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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
ZZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO e PI AT
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - azione per l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 04.06.2024 il ricorrente in epigrafe emarginato, CP_ conveniva innanzi all'intestato Tribunale di Brindisi – ufficio Lavoro l' al fin di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto On.le Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accertare per tutti i motivi e le ragioni esposte in parte narrativa che il Signor non è tenuto ad iscriversi alla gestione Parte_1
Commercianti, stante l'insussistenza dei relativi presupposti. Con riserva di ogni altra richiesta istruttoria (formulazione di capitoli di prova, indicazione di testi, produzione di documentazione, ecc.) all'esito della memoria difensiva dell' In ogni caso, spese legali, diritti ed onorari di CP_1 causa interamente rifusi.” Assumeva, in particolare, il ricorrente di aver ricevuto, da parte dell' di Roma, tre avvisi di CP_1 addebito contenenti la richiesta di pagamento di contributi asseritamente dovuti a titolo di iscrizione nella Gestione Commercianti (doc. n. 2: Avvisi di addebito).
Esponeva ancora di non aver mai esercitato, nel periodo di tempo considerato dall'Ente previdenziale
(ossia il triennio 2019 - 2021), alcuna delle attività che lo avrebbero potuto attrarre nel perimetro di soggiacenza alla Gestione Commercianti, tanto più che nel 2019 (e sin dal 2014) risiedeva addirittura all'estero.
Stante, quindi, l'insussistenza dei presupposti tutti, lamentava la illegittimità dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti con matricola n. 20819448 e del relativo onere contributivo e rassegnava le conclusioni innanzi trascritte. CP_ Si costituiva in giudizio assumendo che “Il ricorrente risulta iscritto alla Gestione Commercianti con matricola n. 20819448 dal 01.01.2011 al 03.03.2015 (doc. 1) e non nel periodo 2019-2021, come egli contesta (ric., pag. 2, n. 2). Gli avvisi di addebito (in seguito, per brevità: “AVA”) che in questa sede sono (soltanto) menzionati (e non opposti) dal ricorrente (ric., pag. 1, n. 1), e cioè gli AVA n.
32420210001153752000, n. 32420220001141809000, n. 32420220002643654000 e n.
32420230001467385000, risultano essere già stati tutti sgravati (doc. 2).”
Sulla scorta di tanto chiedeva dichiararsi l'insussistenza della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in data 10.10.2025 il ricorrente allegava altresì che con Sentenza n. 7966/2025 del 7/7/25 (rg n. 43117/249) resa tra le stesse parti del giudizio dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro avente ad oggetto medesima questione sostanziale (anche se in quel caso si opponeva un Avviso di addebito emesso per le annualità 2022 – 2023) fosse stata definitivamente accertata l'illegittimità dell'iscrizione arbitrariamente eseguita dall' . CP_1
Istruita la causa in via documentale, il Giudice decideva, all'esito della discussione mediante lo scambio di note ex art 127 ter cpc, come da dispositivo.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre precisare che il thema decidendum della presente controversia è da individuarsi nell'azione, così come correttamente qualificata dal ricorrente, “di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti”.
Ebbene, il ricorrente ha rappresentato in modo puntuale di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti soltanto a seguito della notifica da parte dell'Ente previdenziale dei tre avvisi di addebito relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, notificazioni che hanno determinato da un lato la conoscenza della pretesa contributiva e dall'altro lato l'insorgenza dell'interesse ad agire in capo al Signor avanti al Tribunale ai fini dell'accertamento negativo richiesto in ricorso. Parte_1 Ed invero, il ricorrente, fin dal proprio atto introduttivo, ha chiaramente delineato l'oggetto della domanda che, nello specifico, è rivolta ad ottenere una decisione giudiziale che stabilisca l'assenza in capo allo stesso dei requisiti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti a prescindere dalle annualità cui si riferiscono gli avvisi di addebito (cfr. conclusioni di cui al ricorso introduttivo). CP_ Tanto ai fini della sussistenza della materia del contendere atteso che costituendosi, ha allegato solo lo sgravio degli avvisi per gli anni in parola assumendo di contro la sussistenza dell'iscrizione contestata “con matricola n. 20819448 dal 01.01.2011 al 03.03.2015” ma di fatto prodotto solo il dettaglio anagrafica da cui risulta la cancellazione della società ma non v'è prova della data in cui tale dato sia stato annotato nei registri, riportando tale dettaglio come data di esecuzione il 20.10.2025.
Ebbene, ciò detto, il Tribunale osserva come al presente giudizio possano tranquillamente attagliarsi le argomentazioni già espresse nel parallelo procedimento tra le stesse parti (n. 43117/2024 R.G.) rese nella sentenza n. 7966/2025 pubbl. il 07/07/2025 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con motivazione convincente e pienamente condivisa da questo Giudice che di seguito si richiama ex art
118 cpc.: “L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'avviso di addebito in contestazione, come da documentazione versata in atti (cfr. doc. 2 res.).
In sede di deposito delle note di trattazione scritta, parte ricorrente si è parzialmente associata alla suddetta richiesta, aderendo alla stessa esclusivamente nella parte relativa alla domanda di annullamento del citato avviso di addebito.
Ne consegue, quindi, che in ordine alla richiesta de qua, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene, invece, alla cancellazione dalla Gestione Commercianti, si osserva che il ricorrente, in sede di note di trattazione scritta, ha invece insistito affinché venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla stessa. CP_ In particolare, parte attrice rilevava come lo stesso nella propria memoria difensiva, aveva dato atto di aver provveduto, in autotutela, alla cancellazione del suo nominativo dalla Gestione
Commercianti a far data dal 03.03.2015, senza però fornire alcuna prova a sostegno di quanto affermato. Effettivamente, alcun documento risulta essere stato depositato in tale senso.
Ciò posto, si ritiene che la domanda di accertamento de qua debba trovare accoglimento.
L'Ente previdenziale, infatti, dopo aver riesaminato la vicenda della Dolphin S.r.l. - preso atto della integrale dismissione delle quote societarie di proprietà del ricorrente e dell'impossibilità di comprendere se lo stesso rivesta qualche ruolo all'interno della compagine straniera che ha acquistato la predette quote - ha concluso per la cancellazione della sua posizione dalla Gestione
Commercianti. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, però, l'ente convenuto non ha fornito alcuna prova
a supporto di tale allegazione. CP_ Ne consegue quindi che l' andrà condannato alla cancellazione della posizione del ricorrente dalla Gestione Commercianti per il periodo sotteso all'avviso di accertamento impugnato, posto che la domanda di accertamento e di annullamento oggetto del presente giudizio risulta circoscritta da quanto delineato, anche sotto il profilo temporale, dal provvedimento impugnato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste vanno integralmente poste a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo.
Si osserva, infatti, che nel caso di specie debba trovare applicazione anche il principio di soccombenza virtuale, posto che è lo stesso ente resistente che ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato riconoscendone quindi l'infondatezza, e ciò successivamente all'incardinamento del presente giudizio, cosicchè la parte ricorrente, per ottenere il predetto risultato ha comunque dovuto adire il giudice. Si aggiunga, poi, che a fronte della dichiarata cancellazione dalla gestione Commercianti per il periodo di cui all'atto opposto, la parte convenuta risulta soccombente, non avendo dimostrato quanto dedotto e ammesso, anche nelle note sostitutive di udienza. …” CP_ Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, rilevato che non v'è prova della data in cui ha provveduto ad aggiornare l'anagrafica, considerato che gli avvisi di addebito sono stati in ogni caso formati in data successiva alla data di cancellazione del 2015, il ricorso va accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non ricorrono nella specie i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con riferimento agli anni in contestazione (2019-2021) con conseguente illegittimità di ogni richiesta a contributiva a tale titolo;
- condanna l' a procedere alla cancellazione della posizione del ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti per il periodo 01/2019 - 12/2021;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.312,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Brindisi, 26/11/2025
Il Giudice
LL ZZ