TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2024, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3707 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bruschini, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 30.10.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2022 premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio con in Anzio (RM) il 5.09.1992; che dall'unione coniugale CP_1
era nata la figlia (13.11.1994); che con decreto del Tribunale di Velletri del 24.05.2002 Per_1
veniva omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. le parti manterranno l'obbligo del mutuo rispetto,
2. le parti si dichiarano economicamente indipendenti,
3. revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione della inter-venuta autonomia economica della stessa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.11.2022, si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“a) condannare il a provvedere al versamento dell'assegno divor-zile in favore Parte_1 della sig.ra della somma di € 900,00 (Euro novecento/00) al mese o di quell'importo CP_1
maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia.
b) assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto.
Con vittoria di compenso professionale e spese del presente giudizio, oltre spese generali, Iva
e CpA come per legge dovute.”
Con ordinanza del 20.01.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 1775/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Nel corso della fase istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa, che le parti dichiaravano di accettare nei seguenti termini:
“1) verserà a , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 CP_1 somma di € 300,00 mensili, da corrispondersi, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza definitiva, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) nulla a titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
3) spese di lite integralmente compensate.”.
In ragione di ciò, all'udienza del 30.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3707/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3707 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bruschini, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 30.10.2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2022 premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio con in Anzio (RM) il 5.09.1992; che dall'unione coniugale CP_1
era nata la figlia (13.11.1994); che con decreto del Tribunale di Velletri del 24.05.2002 Per_1
veniva omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. le parti manterranno l'obbligo del mutuo rispetto,
2. le parti si dichiarano economicamente indipendenti,
3. revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione della inter-venuta autonomia economica della stessa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7.11.2022, si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“a) condannare il a provvedere al versamento dell'assegno divor-zile in favore Parte_1 della sig.ra della somma di € 900,00 (Euro novecento/00) al mese o di quell'importo CP_1
maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia.
b) assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto.
Con vittoria di compenso professionale e spese del presente giudizio, oltre spese generali, Iva
e CpA come per legge dovute.”
Con ordinanza del 20.01.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 1775/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
Nel corso della fase istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa, che le parti dichiaravano di accettare nei seguenti termini:
“1) verserà a , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 CP_1 somma di € 300,00 mensili, da corrispondersi, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza definitiva, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) nulla a titolo di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
3) spese di lite integralmente compensate.”.
In ragione di ciò, all'udienza del 30.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3707/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi