Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09191/2025REG.PROV.COLL.
N. 10153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10153 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Bortoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Ravenna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 343/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. LO SC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, il provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 6 ottobre 2021, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna ha respinto la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare, in ragione della mancata presentazione del lavoratore e del datore di lavoro a tre appuntamenti fissati dal medesimo sportello per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nelle date del 28 luglio, 2 settembre e 21 settembre 2021.
2. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del diniego deducendo censure di eccesso di potere e di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sia in relazione alla mancata presentazione del richiedente all’appuntamento fissato dallo Sportello Unico, sia in vista dell’adozione del provvedimento definitivo. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che le comunicazioni inerenti al procedimento di emersione non sarebbero state inoltrate direttamente agli interessati, ossia al lavoratore ed al datore di lavoro, ma esclusivamente al professionista che aveva seguito la pratica di emersione, il quale non avrebbe informato le parti dell’avvenuta convocazione.
3. Il T.a.r. ha respinto il gravame, rilevando che sia il lavoratore che il datore di lavoro dovevano ritenersi a conoscenza delle convocazioni effettuate dallo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto, essendo state le stesse tramesse via p.e.c. al commercialista delegato per la pratica di emersione, il cui nominativo era stato indicato nella ricevuta della domanda di emersione, quale soggetto proponente, da ciò potendosi desumere la sua qualità di delegato delle parti nella procedura de qua .
A supporto delle proprie argomentazioni, il primo giudice ha osservato che la effettiva conoscenza delle convocazioni, da parte del lavoratore e del datore di lavoro, era risultata confermata dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, dalla quale era emersa un’interlocuzione tra le parti, tesa ad ottenere un differimento dei primi due appuntamenti, per ragioni di salute del lavoratore.
4. Lo straniero ha impugnato la decisione, lamentando la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, non essendovi la prova che le notifiche dei provvedimenti di convocazione erano state effettuate all’indirizzo corretto, indicato dal richiedente nell’istanza di emersione e, in ogni caso, che non vi era prova dell’effettiva conoscenza dell’ultima convocazione.
5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ravenna si sono costituiti chiedendo la reiezione del gravame.
6. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Non è contestato che le parti richiedenti (lavoratore e datore di lavoro), prima dell’emissione della comunicazione ostativa ai motivi di accoglimento dell’istanza e del provvedimento definitivo, abbiano ripetutamente interloquito con l’Amministrazione, risultando, pertanto, perfettamente a conoscenza delle comunicazioni di convocazione emesse dallo Sportello Unico.
Tanto è avvenuto, per la prima volta, in data 4 agosto 2021, quando, per il tramite del commercialista incaricato, è stata segnalata l’impossibilità per il datore di lavoro di presenziare all’appuntamento fissato per il medesimo giorno ed è stato trasmesso un certificato medico relativo all’indisponibilità del lavoratore nella stessa data.
Successivamente, le parti hanno rappresentato l’impossibilità di presenziare anche all’appuntamento rifissato per il 2 settembre 2021 per ragioni di salute dell’odierno appellante e l’Amministrazione ha nuovamente convocato le parti per il 21 settembre 2021, appuntamento al quale le stesse non si sono presentate senza fornire alcuna giustificazione, inducendo lo Sportello Unico a comunicare il preavviso di rigetto della domanda in data 22 settembre 2022, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego definitivo in data 7 ottobre 2022.
9. Sostiene la difesa dell’appellante che illegittimamente la Prefettura avrebbe indirizzato la comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 al professionista incaricato dal ricorrente, -OMISSIS-, all’indirizzo PEC -OMISSIS-, mai indicato dalle parti come soggetto delegato.
10. La tesi è manifestamente infondata.
11. L’appellante ha tentato di giustificare le proprie asserzioni lamentando l’omesso deposito, da parte dell’Amministrazione, della domanda di emersione, unico documento idoneo a provare che le parti avevano effettivamente indicato il professionista sopra indicato quale delegato, non considerando che proprio dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente in primo grado emerge che il nominativo del suddetto professionista è stato indicato dalle parti medesime, come si evince chiaramente dalla ricevuta di presentazione dell’istanza datata 10.7.2020 (all. 3 al ricorso introduttivo del giudizio).
Detta ricevuta, mai impugnata con querela di falso, è indirizzata al professionista -OMISSIS-, in qualità di soggetto che ha presentato la domanda per il datore di lavoro e per il lavoratore, risultando evidente che le parti abbiano inteso avvalersi della medesima professionista per la gestione della procedura di emersione.
Tanto è confermato anche dalla circostanza che le precedenti interlocuzioni tra le parti e la Prefettura sono avvenute proprio per il tramite del medesimo professionista, il quale ha veicolato le richieste di ulteriori appuntamenti presso lo sportello e le giustificazioni relative alla mancata presentazione delle parti nelle date del 4 agosto e del 2 settembre 2021.
12. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della particolare natura fattuale delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IN, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
LO SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SC | LE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.