Nr.
411/2023 und mit Zurückverweisung der Rechtssache an das
Gericht erster Instanz ex Art. 354 ZPO, feststellen und erklären;
4) in der Sache selbst: die Nichtigkeit ES angefochtenen
Urteils Nr. 411/2023 wegen fehlender Identität zwischen dem
Schuldner II Martin, benannt im europäischen CP_2
Zahlungsbefehl Nr. 1793/2020 ES LanESgerichtes Bozen
(Verfahren AR 3930/2020), und dem Beklagten OR IE
im Verfahren Nr. 2296/2021 AR vor dem LanESgericht Bozen,
feststellen und erklären;
5) Abweisung ES gegnerischen Antrags ES vorsätzlichen
Verhaltens ES Beschwerdeführers und ES
Prozessmissbrauchs im Sinne ES Art. 96 Abs. 1 und 3 ZPO
und der Verurteilung ESselben zum Schadenersatz zugunsten der Beklagten in der vom Gericht festgestellten Höhe.
Auf jeden Fall, mit Verurteilung der beklagten Gesellschaft zur
Zahlung der Prozesskosten der vorliegenden Verfahrensinstanz
oder der vorliegenden Verfahrensphase.
Im Beweiswege:
Es wird darauf bestanden, dass ein
Amtssachverständigengutachten verfügt wird, um die
21 der Unterzeichnung laut Anlage Dok. 4 ES CP_10
Beschwerdeführers festzustellen, mit der Verwendung der
Dokumente Nr. 2, 6, 7, 8 und 9, die vom Beschwerdeführer
vorgelegt wurden, als Vergleichsschriften, sowie ES der elektronischen Akte beigefügten Verteidigungsauftrags als
„Prozessvollmacht“.
Für die Berufungsgegnerin:
Möge das angerufene OberlanESgericht, unter Abweisung aller entgegenstehenden Anträge, Einwendungen und Ansprüche:
in präjudizieller Hinsicht:
1. Im Sinne der Art. 348-bis und 350-bis ZPO vorgehen und die
Unzulässigkeit der Berufung wegen verspäteter Einlegung
erklären;
2. Die Unzulässigkeit der Fälschungsklage aus den angeführten
Gründen feststellen und diese in jedem als unbegründet Pt_4
erklären;
untergeordnet, in der Sache:
3. Die Berufung abweisen, weil sachlich und rechtlich unbegründet;
auf jeden Fall:
4. die verschärfte Haftung ES Berufungsklägers wegen
Verfahrensmissbrauch im Sinne ES Art. 96 Abs. 1 und 3 ZPO,
mit Verurteilung zum Schadenersatz mit Zahlung eines vom
Gericht nach Billigkeit festzustellenden Betrags;
5. Mit sämtlichen Konsequenzen, auch in Bezug auf die
22 Rückerstattung der Streitkosten.
VERFAHRENSABLAUF
Mit dem angefochtenen Urteil hat das LanESgericht
Bozen den im Erstverfahren säumigen Berufungskläger IE
OR zur Zahlung zugunsten der berufungsbeklagten Partei
KG ES GO (nachfolgend auch nur CP_1 CP_1
„LI“) ES Betrags von € 14.380,00 zuzüglich Zinsen ex
Art. 1284 Abs. 4 ZGB vom 18.11.2020 bis zum Saldo zu bezahlen, u.z. als geschuldete Beträge aufgrund ES
Schuldeingeständnisses vom 18.12.2017 und der auf der
Grundlage ES „Standard representation contract“ vom 3.3.2017
angefallenen Provisionen. Zudem hat das LanESgericht den
Beklagten zur Rückerstattung der Kosten der Instanz, welche nach dem Grundsatz ES „decisum“ liquidiert wurden,
verurteilt.
Ursprünglich hatte LI den Erlass ES
europäischen Zahlungsbefehls für den Kapitalbetrag von €
245.438,56 zuzüglich Zinsen (insgesamt € 250.270,13) auf der
Grundlage ES Schuldeingeständnisses und ES angeführten
Vertrags (über die Vertretung im Bereich ES Profifußballs)
beantragt. Gegen den vom LanESgericht Bozen am 24.11.2020
mit Nr. 1793/2020 erlassenen Zahlungsbefehl, welcher dem
Beklagten am 1.12.2020 zugestellt wurde, hat Letzterer mittels
Formblatt F, nach den gesetzlichen Regelungen über den europäischen Zahlungsbefehl, Einspruch eingelegt. Mit Dekret
23 vom 4.01.2021 hat das Gericht ES europäischen
Zahlungsbefehls dementsprechend der die Frist von CP_1
sechs Monaten für die Einleitung ES ordentlichen
Erkenntnisverfahrens eingeräumt. Aus dem verfahrensrechtlichen Bericht ES angefochtenen Urteils geht also hervor, dass LI mit der Klageschrift vom
23.06.2021, zugestellt am 29.06.2021, das ordentliche
Verfahren eingeleitet hatte.
Das Gericht hat den Antrag nur eingeschränkt, in Bezug
auf den Betrag von € 8.500,00, angenommen (Entschädigungen
hinsichtlich der Aufhebung ES Vertrages mit der Vereinigung
der Spieler ER TH GmbH & CO KGaA vom 17.7.2017
sowie den der Klägerin zustehenden Provisionen bis zum
31.12.2017) und in Bezug auf den Betrag von 2.100,00 als
Provisionen aus dem Vertrag ES Beklagten mit dem SKN St.
Pölten vom 01.01.2018 bis zur rechtswidrigen Kündigung
(8.6.2018) durch den Spieler aus dem „Standard representation
contract“ sowie € 3.780,00 an entgangenem Gewinn vom
8.6.2018 bis zum natürlichen Ablauf ES Vertretungs-
/Vermittlungsvertrages (2.3.2019). Nach dem Grundsatz ES
Unterliegens hat schließlich das LanESgericht den säumigen
Beklagten mit den Streitkosten belastet.
Das angefochtene Urteil wurde am 24.05.2023
veröffentlicht.
Mit der „Berufungsklage mit Fälschungsklage“ vom
24 19.02.2024, welche am selben Tag zugestellt wurde, CP_1
hat IE im Sinne ES Art. 327 ZPO Berufung Pt_1
eingelegt, indem er eine fehlende ordnungsgemäße Einrichtung
ES rechtlichen Gehörs angemeldet hat, da die Unterzeichnung
auf der Empfangsbestätigung ES postalischen
Zustellverfahrens ES das Verfahren einleitenden Aktes
gefälscht sei und jedenfalls nicht von ihm stamme. Zudem sei die Zustellung nichtig aufgrund der Nichtangabe der
Personalien der anderen Person als der Empfänger, die angeblich an seiner Wiener Adresse den Briefumschlag
entgegengenommen haben soll. Zudem habe das LanESgericht
im Rekurs zum Erlass eines Mahndekrets die falsche Angabe
ES Schuldners, im Vergleich zu jenem, der im
„Widerspruchsverfahren“ benannt wurde, nicht berücksichtigt,
mit darauffolgender Nichtigkeit ES Urteils.
hat sich auf den Rechtsstreit eingelassen, CP_1
indem sie in präjudizieller Hinsicht den Verlust ES
Rechtsmittels wegen verspäteter Einlegung eingewandt hat, da das Urteil am 27.07.2023 persönlich zugestellt worden sei. In
der Sache hat sie die Begründetheit der Fälschungsklage
bestritten, da es sich im vorliegenden Fall nicht um die
Empfangsbestätigung handelt, sondern um ein auf Antrag der erstinstanzlichen Klägerin ausgestelltes Duplikat der
Italienischen Post. Sie hat zudem behauptet, dass der europäische Zahlungsbefehl ursprünglich versehentlich auf
25 dem entsprechenden Formular gegen eine andere Person
beantragt worden sei, dass dieser materielle
Identifizierungsfehler jedoch vom LanESgericht berichtigt worden sei, mit der Folge, dass der Zahlungsbefehl
ordnungsgemäß gegenüber dem heutigen Berufungskläger
erlassen und zugestellt worden sei, welcher seinerseits ordnungsgemäß Widerspruch erhoben hat. Die
Berufungsbeklagte hat daher gestaffelte Schlussanträge gestellt und die Bestätigung ES angefochtenen Urteils unter
Zuerkennung der Kosten der Verfahrensinstanz beantragt.
Infolge der Verhandlung vom 11.09.2024, welche in
Anwesenheit der Parteien zur Klärung der Frage anberaumt wurde, ob weiterhin ein Interesse an der Fälschungsklage
besteht (auch unter Berücksichtigung ES Vorbringens der
Berufungsbeklagte, wonach die Unterschrift auf dem von der
Post ausgestellten Duplikat nicht dem Empfänger der Sendung,
sondern dem Postbediensteten, der das Duplikat erstellt habe,
zuzurechnen sei), sowie zum Ersuchen um Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit (angesichts ES seit Herbst 2023
in Österreich anhängigen Vollstreckungsverfahrens), wurde mit
Beschluss vom 18.09.2024 der Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit abgewiesen und die Verhandlung
gemäß Art. 352 ZPO auf den 21.05.2025 zur Verweisung der
Sache an den Senat zur Entscheidung anberaumt, unter gleichzeitiger Festlegung der Fristen zur Präzisierung der
26 Schlussanträge sowie zur Hinterlegung der Schluss- und
Replikschriftsätze.
Nur die Berufungsbeklagte hat einen Schlussschriftsatz
hinterlegt.
Der Rechtsstreit ist nunmehr zur Entscheidung über die in der Einleitung angeführten Schlussanträge reif.
Da es sich um ein zweisprachiges Verfahren handelt,
erfolgt die Übersetzung ES Urteils aus der italienischen in die deutsche Sprache mit Unterstützung ES Amtes für
Übersetzungen bei dieser Außenabteilung ES
OberlanESgerichts Trient gemäß Art. 20 Abs. 12 ES D.P.R. Nr.
574/1988.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
1. Der Berufungskläger, der erklärt hat, im Sinne ES Art.
Parte 327 Abs. 2 das anzufechten, hat als ersten Pt_6
Berufungsgrund die Fälschungsklage bezüglich der
Empfangsbestätigung vom 29.6.2021 eingebracht, aus welcher angeblich die Zustellung der Klageschrift infolge ES
Widerspruchs gegen den europäischen Zahlungsbefehl
hervorgeht, „da die Unterschrift nicht dem Empfänger
zurechenbar ist“, wobei er mehrere Vergleichsdokumente dazu vorgelegt hat (österreichischen Führerschein, Controparte_11
Auszug aus einem Wohnungsmietvertrag, Kopie eines befristeten Überlassungsvertrags vom 28.2.2018). Mit einer zweiten Rüge behauptet der Berufungskläger, auf jeden Fall, die
27 Nichtigkeit der Zustellung, „welche von der Flahlight KG am
23.06.2021 beantragt wurde und als am 29.06.2021 an OR
IE erfolgt gilt“, wegen Verstoßes gegen die Normen über die
Zustellung durch die Post (Gesetz Nr. 890/1982 und EU-
Verordnung Nr. 1784/2020 und/oder (EG) Verordnung Nr.
1393/2007). Mit einer dritten Rüge macht schließlich der
Berufungskläger „die fehlende Identität zwischen dem Schuldner
ES Mahndekrets und dem erstinstanzlichen Beklagten“ geltend,
mit der , dass das europäische Mahndekret, das CP_12
unter Dok. Nr. 1 mit A.R. Nr. 1793/2020 im Verfahren A.R. Nr.
3930/2020 ES LanESgerichts Bozen erlassen wurde, nicht ihn betreffe, sondern an eine andere Person gerichtet war (einen
Contr gewissen GI II Martin, mit belgischer Adresse und für
einen Betrag von über € 300.000,00), und dass er aus diesem
Grunde unter Dok. Nr. 2 Widerspruch eingelegt habe, mit der
Absicht, diesen Umstand geltend zu machen, Absicht, die später durch die mangelhafte Zustellung der ihm von CP_1
am 23.06.2021 zugesandten Vorladung verhindert wurde.
2. Die Beklagte hat die Unzulässigkeit der CP_1
Berufung wegen verspäteter Anfechtung eingewandt, da der
Berufungskläger die Berufung nicht innerhalb der kurzen Frist
von 30 Tagen ab der Zustellung ES Urteils zu eigenen Händen
am 27.07.2023 eingelegt hat. In der Sache hat sie die
Unzulässigkeit und jedenfalls Unbegründetheit der eingebrachten inzidentalen Fälschungsklage eingewandt: - weil
28 die Berufungsklageschrift, die die Fälschungsklage beinhaltet,
nicht von der Partei persönlich unterschrieben ist und die
Prozessvollmacht keine spezifischen Angaben der Dokumente,
die Gegenstand der Klage sind, beinhaltet;
- weil die Berufung
nach Ablauf der kurzen Anfechtungsfrist eingelegt wurde, mit darauffolgender Irrelevanz der Klage;
- weil es sich nicht um die
Empfangsbestätigung ES Postversands, der die zugestellte
Klageschrift beinhaltet, handelt, sondern um deren Duplikat im
Sinne ES Art. 8 ES D.P.R. Nr. 655/1982, für welches die
Unterschrift ES Empfängers nicht erforderlich sei. Da die
Unterschrift ES Duplikats daher nicht vom Berufungskläger
stammen konnte, fehlten der Fälschungsklage Parte_1
die Fälschungselemente und dementsprechend auch die bedeutenden In Bezug auf die behauptete Per_1
Verschiedenheit der Adressaten ES europäischen
Zahlungsbefehls hat die berufungsbeklagte Partei geklärt, dass anfänglich eine falsche Verfügung vonseiten ES LanESgerichts
erlassen worden ist, welche sich an einer anderen Person bezog
(einen gewissen GI YM II ), ein Fehler, welcher von CP_2
demselben LanESgericht innerhalb ESselben Tages korrigiert worden ist. Das LanESgericht habe daher den korrekten
Zahlungsbefehl gegenüber Herrn erlassen, und Parte_1
nur dieser Zahlungsbefehl wäre ihm zugestellt worden, und nur diesen hätte er widersprochen, wie es aus dem verfahrensrechtlichen Bericht ES angefochtenen Urteils
29 hervorgeht, auch wenn aufgrund eines weiteren materiellen
Fehlers die klägerische Partei im ordentlichen Verfahren, infolge
ES Widerspruchs, ein Duplikat ES ursprünglich falsch erlassenen Zahlungsbefehls hinterlegt hat.
3. Die Frage der Möglichkeit, im Fall der Zustellung ES
Urteils an den unfreiwilligen Säumigen ex Art. 325 ZPO ex Art.
327 Abs. 2 ZPO Berufung einzulegen, und ES darauffolgenden
Ablaufs der kurzen Frist für die Anfechtung (Art. 325 ZPO), um die Nichtigkeit ES Verfahrens und ES Urteils („actio nullitatis“)
geltend zu machen beziehungsweise um die Zurückverweisung
der Rechtssache ex Art. 354 Abs. 1 ZPO in Gang zu setzen, ist der Prüfung der der angefochtenen Verfügung erhobenen Rügen
präjudiziell (abgesehen von der Frage ES Bestehens, im vorliegenden Fall, einer effektiven Falschheit der
Unterzeichnung ES postalen Duplikats der
Empfangsbestätigung, weil diese – wie dieselbe beklagte Partei
behauptet – nicht mit der von IE OR übereinstimmt).
3.1. Die persönliche Zustellung ES angefochtenen Urteils
mittels Postdienstes an IE am 27.07.2023 an Pt_1
ESsen Wohnsitz in Wien (Österreich) wurde weder in den schriftlichen Noten anstelle der mündlichen Verhandlung vom
12.06.2024 und/noch im Protokoll der Verhandlung vom
11.09.2024 spezifisch bestritten, noch später, innerhalb der gesetzten Fristen gemäß Art. 352 ZPO. Im Übrigen ist die
Zustellung durch die Unterlagen ES Zustellungsverfahrens
30 belegt (vgl. Zustellungsbericht am Ende ES erstinstanzlichen
Urteils samt Konformitätsbescheinigung und Kopie der
Empfangsbestätigung der postalischen Sendung, worin neben dem für die Unterschrift ES Empfängers vorgesehenen Feld
eine handschriftliche (in Initialen ausgeführte) Unterschrift zu finden ist, die vollständig mit jener identisch ist, welche auf den
Vergleichsschriften, die zur Untermauerung der
Fälschungsklage unter Dok. 6, 7, 8 und 9 der
Berufungsklageschrift eingereicht wurden, angebracht wurde).
3.2. Die Zustellung ES erstinstanzlichen Urteils, – selbst unter der Annahme eines Mangels der ordnungsgemäßen
Begründung ES rechtlichen Gehörs wegen Nichtigkeit der
Zustellung der Klageschrift – verpflichtet den Empfänger dazu,
fristgerecht das Rechtsmittel zu ergreifen, um den Schutz ES
verletzten rechtlichen Gehörs durch eine Zurückverweisung
gemäß Art. 354 Abs. 1 ZPO zu erlangen.
3.3. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat klargestellt,
dass bei einer gültigen Zustellung ES Urteils für die in erster
Instanz säumige Partei – sei es bei freiwilliger oder unfreiwilliger
Säumnis (wie im vorliegenden Fall, wie der Berufungskläger
behauptet) – die kurze Frist gemäß Art. 325 Abs. 1 ZPO und nicht die lange Ausschlussfrist gemäß Art. 327 ZPO einzuhalten ist: Vgl. Kassationsgerichtshof, Ver. Sekt., Urteil Nr.
14570/2007, im Fall der Zustellung ES Urteils an den unfreiwilligen Säumigen nach dem Ablauf der langen
31 Ausschlussfrist, Leitsatz: „La valida notificazione della sentenza
al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente
al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea
a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;
a tal
fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità
degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella
soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di
detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso
d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi
eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio
l'onere di fornire la relativa prova (nella specie, la S.C. ha ritenuto
inesistente la notifica della sentenza di riconoscimento di
sentenza straniera effettuata ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.
in forme - fax e raccomandata senza ricevuta di ritorno -
esorbitanti dallo schema legale degli atti di notificazione e quindi
inidonea a far decorrere il termine breve).“; und in
Kassationsgerichtshof, Beschluss Nr. 1893/2019 ist in der
Begründung FolgenES zu lesen: „… invero, dall'attenta lettura
della stessa pronuncia invocata dal ricorrente (Cass. Sez. U.
22/06/2007, n. 14570) e soprattutto dei suoi punti 3.2 e
seguenti dei motivi della decisione, risulta qualificata come
idonea a far decorrere il termine breve - di cui agli artt. 325 e 326
cod. proc. civ. - per l'impugnazione la valida notifica della
sentenza, anche se emessa all'esito di una notificazione viziata
dell'atto introduttivo;
mentre, a ben vedere, il requisito della
32 conoscenza della pendenza del processo ed il diverso riparto del
relativo onere probatorio riguarda soltanto il capoverso dell'art.
327 cod. proc. civ., cioè la decorrenza del termine c.d. lungo
(all'epoca, in ragione del tempo di instaurazione del giudizio in
primo grado, di un anno): evenienza che non rileva nella specie,
essendo pacifico che la sentenza di primo grado sia stata
comunque notificata all'appellante ben oltre trenta giorni prima
della notifica dell'appello; alla relativa motivazione, che si fa
carico anche dei dubbi di congruità del trattamento equiparato
tra contumace volontario ed involontario con argomentazioni che
sono idonee ad escludere anche ogni dubbio di costituzionalità
per la sufficienza - e conformità quindi agli artt. 24 e 111 Cost.,
invocati dal ricorrente - del termine breve concesso anche al
secondo a partire dalla conoscenza della sentenza emessa
all'esito del grado cui involontariamente ha omesso di partecipare
(conoscenza della sentenza idonea a consentirgli di prendere
contestualmente consapevolezza della passata pendenza della
lite e del suo sviluppo, incombendo un onere di responsabile
attivazione su chiunque sia investito di un procedimento
giurisdizionale, soprattutto per la natura non particolarmente
complessa dei problemi posti da una situazione processuale in
cui - nello specifico - la linea difensiva da sviluppare non
contempli altro problema che quello di dedurre e far valere la
nullità della notifica dell'atto introduttivo e, di conseguenza, del
giudizio: Cass. 12/12/2003, n. 19037), può qui bastare un
33 integrale richiamo per rigettare entrambi i motivi di ricorso;
sul
punto, le ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente in
memoria non inficiano le conclusioni appena ribadite, visto che
neppure la carenza di notificazione dell'atto introduttivo comporta
di per sé sola né la giuridica inesistenza della sentenza, né una
lesione del diritto di difesa che non sia poi idoneamente
riparabile mercé il dispiegamento dell'impugnazione, in motivo
della quale si converte ogni nullità precedente salvi i soli casi
espressamente previsti dalla normativa, entro termini adeguati a
dispiegare, con una dovuta ma minima diligenza, le opportune
difese; pertanto, va fatta applicazione del seguente principio di
diritto: «in ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra
nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado
di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare,
col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di
conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi
fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di
mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del
contumace involontario opera non solo il termine decadenziale
annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza,
ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ.,
nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata
personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto
senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace
volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni
34 costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della
Repubblica».“
3.4. Demzufolge ist die Frage der Relevanz der inzidentalen
Fälschungsklage, welche ex Art. 355 ZPO erhoben wurde,
negativ zu beantworten und auch sämtliche weiteren Rügen,
die mit der Berufungsklageschrift erhoben wurden, als absorbiert zu betrachten.
3.5. Denn selbst eine mögliche Feststellung, dass die
Unterschrift dem Berufungskläger nicht zuzurechnen ist, würde
es diesem Gericht nicht erlauben, die Unzulässigkeit der
Berufung zu überwinden und eine Zurückverweisung ES
Verfahrens gemäß Art. 354 Abs. 1 . CP_13
3.6. Die weitere Frage, ob der Mangel der Zustellung ES
einleitenden Aktes durch eine eigenständige negative
Feststellungsklage – etwa im Rahmen eines Verfahrens auf
Widerspruch gegen die Vollstreckung – geltend gemacht werden kann, fällt außerhalb ES Rahmens ES gegenständlichen
Verfahrens (vgl. hierzu eingehender Kassationsgerichtshof,
Urteil Nr. 9865 vom 7. Mai 2014).
3.7. Die Berufung ist daher unzulässig, weil sie weit außerhalb
der Frist gemäß Art. 325 Abs. 1 ZPO erhoben wurde.
4. Es bestehen keine Voraussetzungen für eine
Verurteilung ES Berufungsklägers wegen
Verfahrensmissbrauchs (ex Art. 96 ZPO), da es sich um einen besonderen, grenzüberschreitenden Sachverhalt handelt, in
35 dem eine prozessuale Entscheidung über eine vormals in Lehre
und Rechtsprechung umstrittene Frage ergeht (nämlich die
Anwendbarkeit der kurzen Rechtsmittelfrist gemäß Art. 325
ZPO auch auf die im ersten Rechtszug unfreiwillig säumige
Partei).
5. Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten ES
Berufungsklägers IE OR unter Beachtung ES
Grundsatzes ES Unterliegens (Art. 91 ZPO). In Anbetracht ES
Wertes ES Rechtsstreits (bis zu € 26.000,00), aufgrund der mittleren Komplexität der sachlichen und rechtlichen Fragen
und der beschränkten Untersuchungsphase (welche sich auf eine vom Gericht ad hoc anberaumte in Präsenz CP_14
beschränkt hat) und Entscheidungsphase (die berufungsklägerische Partei hat keine Schriftsätze hinterlegt,
die zu prüfen waren), unter Anwendung ES M.D. 55/2014, wie durch M.D. 37/2018 und M.D. 147/2022 geändert, werden der berufungsbeklagten Partei die mittleren Beträge für die
Studiums- und Einleitungsphase liquidiert, sowie die
MinEStbeträge für die Untersuchungs- und
Entscheidungsphase, das heißt: € 1.134,00 für Studium, €
921,00 für die Einleitungsphase, € 922,00 für die
Untersuchungsphase und € 956,00 für die
Entscheidungsphase, daher insgesamt € 3.933,00 für
Rechtsanwaltshonorare, zuzüglich 15 % für
Pauschalkostenvergütung, zuzüglich MwSt. und
36 Fürsorgebeitrag nach Maßgabe ES Gesetzes und auf gesetzlich belasteten Posten.
A.D.G.
Das OberlanESgericht Trient, Außenabteilung Bozen, unter
Abweisung aller gegenteiligen Anträge und Einwendungen – mit prozessabschließender Entscheidung über die von Pt_1
gegenüber LI KG ES Andreas mit
[...] CP_1
Berufungsklageschrift vom 19.02.2024 gegen das Nr. Pt_6
411/2023 ES LanESgerichts Bozen vom 23.05.-24.05.2023
gestellten Anträge,
erklärt
die Unzulässigkeit der erhobenen Berufung;
verurteilt
den Berufungskläger der Berufungsbeklagten Parte_1
die Kosten ES Controparte_1
Instanzenzuges zu erstatten, die mit € 3.933,00 für
Rechtsanwaltshonorare, zuzüglich 15 % für
Pauschalkostenvergütung auf die zuzüglich MwSt. Per_2
und Fürsorgebeitrag nach Maßgabe ES Gesetzes und auf gesetzlich belasteten Posten, bestimmt werden;
stellt fest
dass die Voraussetzungen für die Einzahlung vonseiten ES
Berufungsklägers IE im Sinne von Abs. 1-quater Pt_1
von Art. 13 D.P.R. 115/2002, wie durch Art. 1, Abs. 17 G. Nr.
37 als Einheitsbeitrag in Höhe ES für die Haupt- und
Anschlussberufung geschuldeten Beitrags, gegeben sind.
Das OberlanESgericht verfügt, für den Fall der Verbreitung der vorliegenden Verfügung, die Nichterwähnung der Personalien
und der anderen personenbezogenen Daten im Sinne ES Art.
52 ES GvD Nr. 196/2003.
So entschieden in Bozen, am 11.06.2025.
Die Vorsitzende Dr. Isabella Martin
Das und Persona_3
ES Urteils Dr. Thomas Weissteiner Per_4
Der Höhere Beamte für Rechtspflege
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Höhere Beamtin für den Sprachbereich Dr. Per_5
.
[...]
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
228 vom 24.12.2012 abgeändert, eines zusätzlichen Betrages