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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione della sola parte ricorrente, mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 12 GIUGNO 2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso di “trattazione scritta” ha emesso, in data 30-6-2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18212/2024 del ruolo generale;
T R A
ato a Napoli il 29.09.1962 e residente in [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso, in maniera congiunta e disgiunta, dagli avv.ti Paolo C.F._1 Galdi e Michele Galdi, con cui domicilia in Napoli al C.so A. Lucci 121, come da procura in atti ricorrente E Controparte_1 CF - Sede di Napoli in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrillo (CF: ), C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro Convenuto CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“– ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 28.04.2023 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso anche a mezzo di prova testimoniale sui capi indicati da 1 a 6 con i testi indicati;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità da accertare a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della CP_1 rendita da inabilità permanente nella misura o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'vv. Michele Galdi, procuratore dichiaratosi antistatario;
per parte convenuta:
“La domanda, nel merito, venga respinta in quanto, nulla ed inammissibile, nonché, infondata in fatto e diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma VI, della Legge 30.12.1991 n. 412, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31-7-2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto: di essere dipendente della con sede in Napoli, alla via Ponte dei Francesi 37/D-80146, con Controparte_3 mansioni di APO “autista professionale” con livello A4 del CCNL, declassate a mansioni di semplice “portierato” e lavoro d'ufficio, successivamente all'infortunio denunciato;
che, in particolare, il giorno 28.04.2023, mentre era sul posto di lavoro, intento ad effettuare opere di raccolta rifiuti con il camion della società, subiva un infortunio scivolando dall'ultimo gradino del veicolo e finendo violentemente al suolo riportando lesioni gravissime;
che una volta fatta l'opportuna segnalazione al datore di lavoro e considerata l'importanza dell'episodio, si riteneva necessario l'immediato trasporto presso il P.S. per le cure del caso;
che a seguito del sinistro in questione l'odierno istante subiva gravi lesioni e riportava “distrazione gemello mediale gamba dx e valido trauma contusivo regione lombo-sacrale, trauma della caviglia e polpaccio destro” così come diagnosticato dal P.S. dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli;
che dopo aver svolto gli opportuni esami e a seguito del peggiorare del suddetto infortunio, il sig. ra costretto a sottoporsi a diversi controlli specialistici ove Parte_1 gli venivano prescritte terapie e cure del caso;
che il datore di lavoro provvedeva a denunciare l'infortunio all' che provvedeva ad effettuare la visita presso i suoi ambulatori con CP_1 la seguente diagnosi: “versamento tra gemello mediale e soleo in avanzata fase organizzativa (eco del 19/07) con residua modesta algia alla palpazione in corrispondenza del terzo medio di polpaccio;
esiti di distorsione di caviglia dx con evidenza strumentale di fine delaminazione del I. PAA con sfumata limitazione algofunzionale residua;
Grado complessivo 2%”; comunicatogli in data 09/08/2023; che, nel mese di Dicembre 2023 veniva sottoposto ad una nuova visita presso lo studio del dott. con la seguente diagnosi: “l'intero complesso Per_1 menomativo attualmente rilevato, comprensivo del danno anatomo-funzionale presente a carico delle strutture muscolari ed intermuscolari della gamba destra, potrà stimarsi in misura non inferiore al 15%.”; che la richiesta di rettifica indirizzata all'Istituto non sortiva esito. Tutto ciò premesso, ritenendo di essere portatore di una menomazione della integrità psicofisica valutabile, ai sensi del Dlgs 38 del 2000, in misura pari al 15% (così come da perizia effettuata dal Dott. che si allegava in copia), rassegnava le conclusioni esposte. Per_1
si costituiva, resistendo alla domanda, della quale chiedeva il rigetto. CP_1 Ritenuta suprflua l'attività istruttoria proposta mediante esame dei testi, in quanto l' CP_1 non aveva negato il nesso tra lesione e svolgimento di attività lavorativa, si procedeva a conferire incarico peritale;
si fissava per la discussione l'udienza del 12-6-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo. Nel merito, ritiene il giudicante che la domanda non possa trovare accoglimento. Va premesso che l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo richiamato dal ricorrente prevede che: “in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono
2 valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico”. Ciò premesso, va rilevato che il C.T.U. ha redatto il proprio elaborato, esponendo le seguenti conclusioni: “Il ricorrente – Sig. resenta le seguenti infermità: Parte_1
Esiti di infortunio sul lavoro, nel quale ha riportato : ➢ Esiti stabilizzati di infortunio sul lavoro per perdita di equilibrio salendo sul camion con distrazione del gemello mediale gamba destro e versamento tra gemello mediale e soleo riassorbito con residua modesta algia alla palpazione e trauma contusivo regione lombo-sacrale in soggetto con discopatie e lombosciatalgia recidivante quantificando congruamente il relativo danno biologico, applicando per analogia il cod. 297 (esiti di fattura dello scafoide apprezzabili con CP_1 indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale : fino a 3) : 2 % (due per cento) complessivo 2 – Le principali patologie summenzionate sono quelle denunciate nel ricorso.
3 - Si ritengono pienamente soddisfatti i criteri per affermare la sussistenza del nesso causale per la lesione cutanea al volto, con congruità tra le modalità dell'incidente e l'infortunio patito 4 – Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che la principale patologia tra quelle sopra descritte può considerarsi conseguenza dell'attività lavorativa, senza successivo aggravamento, e già riconosciuto dall' come infortunio professionale– Tenuto conto del grado e della natura CP_1 delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, dell'età e del sesso del periziato, dell'adattabilità a lavori affini, si può affermare, che esse allo stato HANNO determinato la menomazione nella vita quotidiana, già valutata dall' . Sulla base di CP_1 tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter considerare il Sig.
[...] affetto dalle malattie denunciate e riportate nel ricorso, riconoscendogli, sulla Pt_1 base delle tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 002 % (DUE percento), a decorrere dalla data dell'infortunio subito (28.04.2023). Le argomentate ed esaustive osservazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante poiché non si ravvisano i presupposti per la rinnovazione dell'accertamento tecnico (Cass. Lav. n. 2151/2004), così superandosi le osservazioni alla consulenza solevate dalla ricorrente. Ne consegue il rigetto della domanda, poiché le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica del ricorrente sono risultate dello stesso grado già riconosciuto in sede amministrativa. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite per intero, in ragione della complessità dell'accertamento, nonché dalla diversa posizione socio-economica delle parti contrapposte.
3 Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il giudice unico monocratico del Tribunale di Napoli, sul ricorso presentato da
[...] in data 31-7-2025 nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, così Pt_1 CP_1 decide:
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite;
- provvede con separato decreto alle spese di CTU.
Si comunichi.
Napoli, 30 giugno 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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