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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
NR. 479/2024 r.g.
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28.1.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 479/2024 promossa da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. CVRLTR&(C/!F205E) C.F._2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv.ti ROMANO FEDERICA e GUALTIERI RAMONA e domicilio eletto in Lamezia Terme via Milite Ignoto 37
Ricorrenti
) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024 e regolarmente notificato, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2
, esponendo quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti Controparte_1 sono tutti docenti di scuola primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con CP_2 contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni con riferimento Con agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024.
Invero, ex art. 11, comma 14 Legge 124/1999, il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1^
Febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
In particolare:
1 • La sig.ra ha lavorato nell'anno scolastico 2018/2019 presso Parte_1 l'IC “De Marchi” di Paderno Dugnano dal: 07/11/2018 al 12/11/20218; dal 13/11/2018 al 17/11/2018; dal 19/11/2018 al 23/11/2018; dal 24/11/2018 al 06/01/2019; dal 07/01/2019 al
31/01/2019, dal 01/02/2019 al 03/03/2019 dal 12/03/2019 al 18/03/2019; dal 19/03/2019 al
22/03/2019; dal 01/042019 al 17/04/2019; dal 07/05/2019 al 10/05/2019; dal 13/05/2019 al 10/06/2019; dal 11/06/2019 al 27/06/2019;
Nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 01/10/2019 al 30/06/2020, per n. 12,5 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 13/10/2020 al 08/06/2021, per n. 25 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per n. 25 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 25 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato presso la Scuola Secondaria Parte_3 di Primo Grado “Garcia Vilass” di Cinesello Balsamo per il periodo che va dal 21/10/2022 al 28/10/2022; dal 07/11/2022 al 08/06/2023; dal 09/06/2023 al 12/06/2023; dal 15/06/2023 al
16/06/2023; dal 19/06/2023 al 20/06/2023 e dal 21/06/2023 al 23/06/2023. La docente, per tutto il periodo considerato, ha prestato servizio per n. ore 18 settimanali di lezione e per un totale complessivo di 228 giorni;
Nell'anno scolastico 2023/2024, ha prestato servizio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Paisello” di Cinesello Balsamo, dal 30/10/2023 al 30/06/2024.
• Il Sig. ha lavorato presso l'I.C. “Marzabotto” di Sesto san Giovanni per Parte_2 il periodo che va dal 26/09/2022 al 30/09/2022 e dal 10/10/2022 al 08/11/2022; presso la Scuola Primaria “E. Bontempi” di Pioltello dal 17/11/2022 al 30/11/2022; dal 01/12/2022 al 06/12/2022; dal 07/12/2022 al 22/12/2022; dal 09/01/2023 al 31/01/2023; dal 01/02/2023 al 02/03/2023; dal 03/03/2023 al 26/03/2023; dal 27/03/2023 al 27/04/2023; dal 28/04/2023 al
28/05/2023; dal 29/05/2023 al 08/06/2023; dal 13/06/2023 al 14/06/2023. Il docente, nell'anno scolastico appena considerato, ha prestato servizio per 219 giorni e per un numero di ore non inferiore alle 18 settimanali;
Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso la Scuola primaria “G. Rovani” di Sesto san Giovanni dal 20/09/2023 al 30/06/2024 per n. ore 25 settimanali.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e il ricorrente, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto CP_2 ricevere ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e CP_1 l'accredito sulla stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e CP_2 del DPCM del 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto
a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in
2 contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi:
2.500,00 Parte_1
TERESA
1.000,00 Parte_3
[...]
1.000,00 Parte_4
ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia”.
Il si costituiva con memoria difensiva, nella quale Controparte_1 eccepiva l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese maturate prima dell'anno scolastico 2018/2019; contestava, inoltre, la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza di tutte le domande.
Il ricorso è fondato e può essere accolto nei confronti dei ricorrenti e Parte_3 non può invece trovare accoglimento rispetto alla posizione della ricorrente Pt_2
Pt_1
In linea generale, la pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo.
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016.
La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con
3 ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
4 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nelle fattispecie qui controverse, relativa a supplenze sino al 31.8 ovvero sino al 30.6, e il relativo diritto può essere riconosciuto ai ricorrenti e che risultano tuttora in servizio presso Parte_3 Pt_2 l'Amministrazione con contratti a termine, e scadenza rispettivamente al 30/01/2025 e al 30/06/2025.
Nei confronti dei predetti deve altresì affermarsi che, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra CP_1
i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
5 Le somme quindi dovute, nonché erogabili con le descritte modalità, sono pari a euro
1.000,00 a favore di e euro 1.000,00 a favore di rispetto ai cui crediti per Parte_3 Pt_2 le annualità sopra indicate non è maturato alcun termine di prescrizione.
Su un piano e con effetti differenti si pone la posizione di , la quale non Parte_1 risulta attualmente in servizio presso l'Amministrazione scolastica, nel cui ambito l'ultimo contratto a tempo determinato è cessato alla data del 5.9.2024, sicchè deve trovare applicazione il principio, sancito dalla Corte di Cassazione con la menzionata ordinanza, secondo cui ai docenti che “al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione delle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre ala prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo consentito dalla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Il referente temporale è dunque costituito dalla pronuncia giudiziale, e ulteriori parametri sono quelli dell'azione risarcitoria e della prova dei danni subiti per effetto della mancata erogazione della durante il periodo di prestazione nel servizio.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha svolto nel ricorso introduttivo alcuna domanda (eventualmente subordinata) di tale tenore, limitando le proprie richieste all'accertamento del diritto all'ottenimento della Carta elettronica e alla relativa messa a disposizione da parte del convenuto. CP_1 Con le note difensive, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha chiesto nuovamente l'attribuzione della “carta docente” con condanna dell'Amministrazione a pagare la somma di euro 2500,00 o di altra determinata in via equitativa. Al di là della ritualità e tempestività della richiesta così formulata, non viene comunque ipotizzato né dimostrato alcun pregiudizio, che necessariamente deve potersi correlare all'esercizio di un diritto di natura risarcitoria. E' quindi condivisibile l'eccezione di parte resistente, che rimarca il difetto dei presupposti del beneficio richiesto, concepito alla stregua di strumento funzionale alla formazione e allo sviluppo culturale di coloro che svolgono l'attività di docente;
in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, a fronte di un'alternativa pretesa risarcitoria, tali presupposti non possono che consistere nel pregiudizio subito a seguito di spese ed esborsi, sostenuti per sopperire alla mancata erogazione, che nella situazione in esame non hanno formato oggetto di allegazione e dimostrazione alcuna.
Inevitabile è pertanto il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente. Le spese di lite, nei rapporti con i ricorrenti e vanno regolate secondo il Parte_3 Pt_2 criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14 e dell'art.151 disp. att. c.p.c.. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla posizione di , attesa la peculiarità della questione trattata, rispetto alla Pt_1 quale ancora residuano incertezze interpretative e soluzioni non omogenee presso la giurisprudenza di merito, le medesime spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
6 docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a Parte_3
euro 1.000,00; a euro 1.000,00.
[...] Parte_2
2.- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3.- condanna il alla rifusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di e complessivamente liquidate in euro Parte_3 Parte_2
450,00, oltre a rimborso CU del valore di euro 49,00, spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
4 – compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e . CP_1 Parte_1
Monza 30.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
7
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28.1.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al nr. 479/2024 promossa da:
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. CVRLTR&(C/!F205E) C.F._2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv.ti ROMANO FEDERICA e GUALTIERI RAMONA e domicilio eletto in Lamezia Terme via Milite Ignoto 37
Ricorrenti
) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024 e regolarmente notificato, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2
, esponendo quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti Controparte_1 sono tutti docenti di scuola primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con CP_2 contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni con riferimento Con agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024.
Invero, ex art. 11, comma 14 Legge 124/1999, il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1^
Febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
In particolare:
1 • La sig.ra ha lavorato nell'anno scolastico 2018/2019 presso Parte_1 l'IC “De Marchi” di Paderno Dugnano dal: 07/11/2018 al 12/11/20218; dal 13/11/2018 al 17/11/2018; dal 19/11/2018 al 23/11/2018; dal 24/11/2018 al 06/01/2019; dal 07/01/2019 al
31/01/2019, dal 01/02/2019 al 03/03/2019 dal 12/03/2019 al 18/03/2019; dal 19/03/2019 al
22/03/2019; dal 01/042019 al 17/04/2019; dal 07/05/2019 al 10/05/2019; dal 13/05/2019 al 10/06/2019; dal 11/06/2019 al 27/06/2019;
Nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 01/10/2019 al 30/06/2020, per n. 12,5 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 13/10/2020 al 08/06/2021, per n. 25 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 27/09/2022 al 30/06/2023 per n. 25 ore settimanali;
Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'I.C. “De Marchi” di Paderno Dugnano dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per n. 25 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato presso la Scuola Secondaria Parte_3 di Primo Grado “Garcia Vilass” di Cinesello Balsamo per il periodo che va dal 21/10/2022 al 28/10/2022; dal 07/11/2022 al 08/06/2023; dal 09/06/2023 al 12/06/2023; dal 15/06/2023 al
16/06/2023; dal 19/06/2023 al 20/06/2023 e dal 21/06/2023 al 23/06/2023. La docente, per tutto il periodo considerato, ha prestato servizio per n. ore 18 settimanali di lezione e per un totale complessivo di 228 giorni;
Nell'anno scolastico 2023/2024, ha prestato servizio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Paisello” di Cinesello Balsamo, dal 30/10/2023 al 30/06/2024.
• Il Sig. ha lavorato presso l'I.C. “Marzabotto” di Sesto san Giovanni per Parte_2 il periodo che va dal 26/09/2022 al 30/09/2022 e dal 10/10/2022 al 08/11/2022; presso la Scuola Primaria “E. Bontempi” di Pioltello dal 17/11/2022 al 30/11/2022; dal 01/12/2022 al 06/12/2022; dal 07/12/2022 al 22/12/2022; dal 09/01/2023 al 31/01/2023; dal 01/02/2023 al 02/03/2023; dal 03/03/2023 al 26/03/2023; dal 27/03/2023 al 27/04/2023; dal 28/04/2023 al
28/05/2023; dal 29/05/2023 al 08/06/2023; dal 13/06/2023 al 14/06/2023. Il docente, nell'anno scolastico appena considerato, ha prestato servizio per 219 giorni e per un numero di ore non inferiore alle 18 settimanali;
Nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso la Scuola primaria “G. Rovani” di Sesto san Giovanni dal 20/09/2023 al 30/06/2024 per n. ore 25 settimanali.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e il ricorrente, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto CP_2 ricevere ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e CP_1 l'accredito sulla stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e CP_2 del DPCM del 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto
a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in
2 contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi:
2.500,00 Parte_1
TERESA
1.000,00 Parte_3
[...]
1.000,00 Parte_4
ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia”.
Il si costituiva con memoria difensiva, nella quale Controparte_1 eccepiva l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese maturate prima dell'anno scolastico 2018/2019; contestava, inoltre, la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza di tutte le domande.
Il ricorso è fondato e può essere accolto nei confronti dei ricorrenti e Parte_3 non può invece trovare accoglimento rispetto alla posizione della ricorrente Pt_2
Pt_1
In linea generale, la pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo.
La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016.
La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con
3 ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
4 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nelle fattispecie qui controverse, relativa a supplenze sino al 31.8 ovvero sino al 30.6, e il relativo diritto può essere riconosciuto ai ricorrenti e che risultano tuttora in servizio presso Parte_3 Pt_2 l'Amministrazione con contratti a termine, e scadenza rispettivamente al 30/01/2025 e al 30/06/2025.
Nei confronti dei predetti deve altresì affermarsi che, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra CP_1
i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
5 Le somme quindi dovute, nonché erogabili con le descritte modalità, sono pari a euro
1.000,00 a favore di e euro 1.000,00 a favore di rispetto ai cui crediti per Parte_3 Pt_2 le annualità sopra indicate non è maturato alcun termine di prescrizione.
Su un piano e con effetti differenti si pone la posizione di , la quale non Parte_1 risulta attualmente in servizio presso l'Amministrazione scolastica, nel cui ambito l'ultimo contratto a tempo determinato è cessato alla data del 5.9.2024, sicchè deve trovare applicazione il principio, sancito dalla Corte di Cassazione con la menzionata ordinanza, secondo cui ai docenti che “al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione delle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre ala prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo consentito dalla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Il referente temporale è dunque costituito dalla pronuncia giudiziale, e ulteriori parametri sono quelli dell'azione risarcitoria e della prova dei danni subiti per effetto della mancata erogazione della durante il periodo di prestazione nel servizio.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha svolto nel ricorso introduttivo alcuna domanda (eventualmente subordinata) di tale tenore, limitando le proprie richieste all'accertamento del diritto all'ottenimento della Carta elettronica e alla relativa messa a disposizione da parte del convenuto. CP_1 Con le note difensive, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha chiesto nuovamente l'attribuzione della “carta docente” con condanna dell'Amministrazione a pagare la somma di euro 2500,00 o di altra determinata in via equitativa. Al di là della ritualità e tempestività della richiesta così formulata, non viene comunque ipotizzato né dimostrato alcun pregiudizio, che necessariamente deve potersi correlare all'esercizio di un diritto di natura risarcitoria. E' quindi condivisibile l'eccezione di parte resistente, che rimarca il difetto dei presupposti del beneficio richiesto, concepito alla stregua di strumento funzionale alla formazione e allo sviluppo culturale di coloro che svolgono l'attività di docente;
in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, a fronte di un'alternativa pretesa risarcitoria, tali presupposti non possono che consistere nel pregiudizio subito a seguito di spese ed esborsi, sostenuti per sopperire alla mancata erogazione, che nella situazione in esame non hanno formato oggetto di allegazione e dimostrazione alcuna.
Inevitabile è pertanto il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente. Le spese di lite, nei rapporti con i ricorrenti e vanno regolate secondo il Parte_3 Pt_2 criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14 e dell'art.151 disp. att. c.p.c.. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Quanto alla posizione di , attesa la peculiarità della questione trattata, rispetto alla Pt_1 quale ancora residuano incertezze interpretative e soluzioni non omogenee presso la giurisprudenza di merito, le medesime spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale
6 docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a Parte_3
euro 1.000,00; a euro 1.000,00.
[...] Parte_2
2.- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3.- condanna il alla rifusione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di e complessivamente liquidate in euro Parte_3 Parte_2
450,00, oltre a rimborso CU del valore di euro 49,00, spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
4 – compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e . CP_1 Parte_1
Monza 30.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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