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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 876/2023
PROMOSSA DA
(P.I. , (P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (P.I. ) tutte in persona del legale P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 rappresentante nata a [...] il [...] ( ) e con Parte_4 C.F._1 sede in Scicli in via Giordano Bruno n. 21, rappresentate e difese dall'avv. Antonio
Giannone giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Ragusa,
Via Dante n. 120/A
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Elisa Morana ed elettivamente domiciliato in Pozzallo nel Viale
Europa n. 14
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 860 del 2023 il Tribunale di Ragusa, dopo avere ritenuto inammissibile l'intervento spiegato dalla nel giudizio di Parte_3
primo grado, ha dichiarato risolto per mutuo dissenso il contratto preliminare intercorso tra e la il 28 Controparte_1 Controparte_2
aprile 2010 ed ha condannato la a restituire Controparte_2
a la somma di € 120.000,00, oltre interessi al saggio legale dal Controparte_1
30.7.2015 sino al soddisfo.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza n. 860 del 2023 censurandone il contenuto per essere la risoluzione del contratto preliminare imputabile ad inadempimento del promissario acquirente e non frutto di un mutuo consenso;
Controparte_1
costituitosi nel giudizio di appello, ha contestato le difese Controparte_1
azionate dalle società appellanti instando per il rigetto dell'appello.
Alle due successive udienze del 24 febbraio 2025 e del 3 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e
181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno
a carico delle parti che le hanno anticipate”.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 876/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 876/2023
PROMOSSA DA
(P.I. , (P.I. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (P.I. ) tutte in persona del legale P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 rappresentante nata a [...] il [...] ( ) e con Parte_4 C.F._1 sede in Scicli in via Giordano Bruno n. 21, rappresentate e difese dall'avv. Antonio
Giannone giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Ragusa,
Via Dante n. 120/A
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Elisa Morana ed elettivamente domiciliato in Pozzallo nel Viale
Europa n. 14
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 860 del 2023 il Tribunale di Ragusa, dopo avere ritenuto inammissibile l'intervento spiegato dalla nel giudizio di Parte_3
primo grado, ha dichiarato risolto per mutuo dissenso il contratto preliminare intercorso tra e la il 28 Controparte_1 Controparte_2
aprile 2010 ed ha condannato la a restituire Controparte_2
a la somma di € 120.000,00, oltre interessi al saggio legale dal Controparte_1
30.7.2015 sino al soddisfo.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza n. 860 del 2023 censurandone il contenuto per essere la risoluzione del contratto preliminare imputabile ad inadempimento del promissario acquirente e non frutto di un mutuo consenso;
Controparte_1
costituitosi nel giudizio di appello, ha contestato le difese Controparte_1
azionate dalle società appellanti instando per il rigetto dell'appello.
Alle due successive udienze del 24 febbraio 2025 e del 3 marzo 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e
181 c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno
a carico delle parti che le hanno anticipate”.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 876/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 3 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3