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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37655 2023 RG
FRA
Avv. PICCININI Parte_1
IOLANDA, PROIETTI EM ND
E
(già Controparte_1 [...]
) Controparte_2
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso a seguito di Ordinanza di declaratoria della giurisdizione del g.o.,
[...]
ha convenuto in riassunzione il Parte_1 Controparte_1
, già (anche ) il
[...] Controparte_2 CP_5 [...]
(già Controparte_6 [...]
(anche , al fine di sentir accogliere Controparte_7 CP_8
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione domanda: 1. in accoglimento dei motivi sopra esposti, se del caso con sentenza parziale, dichiarare nulli e/o annullare e/o disapplicare gli impugnati decreti direttoriali del
MISE (ora ) del 17.2.2014 e del 26.2.2014, Controparte_1
nonché ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, la risoluzione del contratto di lavoro come dirigente della ricorrente, la revoca del conferimento dell'incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III della Direzione Politica Commerciale Internazionale;
2. per l'effetto, accertata la spettanza dell'inquadramento dirigenziale e l'intercorrenza dell'incarico di dirigente di II fascia, ordinare ai convenuti di reintegrare/ CP_9
reinserire la ricorrente nel ruolo dirigenziale e nel contempo di riaffidarle l'incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III o conferirle incarico di pari livello;
3. sempre per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento delle CP_9
retribuzioni maturate e maturande (differenze nel trattamento economico fondamentale, retrib. pos. parte fissa e variabile, retrib. di risultato) a far data dalla illegittima risoluzione del contratto di lavoro e revoca dell'incarico dirigenziale, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
4. accertata la violazione delle disposizioni legali sopra richiamate, nonché dei principi costituzionali di tutela del lavoro e degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2103 c.c. e 52 D.lgs.
n. 165 del 2001, si chiede condannare i convenuti, per i titoli e le ragioni CP_9
esposte nella narrativa che precede, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, professionali e per perdita di chances, biologici ed esistenziali nella misura di € 100.000,00 o in misura maggiore o minore da liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 432 c.p.c.;
6. Il tutto oltre accessori come per legge.
7. Spese rifuse.
Il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.”
Ha premesso di aver proposto ricorso ex art. 414 Cpc convenendo il
[...]
e il Controparte_10 Controparte_11
in quanto dichiarata decaduta dall'inquadramento nei ruoli
[...]
dirigenziali di seconda fascia del MISE, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 127, comma I, lett. d) del d.p.r. 3/1957 e dell'art. 75 d.p.r. n. 445/2000; il MISE, non aveva ritenuto validi i titoli autocertificativi in occasione del concorso bandito dal precedente datore di lavoro ( , con CP_11
conseguente restituzione, quale impiegata, al ha ricostruito la propria carriera CP_11
lavorativa che era iniziata nel ruolo della Marina Mercantile nel luglio 1988, per poi transitare, dal 29.12.1995, nel ruolo del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
(MIPAAF) nella VII^ qualifica funzionale, corrispondente all'area C1 - collaboratore amministrativo, ai sensi del CCNL Comparto (con decorrenza giuridica dal CP_9
17/2/1999 e decorrenza economica dall'1/11/1998); dal 1/6/2002 al 31/12/2003 era stata comandata a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza BSE ed era poi rientrata al
, precisando di aver svolto il proprio servizio in posizioni funzionali per CP_11
l'accesso alle quali era richiesto il possesso del diploma di laurea, e cioè in posizioni ricomprese nell'area C;
nell'anno accademico 2002/20023, si era iscritta alla Link
Campus University of Malta, sottoscrivendo il "Regolamento generale di iscrizione”, che prevedeva al termine del ciclo triennale, il conseguimento del titolo accademico maltese denominato BA e nel “contempo un titolo accademico riconosciuto dall'Ordinamento Universitario Italiano, secondo l'art. 3 della legge del Novembre
1999, da un'università italiana per effetto di un'apposita convenzione” e, per quanto riguardava il titolo specifico (scienze della Comunicazione) in particolare, con l'Università di Salerno (“Titolo congiunto a partire dall'anno accademico 2003-2004”); in data 20/12/2005, aveva quindi conseguito presso la Link Campus University of Malta il titolo accademico denominato “BA in Communications Management” equivalente al titolo italiano di diploma di laurea in Scienze della Comunicazione.
Ha poi precisato che il aveva indetto un concorso pubblico per sei posti di CP_11 dirigente di seconda fascia che per l'ammissione prevedeva quale titolo di studio anche il diploma di laurea in scienze delle comunicazioni ovvero equivalenti, nonché essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ed avere compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
di aver presentato domanda di ammissione nella quale aveva dichiarato il possesso del titolo di studio costituito dal diploma di laurea in Scienze della comunicazione conseguito nel detto Campus nonché il compimento del quinquennio di servizio effettivo in funzioni implicanti il possesso del diploma di laurea, risultando utilmente collocata in graduatoria;
conseguentemente il MISE con decreto del 28.2.2008, l'aveva inserita nel proprio ruolo dirigenziale, quale dirigente di II fascia ed aveva stipulato il contratto in data 10.4.2008, con assegnazione dell'incarico dirigenziale non generale di direzione dell' , CP_12
facente parte della Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, incarico poi revocato in ragione dell'attribuzione del diverso incarico presso la Direzione generale per la politica commerciale internazionale, incarico prorogato con decreto direttoriale del 19.8.2012, a tutto i luglio 2017.
Ha lamentato che, con comunicazione del 31.1.2012, nel corso del primo incarico, e quando non era ancora intervenuta la proroga, era stato avviato un procedimento disciplinare con contestuale sospensione, ai sensi dell'art. 55bis, comma 4, e 55ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in seguito al rinvio a giudizio, in data 12.1.2012, nel procedimento penale che la vedeva imputata del reato di cui all'art. 495 c.p., contestando i fatti ritenuti coincidenti integralmente con quelli oggetto di accertamento in sede penale, e che il procedimento era stato sospeso in attesa della sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell'art. 55ter, comma I, ultima parte del d.lgs. 165/2001.
In data 7.2.2014, in corso il servizio con l'incarico dirigenziale, il MISE le aveva comunicato ex art. 7 L. 241/90 - a seguito della sentenza di proscioglimento dall'accusa del reato ex art. 495 Cpc, del Tribunale penale (n. 16365/13), in quanto dichiarato estinto per prescrizione - l'avvio del procedimento di decadenza dall'inquadramento nei ruoli di dirigenziali di seconda fascia del stesso, con conseguente risoluzione CP_2
del contratto individuale di lavoro stipulato il 10.4.2008.
Aveva quindi inviato -il giorno (giovedì) 13.2.2014 - una approfondita e motivata memoria, nella quale spiegava le ragioni per le quali la sentenza penale, peraltro non contenente una condanna nei suoi confronti, non era condivisibile né definitiva, allegando per di più l'atto di appello proposto e depositato in pari data avverso la predetta sentenza;
nonostante avesse richiesto di essere audita, l'Amministrazione, senza procedere con l'audizione e quindi in totale assenza delle garanzie di procedimento amministrativo-disciplinare, con una rapidità sconcertante (in linea con l'averne già preannunciato l'esito) il giorno (lunedì) 17.2.2014 le aveva comunicato con decreto direttoriale di pari data, in corso di perfezionamento, la sua decadenza dai ruoli dirigenziali di seconda fascia.
Due giorni dopo il MISE si era premurato di comunicare al la sua decadenza CP_11
dalla qualifica dirigenziale a seguito della predetta sentenza penale, per cui era stata rimessa nella disponibilità del perché proveniente dai ruoli dello stesso. CP_11 Il decreto direttoriale del 17.2.2014 n. 2749, a firma del D.G. della Direzione per le risorse, l'organizzazione e bilancio del MISE, che disponeva la decadenza e la risoluzione del contratto stipulato il 10.4.2008, le era stato comunicato a mezzo email in data 26.2.2014; il decreto, inoltre, preannunciava che, sempre a far data dal 17.2.2014, il
D.G. per la politica commerciale internazionale avrebbe provveduto a revocare il decreto del 19.7.2012 con il quale era stato conferito alla ricorrente per il periodo
1.8.2012-31.7.2015 l'incarico dirigenziale non generale di direzione della ex Divisione
III e contestuale risoluzione del contratto individuale;
il predetto decreto, infine, faceva salvi gli effetti del procedimento disciplinare avviato dal MISE ex art. 55ter d.lgs. n.
165/2001.
In data 26.2.2014, in effetti, seguiva la comunicazione dell'esistenza di un decreto direttoriale, di pari data, con il quale era disposta la revoca del decreto direttoriale del
19.7.2012 di conferimento dell'incarico dirigenziale non generale della divisione terza della Direzione politica commerciale internazionale. Tale decreto è stato registrato e comunicato alla ricorrente in data 23.4.2014
Era quindi rientrata al il quale l'aveva assegnata dal 3.3.2014, all'ufficio ex CP_11
AGRET IV della Direzione generale affari generali, delle risorse umane e per il rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
con successiva nota il l'aveva assegnata CP_2
alla Direzione generale della pesca marittima e della acquacoltura e, con ordine di servizio n. 1 del 12.3.2014, aveva disposto, con effetto immediato, che la sua attività lavorativa presso l'ufficio ex PEMAC I (pesca marittima ed acquacoltura) - presso il quale la ricorrente prestava attualmente servizio, anche se formalmente non le erano stati ancora comunicati l'inquadramento e le mansioni da svolgere, né aveva percepito ancora alcuna retribuzione, nonostante l'invio di email di sollecito.
Ha rappresentato anche i fatti ulteriori e precisato la retribuzione per l'incarico dirigenziale per il quale era stata dichiarata decaduta (euro 6.634,24, di cui euro
3.360,73 per competenze fisse -stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale - ed ad euro 3.273,51 per altri assegni: retribuzione di risultato, retribuzione di posizione – quota variabile, retribuzione di posizione dirigente di seconda fascia) nonché quella del personale inquadrato nella area III, fascia economica 2, quale quella spettante ad oggi come "funzionario" (di circa € 1.500,00 mensili) e rappresentando che confidando nel reddito futuro dirigenziale, aveva contratto un mutuo, che era madre di due figli a carico, il cui padre era deceduto, e che viveva con i genitori per assistere il padre , invalido al 100%. Persona_1 Ha richiamato il decreto con il quale il aveva disposto la decadenza di altra CP_11 dipendente anch'essa coinvolta nel predetto procedimento penale, ma riconoscendo l'infondatezza del secondo capo di imputazione (possesso dell'anzianità prevista) nonostante all'epoca avesse anzianità e posizione simili, dovendo cadere quindi anche la contestazione relativa al secondo requisito del concorso.
Aveva per il resto, ricevuto sempre valutazioni ottime nella sua carriera quasi trentennale e non era mai stata sottoposta a procedure disciplinari.
Ha poi richiamato la documentazione medica dalla quale si evinceva che la protrazione della vicenda aveva provocato uno stato ansioso depressivo reattivo, che si era acuito a seguito del procedimento di decadenza, a partire dal 19.3.2014 sino al 22.4.2014, tanto che era stata costretta a sottoporsi a numerose visite ed ad assumere farmaci;
ha rappresentato che le sue abitudini di vita erano decisamente peggiorate, avendo diradato sempre di più le relazioni sociali, passando la maggior parte del tempo a casa, con deterioramento anche dei rapporti coi famigliari.
Ha quindi argomentato in diritto sulla illegittimità del decreto direttoriale del 17.2.2014 di decadenza dal ruolo dirigenziale e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro come dirigente, nonché del decreto direttoriale del 26.2.2014 e degli atti conseguenti e concluso nei sensi sopra riportati.
A seguito di declaratoria della sentenza della C. di Appello che aveva dichiarato la giurisdizione del g.o., e della pronuncia della S. Corte (Ord. n. 29946/2023) ha quindi riassunto il procedimento, evidenziando ulteriori tre importanti sviluppi:
La S.C con sent. n. 98/2023, aveva pronunciato importanti principi di diritto con riferimento alla validità del titolo di studio conseguito dalla ricorrente, secondo cui: -
“… l'equipollenza del titolo, nella specie pacificamente intervenuta seppure in epoca successiva all'espletamento delle operazioni concorsuali, spiega efficacia ex tunc in quanto «il procedimento di “riconoscimento” dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza…..; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, … il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi
l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento”.
A seguito di tale pronuncia la odierna ricorrente aveva riassunto l'altro giudizio riguardante il licenziamento intimato in data 22 dicembre 2017, che era stato annullato con sentenza n. 4165/2023, per infondatezza dei due (dei tre) addebiti disciplinari che ne erano stati posti a fondamento, disponendo l'immediata reintegrazione e condannando il a risarcirle in danno nella misura massima;
aveva respinto la CP_2
domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, ritenendoli causalmente connessi alla decadenza piuttosto che al licenziamento.
Vieppiù, nella cit. sent. 98/2023, la S. Corte aveva fatto diretto riferimento a precedente decisione riguardante la Dott.ssa collega della odierna ricorrente, che Persona_2
aveva partecipato al medesimo concorso con lo stesso titolo di laurea e che aveva subìto lo stesso atto di decadenza, richiamando i medesimi principi.
2. Il (già denominato Controparte_1 [...]
) ed il Controparte_2 Controparte_6
(già denominato si sono costituiti
[...] Controparte_4
resistendo alla domanda della chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Parte_1
Hanno reiterato e riprodotto le difese già svolte, integrandole con le sopravvenienze valorizzate dalla ricorrente, ripercorrendo la vicenda originata dalla conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio della (insieme ad altri) per il reato di cui Parte_1 all'art. 495 Cpc, per falsa attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso pubblico a sei posti di dirigente;
ripercorso la vicenda processuale.
In diritto hanno eccepito il difetto di legittimazione del in quanto il ricorso CP_13
aveva per oggetto la declaratoria di nullità ovvero annullamento/disapplicazione dei provvedimenti del MISE, con i quali era stata disposta la decadenza e le conseguenti rivendicazioni economiche e risarcitorie, sostenendo in ogni caso l'infondatezza del ricorso.
Quanto al decreto direttoriale del 17.2.2014, nonché quanto al successivo del 26.2.2014, hanno sostenuto come le censure della ricorrente riguardanti la sopravvenuta abrogazione del DPR 3/1957 e 445/2000 a seguito della privatizzazione del p.i., non coglievano nel segno, come il secondo motivo di ricorso – pretesa decadenza/violazione del divieto del bis in idem - in quanto la comminatoria della decadenza ai sensi dell'art. 127 del DPR 3/1957 e dell'art. 75 DPR 445/2000, costituiva atto dovuto (la pure invocata mancata indicazione dei termini per l'impugnazione non era motivo di illegittimità, tanto più che la ricorrente si era attivata in sede giurisdizionale a tutela dei propri interessi: utile per inutile non vitiatur) e tale natura riverberava i propri effetti anche quanto al pretesi vizi in rito (omessa audizione). Nel merito hanno contestato che sarebbe mancato l'autonomo accertamento della falsità delle dichiarazioni, risultando de plano che la dichiarazione di possesso del titolo, al momento in cui era stata effettuata dalla ricorrete, era oggettivamente inveritiera, mentre la sentenza penale di primo grado, confermata in appello e cassazione, lungi dall'escluderne la responsabilità, si era limita ad accertare la prescrizione;
non solo, fra le parti esisteva sentenza, non risultante impugnata, della Corte dei Conti n. 50/2017, nella quale la falsità delle dichiarazioni inerenti il possesso del titolo era stata confermata (“Ciò posto, però, il decreto di equipollenza del titolo rilasciato dalla
LUoM è stato emesso dall'Università di Salerno solo con il decreto del Rettore del
29.01.2007, e, pertanto, alla data di scadenza delle domande di partecipazione al concorso (13.02.2006) le interessate non erano in possesso di un titolo riconosciuto equipollente in base alla normativa allora vigente, poiché tale effetto (equipollenza) si è determinato solo a seguito dell'accertamento di carattere costitutivo compiuto con il detto decreto rettoriale”); contestato anche che fosse dirimente il richiamo a CGUE
C298/14 e CdS Ad Pl. 2/18.
Hanno poi rappresentato che la falsa dichiarazione in ordine ai titoli posseduti per la partecipazione al concorso, atteneva anche al requisito curricolare, consistente nei cinque anni di servizio in posizione funzionali per l'accesso alle quali era richiesto il diploma di laurea: “…la circostanza, ex adverso valorizzata, che la ricorrente abbia prestato servizio in posizioni dell'area C dal 1999 per transito interno, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non vale a superare il dato oggettivo ed incontestato (che la ricorrente stessa riferisce a pag. 36 del ricorso in riassunzione) per cui l'accesso (dall'esterno) a dette aree postula il possesso del diploma di laurea: il bando, invero, fa riferimento all'accesso e non al transito in virtù di contrattazione collettiva, che da tale possesso prescinde. Avuto riguardo alla ratio del requisito previsto dal bando, la circostanza che la ricorrente non abbia avuto accesso dall'esterno all'area, ma vi sia transitata dall'interno, non è priva di rilievo: il requisito infatti è diretto ad assicurare che al concorso partecipi chi non solo ha prestato servizio in tale area, ma lo ha fatto avendovi avuto “accesso” (e non essendovi transitato), nell'evidente presupposto che per tale accesso doveva avere il titolo (ossia il diploma di laurea)”.
Sulle domande di risarcimento del danno, hanno poi osservato che non risultava dimostrato il danno da perdita di chances come quello esistenziale ed alla salute, essendosi la ricorrente affidata ad allegazioni del tutto generiche (non essendo sufficiente, quanto al danno alla salute, la produzione di certificati medici formati senza il necessario contraddittorio), invocando, ove ritenuta necessaria, CTU per la verifica della dipendenza causale del pregiudizio lamentato dai fatti di causa, nonché per la quantificazione del preteso danno.
Relativamente alle differenze di retribuzione, infine, hanno rappresentato che la ricorrente, a decorrere dal 10.04.2008 (data dell'assunzione presso il MISE) e fino al
16.02.2014, data in cui il MISE aveva disposto con decreto direttoriale n. 2749 la risoluzione del rapporto di lavoro, aveva percepito il trattamento economico previsto per il ruolo dirigenziale di II^ fascia ricoperto, comprensivo della retribuzione parte fissa, parte variabile corrispondente all'incarico dirigenziale ricevuto, nonché la retribuzione di risultato in relazione agli obiettivi raggiunti. A decorrere, poi, dal
17.02.2014, (data di riassunzione presso il – vedi D.M. 3571/2014 – doc. 8, CP_11
allegato alla difesa di primo grado depositata dal nel giudizio n.r.g. 14489/14), CP_13
era stata riattivata la partita stipendiale della ricorrente e corrisposti gli arretrati dal
17.2.14 al 30.5.14 (vedi doc. 15 allegato alla memoria depositata nel ricorso CP_13
n.r.g. 14489/14); il rapporto di lavoro era poi proseguito con il (vedi docc. da 9 CP_13
a 13 allegati alla memoria del depositata nel ricorso n.r.g. 14489/14) fino al CP_13 licenziamento disciplinare disposto da quest'ultimo in data 22.12.2017. Durante tale periodo, la ricorrente aveva percepito il trattamento retributivo corrispondente alla posizione economica C1S (attuale Terza area – F2), previsto per i dipendenti del
CP_13
Hanno contestato che la retribuzione di risultato, pure menzionata nel ricorso fra le voci che avrebbero dovuto confluire nelle differenze retributive rivendicate, potesse essere presa in considerazione a tal fine in quanto ai sensi dell'art. 26, co.1, del CCNL area 1 dirigenti 2006/2009, biennio economico 2006/2007, tale retribuzione poteva essere erogata solo all'esito di una procedura di valutazione dei risultati conseguiti dal dirigente che, in questo caso, era mancata in ragione del mancato svolgimento effettivo di attività dirigenziale.
A quanto esposto hanno poi aggiunto, attesi gli esiti del giudizio parallelo incardinato dalla ricorrente avverso il licenziamento disciplinare per gli stessi fatti, irrogato dal annullato in sede di gravame (sent. CdA Controparte_4
Roma n. 4165/2023) e dell'intervento della S. Corte (sent., 93/2023) in fattispecie speculare che aveva interessato altra dipendente ( ), che l'esito del Persona_2
ricorso non poteva essere condizionato da tali pronunce perché NON erano state pronunciate nei confronti del (mentre era stata resa Controparte_2
fra dette parti quella della Corte dei Conti, che aveva affermato un principio opposto); che la natura vincolata del procedimento decadenziale (a differenza di quello disciplinare) escludeva qualsivoglia rilevanza sulla proporzionalità, fondandosi su di una valutazione obiettiva e necessitata (a fronte della sentenza del Tribunale
l'Amministrazione si era trovata a dover compiere la relativa determinazione senza margini di discrezionalità).
Proprio le richiamate sentenze (quelle penali e quella contabile) evidenziavano che l'Amministrazione non aveva ravvisato i fatti fondanti la decadenza sulla base di una valutazione colpevolmente superficiale o negligente, bensì sulla base di un apprezzamento ragionevole: diversamente, quegli stessi fatti sarebbero stati considerati implausibili dal Tribunale, dalla Corte d'appello e dalla Cassazione penale (che, invece, avevano escluso l'evidenza di ragioni per l'assoluzione confermando la prescrizione) e non sarebbero stati ritenuti plausibili dalla Corte dei Conti.
Il difetto dell'elemento soggettivo riverberava i suoi effetti sia sulle reclamate differenze retributive, costituenti oggetto di un obbligo sinallagmatico, che dovevano considerarsi dovute solo in presenza della controprestazione lavorativa mentre, a titolo risarcitorio doveva considerarsi:
l'aliunde perceptum per compensatio lucri cum damno, in misura pari alle retribuzioni percepite nel periodo di estromissione dai ruoli del Controparte_2
per il servizio prestato presso il , alle competenze Controparte_4
accessorie a carico del Fondo unico di amministrazione e/o per incarichi svolti presso il al risarcimento pari a 24 mensilità ex art. 63 D.lgs 75/17 accordato da Corte di CP_13
Appello con sent. n. 4165/23, agli altri redditi da lavoro percepiti dalla ricorrente, ovvero ridotte equitativamente;
che la sentenza della CdA 4165/2023, nella parte in cui aveva ritenuto i danni non patrimoniali “[…] causalmente connessi, piuttosto che al licenziamento, alla decadenza dall'inquadramento e dall'incarico dirigenziale” non era opponibile al
[...]
che non era stato coinvolto quale parte, ma la relativa Controparte_2 affermazione doveva essere ragionevolmente intesa come presa d'atto della mera coincidenza cronologica fra la decadenza del febbraio 2014 e le certificazioni del marzo
2014, ma non del nesso causale.
3. Alla udienza di discussione, in sede di tentativo di conciliazione, la difesa della ricorrente ha dichiarato che la era stata reintegrata nei ruoli MASAP (ex Parte_1
) dal 5.12.2023, con inquadramento nell'Area F2, come CP_6
impiegata/funzionario e che restavano aperte le questioni dell'inquadramento come dirigente nei ruoli del MIMIT del risarcimento e ricostruzione della carriera, oltre quella del risarcimento mentre la difesa dell'amministrazione ha rilevato, in via tuzioristica, la esorbitanza delle richieste della ricorrente;
è stato quindi concesso un differimento per permettere le interlocuzioni in via conciliativa.
Alla successiva udienza la difesa dell'Avvocatura ha fatto presente di aver formulato una proposta conciliativa esclusivamente economica e non di reinserimento nei ruoli di provenienza (MIMIT), mentre la difesa della ricorrente ha reso noto che con PEC del
16.4.2024, il aveva rinnovato la propria disponibilità ad inserire la ricorrente CP_14
nei ruoli dirigenziali, mediante comando e poi mobilità dal MIMIT;
fallito il tentativo di conciliazione e concesso termine per scambio di note e per deposito di eventuale conteggio alternativo, nonché per ulteriori interlocuzioni sempre attinenti alle poste economiche (ricaduta della fascia da III a II, della retribuzione di posizione fissa) in sede di tentativo di conciliazione, invitate le parti ad interloquire nel merito della domanda ed in particolare sulle puntuali osservazioni dell'Amministrazione rispetto agli effetti della sentenza passata in giudicato in sede contabile, quindi, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Con l'odierno ricorso la aziona il proprio diritto ad essere Parte_1
reintegrata/reinserita nei ruolo dirigenziale di II fascia presso il MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy già - con Controparte_10
riassegnazione dell'incarico dirigenziale non generale di pari livello a quello ricoperto in precedenza, con il pagamento delle retribuzioni maturate, oltre accessori, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, professionali e per perdita di chances, biologici ed esistenziali, come quantificati (euro 100.000,00) o da determinare in via equitativa.
Al fine richiede la declaratoria di nullità, l'annullamento e/o disapplicazione dei decreti direttoriali del MISE del 17.2.2014 e del 26.2.2014, ed ogni atto consequenziale o connesso, in particolare la risoluzione del contratto come dirigente, la revoca del conferimento dell'incarico dirigenziale non generale e, per l'effetto, l'ordine di reintegrazione nel ruolo dirigenziale con affidamento dell'incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III o equivalente.
5. In via preliminare. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione del
[...] della (già delle Controparte_6 Controparte_15 [...]
. Controparte_4
5.1. L'eccezione è fondata. Osserva infatti il Giudice che la domanda in questa sede avanzata concerne il reinserimento nel ruolo dirigenziale presso il MIMIT mentre il fatto - rappresentato dalla difesa ricorrente nelle note - che la avesse Parte_1
partecipato al concorso bandito proprio dal Controparte_6
onché che l'inserimento nei ruoli dirigenziali MIMIT
[...] CP_11
fosse avvenuto attingendo proprio alle graduatorie del non riveste efficacia CP_11
dirimente ai fini che ci occupano, atteso che i provvedimenti censurati e di cui si chiede l'annullamento/disapplicazione sono stati emessi dalla Amministrazione delle Imprese.
E' quindi evidente come, alla stregua della stessa prospettazione della domanda, la legittimazione ad causam ossia la titolarità del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non coinvolga il CP_11
6. Sintetica ricostruzione della vicenda presupposta, esame delle rispettive domande ed eccezioni, con integrale richiamo ai principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n. 642/2015, in tema di motivazione, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (SS.UU. n° 9936/2014 e Cass. n° 12002/2014).
6.1. La sentenza della S. Corte (n. 8935/2023) intervenuta fra la attuale ricorrente ed il che ha ritenuto la illegittimità Controparte_7
del licenziamento della ricorrente, nonché la validità ed efficacia ex tunc del titolo di studio ma anche dell'anzianità posseduta, viene valorizzata negli effetti che vengono richiamati dalla difesa della anche al fine di “delegittimare” il Parte_1
provvedimento di decadenza, attesi gli identici addebiti ad essi sottesi, mentre le
Amministrazioni convenute hanno negato che tale orientamento fosse opponibile al
(che aveva adottato i provvedimenti impugnati). Controparte_1
6.2. In particolare, hanno dedotto che il principio secondo cui doveva ritenersi l'equipollenza del titolo, intervenuta in epoca successiva a quella rilevante per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con effetti ex tunc, imponendo all'Amministrazione di “considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità e il dies
a quo del conseguimento” non poteva avere forza vincolante inter partes.
Tanto, alla stregua del disposto avente forza di giudicato costituito dalla sentenza n.
50/2017 della C. dei Conti, fra la ricorrente ed entrambi i resistenti, secondo la CP_9 quale “tale effetto (equipollenza) si è (era) determinato solo a seguito dell'accertamento di carattere costitutivo compiuto con il detto decreto rettoriale. La natura costituiva del suddetto decreto deriva(ndo) dal fatto che l'accertamento effettuato dall'Autorità accademica ha contenuto discrezionale …”.
Il principio affermato dalla S. Corte nella richiamata pronuncia, pertanto, non poteva condizionare l'operato dell'Amministrazione, già vincolata al precedente giudicato.
7. Ritiene il Giudicante che tale rilievo risulti dirimente per la risoluzione della odierna controversia.
7.1. Sul punto si rileva che la S. Corte nella citata sentenza si è espressa relativamente alla validità ed equipollenza del medesimo titolo di studio ed al medesimo concorso riguardo al diverso provvedimento conseguente (di licenziamento), e non fra le stesse parti.
7.2. Ed invero, la sentenza n. 8935/2023 della S. Corte, emessa fra la ricorrente e l' ha Controparte_16
riformato la sentenza in sede di gravame (CdA Roma n. 126/2021) che aveva confermato (all'esito di opposizione ex art. 1 L. 92/2021), l'ordinanza della fase sommaria che aveva, a sua volta, ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dal cit. con nota del 22.12.2007 e condiviso le conclusioni cui era CP_2 pervenuto il Tribunale (falsità dell'autocertificazione e non idoneità del titolo rilasciato dall'Università maltese), nonché ritenuta dirimente anche la mancata indicazione del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza, che doveva sussistere alla data della domanda ed esclusa qualsiasi contrarietà al diritto dell'Unione della normativa nazionale che richiedesse una specifica valutazione della rispondenza della qualifica accademica conseguita a quella richiesta nello Stato membro, nonché, infine, ritenuta la proporzionalità della sanzione, a fronte dell'accertata falsità della dichiarazione.
Per quanto in questa sede viene richiamato, di poi (ed in accoglimento del secondo e terzo motivo nei limiti indicati, nonché con richiamo a fattispecie sovrapponibile in quanto afferente altro partecipante al medesimo concorso indetto il 14.12.20005, nel quale veniva in rilievo la legittimità del provvedimento di decadenza dal ruolo dirigenziale, sempre sul presupposto dell'utilizzo ai fini dell'ammissione del titolo Link Campus University di Malta, dichiarato equipollente solo successivamente) la S. Corte ha richiamato i principi già espressi, ritenendoli rilevanti anche nella fattispecie, affermando (p.5):
“Cass. 21 dicembre 2022 n. 37430 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che consenta alla commissione giudicatrice di un concorso pubblico di escludere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipollenza secondo la disciplina prevista dal diritto interno, perché, seppure è consentito affidare ad un'apposita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito negativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma, eventualmente, in caso di corrispondenza solo parziale, anche delle esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazione astratta fra i titoli (Corte di Giustizia
6.10.2015 in causa C-298/14, Brouillard, secondo cui: «L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.»).
5.1. E' stato, poi, precisato, e ritenuto in quel caso assorbente rispetto ad ogni altra questione, che l'equipollenza del titolo, nella specie pacificamente intervenuta seppure in epoca successiva all'espletamento delle operazioni concorsuali, spiega efficacia ex tunc in quanto «il procedimento di “riconoscimento” dei titoli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede
l'equipollenza…..; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, … il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procedente di considerare la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento»
(così la richiamata Cass. n. 37430/2022, che fa proprio l'orientamento espresso da
C.d.S. 13 aprile 2017 n. 1764)”(v. Cass. n. 8935/2023, in atti).
Sempre la S.C. ha poi rilevato, per quanto interessa, che (p. 5.2.): “Sebbene, infatti, in quel caso si discuteva del provvedimento di decadenza emesso ex art. 127 del d.P.R. n.
3/1957 mentre in questa sede è posta in discussione la legittimità del licenziamento intimato ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 [… …], risulta evidente che quel principio necessariamente incide sulla stessa possibilità di ravvisare la falsità della dichiarazione, in ragione della ritenuta natura dichiarativa e non costitutiva del riconoscimento di equipollenza, seppure tardivamente intervenuto”.
8. Secondo la parte ricorrente, pertanto, conseguirebbe l'utilizzo del principio di diritto espresso dalla S. Corte nonché la ritenuta equipollenza del titolo, anche per il caso di provvedimento di decadenza (rilevante nella odierna fattispecie), con efficacia ex tunc, seppure intervenuta successivamente all'espletamento delle operazioni concorsuali.
Secondo la sentenza della S. Corte, infatti, non poteva ritenersi la falsità nell'aver dichiarato il possesso al momento della domanda del diploma di laurea solo in seguito riconosciuto equipollente, proprio per l'assorbente rilievo della efficacia dichiarativa (ex tunc) e non costitutiva di tale riconoscimento.
9. Tuttavia, in senso diametralmente contrario si è espressa la sentenza della Corte dei
Conti cit. (la n. 50/17), ormai passata in giudicato, nel giudizio promosso dalla Procura contro vari soggetti fra cui la con l'intervento del Parte_1 [...]
e del , che risulta quindi Controparte_10 Controparte_4
aver coinvolto le stesse parti dell'odierno (l'intervento delle amministrazioni in tale giudizio è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 85 CGC in quanto “…a sostegno della domanda di … … risarcimento del preteso danno a favore del
[...]
e … a favore del ”, è stato Controparte_4 Controparte_2 rinvenuto un “interesse meritevole di tutela…”).
9.1. Per come si legge dalla pronuncia della Corte dei Conti, il bando di concorso,
“…richiedeva il possesso alla data di scadenza delle domande (23.01.2006, poi prorogata al 13.02.2006), del “Diploma di laurea in giurisprudenza, … scienze della comunicazioni” ovvero, ai sensi dell'art. 2, di lauree riconosciute equivalenti dalla normativa vigente, oltre ad aver compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo [… …] e che la Procura “ne aveva tratto … che, alla data di scadenza delle domande, … non erano in possesso del titolo di laurea.” sul presupposto che, solo con decreto del del 4.7.2007, era stato previsto che i titoli rilasciati Controparte_17 dall'Università di Malta, potessero essere ammessi alla procedura di riconoscimento in
Italia.
9.2. La aveva, altresì, e quanto al possesso del requisito del pregresso periodo Pt_2
quinquennale di servizio in posizioni funzionali per le quali era richiesto il titolo di laurea, rilevato che entrambe le dipendenti “erano inquadrate nella cat. C1 (ex 7° qualifica funzionale) ed avevano svolto funzioni direttive, non dirigenziali, in ciò concretandosi il mancato possesso anche di tale requisito di partecipazione”.
9.3. Si è poi determinato il danno, considerato, per quanto interessa, che la Parte_1
era stata inserita nel ruolo dirigenziale solo dal 2008, a seguito della stipula del relativo contratto, e rilevato che a seguito di rinvio a giudizio per il reato di falso in autocertificazione, era stata dichiarata la prescrizione del reato.
9.4. Relativamente alla odierna ricorrente, essa, in tal sede, per quanto interessa, ha contestato l'esistenza di alcun danno, per essere stata in possesso di valido ed efficace titolo di laurea al momento dell'inserimento in ruolo (28.02.2008) e della stipula del relativo contratto, l'inesistenza di alcun dolo o colpa grave, per essere stata in possesso al momento della partecipazione al concorso, di titolo equipollente, in virtù degli accordi esistenti, l'esistenza del requisito del quinquennio in funzioni direttive, sostenendo la validità ed efficacia del titolo posseduto all'epoca del concorso, in virtù della natura ricognitiva e non costitutiva del Decreto del Rettore dell'Università di
Salerno in quanto titolo congiunto ex art. 3 DM n. 509 del 3.11.1999 e art. 12 del protocollo LUoM/università di Salerno, e la valenza di detto titolo ex art. 45 TFUE.
9.5. Si legge tuttavia, sempre nella cit. sentenza, che la imputazione era stata elevata in quanto era stato dichiarato, all'atto della domanda, di essere in possesso del “Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione, conseguito presso la Link Campus University of Malta, sede di Roma, riconosciuto equivalente ai sensi del D.M. 27.11.1999 n. 509, nonché ai sensi del protocollo esecutivo in data 01 dicembre 2003, tra l'Università degli Studi di Salerno e la Link University of Malta;
mentre tale titolo non sarebbe stato valido ai fini della partecipazione al concorso, in quanto non (ancora) avente valore legale in Italia” nonché che, avendo dichiarato il vero nella parte in cui si descriveva il titolo posseduto e le disposizioni in base alle quali invocare il valore legale ai fini della partecipazione al concorso, la valutazione della falsità doveva essere stabilita (e doveva al momento del rinvio a giudizio) con esclusivo riferimento all'unica questione determinante (ai fini della responsabilità erariale) e cioè al fatto che quanto dichiarato
(corrispondente al vero: il possesso del titolo di laurea conseguito presso la LUoM) comportasse o meno gli effetti dichiarati (equiparazione del titolo a quello avente valore legale nel territorio italiano).
9.6. In ragione di ciò, viene contestato alle partecipanti (e quindi alla odierna ricorrente), NON di aver dichiarato il possesso di un documento in realtà non posseduto, ma che tale documento avesse, alla data, quel valore legale che loro avevano affermato avere alla data di partecipazione al concorso, ed in base alle medesime disposizioni richiamate.
9.7. Ripercorrendo la disciplina dell'epoca quanto al titolo conseguito, quindi, la C. dei
Conti ha concluso ritenendo che: “… il decreto di equipollenza del titolo rilasciato dalla LUoM è stato emesso dall'Università di Salerno solo con il decreto del Rettore del
29.01.2007, e, pertanto, alla data di scadenza delle domande di partecipazione al concorso (13.02.2006) le interessate non erano in possesso di un titolo riconosciuto equipollente in base alla normativa allora vigente, poiché tale effetto (equipollenza) si è determinato solo a seguito dell'accertamento di carattere costitutivo compiuto con il detto decreto rettoriale”.
9.8. Ciò in considerazione della natura costitutiva del decreto “derivante dal fatto che
l'accertamento effettuato dall'Autorità accademica ha contenuto discrezionale, in quanto oltre ai presupposti di cui agli art. 2 e 3 della citata legge 140/2002, deve valutare la sostanziale compatibilità del contenuto e del livello degli studi compiuti, accertamento questo che il Consiglio dell'Ateneo ha positivamente concluso dando parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio maltese solo successivamente, nella riunione del 03.05.2006, e che il Rettore ha recepito con proprio decreto in data ancora successiva”.
9.10. Negando l'efficacia retroattiva, quindi, secondo la Corte dei Conti, il titolo poteva considerarsi avere valore legale solo dal 29.1.2007 e quindi successivamente alla data di scadenza del termine delle domande (13.02.2006), non ripristinando ex tunc la legittimità della nomina che rimane(va) affetta ab origine da vizi di violazione della disciplina sui concorsi: “In conclusione, è corretta la tesi della Procura, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (13.02.2006), le due candidate non erano in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica dirigenziale, perché il titolo, di cui esse erano in possesso, ha avuto tale valore solo dal 29.01.2007.
Nello stesso contesto, peraltro, è stato esaminato anche il profilo relativo all'altro requisito (curriculare) richiesto dall'art. 2 del bando e si è affermato:
“Il bando richiedeva (art.2) il possesso di una anzianità di cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali era richiesto il titolo di laurea. Tra tali posizioni, quella di appartenenza della due convenute, e cioè la 7 ° qualifica funzionale, confluita in virtù dell'art. 13, comma 1, lett.a ) del CCNL del comparto del 1998-2001, CP_9
nell'area C1, per la quale lo stesso contratto ha previsto (in vigore dal 1999) la laurea quale titolo di accesso. Il fatto che entrambe fossero state ammesse nella 7 ° qual. funzionale pur senza tale titolo professionale e, successivamente, nella area C1 e C2, discende semplicemente dalla stratificazione della normativa succedutasi nel tempo, che ha diversamente disciplinato i relativi requisiti di accesso, e che, per l'accesso tramite selezioni interne, non ha previsto, all'epoca del rispettivo ingresso nell'area C1, tale requisito” e come non fosse da ritenere corretta, in proposito, l'impostazione della
Procura, secondo cui le candidate non fossero in possesso di tale requisito perché non in possesso della laurea al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, non essendo quel titolo a loro necessario per l'appartenenza alla qualifica settima (poi confluita nella C1).
10. Orbene, ciò premesso e richiamato, ritiene il Giudicante che gli accertamenti presupposti dalla sentenza della Corte dei Conti, debbano ormai ritenersi incontestabili fra le stesse odierne parti contendenti, anche in diritto e riguardo alla considerazione della efficacia del riconosciuto valore legale di equipollenza del titolo. Detto provvedimento giurisdizionale, del resto, per come allegato dalle amministrazioni resistenti e rimasto incontestato, non risulta essere stato contestato né impugnato dalla parte ricorrente.
10.1. L'accertamento contenuto nel giudicato, dunque, assume valore di precetto di legge sia a livello processuale (vincolatività quale divieto di contrasto di giudicati) che sostanziale, in quanto il rapporto fra le parti risulta definitivamente regolato dall'accertamento contenuto nella sentenza (come dimostra l'irrilevanza di eventuali successivi mutamenti di legge, anche retroattiva o dichiarata incostituzionale).
11. Non può conseguentemente, in primo luogo, affermarsi la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, la quale ha sanzionato con la decadenza il vizio attinente alla stessa fase genetica del rapporto di pubblico impiego alla stregua dell'accertamento penale, mentre conferma della efficacia non ricognitiva del successivo riconoscimento di equipollenza si trae dalla pronuncia intervenuta, si ripete, fra le stesse parti (CdC n. 50/2017).
12. Ed invero, nel giudizio promosso dalla contro vari soggetti fra cui la Pt_2
odierna ricorrente, per diverse ipotesi di danno da disservizio arrecato al
[...]
conseguenti alla “…illegittima nomina a dirigente”, in quanto Controparte_2
risultata vincitrice ma non in possesso dei necessari titoli, conclusosi con la sentenza n.
50/2017, la Corte dei Conti si è pronunciata con efficacia di giudicato sulla vicenda sottesa anche ai provvedimenti di decadenza di cui si discute, dando conto anche del rinvio a giudizio della stessa dipendente in quanto imputata del reato di falso in autocertificazione (conclusosi con sentenza del 9.8.2013, in primo grado, con dichiarazione di prescrizione del reato).
12.1. Il nucleo della imputazione (la violazione della normativa sulla selezione dei vincitori del concorso e sul conferimento di incarichi di dirigenza), come ricordato più sopra, del resto, secondo la C. dei Conti, è stato valutato con esclusivo riferimento all'
“…unica questione determinante ai fini della responsabilità erariale, e, cioè, al fatto che quanto dichiarato (corrispondente al vero: possesso del titolo di laurea conseguito presso la LUoM) comportasse o meno gli effetti dichiarati (equiparazione del titolo a quello avente valore legale nel territorio italiano)” equipollenza non esistente in base alla normativa vigente (alla data della scadenza delle domande di partecipazione al concorso del 13.2.0206) non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla questione riguardante il fatto che l'interessata, al fine di ottenere il decreto di riconoscimento, abbia o meno presentato una apposita domanda in data 28.04.2006, in quanto nessun effetto retroattivo poteva ricollegarsi alla stessa.
12.2. Secondo la stessa pronuncia, il riconoscimento da parte dell'Università di Salerno del titolo di studio conseguito presso la LUoM come equipollente, conferendo valore legale al medesimo dal 2007, non ripristina ex tunc la legittimità della nomina che rimane affetta ab origine da vizi di violazione della disciplina sui concorsi.
12.3. Il posto di dirigente è illegittimamente stato conferito in scorrimento di una graduatoria nella quale non si aveva diritto ad essere iscritti, in quanto relativa ad un concorso al quale, per il mancato possesso del titolo alla data di scadenza delle domande, non avrebbe avuto diritto a partecipare, determinandosi così una alterazione della graduatoria degli idonei. 12.4. La C. dei Conti, quindi, ha statuito dichiarando, per quanto interessa, la prescrizione del danno preteso a carico della odierna ricorrente per le differenze retributive percepite nella qualifica dirigenziale a tutto il luglio 2010 ed il difetto prova del danno per il periodo successivo, ma comunque accertando il comportamento necessariamente presupposto della consistito nell'aver dichiarato che il Parte_1
titolo posseduto fosse equipollente.
13. La sentenza passata in giudicato, del resto, non esaurisce i propri effetti nell'ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
13.1 Secondo la Suprema Corte “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 21322/18, n. 11314/2018; n. 27013/2022; ord. n. 7834/2024).
13.2. Da tale principio discende che, poiché la falsità della dichiarazione costituisce un punto fondamentale comune tanto alla causa relativa alla responsabilità erariale quanto alla causa relativa al provvedimento di cui si discute con l'odierno contenzioso, trattandosi di un antecedente logico necessario e comune, il giudicato formatosi su tale questione nel giudizio dinanzi alla C. dei Conti, è opponibile alla anche in Parte_1
questo successivo giudizio.
13.3. Nella odierna fattispecie per come stabilito dalla C. dei Conti, invero, la questione dirimente ed il principio di diritto che ne consegue, afferisce all'“unica questione” (in tale sede valutata ai fini della responsabilità erariale) riguardante la valutazione della falsità concernente “gli effetti” del titolo effettivamente posseduto;
la in Parte_1
altri termini, aveva dichiarato il possesso del titolo di laurea conseguito presso la
LUoM, effettivamente posseduto, ma anche che tale titolo comportasse la equiparazione avente valore legale in Italia (circostanza quest'ultima non corrispondente al vero). 13.4. Il D.D. del 17.2.2014, censurato dalla è stato quindi legittimamente Parte_1
adottato:
“VISTA la sentenza n. 16365/2013 del Tribunale Ordinario di Roma — Sez. V III penale, resa nel procedimento penale a carico della Sig.ra nata a [...]
Roma il 30.01.1966, "imputata del reato di cui all'art. 495 c.p. come richiamato dall'articolo 76 DPR 445/2000 perché con domanda avente valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 stesso DPR attestava falsamente il possesso dei requisiti per l''ammissione al concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente del
[...] indetto con decreto D.G. del 14.12.2005, in particolare Controparte_4 dichiarando di essere in possesso di un valido diploma di laurea e di aver compiuto cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per I 'accesso alle quali è richiesto il possesso di detto titolo di studio laddove invece era (asseritamente) in possesso di un diploma conseguito in epoca e luogo imprecisati presso la "Link Campus
University of Malta Istituto all'epoca non riconosciuto in Italia ai sensi e per effetti del
D.M. 21.04.2004, n, 214 attuativo della Convenzione di Lisbona del 11.4.1997 recepita con Legge 148/2002, ed inoltre non aveva mai prestato le funzioni indicate [… …]” (doc. 20 ric.).
13.5. L'art. 75 d.p.r. 445/2000, infatti, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede che la «non veridicità del contenuto» comporti la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» e l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità.
13.6. Non può quindi che assumere rilevanza decisiva, in definitiva, sia l'accertamento relativo a tale falsità sia quello del principio che ne deriva e, qualsivoglia diversa ed ulteriore valutazione della condotta già definitivamente ed irretrattabilmente acclarata fra le parti risulta impedita nel presente giudizio, in quanto confliggente con gli effetti preclusivi del giudicato.
14. Alla stregua dei superiori rilievi, dirimenti ed assorbenti, non può che conseguire il rigetto integrale della domanda.
16. Le spese del giudizio vengono regolate fra le parti legittimate secondo l'ordinario criterio della soccombenza e liquidate considerata la controversia di valore indeterminabile, mentre appare equa la compensazione delle spese processuali nei rapporti fra la ricorrente ed Controparte_6
, considerata l'unitaria difesa e la natura della decisione. CP_18
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del , liquidate in complessivi Controparte_1 CP_1
euro 5600,00 oltre accessori come per legge;
spese compensate nei rapporti fra la
[...]
e il . Pt_1 CP_11
Roma lì, 14.2.2025 Il Giudice