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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7423 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza Via Bellani n. 7, presso lo studio dell'avv. Gianni che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Motivi di decisione
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 e ritualmente notificato Pt_1 ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al
[...] Controparte_1 pagamento delle somme di €24.488,12 a titolo di saldo per le opere eseguite nei cantieri di via Einstein, via Manzoni e via Crisantemi in Cinisello Balsamo, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo
La convenuta non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, avvenuta a mezzo pec in data 19/11/2024 (v. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia. pagina 1 di 5 La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è pervenuta all'udienza del 05/06/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Con la presente azione l'appaltatrice – ritenuto di avere correttamente ed integralmente eseguito le opere commissionatele – chiede il pagamento del prezzo dell'appalto che, indica in €24.488,12, così determinati: €8.844,00 a titolo di saldo lavori per la formazione del piazzale privato via Einstein in Cinisello Balsamo, via
Einstein, di cui al contratto del 09/09/2021 (doc. 1); €13.644,12 a titolo di saldo lavori per la realizzazione di un passo carrabile in via Manzoni n. 10/12 - Cinisello
Balsamo, di cui al contratto del 10/03/2022 (doc. 3); €2.000,00 a titolo di saldo lavori per l'esecuzione del livellamento area sita in via Crisantemi in Cinisello
Balsamo, di cui al contratto del 31/05/2022 (doc. 5).
Con riguardo all'onere della prova, trovano applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass.
20073/2004; Cass., sez. un., 13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (così, per tutte, Cass. n. 25584 del 12/10/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
Nella fattispecie, dunque, spettava alla ricorrente (parte attrice) di provare e documentare l'accordo in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate pagina 2 di 5 nelle fatture versate in atti.
Ebbene, la ricorrente ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta con riferimento alle somme portate nella fattura n. 118/2021 e nella fattura n. 18/2023, rispetto alle quali ha documentato l'avvenuta sottoscrizione di un accordo inter-partes.
Quanto alla restante pretesa creditoria, di cui alla fattura n. 93/2022, pare decisivo – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione – il rilievo della omessa dimostrazione, ad opera della ricorrente, del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio.
Ciò posto, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la fattura n. 93/22 sopra richiamata del 21/04/2024 e lo scambio di comunicazioni (mail) del 10 marzo 2022 (all. sub doc. 3 al ricorso).
Si tratta, infatti, quanto alla fattura, di un documento di formazione unilaterale, inidoneo a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo dei lavori, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, il quale non essendosi costituito non può ritenersi che non abbia contestato la documentazione in atti. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del 28/06/2010; Cass. n. 9593 del 20/05/2004).
Per costante giurisprudenza “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) non si può pagina 3 di 5 ritenere adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, atteso che “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass.
299/2016; Cass. 462/2014; Cass. 17050/2011).
Di conseguenza, considerato che anche l'allegato sub doc. 3 di parte ricorrente non costituisce prova dell'accordo relativo al prezzo del le opere appaltate, il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza dell'accordo sul prezzo, sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, stanti i limiti alla prova orale stabiliti dagli artt. 2722 e 2724 c.c., dell'accordo in ordine al prezzo delle opere appaltate, costituente indefettibile presupposto della fattura allegata in atti, titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito azionato da Parte_1
Del resto, il dato – di per sé neutro – che la committenza abbia pagato le lavorazioni relative ad altri cantieri non dimostra che il corrispettivo del contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo passo carrabile fosse stato accettato e concordato tra le parti.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti (fattura e scambio di mail), la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, si tratta di documentazione di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera dell'odierna convenuta, prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine al prezzo dell'appalto di cui alla fattura n. 93/22, è inevitabile doversi pervenire al parziale rigetto della domanda di pagamento, limitando l'accertamento della pretesa di parte opposta alla somma di €10.844,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo. pagina 4 di 5 ***
Per tutte le ragioni sopra esposte, si provvede come in dispositivo
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e Parte_1 condanna al pagamento della somma di €10.844,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data di scadenza al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in €264,00 per esborsi ed €2.547,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (se dovute) come per legge.
Monza, 04/07/2025 il giudice
LE CO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa LE CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7423 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza Via Bellani n. 7, presso lo studio dell'avv. Gianni che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Motivi di decisione
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 e ritualmente notificato Pt_1 ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al
[...] Controparte_1 pagamento delle somme di €24.488,12 a titolo di saldo per le opere eseguite nei cantieri di via Einstein, via Manzoni e via Crisantemi in Cinisello Balsamo, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo
La convenuta non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, avvenuta a mezzo pec in data 19/11/2024 (v. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia. pagina 1 di 5 La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è pervenuta all'udienza del 05/06/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c.; in quella sede, la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
Con la presente azione l'appaltatrice – ritenuto di avere correttamente ed integralmente eseguito le opere commissionatele – chiede il pagamento del prezzo dell'appalto che, indica in €24.488,12, così determinati: €8.844,00 a titolo di saldo lavori per la formazione del piazzale privato via Einstein in Cinisello Balsamo, via
Einstein, di cui al contratto del 09/09/2021 (doc. 1); €13.644,12 a titolo di saldo lavori per la realizzazione di un passo carrabile in via Manzoni n. 10/12 - Cinisello
Balsamo, di cui al contratto del 10/03/2022 (doc. 3); €2.000,00 a titolo di saldo lavori per l'esecuzione del livellamento area sita in via Crisantemi in Cinisello
Balsamo, di cui al contratto del 31/05/2022 (doc. 5).
Con riguardo all'onere della prova, trovano applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass.
20073/2004; Cass., sez. un., 13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione (così, per tutte, Cass. n. 25584 del 12/10/2018: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”).
Nella fattispecie, dunque, spettava alla ricorrente (parte attrice) di provare e documentare l'accordo in esecuzione del quale sarebbero dovute le somme riportate pagina 2 di 5 nelle fatture versate in atti.
Ebbene, la ricorrente ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta con riferimento alle somme portate nella fattura n. 118/2021 e nella fattura n. 18/2023, rispetto alle quali ha documentato l'avvenuta sottoscrizione di un accordo inter-partes.
Quanto alla restante pretesa creditoria, di cui alla fattura n. 93/2022, pare decisivo – ed assorbente di qualsivoglia altra considerazione – il rilievo della omessa dimostrazione, ad opera della ricorrente, del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio.
Ciò posto, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la fattura n. 93/22 sopra richiamata del 21/04/2024 e lo scambio di comunicazioni (mail) del 10 marzo 2022 (all. sub doc. 3 al ricorso).
Si tratta, infatti, quanto alla fattura, di un documento di formazione unilaterale, inidoneo a provare l'effettivo accordo in ordine al prezzo dei lavori, in quanto non accettati, nemmeno tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, il quale non essendosi costituito non può ritenersi che non abbia contestato la documentazione in atti. Sul tema si ricorda il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 299 del 12/01/2016; conf. Cass. n. 15383 del 28/06/2010; Cass. n. 9593 del 20/05/2004).
Per costante giurisprudenza “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, sicché qualora il rapporto sia contestato tra le parti o comunque in caso di contumacia (che non consente di dare per ammessi i fatti costitutivi) non si può pagina 3 di 5 ritenere adeguatamente provata l'esistenza del rapporto, integrante fatto costitutivo della pretesa, atteso che “la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. ex plurimis Cass.
299/2016; Cass. 462/2014; Cass. 17050/2011).
Di conseguenza, considerato che anche l'allegato sub doc. 3 di parte ricorrente non costituisce prova dell'accordo relativo al prezzo del le opere appaltate, il documento fiscale non costituisce elemento utile ai fini della prova dell'esistenza dell'accordo sul prezzo, sulla cui base la pretesa di pagamento è stata formulata.
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, stanti i limiti alla prova orale stabiliti dagli artt. 2722 e 2724 c.c., dell'accordo in ordine al prezzo delle opere appaltate, costituente indefettibile presupposto della fattura allegata in atti, titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito azionato da Parte_1
Del resto, il dato – di per sé neutro – che la committenza abbia pagato le lavorazioni relative ad altri cantieri non dimostra che il corrispettivo del contratto di appalto per la realizzazione di un nuovo passo carrabile fosse stato accettato e concordato tra le parti.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti (fattura e scambio di mail), la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, si tratta di documentazione di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera dell'odierna convenuta, prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine al prezzo dell'appalto di cui alla fattura n. 93/22, è inevitabile doversi pervenire al parziale rigetto della domanda di pagamento, limitando l'accertamento della pretesa di parte opposta alla somma di €10.844,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo. pagina 4 di 5 ***
Per tutte le ragioni sopra esposte, si provvede come in dispositivo
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e Parte_1 condanna al pagamento della somma di €10.844,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data di scadenza al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in €264,00 per esborsi ed €2.547,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (se dovute) come per legge.
Monza, 04/07/2025 il giudice
LE CO
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