Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26009/2019
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 10/01/2025 nella causa promossa da:
Parte 1 contro Controparte 1
Addì 10/01/2025 sono comparsi, nei locali del Tribunale civile di Roma, viale G. Cesare 54, alle ore
11,30 l'avv Gianluca Boni per l'attrice, l'avv. Annarita Roma in sostituzione dell'avv. Anna Paola
Mormino per il convenuto/appellato, i procuratori presenti discutono brevemente la causa riportandosi alle rispettive difese in atti e precisano le conclusioni come da atti già depositati;
l'avv.
Roma insiste sulle eccezioni ed istanze istruttorie ed in particolare sulla richiesta di rinnovazione della CTU, l'avv. Boni si oppone.
Si aggiorna l'udienza alle ore 14.
Alle ore 14 il Giudice sottoscrivente, nessuno presente, dà pubblica lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della sentenza che allega al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.26009 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2019 promossa
DA
C.F. 1 ), nata in [...] il [...], Parte 1 (C.F.
residente in [...], Roma, rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione dall'avv. Gianluca Boni (C.F. C.F. 2 ) (Pec Email 1 ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Lungotevere della Vittoria, 1, in Roma, giusta procura depositata in atti;
Attrice -
CONTRO
P.IVA 1 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1 (C.F.
e Dott. Controparte_3 con sede in Mogliano ed amministratori delegati Dott. Controparte_2
Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio, 204 presso lo studio dell'avv. Anna Paola Mormino (C.F. C.F. 3 ( (Pec Email 2 ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Notaio Persona 1 rep. 186905 e racc. 30367 del 18/12/2014 depositata in copia;
- Convenuta -
E CONTRO
), n. a Roma il 30.05.1970, residente in [...] (C.F. C.F. 4
del Vignola 111, Roma. e Controparte_5 (C.F.
), n. aC.F. 5
Capodimonte (VT) il 3.09.2016, residente in [...], Roma;
- Convenuti contumaci-
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
⚫ Accertare e dichiarare che il sinistro del 21.06.2016 si è verificato per responsabilità esclusiva della Mini One tg CL716GW di proprietà del Sig. EL IA e condotta dal Sig. NC
LO:
Accertare a dichiarare che le lesioni fisiche subite dalla Sig.ra
BU RA hanno determinato una LP. TOTALE del
50%, ITA di 30gg. ITP di 305gg. al 50% per un danno biologico di
€ 486.155,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella somma diversa ritenuta di giustizia;
• Accettare e dichiarare I diritto della Sig.ra RB RA a vedersi riconosciuta la maggiorazione di 1/3 par DANNO MORALE.
nella misura di € 165,535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella somma diversa ritenuta di giustizia
⚫ Accertare e dichiarare il diritto della Sigra NE BU
RA al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad €751,00;
⚫ Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra BU RA a vedersi riconosciuto l'importo di € 14.000 per spese medichefuture;
⚫ Per l'effetto condannare GENERALI ITALIA SPA, in solido con
CE AD CE NG, a corrispondere alla Sigra BU RA, a tolo di risarcimento del danno derivato alla stessa dal sinistro del
21.09.2016, dedotti € 4.900,00 già liquidati, la complessiva somma di € 662.141,16 (danno biologico danno morale + spese mediche spese mediche future - €4.900,00) oltre interessie rivalutazione monetaria o nella somma diversa ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 cp.c, competenze ed onorari oltre IVA e CPA e spese general 12,5% come per legge. CONCLUSIONI
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, istanza,
azione e deduzione:
1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della ctu e per l'effetto,
disporre il rinnovo della stessa con diverso ausiliario;
2) in subordine, e senza rinuncia alcuna alla superiore richiesta, alla luce delle lacune e delle carenze della stessa, disporre il rinnovo della stessa con diverso ausiliario o convocare il ctu a chiarimenti;
3) in estremo subordine, e anche in questo caso senza rinuncia alcuna alle superiori richieste, si chiede sin da ora, che l'On.le Giudice nella sua veste di
"peritus peritorum" esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenda le argomentazioni del ctu;
4) in via principale e nel merito accertare e dichiarare la congruità della somma già offerta dalla comparente e percepita dalla sig.ra ER Barbuntoiu
in seguito all'evento de quo, e per l'effetto dichiarare la cessata materia del contendere;
5) nel merito, sul quantum, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed errata in diritto, e, ad ogni modo, non provata, eccessiva, non dovuta e non in causalità con l'evento per tutte le ragioni esposte;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione datato 1.2.2019, regolarmente notificato, Parte 1 ha convenuto in
giudizio Controparte_4 Controparte 5 ela Controparte_1 rispettivamente proprietario,
conducente ed assicuratore per la RCA della Mini One tg CL716GW, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a cagione del sinistro occorso in Roma, il 21.6.2016.
1.1. A fondamento delle sue pretese, deduceva l'attrice:
che il 21.6.2019, mentre attraversava all'altezza delle strisce pedonali via della Maratona in Roma, la vettura Mini One tg CL716GW, di proprietà di Controparte 4 e condotta nell'occasione da.
la investiva e trascinava per diversi metri, fermandosi più avanti;
Controparte_5
riportava gravi lesioni fisiche e veniva portata in ambulanza al P.S. dell'Ospedale Parte 1
San Pietro (doc.1 del fascicolo di parte attrice);
interveniva sul luogo la Polizia di Roma Capitale, che redigeva apposito verbale (doc.2 att.), in cui tra l'altro riportava le dichiarazioni di cinque testimoni che avevano assistito al sinistro ( Tes 1
[...] Tes 2 Per_2 Testimone 3 Testimone 4 , tutti residenti in [...])
confermando la dinamica descritta e l'integrale responsabilità del conducente dell'autovettura;
contattata l'assicurazione, la parte attrice allegava relazione di specialista in otorinolaringoiatria (prof.
Per 3, doc.6 att.) in ordine ai traumi facciali, di specialista in odontostomatologia (dott. Per_4 doc.7
att.) per le lesioni odontoiatriche, di specialista in psichiatria (dott.ssa Per_5 doc.8 att.), per le menomazioni psichiche (disturbo post traumatico da stress);
tuttavia, dopo ben due visite della Parte 1 da parte di medici fiduciari della Compagnia assicurativa, la CP_1 inviava una prima offerta risarcitoria di € 4.200,00 (doc.3 att., comunicazione del 6.2.2017) ed in seguito una seconda di € 1.500,00, di cui 700,00 per danni ed 800,00 per onorari legali (doc.9 att., assegno del 3.12.2018);
ritenendo tali somme del tutto inadeguate, parte attrice con comunicazione del 25.01.2019 invitava le parti alla negoziazione assistita, con esito però negativo (doc.11 att.).
1.2 Da qui l'instaurazione del presente giudizio, in cui l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare che il sinistro del 21.6.2016 si è verificato per responsabilità esclusiva della
Controparte_4 e condotta dal sig. Controparte_5Mini One tg CL716GW di proprietà del sig.
accertare e dichiarare che le lesioni fisiche subite dalla sig.ra Parte 1 hanno determinato
una IP TOTALE del 50%, ITA di 30 gg, ITP di 305 gg al 50% per un danno biologico di €486.155,16,
oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
Parte 1accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuta la
maggiorazione di 1/3 per danno morale, nella misura di € 165.535,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
.à accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte 1 al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 751,00;
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 a vedersi riconosciuto l'importo di €
14.600,00 per spese mediche future;
.per l'effetto condannare Controparte 1 in solido con Controparte_4 e CP_5
'[...] a corrispondere alla sig.ra Parte 1 , a titolo di risarcimento del danno derivato alla stessa dal sinistro del 21.9.2016, dedotti € 4.900,00 già liquidati, la somma di € 662.141,16 (danno biologico danno morale + spese mediche + spese mediche future - € 4.900,00) oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese da distrarsi ex art 93 c.p.c., competenze ed onorari oltre IVA e CPA e spese generali 12,5% come per legge”.
***
2 Rimasti contumaci Controparte_4 e Controparte_5 con comparsa depositata il 31.10.2019 si costituiva Controparte_1 che contestava la domanda attorea in quanto "eccessiva, non provata e non in causalità con l'evento per cui è causa". In particolare la convenuta società contestava il nesso di causalità tra le lesioni lamentate in giudizio e l'evento di danno, sia per ragioni di carattere temporale (le doglianze erano emerse a distanza di 15-
25 mesi dal fatto), sia per ragioni di mancata prova, sia perché in contrasto con la perizia del medico fiduciario della Compagnia (doc.2 del fascicolo della Controparte 1 relazione del dott.
Per 6 ), sia perché risultava evidente la discrasia tra postumi asseritamente reliquati (50% di IP) e l'accertamento condotto dal nosocomio nell'immediatezza dell'investimento (dimissione 10 giorni di prognosi).
2.1. La Compagnia assicurativa concludeva quindi perché il Tribunale adito, in via principale e nel merito, accertasse e dichiarasse “la congruità della somma già offerta dalla comparente e percepita dalla sig.ra in seguito all'evento de quo", e per l'effetto dichiarasse “la cessata Parte 1
materia del contendere"; nel merito “sul quantum, rigettasse la domanda attorea poiché infondata in fatto ed errata in diritto, e, ad ogni modo, non provata, eccessiva, non dovuta e non in causalità con l'evento per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Persona 7 ) mediante espletamento di CTU 3. La causa veniva istruita dal Giudice (dott.ssa
Persona 8 (vedi verbale d'udienza del 4.11.2019), che medico legale, con nomina della dott.ssa a sua volta si avvaleva di specialisti (in Per_9 dott.ssa Persona_10 in Persona 11, dott. [...]
Persona 14 ) e depositava la relazione peritale il Per 12 Persona_13 dott.ssa in '
14.10.2020;
con successiva ordinanza del 26.11.2020, il Giudice così disponeva "visto l'elaborato peritale redatto dal nominato ctu e le questioni sollevate da parte convenuta in ordine allo svolgimento delle
Persona_8 a depositare in atti entro il 15 operazioni peritali;
invita il nominato ctu dott.ssa febbraio 2021 le relazioni specialistiche citate nella relazione definitiva indicate come allegate ma non depositate in atti, nonché la documentazione comprovante il regolare avviso inviato alle parti circa lo svolgimento delle visite specialistiche effettuate in data 30 maggio 2020 ed in data 15 giugno
2020; rinvia per la verifica in contraddittorio tra le parti all'udienza del 29 aprile 2021".
In data 5.2.2021 la dott.ssa Per 8 depositava le relazioni specialistiche dei dottori già citati. Subentrato l'attuale Giudice, dapprima (verbale a t.s. del 31.5.2021) invitava parte attrice "al relativo deposito nel fascicolo del PCT" degli atti introduttivi del giudizio e fissava udienza al 13.9.2021 per
"esame delle eccezioni di merito e di rito mosse alla CTU"; quindi, ritenendo la causa matura per la decisione, e "riservando ogni determinazione sulle questioni sollevate, anche in rito, alla fase decisoria", dopo alcuni rinvii la tratteneva in decisione con ordinanza sostituiva dell'udienza del
19.9.2023, assegnando alle parti termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
Tuttavia, con successiva ordinanza del 4.11.2023, così disponeva: “osservato che l'ordinanza del
Giudice precedente (dott.ssa Per 7) del 26.11.2020, laddove richiedeva che delle visite specialistiche del 30 maggio 2020 (Visita neurologica) e del 15 giugno 2020 (Visita
otorinolaringoiatrica) fosse depositato il preavviso del Ctu alle parti;
preso atto che nessun preavviso
è stato depositato;
dispone la rimessione della causa sul ruolo e in istruttoria e dispone integrazione della CTU, con ripetizione delle visite specialistiche suddette, a cura del già nominato Ctu dott.ssa
Persona 8
Espletata l'integrazione della CTU con la ripetizione delle visite specialistiche da parte dei Dottori
già indicati e con nuova consulenza radiologica ad opera della dott.ssa Per 15 ed esame in Romania
in data 26.3.2024 di RM craniocerebrale di Parte 1 , veniva depositata la relazione (datata
10.6.2024) il 10.10.2024 e il 23.10.2024 le osservazioni delle parti (invero del solo medico legale della CP 1 e le
contro
-osservazioni del CTU.
Dopo vari rinvii la causa veniva infine rinviata all'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 10.01.2025,
ove viene decisa in camera di consiglio.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per esaminare la domanda nel merito, giova svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa e giurisprudenziale entro cui è sussumibile la fattispecie.
Come è noto, l'art.2054, comma 1, c.c. descrive una fattispecie speciale e derogatoria della responsabilità civile, nella misura in cui, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la colpa del conducente si presume fino alla prova contraria di quest'ultimo "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
A tale riguardo, come osserva l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, giova rammentare che: "la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione
è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame" (Cass., 2024, n.2433; conformi, tra le molte, Cass., 2023, n.
20137; Cass. 2019, n.2241).
In particolare, l'art. 1227 c.c. opera una distinzione tra il cd. danno evento (comma 1) e il cd. danno conseguenza (comma 2); tipologie di danno, cui corrisponde un rapporto di causalità materiale (tra condotta e danno-evento), e un rapporto di causalità giuridica (tra danno-evento e danno-
conseguenza).
Pertanto, la presunzione di colpa, a carico del conducente ai sensi dell'art.2054, comma 1, c.c., non collide con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra danno evento e condotta, e, dunque, sull'accertamento dell'eventuale condotta colposa del danneggiato nella determinazione del cd. danno evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. come richiamato, in materia di responsabilità aquiliana, dall'art.2056 c.c. (v. Cass., 2014, n.
24202).
Quindi, in virtù della presunzione del 100% di colpa in carico al conducente del veicolo, occorre accertare in concreto la consistenza dell'eventuale colpa del pedone, in termini percentuali, al fine di ridurre, sussistendone i relativi presupposti, quella presunta in capo al conducente.
4.1. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie le risultanze istruttorie della causa,
rappresentate dal verbale della polizia locale sopraggiunta sul luogo dell'incidente (doc.2 del fascicolo di parte attrice) unitamente alle dichiarazioni spontanee rese da testimoni oculari i cui nominativi sono stati verbalizzati nelle immediatezze dell'incidente (i sigg.ri Testimone 1
Testimone_3 e Testimone 4 ) consentono di evidenziare i seguenti rilievi Tes_2 Per 2 dimostrativi della colpa esclusiva del conducente nella provocazione dell'evento lesivo dedotto nel presente giudizio.
A tale riguardo, giova premettere, per quanto attiene alle dichiarazioni spontanee rese da questi ultimi,
- una norma di chiusura sulla come è noto che nell'ordinamento processuale vigente, manca tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (ex multis, cfr. Cass., 2017, n.1593).
Ciò rammentato, in primo luogo, dalle dichiarazioni del teste oculare Testimone 1
(indifferente, tra gli altri, alle parti in causa) si evince che: "il veicolo Mini che produceva il forte rumore la investiva praticamente sulle strisce con la parte anteriore destra"; nonché da quelle rese altresì dalla sig.ra Tes_2 emergeva che: "[quest'ultima, la danneggiata, sì] trovava in via della Maratona in prossimità dell'entrata del Parco "Atleti azzurri d'Italia" e guardando verso via
Orti della Farnesina vedevo un veicolo Mini di colore verde trascinare con la parte anteriore,
facendola rotolare, una signora per alcuni metri. Poi la signora rimbalzava sul lato destro di via
Orti della Farnesina in corrispondenza di via della Maratona, mentre il veicolo si fermava più avanti nonostante diverse persone stesero urlando al conducente di fermarsi".
Ulteriormente, nel medesimo senso possono leggersi le dichiarazioni esternate dai sig.ri tesi Per_2
Test Testimone 3 e Testimone 4
Più precisamente, il sig. Per 2 affermava che: "Mentre attraversavamo circa alla metà
dell'attraversamento sopraggiungeva una macchina, una Mini di colore verde, che investiva la signora con la parte anteriore destra caricandola sul cofano, facendola cadere a terra. Nonostante
urlassi al conducente di fermarsi. Lo stesso proseguiva passando sulla signora e fermandosi poco più avanti".
Nello stesso senso, le dichiarazioni del sig. Testimone 3 : "La signora veniva caricata sul cofano nella parte anteriore destra del veicolo, batteva violentemente sul parabrezza e veniva proiettata in avanti. In tutto questo il veicolo proseguiva la propria marcia e arrotava la signora, oramai a terra,
trascinandola per alcuni metri fino all'altezza dell'intersezione con via della Maratona, circa oltre dieci metri dalle strisce pedonali su cui stava attraversando".
Quando alle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra Testimone_4 può leggersi: “Ho visto una signora che a ridosso delle strisce pedonali su via Orti della Farnesina prima dell'incrocio con via dell'Alpinismo, veniva caricata su di una Mini. Trascinava la donna sul cofano e, una volta proiettata avanti, la arrotava e trascinava ulteriormente, fermandosi solo al centro dell'intersezione con via dell'Alpinismo".
4.2. Nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni dei suddetti testi oculari, congruenti e ritenute del tutto genuine in ragione dell'indifferenza degli stessi alle parti in causa, può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del conducente sig. Controparte_5 e l'evento lesivo consistente nell'investimento pedonale della sig.ra Parte_1 ai sensi e per gli effetti degli artt.2043 e 2054, comma 1 c.c..
Ad ogni modo, la responsabilità del suddetto conducente (rimasto contumace) nella causazione del dedotto evento lesivo-investimento in danno della sig.ra Parte_1 è di per sé incontroversa, anche in ragione della mancata specifica contestazione da parte della in qualità di Controparte_1
compagnia assicurativa RCA del veicolo danneggiante, del fatto costitutivo del diritto dedotto dall'attrice ed anzi, più precisamente, in virtù del riconoscimento della pretesa fatta valere in relazione quantomeno alla sussistenza del rapporto di causalità materiale. Sul punto, può leggersi la comparsa di costituzione e risposta della Controparte 1 laddove si precisa che: "la scrivente difesa rileva, in primis, che il presente giudizio verte solo sul quantum, non avendo mai la Compagnia contestato la responsabilità nella determinazione dell'evento” (pag. 1).
Controverso è, invece, il rapporto di causalità giuridica tra l'evento lesivo dedotto e i danni conseguenza risarcibili.
4.3. Conviene muovere, dunque, dalla consulenza tecnica espletata dalla dott.ssa Persona 8
(depositata il 14.10.2020), che corrobora l'apprezzamento di merito (già fondato, per le sue esposte ragioni, sulle dichiarazioni dei testimoni oculari rese alla polizia nell'immediatezza del fatto) sulla sussistenza della piena responsabilità risarcitoria dei convenuti;
ed in particolare dall'assunto di partenza della consulenza rappresentato dalla diagnosi cristallizzata nella cartella clinica n.
2016/24663 del 21.6.2016 relativa al ricovero presso l'Ospedale S. Pietro di Roma, e cioè di: "Trauma
cranico non commotivo. Trauma facciale ed arto inf dx e vertigini. Prognosi gg. CP_6 .
Nei termini già sintetizzati nello "Svolgimento del processo", la consulente, al fine del corretto inquadramento della vicenda clinica e della correlata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, suggeriva lo svolgimento di visite specialistiche, come poi effettivamente svolte tra il maggio e il giugno del 2020 (e cioè: otorinolaringoiatrica, neurologica e odontoiatrica)
in qualità di specialistarispettivamente da parte della prof.ssa Persona 16
,
Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza otorinolaringoiatra, dalla prof.ssa Persona 17
di Roma nonché da parte del dott. Per_18 U.O.C. Controparte_7
in qualità di odontoiatra esercente in Roma.
[...]
La consulenza riconosceva alla luce anche degli accertamenti specialistici effettuati (seppure, come illustrato infra, in assenza del necessario coinvolgimento delle parti, e pertanto, successivamente rinnovate nel contraddittorio tecnico relativo alla consulenza d'ufficio) la sussistenza di un politraumatismo riconducibile all'investimento pedonale del 21.06.2016 consistente in: "trauma cranio-facciale non commotivo con frattura della CC RO, contusione commozione labirintica,
focolaio contusivo in sede corticale frontale sinistra, lussazione dei due incisivi centrali inferiori".
A tale riguardo, in relazione alla consistenza dei postumi residuati, questi venivano individuati in
"anosmia, ipogeusia, iporeflessia labirintica bilaterale, maggiormente evidente a destra, ipoacusia neurosensoriale destra di media entità, disturbo da stress post-traumatico di grado severo-moderato,
perdita degli incisivi centrali inferiori” valutabili nella misura del 25% ed incidenti altresì sulla capacità lavorativa generica della Parte 1 ; quanto al danno biologico temporaneo, era riconosciuto in relazione all'ITA in 30 giorni e all'ITP in 30 giorni al 50%. Relativamente alle spese mediche, erano valutate come congrue le spese sostenute dall'attrice per visita psichiatrica parti ad euro 202,00 (fatt. n. 584 del 2.11.2017 a titolo di attività intromoenia presso il Sant'Andrea di Roma) e per visita e relazione medico legale pari ad euro 549,00; quanto poi alle spese odontoiatriche, la consulente riteneva che queste fossero pari ad euro 1.800,00, in virtù
dell'applicazione di una protesi scheletrita inferiore dovuta alla perdita dei due incisivi centrali inferiori in rapporto al trauma, anche tenuto conto della malattia paradontale diffusa pre-esistente al trauma;
considerata, sul punto l'età della periziata al momento del sinistro, era anche verosimile l'esigenza futura di ricorrere a due rifacimenti della protesi con una valutazione della spesa pari ad euro 4.000,00. 4.4. Le note critiche della consulente dott.ssa Persona 19 della Controparte 1 si sono incentrate essenzialmente sui seguenti rilievi:
(i) in relazione alla visita otorinolaringoiatrica (in sintesi, anche “ORL"), era necessaria la verifica della diagnosi radiologica, in assenza della quale non era possibile svolgere una corretta valutazione e identificazione del danno traumatico ORL;
(ii) in ordine al presunto danno odontoiatrico, non vi era alcuna prova, poiché in sede di operazioni peritali non era stata visionata alcuna radiografia utile alla fotografia dell'eventuale lesione traumatica degli incisivi inferiori, e neppure era stato possibile effettuare un esame dello stato del cavo orale, in relazione all'integrità degli incisivi inferiori (asseritamente perduti in seguito all'incidente); invero,
l'unico elemento certo era rappresentato dalla pregresse parodontopatia della Parte 1 ;
(iii) con riguardo alla visita neurologica, era rilevato come non fosse stata resa comunicazione e/o preavviso ad alcun consulente neurologo di parte.
In generale, l'argomento valorizzato dalla consulente dott.ssa Per_19 insisteva sulla circostanza per cui le lesioni cranio-encefaliche fossero oggetto di meri sospetti diagnostici non supportate come
dovuto da riscontri oggettivi e clinici, rendendosi, dunque, necessaria una consulenza e/o revisione-
radiologica delle immagini relative agli esami strumentali della danneggiata.
4.5. Quanto alle controdeduzioni del consulente tecnico alle sintetizzate note critiche rese dalla dott.ssa Per 19 in qualità di consulente di parte della Controparte 1 (del 22.09.2020) era evidenziata:
(i) con riguardo agli esiti della consulenza ORL, e in particolare alla critica di parte secondo cui non sarebbe stato accertato il rapporto di causalità tra il trauma subito dalla periziata, le lesioni accertate e gli esiti permanenti riconosciuti (giacchè potevano formularsi solo sospetti – e non diagnosi – sia per la frattura della CC RO (TC del 19.07.2016) sia per quanto concerne le alterazioni di segnale riscontrate nella parte frontale sinistra “di natura verosimilmente traumatica relativamente recente"
(RM encefalo del 25.7.16), era evidenziata l'opportunità di tenere in dovuta considerazione le osservazioni conclusive della prof.ssa Per_14 rese nella consulenza otorinolaringoiatra.
Da queste infatti, emergeva, in modo chiaro, la compatibilità delle lesioni riportate con l'investimento de quo consistenti in un “trauma cranico non commotivo, trauma facciale e arto inferiore destro e vertigini", come riportato nel verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale S. Pietro anche in relazione al riscontro dei criteri cronologico, anatomo-topografico e comunque dell'efficienza dell'urto a provocare l'evento lesivo. Lesioni, queste, che erano ben suscettibili di essere ascritte alla presenza
"di un'immagine lineare ipodensa che decorre dalla CC RO in senso occipitale che potrebbe essere riferita a rima fratturativa”. Ulteriormente veniva argomentato dalla consulente con riferimento agli esiti della visita specialistica ORL - il referto redatto dal prof. Per_20 (TC 19.7.16) confermava la compresenza di aree di densità eterogenea della squama occipitale destra presumibilmente di natura traumatica.
In aggiunta ancóra – veniva osservato - secondo il noto barème di riferimento rappresentato dalle
Linee guida SIMLA del 2016 per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, i traumi cranici, come quello riportato dall'attrice nel caso di specie, erano ritenuti come una delle cause più comuni di perdita dell'olfatto. Considerazioni analoghe, sempre basandosi sul barème citato, erano svolte con riferimento al danno cd. vestibolare relativo ad iporeflessia labirintica bilaterale, riscontrato dalla consulente nella presente vicenda clinica, giacchè la periziata presentava un quadro clinico di tipo vestibolare già nell'immediatezza del fatto traumatico, persistente, peraltro,
nelle settimane e nei mesi successivi, unitamente ad ipoacusia neurosensoriale destra di media entità
e a disturbo da stress post-traumatico;
(ii) con riferimento ai danni odontoiatrici, in seguito al trauma cranico e facciale, la Parte_1 aveva
riportato, come certificato dal dott. rispetto a quest'ultimo un interessamento degli incisiviPer
inferiori; tuttavia, vista l'assenza di documentazione radiografica, clinica e fiscale volta ad attestare il tipo di lesione prodottasi in conseguenza del trauma facciale e la cronologia e caratteristiche degli interventi odontoiatrici effettuati, era ritenuto opportuno eliminare, tra i postumi permanenti, la perdita degli incisivi centrali inferiori, e per l'effetto, ritenere non più dovute, in favore della danneggiata, le spese odontoiatriche da sostenersi nel futuro.
4.6. Successivamente era espletata (dandosene conto anche nel corpo della consulenza), in seguito all'ordinanza del 4.11.2023 (v. Sintesi dello “Svolgimento del processo"), l'integrazione della suddetta CTU, con la ripetizione delle già citate visite specialistiche (otorino laringoiatrica e neurologica, ma non odontoiatrica) da parte dei Dottori indicati, avallate dalla consulenza radiologica ad opera della dott.ssa Per_15 nonché dall'esame (eseguito poi in Romania in data 26.3.2024) di
RM craniocerebrale di Parte 1
Di queste, nell'integrazione della consulenza depositata il 10.10.2024, erano riportati ampi stralci,
consistenti nei principali passaggi tecnico-argomentativi perfettamente idonei (nonostante la mancata allegazione di queste ultime) a garantire il contraddittorio, a tale riguardo, con i consulenti di parte della convenuta Controparte 1, come poi effettivamente realizzatosi.
Veniva, quindi, illustrato anche il fulcro tecnico-motivazionale delle consulenze specialistiche ripetute:
erano da(i) quanto alla consulenza neurologica del 16.04.2024, a parere della dott.ssa Per 10
confermare le conclusioni diagnostiche già rassegnate altresì sulla scorta dell'esame RM (26.03.24),
e cioè che gli esiti neurologici e neuropsichici derivassero da un pregresso politrauma da investimento stradale, con trauma cranio-encefalico e lesione frontale corticale sinistra (come da RM dimostrativa 2016), fratture della CC RO, del massiccio facciale, lesioni dentali multiple gravi;
esiti consistenti in anosmia, ipo-ageusia, ipo-acusia neurosensoriale bilaterale, con prevalenza destra,
cefalea gravativa cronica, vertigini posizionali e sindrome atassica con prevalenza destra;
nonché in disturbo da stress post-traumatico, di grado severo-moderato, cronico, in disturbo ansioso-depressivo,
reattivo, cronico, e in dolore cronico misto, neuropatico e nocicettivo;
(ii) quanto all'esame dell'RM craniocerebrale eseguito in Romania valutato congiuntamente dalla dott.ssa Per 22 (ctp) e della dott.ssa Per 15 (in qualità di consulente del CTU), la valutazione consisteva nel rilievo di un circoscritto focolaio malacico (circa 1° mm) nel pregresso focolaio lacero contusivo di significato post-traumatico, con lieve ampliamento degli spazi liquorali locoregionali;
(iii) quanto alla consulenza ORL del 3.06.2024, si ribadiva la compatibilità tra l'incidente stradale
(21.6.2016) ei danni rilevati a livello dei distretti di competenza ORL.
4.7. Accertata, nuovamente, la consistenza dei postumi permanenti (consistenti in anosmia, ipogeusia,
ipoacusia neurosensoriale bilaterale, prevalente a destra, vertigini posizionali e sindrome atassica prevalente a destra disturbo da stress post traumatico di grado severo-moderato, perdita degli incisivi centrali inferiori), questa era valutata, quanto al danno biologico permanente nella misura del 30%;
unitamente alle confermate ITA in 30 giorni e ITP al 50% in giorni 30.
Rispetto ai danni patrimoniali, erano confermate le valutazioni espresse nella prima consulenza,
ricognitive delle spese mediche sostenute e di quelle future da sostenere a titolo di danni odontoiatrici.
4.8. Le prospettazioni della consulente - rinnovate alla luce delle consulenze ORI e neurologica ripetute nonché della consulenza radiologica e dell'esame RM craniocerebrale – divergevano dalla prospettazione della ctp della la quale redigeva e depositava note ed Controparte_1
osservazioni critiche.
4.9. In sede di controdeduzione a queste ultime, la consulente sosteneva che: in relazione alla contestazione dell'erronea qualificazione di “anosmia e ipogeusia” come esiti permanenti in assenza di test dell'olfatto e del gusto, in primo luogo la valutazione del danno biologico doveva basarsi sulla compromissione complessiva del bene salute;
in ogni caso, come già ampiamente argomentato (pag. da pag. 16 ss. della prima relazione di CTU) era argomentato, in base ai criteri SIMLA del 2016, che:
"I traumi cranici costituiscono una delle cause più comuni di perdita dell'olfatto”; e ancora: “Le
anosmie acquisite totali o parziali possono essere dovute a molteplici cause [tra cui quelle]
traumatiche".
5. Alla luce delle sopramenzionate dichiarazioni testimoniali (genuine, attendibili ed inequivoche)
nonché alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dell'integrazione di consulenza corroborata dalla ripetizione delle visite specialistiche (ORL e neurologica) ed avallata della consulenza radiologica unitamente all'RM cerebrale, deve ritenersi che le valutazioni tecniche,
espresse dalla consulente in modo logico ed esauriente, non siano state attinte criticamente né
confutate dai rilievi di parte;
e che dunque, è possibile ritenere raggiunta la prova della causazione dell'evento lesivo patito da Parte 1 anche in relazione alla tipologia e alla consistenza dei danni conseguenza riportati all'esito dell'investimento traumatico.
6. Occorre quantificare in concreto i danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra Parte_1
,e dunque:
il danno biologico permanente e temporaneo unitamente al danno morale.
6.1. Il danno biologico permanente, in base alle Tabelle di Roma del 2023 in uso presso l'ufficio, è
dunque determinabile, in via equitativa, in euro 115.881,31 (attesa la percentuale di invalidità
permanente del 30% riconosciuta nell'integrazione di CTU e l'età della danneggiata al momento dell'evento lesivo pari ad anni 44); il biologico temporaneo è pari a 30 giorni di ITA e 30 di ITP al
50%, e quindi, si risolve nella liquidazione di complessivi euro 5.763,15.
Va poi riconosciuto il danno morale, perché non può di certo negarsi che la condizione di menomazione derivante da un trauma cranico e facciale in una donna adulta, abbia determinato una sofferenza soggettiva o patema d'animo di particolare intensità.
Pertanto, la liquidazione del danno morale, comprensiva anche delle sofferenze di ordine psichico patite a causa dell'incidente stradale va determinata, sempre in base alle Tabelle di Roma dell'ottobre del 2023, in una frazione del danno biologico permanente, nella misura di euro 26.536,90. I danni non patrimoniali effettivamente riconoscibili si quantificano, complessivamente, in euro
148.181,36.
Su detta somma capitale, liquidata avendo riguardo alle Tabelle di Roma del 2023, sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta alla data del 30.10.2023 sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali die calamitatis (giorno dell'incidente stradale del 21.06.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre 21.06.2016, in base agli indici Istat Foi o equivalenti), via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta,
sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile.
7. Quanto ai danni patrimoniali, vanno riconosciuti quelli relativi alle spese mediche pari ad euro
751,00, come prospettato dalla consulente d'ufficio (cfr. pag. 27 dell'integrazione di consulenza).
Su detta somma capitale - euro 751,00 - sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali dalla data dell'esborso sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
Vanno altresì riconosciuti i danni patrimoniali a titolo di spese mediche odontoiatriche future come riconosciute nell'integrazione di consulenza tecnica sulla scorta della consulenza neurologica ripetuta
(e della quale si sono sopra riportati gli snodi fondamentali, tra cui il riconoscimento della perdita degli incisivi inferiori a causa del trauma facciale derivato dall'investimento), ed avallata altresì da quella radiologica e dall'RM eseguito in Romania. La relativa consistenza è così definita e motivata:
euro 1.800,00 per protesi scheletrita inferiore, in considerazione della perdita dei due incisivi centrali inferiori in rapporto al trauma;
oltre ad euro 4.000,00 giacchè, vista l'età della danneggiata al momento dell'investimento (44 anni) era assai probabile la necessità di dover ricorrere a due rifacimenti della suddetta protesi.
8 Vanno comunque dedotti gli acconti per danni ricevuti dall'attrice pari ad euro 4.900,00, di cui una parte pari ad euro 4.200,00 in data 6.2.2017 (o di poco successiva, doc.3), una parte pari ad euro
700,00 in data 3.12.2018 (euro 800,00 in tale data sono stati corrisposti per onorari legali stragiudiziali, doc.9 del fascicolo di parte attrice, come da assegno di pari data); da rendere omogenei con rivalutazione monetaria dall'incasso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'incasso sino all'effettivo soddisfo.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dalla sig.ra Parte 1 nei confronti di Controparte_1
Controparte_4 e Controparte_5 per l'effetto, condanna i nonché nei confronti dei sigg.ri convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di euro 148.181,36, oltre la rivalutazione monetaria dal 30.10.2023 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali die calamitatis (dalla data dell'evento lesivo del 21.06.2016) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
nonché condanna i convenuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in solido, al pagamento all'attrice di (i) euro
751,00, oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione e di (ii) euro 5.800,00 a titolo di spese mediche odontoiatriche future. Il tutto, dedotti gli acconti ricevuti dall'attrice pari ad euro 4.900,00 (di cui una parte pari ad euro 1.500,00, comprensivi di euro
700,00 per danni ed euro 800,00 per onorari legali), oltre rivalutazione monetaria dall'incasso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'incasso sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e i convenuti sig.ri CP_5 e Controparte_4 ela [...]
CP_1 vanno condannati, in solido, a rifonderle all'attrice Parte 1 così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, così come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dall'attrice, e per l'effetto, condanna i convenuti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, in solido, al pagamento all'attrice di euro 148.181,36, oltre la rivalutazione monetaria dal 30.10.2023 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali die calamitatis (21.06.2016) sino all'effettivo soddisfo,
come statuito in motivazione;
- sempre per l'effetto, condanna i convenuti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, in solido,
al pagamento all'attrice di euro 751,00 oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo,
come statuito in motivazione, e di euro 5.800,00 quanto ai danni patrimoniali futuri;
il tutto, dedotti gli acconti ricevuti dall'attrice pari ad euro 4.900,00 (di cui una parte pari ad euro 1.500,00,
comprensivi di euro 700,00 per danni ed euro 800,00 per onorari legali (assegno del 3.12.2018), oltre rivalutazione monetaria dall'esborso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dall'esborso sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione. - condanna i convenuti in solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'attrice liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
le spese di CTU, così come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido
- pone tra loro.
Così decisa in camera di consiglio in Roma, il 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia