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Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12732 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OS VA, nato a [...] il [...] OS DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica del difensore, avv. Carlo Demurtas, che ha ribadito i motivi e concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di OS VA e OS DA ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati di evasione loro contestati ai capi B) e C), condannandoli alla pena di giustizia, ritenuta la recidiva contestata, e dichiarato estinto per remissione di querela il reato di furto loro ascritto al capo A). Penale Sent. Sez. 6 Num. 12732 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/02/2023 Con il primo motivo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento alle ipotesi di evasione loro contestate. Sostiene che gli imputati sono stati condannati per una ipotesi diversa da quella originariamente contestata, in quanto il capo di imputazione fa riferimento al semplice allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, mentre gli imputati sono stati condannati per essersi allontanati per compiere un delitto. Nel corso del dibattimento si erano difesi dall'accusa originaria, dimostrando di essere stati autorizzati all'allontanamento negli orari indicati negli atti di indagine durante i quali sarebbe stato commesso il furto. La Corte ha respinto l'eccezione di nullità e con motivazione illogica ha sostenuto che l'evasione sussiste anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione all'art. 47 ter I. n.354 del 75, il travisamento della prova e l'assenza di motivazione rispetto al motivo di appello con il quale si denunciava il travisamento delle prove in relazione al furto. In particolare, era stato evidenziato che lo Speroni, direttore commerciale del supermercato, non aveva assistito al fatto;
la responsabile delle vendite non aveva visionato il video che avrebbe ripreso gli imputati nell'atto di commettere il furto;
il Cuccu, ispettore della società, non aveva descritto in modo certo la condotta di sottrazione dei prodotti dagli scaffali né indicato in modo certo l'autore o gli autori della condotta;
il maresciallo dei CC si era limitato al riconoscimento degli imputati ed a riferire quanto rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione della convivente di OS DA. A tali precise contestazioni la sentenza non risponde, limitandosi a ritenere certa la commissione del furto, senza considerare che è ininfluente il rinvenimento presso l'abitazione della compagna del OS di beni di uso comune, in alcun modo identificabili nei prodotti oggetto di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Del tutto infondato è il primo motivo, in quanto non sussiste la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non risultando alcuna immutazione del fatto per il quale è stata affermata la responsabilità degli imputati rispetto a quello contestato. Considerato che la contestazione è riferibile non solo al contenuto formale del capo d'imputazione in senso stretto, ma a tutti gli atti inseriti nel fascicolo processuale conosciuti o conoscibili dall'imputato, la violazione è inesistente tutte le volte in cui - come nella fattispecie - il fatto accertato non si ponga, rispetto al fatto contestato, in termini di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale ovvero costituisca uno sviluppo del tutto imprevedibile della dinamica accusatoria (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). A fronte della contestazione, avente ad oggetto l'allontanamento dall'abitazione, ove i ricorrenti erano in stato di detenzione domiciliare come disposto nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il furto contestato al capo A), correttamente la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di evasione nella condotta degli imputati in detenzione domiciliare ed autorizzati dal magistrato di sorveglianza ad allontanarsi solo per provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita, essendo emerso che si erano recati presso un supermercato dal quale avevano sottratto 10 flaconi di shampoo e 6 confezioni di crema solare, poi rinvenuti presso l'abitazione della compagna di OS DA, e, dopo essersi allontanati erano ritornati presso il supermercato, trovandovi i Carabinieri. La tesi difensiva, secondo la quale nessuna violazione sarebbe riscontrabile nella fattispecie per essersi gli imputati allontanati dall'abitazione nella fascia oraria consentita, è insostenibile, in quanto si risolve nel ritenere coperto dall'autorizzazione ogni comportamento, anche illecito, commesso nella fascia oraria compresa nel provvedimento del magistrato di sorveglianza, trascurando che l'allontanamento non era avvenuto per provvedere alle ordinarie esigenze di vita dei ricorrenti, come stabilito nell'autorizzazione, ma che gli imputati se ne erano allontanati per motivi del tutto diversi e persino illeciti, sicché è da ritenere ingiustificato l'allontanamento dal luogo di detenzione (in tal senso il precedente specifico Sez. 6, n.47273 del 05/11/2015, Lorenzo). Nella stessa linea, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, si è affermato che integra il reato di evasione qualsiasi violazione delle prescrizioni connesse al regime detentivo, anche nel caso di autorizzazione a recarsi fuori dall'abitazione per incombenti specifici e predeterminati, in quanto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari non attiene alle modalità esecutive del provvedimento di restrizione, già definito in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene alla operatività dello stesso provvedimento, che viene momentaneamente sospesa per il tempo definito in stretta connessione con le esigenze prese in considerazione, sicché esulano dalla autorizzazione tutte quelle condotte che non si risolvono nel compimento dell'atto autorizzato e non siano immediatamente strumentali alla realizzazione dello stesso (Sez. 6, n. 6693 del 28/01/2015, Tudisco). E nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti approfittarono dell'autorizzazione finalizzata a provvedere alle loro esigenze di vita per tutt'altra finalità, esulante dal perimetro della stessa e che rende arbitrario l'allontanamento. 3 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, articolato in fatto e diretto a sollecitare una lettura alternativa del fatto e delle prove per la ricaduta che la prospettata insussistenza del reato di furto avrebbe sulla configurabilità della evasione. Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza dà conto della chiarezza delle videoriprese interne al supermercato, che avevano ripreso nitidamente gli imputati ( v. anche pag. 3 sentenza di primo grado) ed erano state visionate dal personale;
dà atto del riconoscimento operato dal maresciallo dei CC e del ritrovamento dei beni sottratti presso l'abitazione della compagna del OS DA, risultando di rilievo assorbente la singolare circostanza del rinvenimento di prodotti di quantità e tipologia esattamente corrispondente a quella custodia negli scaffali ove gli imputati si aggiravano ed erano stati ripresi, indipendentemente dall'assenza di segni di riconoscimento. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equitativamente determinata in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica del difensore, avv. Carlo Demurtas, che ha ribadito i motivi e concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di OS VA e OS DA ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati di evasione loro contestati ai capi B) e C), condannandoli alla pena di giustizia, ritenuta la recidiva contestata, e dichiarato estinto per remissione di querela il reato di furto loro ascritto al capo A). Penale Sent. Sez. 6 Num. 12732 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 22/02/2023 Con il primo motivo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento alle ipotesi di evasione loro contestate. Sostiene che gli imputati sono stati condannati per una ipotesi diversa da quella originariamente contestata, in quanto il capo di imputazione fa riferimento al semplice allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, mentre gli imputati sono stati condannati per essersi allontanati per compiere un delitto. Nel corso del dibattimento si erano difesi dall'accusa originaria, dimostrando di essere stati autorizzati all'allontanamento negli orari indicati negli atti di indagine durante i quali sarebbe stato commesso il furto. La Corte ha respinto l'eccezione di nullità e con motivazione illogica ha sostenuto che l'evasione sussiste anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione all'art. 47 ter I. n.354 del 75, il travisamento della prova e l'assenza di motivazione rispetto al motivo di appello con il quale si denunciava il travisamento delle prove in relazione al furto. In particolare, era stato evidenziato che lo Speroni, direttore commerciale del supermercato, non aveva assistito al fatto;
la responsabile delle vendite non aveva visionato il video che avrebbe ripreso gli imputati nell'atto di commettere il furto;
il Cuccu, ispettore della società, non aveva descritto in modo certo la condotta di sottrazione dei prodotti dagli scaffali né indicato in modo certo l'autore o gli autori della condotta;
il maresciallo dei CC si era limitato al riconoscimento degli imputati ed a riferire quanto rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione della convivente di OS DA. A tali precise contestazioni la sentenza non risponde, limitandosi a ritenere certa la commissione del furto, senza considerare che è ininfluente il rinvenimento presso l'abitazione della compagna del OS di beni di uso comune, in alcun modo identificabili nei prodotti oggetto di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Del tutto infondato è il primo motivo, in quanto non sussiste la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non risultando alcuna immutazione del fatto per il quale è stata affermata la responsabilità degli imputati rispetto a quello contestato. Considerato che la contestazione è riferibile non solo al contenuto formale del capo d'imputazione in senso stretto, ma a tutti gli atti inseriti nel fascicolo processuale conosciuti o conoscibili dall'imputato, la violazione è inesistente tutte le volte in cui - come nella fattispecie - il fatto accertato non si ponga, rispetto al fatto contestato, in termini di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale ovvero costituisca uno sviluppo del tutto imprevedibile della dinamica accusatoria (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). A fronte della contestazione, avente ad oggetto l'allontanamento dall'abitazione, ove i ricorrenti erano in stato di detenzione domiciliare come disposto nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il furto contestato al capo A), correttamente la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di evasione nella condotta degli imputati in detenzione domiciliare ed autorizzati dal magistrato di sorveglianza ad allontanarsi solo per provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita, essendo emerso che si erano recati presso un supermercato dal quale avevano sottratto 10 flaconi di shampoo e 6 confezioni di crema solare, poi rinvenuti presso l'abitazione della compagna di OS DA, e, dopo essersi allontanati erano ritornati presso il supermercato, trovandovi i Carabinieri. La tesi difensiva, secondo la quale nessuna violazione sarebbe riscontrabile nella fattispecie per essersi gli imputati allontanati dall'abitazione nella fascia oraria consentita, è insostenibile, in quanto si risolve nel ritenere coperto dall'autorizzazione ogni comportamento, anche illecito, commesso nella fascia oraria compresa nel provvedimento del magistrato di sorveglianza, trascurando che l'allontanamento non era avvenuto per provvedere alle ordinarie esigenze di vita dei ricorrenti, come stabilito nell'autorizzazione, ma che gli imputati se ne erano allontanati per motivi del tutto diversi e persino illeciti, sicché è da ritenere ingiustificato l'allontanamento dal luogo di detenzione (in tal senso il precedente specifico Sez. 6, n.47273 del 05/11/2015, Lorenzo). Nella stessa linea, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, si è affermato che integra il reato di evasione qualsiasi violazione delle prescrizioni connesse al regime detentivo, anche nel caso di autorizzazione a recarsi fuori dall'abitazione per incombenti specifici e predeterminati, in quanto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari non attiene alle modalità esecutive del provvedimento di restrizione, già definito in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene alla operatività dello stesso provvedimento, che viene momentaneamente sospesa per il tempo definito in stretta connessione con le esigenze prese in considerazione, sicché esulano dalla autorizzazione tutte quelle condotte che non si risolvono nel compimento dell'atto autorizzato e non siano immediatamente strumentali alla realizzazione dello stesso (Sez. 6, n. 6693 del 28/01/2015, Tudisco). E nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti approfittarono dell'autorizzazione finalizzata a provvedere alle loro esigenze di vita per tutt'altra finalità, esulante dal perimetro della stessa e che rende arbitrario l'allontanamento. 3 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, articolato in fatto e diretto a sollecitare una lettura alternativa del fatto e delle prove per la ricaduta che la prospettata insussistenza del reato di furto avrebbe sulla configurabilità della evasione. Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza dà conto della chiarezza delle videoriprese interne al supermercato, che avevano ripreso nitidamente gli imputati ( v. anche pag. 3 sentenza di primo grado) ed erano state visionate dal personale;
dà atto del riconoscimento operato dal maresciallo dei CC e del ritrovamento dei beni sottratti presso l'abitazione della compagna del OS DA, risultando di rilievo assorbente la singolare circostanza del rinvenimento di prodotti di quantità e tipologia esattamente corrispondente a quella custodia negli scaffali ove gli imputati si aggiravano ed erano stati ripresi, indipendentemente dall'assenza di segni di riconoscimento. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equitativamente determinata in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2023.