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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 491 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2
legale in Roma e sede amministrativa alla Spezia, c.f. , rappresentata e P.IVA_1
difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Enrico
Bocchino e dall'Avv. Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società alla Spezia, viale Italia n. 136
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Ghemme, p.i. rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla P.IVA_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fusco e dall'Avv. Federico
Frignani presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Torino, via Bligny n.
15
- APPELLATA -
1 E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, di cui si dichiara la Controparte_2
contumacia
- APPELLATO -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di VE
n. 228 del 16.10.2023
Le parti costituite hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di VE, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 2 ID Pratica 13895311 del 22.09.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
In via principale,
- confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, respingere l'appello avversario;
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L.
160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di CP_2 Parte_3
2 legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f..”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - In data 3.10.2022 veniva notificato a l'avviso di accertamento CP_1
esecutivo n. 2 ID Pratica 13895311 del 22.9.2022 emesso da (oggi Parte_2 Pt_1
, società concessionaria per conto del del servizio di
[...] Controparte_2
accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale - CUP), introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019.
Tale avviso di accertamento era relativo al mancato pagamento da parte di per l'anno 2022 del CUP relativo a esposizioni pubblicitarie effettuate nel CP_1
territorio del Comune di per Euro 121,50, oltre a Euro 60,75 a titolo di CP_2
indennità, Euro 182,25 a titolo di sanzione per omessa denuncia, Euro 5,18 a titolo di rimborso spese ed Euro 0,35 a titolo di interessi, per un totale di Euro 370,00.
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di CP_1
VE e il proponendo opposizione all'avviso di Pt_1 Controparte_2
accertamento. Chiedeva in via principale che esso fosse dichiarato nullo e/o illegittimo e/o annullato. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile ai sensi della l. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti al CUP sia da parte del che da CP_2 parte della , eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 816 a Parte_3
828, l. 160/2019. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda, instava perché la sanzione fosse contenuta nel minimo edittale.
3 deduceva che il aveva chiesto il pagamento del canone unico CP_1 CP_2
con riferimento a un impianto pubblicitario presente lungo la S.S. 142, strada di competenza della Provincia di VE. Quest'ultima aveva autorizzato l'installazione dell'impianto e, dunque, era l'unico ente a cui spettava il canone unico.
Il rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio chiedendo il CP_2 Pt_1
rigetto di tutte le domande avversarie.
2. - Il Giudice di Pace, con sentenza emessa in data 16.10.2023, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese di causa.
Il Giudice di primo grado rilevava come la l. 160/2019 avesse previsto quali soggetti attivi dell'imposta non solo i Comuni, ma anche le Province per le strade di relativa competenza. Al fine di evitare una doppia imposizione, il legislatore aveva inserito, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo dell'entrata, il criterio della competenza dell'area di pertinenza. Il canone andava pagato una volta sola e il relativo pagamento doveva essere effettuato in favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione, al momento del rilascio della stessa, a norma dell'art. 1, comma 835, l. 160/2019. Nel caso di specie la richiesta di autorizzazione era stata presentata alla Provincia, la quale aveva rilasciato la relativa autorizzazione. Trattandosi di impianto su strada di competenza della Provincia di VE, questa era l'unico soggetto titolato alla riscossione del canone unico.
Avverso la sentenza interponeva appello chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1
nullità della stessa, stante la legittimazione attiva del a richiedere il Controparte_2
CUP oggetto di causa, e che fosse quindi confermato l'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico annuale, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il Comune appellato rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio la quale in principalità chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata, instando per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto opposto ovvero per l'annullamento del medesimo. In subordine, per il caso in cui fosse ritenuto ammissibile ai sensi della l. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti al canone unico sia da parte del che da parte della Provincia, eccepiva CP_2
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 816 a 828, l. 160/2019 in relazione
4 all'art. 53 Cost. In ulteriore subordine chiedeva che la sanzione fosse contenuta nel minimo edittale.
3. - L'appello proposto da è infondato e come tale deve essere rigettato. Pt_1
Dagli atti di causa (v. in particolare i docc. 1 e 2 prodotti da in primo CP_1
grado) risulta infatti che nella fattispecie oggetto di giudizio il pagamento del canone unico annuale è stato richiesto da quale concessionario per la riscossione per Pt_1
conto del , con riferimento a un impianto pubblicitario (cartello) Controparte_2
collocato lungo la S.S. 142 “del Biellese”.
Questa strada, nel tratto in cui è stato posizionato l'impianto (km. 25+133), è di competenza della Provincia di VE, come attestato dal fatto che l'autorizzazione all'installazione del cartello pubblicitario è stata data appunto dalla Provincia di VE
(v. doc. 2 primo grado . CP_1
Orbene, in base a quanto previsto dal comma 816 dell'art. 1 l. 160/2019, i Comuni possono istituire il canone unico patrimoniale (CUP), in sostituzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, per gli impianti pubblicitari situati su strade comunali o equiparate, ma non su strade extraurbane di competenza demaniale o provinciale. Pertanto per una strada di pertinenza della è esclusa la possibilità di una doppia imposizione e il Parte_3
non può applicare alcun tributo pubblicitario. CP_2
Il comma 816 dispone infatti: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato 'canone', è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati 'enti', e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il successivo comma 835 precisa poi che “il versamento del canone è effettuato,
5 direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art.
2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
Emerge dunque con chiarezza dal dettato normativo che, nel caso di impianto pubblicitario su strada non di pertinenza comunale, il non ha competenza CP_2 impositiva, trattandosi di pubblicità che l'ente non ha autorizzato e che non avviene su area di sua pertinenza.
4. - Per altro verso si deve osservare che il comma 818 dell'art. 1 l. 160/2019 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conformemente a quanto già stabilito dall'art. 2, comma 7, cod. strada. Ebbene il Comune di non costituisce un CP_2
centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
non ha del resto fornito prove idonee in senso contrario, ossia che l'impianto Pt_1
pubblicitario sia di competenza del e non della Provincia di VE Controparte_2
(come risulta invece dal doc. 2 . CP_1
Mancando la prova del presupposto impositivo comunale, deve ritenersi illegittimo l'atto di accertamento emesso da quale concessionaria per la riscossione della Pt_1
relativa entrata.
La sentenza di primo grado merita dunque integrale conferma.
Al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che si liquidano complessivamente in Euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie
(nella misura del 15% del compenso), contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002. L'obbligo di pagamento sorge al momento del
6 deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 228 del Giudice di Pace di VE, resa inter partes il 16.10.2023;
2) - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1
complessivi Euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in VE, il 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2
legale in Roma e sede amministrativa alla Spezia, c.f. , rappresentata e P.IVA_1
difesa, come da procura congiunta all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Enrico
Bocchino e dall'Avv. Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società alla Spezia, viale Italia n. 136
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Ghemme, p.i. rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla P.IVA_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fusco e dall'Avv. Federico
Frignani presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Torino, via Bligny n.
15
- APPELLATA -
1 E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, di cui si dichiara la Controparte_2
contumacia
- APPELLATO -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di VE
n. 228 del 16.10.2023
Le parti costituite hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di VE, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, Controparte_2
- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 2 ID Pratica 13895311 del 22.09.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
In via principale,
- confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, respingere l'appello avversario;
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L.
160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del sia da parte della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di CP_2 Parte_3
2 legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f..”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - In data 3.10.2022 veniva notificato a l'avviso di accertamento CP_1
esecutivo n. 2 ID Pratica 13895311 del 22.9.2022 emesso da (oggi Parte_2 Pt_1
, società concessionaria per conto del del servizio di
[...] Controparte_2
accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale - CUP), introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019.
Tale avviso di accertamento era relativo al mancato pagamento da parte di per l'anno 2022 del CUP relativo a esposizioni pubblicitarie effettuate nel CP_1
territorio del Comune di per Euro 121,50, oltre a Euro 60,75 a titolo di CP_2
indennità, Euro 182,25 a titolo di sanzione per omessa denuncia, Euro 5,18 a titolo di rimborso spese ed Euro 0,35 a titolo di interessi, per un totale di Euro 370,00.
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di CP_1
VE e il proponendo opposizione all'avviso di Pt_1 Controparte_2
accertamento. Chiedeva in via principale che esso fosse dichiarato nullo e/o illegittimo e/o annullato. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile ai sensi della l. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti al CUP sia da parte del che da CP_2 parte della , eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 816 a Parte_3
828, l. 160/2019. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda, instava perché la sanzione fosse contenuta nel minimo edittale.
3 deduceva che il aveva chiesto il pagamento del canone unico CP_1 CP_2
con riferimento a un impianto pubblicitario presente lungo la S.S. 142, strada di competenza della Provincia di VE. Quest'ultima aveva autorizzato l'installazione dell'impianto e, dunque, era l'unico ente a cui spettava il canone unico.
Il rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio chiedendo il CP_2 Pt_1
rigetto di tutte le domande avversarie.
2. - Il Giudice di Pace, con sentenza emessa in data 16.10.2023, accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese di causa.
Il Giudice di primo grado rilevava come la l. 160/2019 avesse previsto quali soggetti attivi dell'imposta non solo i Comuni, ma anche le Province per le strade di relativa competenza. Al fine di evitare una doppia imposizione, il legislatore aveva inserito, ai fini dell'individuazione del soggetto attivo dell'entrata, il criterio della competenza dell'area di pertinenza. Il canone andava pagato una volta sola e il relativo pagamento doveva essere effettuato in favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione, al momento del rilascio della stessa, a norma dell'art. 1, comma 835, l. 160/2019. Nel caso di specie la richiesta di autorizzazione era stata presentata alla Provincia, la quale aveva rilasciato la relativa autorizzazione. Trattandosi di impianto su strada di competenza della Provincia di VE, questa era l'unico soggetto titolato alla riscossione del canone unico.
Avverso la sentenza interponeva appello chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1
nullità della stessa, stante la legittimazione attiva del a richiedere il Controparte_2
CUP oggetto di causa, e che fosse quindi confermato l'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico annuale, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il Comune appellato rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio la quale in principalità chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata, instando per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto opposto ovvero per l'annullamento del medesimo. In subordine, per il caso in cui fosse ritenuto ammissibile ai sensi della l. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti al canone unico sia da parte del che da parte della Provincia, eccepiva CP_2
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 816 a 828, l. 160/2019 in relazione
4 all'art. 53 Cost. In ulteriore subordine chiedeva che la sanzione fosse contenuta nel minimo edittale.
3. - L'appello proposto da è infondato e come tale deve essere rigettato. Pt_1
Dagli atti di causa (v. in particolare i docc. 1 e 2 prodotti da in primo CP_1
grado) risulta infatti che nella fattispecie oggetto di giudizio il pagamento del canone unico annuale è stato richiesto da quale concessionario per la riscossione per Pt_1
conto del , con riferimento a un impianto pubblicitario (cartello) Controparte_2
collocato lungo la S.S. 142 “del Biellese”.
Questa strada, nel tratto in cui è stato posizionato l'impianto (km. 25+133), è di competenza della Provincia di VE, come attestato dal fatto che l'autorizzazione all'installazione del cartello pubblicitario è stata data appunto dalla Provincia di VE
(v. doc. 2 primo grado . CP_1
Orbene, in base a quanto previsto dal comma 816 dell'art. 1 l. 160/2019, i Comuni possono istituire il canone unico patrimoniale (CUP), in sostituzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, per gli impianti pubblicitari situati su strade comunali o equiparate, ma non su strade extraurbane di competenza demaniale o provinciale. Pertanto per una strada di pertinenza della è esclusa la possibilità di una doppia imposizione e il Parte_3
non può applicare alcun tributo pubblicitario. CP_2
Il comma 816 dispone infatti: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato 'canone', è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati 'enti', e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il successivo comma 835 precisa poi che “il versamento del canone è effettuato,
5 direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art.
2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
Emerge dunque con chiarezza dal dettato normativo che, nel caso di impianto pubblicitario su strada non di pertinenza comunale, il non ha competenza CP_2 impositiva, trattandosi di pubblicità che l'ente non ha autorizzato e che non avviene su area di sua pertinenza.
4. - Per altro verso si deve osservare che il comma 818 dell'art. 1 l. 160/2019 stabilisce che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conformemente a quanto già stabilito dall'art. 2, comma 7, cod. strada. Ebbene il Comune di non costituisce un CP_2
centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
non ha del resto fornito prove idonee in senso contrario, ossia che l'impianto Pt_1
pubblicitario sia di competenza del e non della Provincia di VE Controparte_2
(come risulta invece dal doc. 2 . CP_1
Mancando la prova del presupposto impositivo comunale, deve ritenersi illegittimo l'atto di accertamento emesso da quale concessionaria per la riscossione della Pt_1
relativa entrata.
La sentenza di primo grado merita dunque integrale conferma.
Al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che si liquidano complessivamente in Euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie
(nella misura del 15% del compenso), contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002. L'obbligo di pagamento sorge al momento del
6 deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 228 del Giudice di Pace di VE, resa inter partes il 16.10.2023;
2) - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in CP_1
complessivi Euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in VE, il 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
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