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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/02/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Giudice Dott.ssa Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1185/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 03/08/2023 da:
Lnata a Buda Koscieliov il 02.10.1982, c.f. C.F. 1Parte 1 residente a
Montalto Delle Marche, Contrada Valle Bianca n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Ciarrocchi del Foro di Fermo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Fermo, via Ascoli
Piceno n. 16;
Ricorrente
contro
C.F. 2 residente a [...]nato a [...] il [...], c.f.
Montalto Delle Marche, Contrada Valle Bianca n. 5;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: domanda di separazione e di divorzio giudiziali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 deduceva che in dataCon ricorso come sopra depositato in data 03.08.2023,
23.04.2006 aveva contratto matrimonio civile nel Comune di Altidona (FM) con Controparte_1 nato a [...] il [...]; che il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Altidona (AP), Anno 2006, Numero 1, Parte I;
che i coniugi fissavano la residenza familiare nel Comune di Montalto delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5 in un immobile di Parte 1 che dall'unione matrimoniale era nato il figlio Persona_1 in data proprietà di
13.09.2006; che la convivenza tra i coniugi, ormai divenuta intollerabile, veniva interrotta;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva: "che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno,
convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale
Parte 1 e. Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo tra rispetto alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) il figlio minore sarà affidato alla madre ed abiterà con lei nell'abitazione di Montalto Delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5.
3) la casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente in quanto proprietaria;
4) il sig. CP_1 corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da versarsi con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese con accredito diretto in c/c al seguente IBAN: IT 5333
1711 0192 4567 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, 5) Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
. 6) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ovvero con compensazione delle stesse in caso di costituzione in adesione del signor Controparte 1 ". Inoltre, chiedeva: “all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni".
Parte resistente, Controparte_1 non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 17/10/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Parte_1 assistita dal All'udienza del 08/02/2024 compariva personalmente la ricorrente proprio difensore, nonché personalmente il resistente Controparte_1 il quale dichiarava di non volersi costituire, ma di voler aderire alle condizioni del ricorso.
Il Giudice vista la regolarità della notifica;
dichiarava la contumacia di Controparte_1 e disponeva procedersi alla discussione orale della causa, all'esito della quale la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il Giudice, dunque, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta.
Il Collegio osserva che le domande formulate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, quanto alle condizioni della separazione personale dei coniugi, alle quali ha aderito, sia pure informalmente, anche la parte resistente, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, in considerazione delle capacità economiche di entrambe e tenuto conto delle esigenze del figlio ancora minorenne;
in particolare osserva che l'acquiescenza del padre all'affido del minore alla madre esclude che possa indagarsi sull'adeguatezza di tale scelta rispetto all'affido condiviso.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi.
Quanto alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, nulla deve disporsi, in quanto di proprietà della ricorrente presso la quale il figlio rimane collocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, così provvede: Parte 1 nata a Buda Koscieliov il- pronuncia la separazione personale dei coniugi 02.10.1982, e Controparte_1 nato a [...] il [...]; dispone che il figlio minore venga affidato alla madre con collocazione presso di lei nell'abitazione sita a Montalto Delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5, un assegno di euro 300,00
- dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1
Per mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio '-, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA;
Per siano poste a- dispone che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo i tempi, le modalità
e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli
Piceno ed il Consiglio dell'Ordine;
- dispone che questa sentenza, quando sia passata in giudicato, sia trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Altidona affinché proceda alla prescritta trascrizione, in quanto il matrimonio, contratto in data 23.04.2006 ad Altidona, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2006, Numero 1, Parte I;
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 21/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Giudice Dott.ssa Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1185/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 03/08/2023 da:
Lnata a Buda Koscieliov il 02.10.1982, c.f. C.F. 1Parte 1 residente a
Montalto Delle Marche, Contrada Valle Bianca n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Ciarrocchi del Foro di Fermo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Fermo, via Ascoli
Piceno n. 16;
Ricorrente
contro
C.F. 2 residente a [...]nato a [...] il [...], c.f.
Montalto Delle Marche, Contrada Valle Bianca n. 5;
Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: domanda di separazione e di divorzio giudiziali - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 deduceva che in dataCon ricorso come sopra depositato in data 03.08.2023,
23.04.2006 aveva contratto matrimonio civile nel Comune di Altidona (FM) con Controparte_1 nato a [...] il [...]; che il matrimonio veniva trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Altidona (AP), Anno 2006, Numero 1, Parte I;
che i coniugi fissavano la residenza familiare nel Comune di Montalto delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5 in un immobile di Parte 1 che dall'unione matrimoniale era nato il figlio Persona_1 in data proprietà di
13.09.2006; che la convivenza tra i coniugi, ormai divenuta intollerabile, veniva interrotta;
tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva: "che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno,
convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale
Parte 1 e. Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo tra rispetto alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) il figlio minore sarà affidato alla madre ed abiterà con lei nell'abitazione di Montalto Delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5.
3) la casa coniugale sarà assegnata alla ricorrente in quanto proprietaria;
4) il sig. CP_1 corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da versarsi con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese con accredito diretto in c/c al seguente IBAN: IT 5333
1711 0192 4567 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, 5) Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
. 6) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ovvero con compensazione delle stesse in caso di costituzione in adesione del signor Controparte 1 ". Inoltre, chiedeva: “all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni".
Parte resistente, Controparte_1 non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 17/10/2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Parte_1 assistita dal All'udienza del 08/02/2024 compariva personalmente la ricorrente proprio difensore, nonché personalmente il resistente Controparte_1 il quale dichiarava di non volersi costituire, ma di voler aderire alle condizioni del ricorso.
Il Giudice vista la regolarità della notifica;
dichiarava la contumacia di Controparte_1 e disponeva procedersi alla discussione orale della causa, all'esito della quale la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il Giudice, dunque, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta.
Il Collegio osserva che le domande formulate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, quanto alle condizioni della separazione personale dei coniugi, alle quali ha aderito, sia pure informalmente, anche la parte resistente, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle stesse, in considerazione delle capacità economiche di entrambe e tenuto conto delle esigenze del figlio ancora minorenne;
in particolare osserva che l'acquiescenza del padre all'affido del minore alla madre esclude che possa indagarsi sull'adeguatezza di tale scelta rispetto all'affido condiviso.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi.
Quanto alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, nulla deve disporsi, in quanto di proprietà della ricorrente presso la quale il figlio rimane collocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, così provvede: Parte 1 nata a Buda Koscieliov il- pronuncia la separazione personale dei coniugi 02.10.1982, e Controparte_1 nato a [...] il [...]; dispone che il figlio minore venga affidato alla madre con collocazione presso di lei nell'abitazione sita a Montalto Delle Marche, in Contrada Valle Bianca n. 5, un assegno di euro 300,00
- dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1
Per mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio '-, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA;
Per siano poste a- dispone che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto secondo i tempi, le modalità
e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli
Piceno ed il Consiglio dell'Ordine;
- dispone che questa sentenza, quando sia passata in giudicato, sia trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Altidona affinché proceda alla prescritta trascrizione, in quanto il matrimonio, contratto in data 23.04.2006 ad Altidona, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2006, Numero 1, Parte I;
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 21/02/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo