Articolo 1 della Legge 26 aprile 1964, n. 313
Versione
11 giugno 1964
Art. 1. Articolo unico.

La facolta' concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384 , viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall' articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 .
La facolta' deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1974, n. 384 .

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 1964

SEGNI

MORO - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 11 giugno 1964