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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/09/2025, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. UR RD, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 29671/24 promossa DA elettivamente domiciliato presso gli Avv. F. SERA e A. Parte_1
CHIRIATTI che lo rappresentano e difendono - opponente - CONTRO in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. A. FUSCO che lo rappresenta e difende - opposto - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato l'opponente ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del D.I. 3697/24, con cui l' gli ha richiesto il pagamento dei CP_1 contributi omessi in relazione al periodo 2005-2014. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito azionato e l'errata applicazione delle sanzioni, a suo dire irrogate sulla base di calcolo non comprensibile. Si è costituito in giudizio l che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto va respinta. Si ritiene di condividere le considerazioni difensive svolte da parte opposta. L'opponente non ha contestato di avere - tardivamente - inoltrato la domanda di iscrizione all' solo in data 31.7.07, pur avendo dichiarato che la sua attività professionale è CP_1 iniziata in data 1.4.05 (doc. 7 ; ciò, in violazione dell'art. 2 del Regolamento di CP_1 attuazione delle attività di previdenza dello stesso Ente. Il neppure ha contestato di avere omesso di comunicare all'Ente opposto, per Parte_1 significativi periodi, i redditi percepiti, in violazione della disposizione di cui all'art. 11 del predetto Regolamento. L ha quindi legittimamente proceduto a reperire i suoi dati reddituali presso CP_1
l'Amministrazione Finanziaria, il che ha comportato lo slittamento della decorrenza del termine di prescrizione per la richiesta dei contributi (art. 8, c. 2) e l'applicazione delle sanzioni dovute. L'opposto deduce sul punto che i redditi degli anni 2011-2014 sono stati acquisiti nel 2016 in forza della richiesta di cancellazione avanzata dall'opponente il 6.11.15 (doc. 8); con raccomandata r.r. del 11.12.15 (doc. 9) l'Ente ha informato lo stesso che l'iter dell'istanza di cancellazione si sarebbe concluso solo previa trasmissione delle comunicazioni dei redditi per il predetto periodo, e gli ha segnalato la persistenza di irregolarità contributive, invitandolo a regolarizzare la posizione. In assenza di riscontro, ha intrapreso l'accertamento quanto all'acquisizione dei CP_1 redditi in questione, come comunicato al con nota del 20.5.16 (doc. 10); lo Parte_1 stesso è stato invitato al versamento del debito contributivo, come da estratto conto aggiornato al 17.5.16. L'opponente non ha riscontrato tale intimazione, come ha ignorato la successiva nota del 20.2.20 (doc. 11). Risulta in atti che ha compiutamente notificato al la sussistenza del CP_1 Parte_1 credito vantato, come da note che seguono: 1) raccomandata r.r. del 22.2.10, con estratto conto contributivo al 10.2.10 (doc.12); 2) raccomandata r.r. del 5.8.13 di invito a regolarizzazione contributiva e pagamento di contributi, interessi e sanzioni (doc. 13); 3) raccomandata r.r. dell'11.12.15 di invito a regolarizzazione contributiva e pagamento di quanto dovuto, previo accesso alla posizione riservata (doc. 9); 4) raccomandata r.r. del 20.5.16 con estratto conto contributivo al 17.5.16 (doc. 10); 5) raccomandata r.r. del 20.2.20 con estratto conto contributivo al 7.2.20 (doc. 11) per l'importo totale di € 24.085,32, con estratto conto del 22.3.24 (doc.14), comprensivo di sanzioni e interessi calcolati ex Regolamento di Previdenza (doc. 2), con schemi riepilogativi (docc. CP_1
3-5). Si ritiene che, contrariamente a quanto osservato in ricorso, gli atti appena indicati siano dotati di efficacia interruttiva della prescrizione del credito rivendicato;
ciò, anche con riferimento alla nota del 5.8.13, atteso che giurisprudenza di legittimità richiamata da e qui condivisa ha osservato, con riferimento alla specifica richiesta di CP_1 adempimento, che è invece sufficiente “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2943 c.c.” (Cass. 15766/06); Cass. 1166/18 ha rilevato che l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta
o intimazione” (caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può risultare da una dichiarazione che, in maniera espressa o meno, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto;
per Cass. 29413/22 “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”, e per Cass. 7835/22 “è da escludersi che l'atto interruttivo della prescrizione debba necessariamente indicare l'importo o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento con l'indicazione del debitore”. La lettura delle comunicazioni inviate all'opponente conferma in maniera adeguata la volontà di di soddisfare il proprio credito. CP_1
Va ora rilevato che, come da art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
a fronte del sopra ricordato inadempimento dell'opponente quanto all'invio delle dichiarazioni reddituali - circostanza dallo stesso non contestata, né documentalmente smentita -, nel caso di specie ha legittimamente CP_1 liquidato l'importo dovuto a titolo di contributi solo all'esito dei propri accertamenti. D'altra parte, l'art. 8, c. 2 del Regolamento dispone che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11, ovvero dalla data di acquisizione dei redditi fatta autonomamente dall'Ente dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono contributi obbligatori (…)”. E dunque, anche a prescindere dalla inefficacemente contestata validità delle note CP_1 del 2013 e del 2015, la nota del 2016 (doc. 10) avrebbe comunque valenza di atto interruttivo della prescrizione per i contributi relativi alle annualità per cui è causa (2009/2010 acquisiti nel 2013 e 2011/2015 acquisiti nel 2016). La raccomandata 154574037769 del 2020, inviata al nel febbraio 2020, è Parte_1 tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 11): ciò ne rende la notifica pienamente valida. Quanto alla misura delle sanzioni applicate, il relativo ammontare è disciplinato dagli artt. 2 bis, 10 e 11 del Regolamento e dagli schemi riepilogativi di cui ai documenti 3, CP_1
4 e 5. Tant'è, che secondo l'art. 2 bis “L'omessa iscrizione all'Ente entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 euro”; le sanzioni per ritardo nel pagamento sono disciplinate dall'art. 10, c. 3: “Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 150 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente”. L'art. 11 regolamenta l'obbligo di comunicazione del reddito professionale e le sanzioni in ipotesi di omessa, tardiva, o infedele comunicazione;
il comma 4 prevede che “l'omessa, la tardiva o infedele comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l'ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a 100,00 euro”. Ne consegue la correttezza delle sanzioni applicate all'opponente, che non ha comunque contestato il riepilogo predisposto da alle pagg. 16 e 17 della sua memoria di CP_1 costituzione, alla cui lettura si rinvia, per brevità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra deve concludersi nel senso dell'infondatezza dell'opposizione al D.I. qui impugnato, che va confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'opposizione; conferma il D.I. 3697/24; condanna l'opponente alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre oneri dovuti.
Roma, 08/07/2025 Il Giudice
(UR RD)
CHIRIATTI che lo rappresentano e difendono - opponente - CONTRO in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. A. FUSCO che lo rappresenta e difende - opposto - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato l'opponente ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità del D.I. 3697/24, con cui l' gli ha richiesto il pagamento dei CP_1 contributi omessi in relazione al periodo 2005-2014. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito azionato e l'errata applicazione delle sanzioni, a suo dire irrogate sulla base di calcolo non comprensibile. Si è costituito in giudizio l che ha contestato la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e pertanto va respinta. Si ritiene di condividere le considerazioni difensive svolte da parte opposta. L'opponente non ha contestato di avere - tardivamente - inoltrato la domanda di iscrizione all' solo in data 31.7.07, pur avendo dichiarato che la sua attività professionale è CP_1 iniziata in data 1.4.05 (doc. 7 ; ciò, in violazione dell'art. 2 del Regolamento di CP_1 attuazione delle attività di previdenza dello stesso Ente. Il neppure ha contestato di avere omesso di comunicare all'Ente opposto, per Parte_1 significativi periodi, i redditi percepiti, in violazione della disposizione di cui all'art. 11 del predetto Regolamento. L ha quindi legittimamente proceduto a reperire i suoi dati reddituali presso CP_1
l'Amministrazione Finanziaria, il che ha comportato lo slittamento della decorrenza del termine di prescrizione per la richiesta dei contributi (art. 8, c. 2) e l'applicazione delle sanzioni dovute. L'opposto deduce sul punto che i redditi degli anni 2011-2014 sono stati acquisiti nel 2016 in forza della richiesta di cancellazione avanzata dall'opponente il 6.11.15 (doc. 8); con raccomandata r.r. del 11.12.15 (doc. 9) l'Ente ha informato lo stesso che l'iter dell'istanza di cancellazione si sarebbe concluso solo previa trasmissione delle comunicazioni dei redditi per il predetto periodo, e gli ha segnalato la persistenza di irregolarità contributive, invitandolo a regolarizzare la posizione. In assenza di riscontro, ha intrapreso l'accertamento quanto all'acquisizione dei CP_1 redditi in questione, come comunicato al con nota del 20.5.16 (doc. 10); lo Parte_1 stesso è stato invitato al versamento del debito contributivo, come da estratto conto aggiornato al 17.5.16. L'opponente non ha riscontrato tale intimazione, come ha ignorato la successiva nota del 20.2.20 (doc. 11). Risulta in atti che ha compiutamente notificato al la sussistenza del CP_1 Parte_1 credito vantato, come da note che seguono: 1) raccomandata r.r. del 22.2.10, con estratto conto contributivo al 10.2.10 (doc.12); 2) raccomandata r.r. del 5.8.13 di invito a regolarizzazione contributiva e pagamento di contributi, interessi e sanzioni (doc. 13); 3) raccomandata r.r. dell'11.12.15 di invito a regolarizzazione contributiva e pagamento di quanto dovuto, previo accesso alla posizione riservata (doc. 9); 4) raccomandata r.r. del 20.5.16 con estratto conto contributivo al 17.5.16 (doc. 10); 5) raccomandata r.r. del 20.2.20 con estratto conto contributivo al 7.2.20 (doc. 11) per l'importo totale di € 24.085,32, con estratto conto del 22.3.24 (doc.14), comprensivo di sanzioni e interessi calcolati ex Regolamento di Previdenza (doc. 2), con schemi riepilogativi (docc. CP_1
3-5). Si ritiene che, contrariamente a quanto osservato in ricorso, gli atti appena indicati siano dotati di efficacia interruttiva della prescrizione del credito rivendicato;
ciò, anche con riferimento alla nota del 5.8.13, atteso che giurisprudenza di legittimità richiamata da e qui condivisa ha osservato, con riferimento alla specifica richiesta di CP_1 adempimento, che è invece sufficiente “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2943 c.c.” (Cass. 15766/06); Cass. 1166/18 ha rilevato che l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta
o intimazione” (caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può risultare da una dichiarazione che, in maniera espressa o meno, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto;
per Cass. 29413/22 “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”, e per Cass. 7835/22 “è da escludersi che l'atto interruttivo della prescrizione debba necessariamente indicare l'importo o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento con l'indicazione del debitore”. La lettura delle comunicazioni inviate all'opponente conferma in maniera adeguata la volontà di di soddisfare il proprio credito. CP_1
Va ora rilevato che, come da art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
a fronte del sopra ricordato inadempimento dell'opponente quanto all'invio delle dichiarazioni reddituali - circostanza dallo stesso non contestata, né documentalmente smentita -, nel caso di specie ha legittimamente CP_1 liquidato l'importo dovuto a titolo di contributi solo all'esito dei propri accertamenti. D'altra parte, l'art. 8, c. 2 del Regolamento dispone che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11, ovvero dalla data di acquisizione dei redditi fatta autonomamente dall'Ente dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono contributi obbligatori (…)”. E dunque, anche a prescindere dalla inefficacemente contestata validità delle note CP_1 del 2013 e del 2015, la nota del 2016 (doc. 10) avrebbe comunque valenza di atto interruttivo della prescrizione per i contributi relativi alle annualità per cui è causa (2009/2010 acquisiti nel 2013 e 2011/2015 acquisiti nel 2016). La raccomandata 154574037769 del 2020, inviata al nel febbraio 2020, è Parte_1 tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 11): ciò ne rende la notifica pienamente valida. Quanto alla misura delle sanzioni applicate, il relativo ammontare è disciplinato dagli artt. 2 bis, 10 e 11 del Regolamento e dagli schemi riepilogativi di cui ai documenti 3, CP_1
4 e 5. Tant'è, che secondo l'art. 2 bis “L'omessa iscrizione all'Ente entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 euro”; le sanzioni per ritardo nel pagamento sono disciplinate dall'art. 10, c. 3: “Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 150 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente”. L'art. 11 regolamenta l'obbligo di comunicazione del reddito professionale e le sanzioni in ipotesi di omessa, tardiva, o infedele comunicazione;
il comma 4 prevede che “l'omessa, la tardiva o infedele comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui ai commi precedenti comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro ove il ritardo ricada tra l'ottavo ed il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a 100,00 euro”. Ne consegue la correttezza delle sanzioni applicate all'opponente, che non ha comunque contestato il riepilogo predisposto da alle pagg. 16 e 17 della sua memoria di CP_1 costituzione, alla cui lettura si rinvia, per brevità. Alla luce delle considerazioni di cui sopra deve concludersi nel senso dell'infondatezza dell'opposizione al D.I. qui impugnato, che va confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'opposizione; conferma il D.I. 3697/24; condanna l'opponente alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre oneri dovuti.
Roma, 08/07/2025 Il Giudice
(UR RD)