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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1197/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Domenico Lo Polito
-RICORRENTE-
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone
-RESISTENTE-
oggetto: inserimento graduatorie d'istituto – valore abilitante 24 cfu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 05.08.2023, parte ricorrente in epigrafe, docente di laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni classe di concorso B014, titolare presso l'Istituto
Istruzione Superiore Statale I.I.S.S. "MAURO PERRONE" di Castellaneta (TA), esponeva che, per l'Anno scolastico 2023/2024 – nonostante fosse in possesso di diploma accademico di II livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”, equiparato alla laurea in Storia dell'Arte, e di 24 cfu di cui al DM 616 del 10/09/2017 – la sua domanda di mobilità interprovinciale, volta ad ottenere l'assegnazione provvisoria in una scuola
1 sita nel Comune di Cetraro (CS), per l'insegnamento in una delle seguenti classi di concorso: A001 “arte e immagine scuola I grado” e poi A009, A017, A054, B020- B019
e A066, veniva annullata dal convenuto per mancanza di titolo di accesso e CP_1 abilitazione. Rivendicava, in definitiva, il diritto all'inserimento nella I fascia GPS in virtù del valore abilitante del titolo che doveva essere riconosciuto al diploma accademico di secondo livello equiparato alla laurea unitamente al conseguimento del 24 cfu.
Deduceva, in particolare, che l'O.M. n. 60/2020, la quale disciplina la costituzione delle
GPS e dispone l'aggiornamento delle graduatorie di istituto, era illegittima e, come tale, doveva essere disapplicata nella parte in cui non consentiva l'inserimento, nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, di coloro i quali, proprio come esso ricorrente, erano in possesso di un titolo (i 24 cfu) che consentiva l'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti della scuola. Concludeva, pertanto, chiedendo, anche in via d'urgenza, il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU ed il consequenziale suo diritto alla partecipazione alla mobilità annuale interprovinciale per le classi di concorso
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFICHE A017 -
DISEGNO STORIA ARTE ISTITUTI II GRADO A054 - STORIA DELL'ARTE B020
– LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA, SETTORE CUCINA B019 -
LABORATORIO SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIERA A066 - TRATT TESTI
DATI APPLIC INFORMATICA valide per gli aass, 2021-2024. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si è regolarmente costituito il , contestando il ricorso di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto per infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni alle quali è pervenuto nella fase cautelare – ordinanza cautelare del 28.11.2023 confermata anche in sede di reclamo
– qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “che, la questione controversa, si incentra
2 sulla postulata equivalenza all'abilitazione all'insegnamento del possesso del diploma di laurea unitamente al conseguimento di 24 CFU o allo svolgimento di 36 mesi di attività;
che in mancanza di una disposizione di legge che giustifichi tale equiparazione, la domanda non può essere accolta;
che, in particolare, occorre distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. n. 59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle GPS e alle graduatorie di istituto disciplinati dall'OM n. 60/2020, che contempla i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17;
che, in definitiva, il giudicante ritiene di aderire a copiosa giurisprudenza amministrativa e di merito, che ha rimarcato come i requisiti per l'ammissione al concorso per l'assunzione dei docenti non siano equiparabili ai requisiti per l'accesso alle graduatorie, trattandosi di norme che, essendo volte a disciplinare ambiti diversi, non si pongono in contraddizione tra loro;
che “La partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente e funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa, il mero possesso del diploma di laurea congiunto a 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. È solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare. Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente” (cfr. TAR Lazio 7152/2019);
che, risultano, pertanto, legittime “le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico 3 titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nella graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati.
9.5. L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverra' immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrera' la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresi' rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai
24CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalita' del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze. 10. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n.
2005/36/CE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del
2017). Del resto, come ampiamente chiarito, il non disconosce affatto il diritto CP_1 degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attivita' di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico puo' attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorche' in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso” (così
Tribunale Roma, sez. lav., 24/11/2020, n. 7904);
che tali conclusioni non si pongono in contrasto con le norme e i principi di rango eurocomunitario citati dal ricorrente, considerato che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale, in quanto i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in 4 uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr. parere CdS n. 963 del 2019);”.
Alla luce di tali premesse, pertanto, senza necessità di dover andare oltre, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite, fase cautelare e merito, sono integralmente compensate in virtù della sussistenza di orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite della fase cautelare e del merito.
Si comunichi.
Paola, 12.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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