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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 278/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FAIS ETTORE/CAMPUS GIOVANNI
( ) Via Muroni, 5/c 07100 Sassari ITALIA;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/5/2024 ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Tempio Pausania-giudice del Lavoro, l' per CP_1
chiedere:” 1) Dichiarare che la ricorrente è tenuta a restituire all' CP_1 unicamente la somma di € 333,33 percepita per la mensilità di gennaio
2024 e non la somma di € 965,83 così come pretesa a titolo di indebito
dall' con provvedimento datato 16/01/2024; 2) In subordine, e salvo CP_1
gravame, dichiarare che, relativamente alla 13ma mensilità del 2023, la
ricorrente è tenuta a restituire all' la quota di 1/12 pari a € 26,35. CP_1
3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite, da distrarre a CP_1
favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha esposto di essere stata titolare, a decorrere dal 01/06/2020, di pensione di invalidità civile n.044-730007084568 di cui all'artt. 2 e 13, L. 118/1971, essendo stata riconosciuta invalida al 100%;
Ha affermato di essere stata sottoposta a visita di revisione dalla
Commissione Medico Legale , in data 30/11/2023, la quale in data CP_1
22/12/2023 le aveva notificato il verbale di revisione con il quale la suddetta Commissione medica aveva ridotto il grado di invalidità al 55%.
Ha altresì affermato che in data 3 febbraio 2024 le era stato notificato il provvedimento datato 16 gennaio con il quale l' le richiedeva la CP_1
restituzione di euro 965,83, di cui 316,25 per la mensilità di dicembre
2023, euro 316,25 per 13ma mensilità 2023 ed €333,33 per gennaio 2024.
Ha dedotto che con ricorso al Comitato Provinciale del 4 marzo 2024
aveva richiesto l'annullamento della procedura di recupero di indebito, in
Pag. 2 di 8 quanto il provvedimento di revoca della prestazione era stato notificato successivamente alla percezione delle mensilità di cui si chiedeva la restituzione, o quantomeno si limitasse il recupero ai ratei pagati successivamente alla comunicazione della riduzione del grado di invalidità
e, comunque in subordine, di ridurre l'indebito sulla 13^ mensilità, di cui era stato richiesto il rimborso per l'intero importo, a non più di 1/12.
Ha dedotto da ultimo che con delibera del 16 aprile 2024 il predetto comitato aveva respinto il ricorso sostenendo che al venir meno dei requisiti sanitari era possibile ripetere la somma percepita sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto dedotto ed CP_1
eccepito dalla ricorrente, affermando che il verbale di revisione,
tempestivamente notificato a controparte, recava la chiara indicazione della minore percentuale di invalidità riscontrata, pari all'50%, del tipo di accertamento “Revisione”, escludendo quindi la configurabilità di qualsivoglia affidamento tutelabile in capo alla medesima che, tra l'altro,
resa edotta della visita di revisione e del relativo esito, piuttosto che continuare a percepire la pensione di inabilità civile, avrebbe potuto e/o dovuto impugnare il suddetto verbale sanitario e le relative conclusioni,
qualora ritenute non condivisibili, davanti all'autorità giudiziaria nei
Pag. 3 di 8 termini di legge per contestarle, cosa non avvenuta, oppure presentare domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ha altresì affermato che riguardo all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) trovavano applicazione specifiche disposizioni normative che consentivano la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché non provate e
manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
dichiarare la ripetibilità della somma di € 965,83 indebitamente percepita
sulla prestazione di invalidità civile n. 044-730007084568 nell'arco
temporale dal dicembre 2023 al gennaio 2024 e tenuta Parte_1
alla relativa restituzione;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita con documenti e all'odierna udienza, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Incontroverso l'esito della visita di revisione (v. doc. 2 ric.), deve osservarsi che al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso di specie, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale ed assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza
Pag. 4 di 8 dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola,
propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, siffatta regola rinviene tutela costituzionale nell'art. 38 Cost.
in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39
del 1993; n. 431 del 1993).
Pag. 5 di 8 Di più la Suprema Corte ha enucleato il principio secondo cui "l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass.
24180/2022).
L' indebito di natura assistenziale è dunque ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è
condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma
Pag. 6 di 8 civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente.
Nel caso che ci occupa è' da sottolineare che la ricorrente era stata sottoposta a visita in data 30/11/2023 con comunicazione dell'esito della visita solo in data 22/12/2023 (v. doc. 2), momento quest'ultimo prima del quale la ricorrente non poteva conoscere la sopravvenuta perdita del requisito sanitario e quindi legittimo affidamento fino a quella data.
Alla luce di tali considerazioni, la pretesa restitutoria azionata dall' CP_2
convenuto va dichiarata illegittima in relazione al periodo dal 30/11/2023
al 22/12/2023 e, invece, legittima per il periodo dal 22/12/2023 fino al gennaio 2024.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, ogni altra questione assorbita.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione degli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali sul punto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
Pag. 7 di 8 -dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall' CP_2
convenuto con il provvedimento in data 3 febbraio 2024 limitatamente al periodo che va dal 30/11/2023 - 22/12/2023.
-spese compensate.
20/05/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 278/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FAIS ETTORE/CAMPUS GIOVANNI
( ) Via Muroni, 5/c 07100 Sassari ITALIA;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/5/2024 ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Tempio Pausania-giudice del Lavoro, l' per CP_1
chiedere:” 1) Dichiarare che la ricorrente è tenuta a restituire all' CP_1 unicamente la somma di € 333,33 percepita per la mensilità di gennaio
2024 e non la somma di € 965,83 così come pretesa a titolo di indebito
dall' con provvedimento datato 16/01/2024; 2) In subordine, e salvo CP_1
gravame, dichiarare che, relativamente alla 13ma mensilità del 2023, la
ricorrente è tenuta a restituire all' la quota di 1/12 pari a € 26,35. CP_1
3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite, da distrarre a CP_1
favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha esposto di essere stata titolare, a decorrere dal 01/06/2020, di pensione di invalidità civile n.044-730007084568 di cui all'artt. 2 e 13, L. 118/1971, essendo stata riconosciuta invalida al 100%;
Ha affermato di essere stata sottoposta a visita di revisione dalla
Commissione Medico Legale , in data 30/11/2023, la quale in data CP_1
22/12/2023 le aveva notificato il verbale di revisione con il quale la suddetta Commissione medica aveva ridotto il grado di invalidità al 55%.
Ha altresì affermato che in data 3 febbraio 2024 le era stato notificato il provvedimento datato 16 gennaio con il quale l' le richiedeva la CP_1
restituzione di euro 965,83, di cui 316,25 per la mensilità di dicembre
2023, euro 316,25 per 13ma mensilità 2023 ed €333,33 per gennaio 2024.
Ha dedotto che con ricorso al Comitato Provinciale del 4 marzo 2024
aveva richiesto l'annullamento della procedura di recupero di indebito, in
Pag. 2 di 8 quanto il provvedimento di revoca della prestazione era stato notificato successivamente alla percezione delle mensilità di cui si chiedeva la restituzione, o quantomeno si limitasse il recupero ai ratei pagati successivamente alla comunicazione della riduzione del grado di invalidità
e, comunque in subordine, di ridurre l'indebito sulla 13^ mensilità, di cui era stato richiesto il rimborso per l'intero importo, a non più di 1/12.
Ha dedotto da ultimo che con delibera del 16 aprile 2024 il predetto comitato aveva respinto il ricorso sostenendo che al venir meno dei requisiti sanitari era possibile ripetere la somma percepita sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto dedotto ed CP_1
eccepito dalla ricorrente, affermando che il verbale di revisione,
tempestivamente notificato a controparte, recava la chiara indicazione della minore percentuale di invalidità riscontrata, pari all'50%, del tipo di accertamento “Revisione”, escludendo quindi la configurabilità di qualsivoglia affidamento tutelabile in capo alla medesima che, tra l'altro,
resa edotta della visita di revisione e del relativo esito, piuttosto che continuare a percepire la pensione di inabilità civile, avrebbe potuto e/o dovuto impugnare il suddetto verbale sanitario e le relative conclusioni,
qualora ritenute non condivisibili, davanti all'autorità giudiziaria nei
Pag. 3 di 8 termini di legge per contestarle, cosa non avvenuta, oppure presentare domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ha altresì affermato che riguardo all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) trovavano applicazione specifiche disposizioni normative che consentivano la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché non provate e
manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto,
dichiarare la ripetibilità della somma di € 965,83 indebitamente percepita
sulla prestazione di invalidità civile n. 044-730007084568 nell'arco
temporale dal dicembre 2023 al gennaio 2024 e tenuta Parte_1
alla relativa restituzione;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata istruita con documenti e all'odierna udienza, all'esito della
Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
Incontroverso l'esito della visita di revisione (v. doc. 2 ric.), deve osservarsi che al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso di specie, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale ed assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza
Pag. 4 di 8 dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola,
propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ.,
Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale, siffatta regola rinviene tutela costituzionale nell'art. 38 Cost.
in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più
debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39
del 1993; n. 431 del 1993).
Pag. 5 di 8 Di più la Suprema Corte ha enucleato il principio secondo cui "l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (Cass.
24180/2022).
L' indebito di natura assistenziale è dunque ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è
condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma
Pag. 6 di 8 civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente.
Nel caso che ci occupa è' da sottolineare che la ricorrente era stata sottoposta a visita in data 30/11/2023 con comunicazione dell'esito della visita solo in data 22/12/2023 (v. doc. 2), momento quest'ultimo prima del quale la ricorrente non poteva conoscere la sopravvenuta perdita del requisito sanitario e quindi legittimo affidamento fino a quella data.
Alla luce di tali considerazioni, la pretesa restitutoria azionata dall' CP_2
convenuto va dichiarata illegittima in relazione al periodo dal 30/11/2023
al 22/12/2023 e, invece, legittima per il periodo dal 22/12/2023 fino al gennaio 2024.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, ogni altra questione assorbita.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione degli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali sul punto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione;
Pag. 7 di 8 -dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall' CP_2
convenuto con il provvedimento in data 3 febbraio 2024 limitatamente al periodo che va dal 30/11/2023 - 22/12/2023.
-spese compensate.
20/05/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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