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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 377/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRTI
[...] P.IVA_1
DO e dell'avv. GIOVANNINI DAVID
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ED AR AZ
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, affermando la competenza inderogabile ed esclusiva del Tribunale civile di Roma;
- nel merito, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare l'istanza di querela di falso proposta dal sig. per irrilevanza;
CP_1
- in linea subordinata, accertare che la firma, apposta in calce all'avviso di ricevimento oggetto di querela, sia riconducibile al sig. ancorché graficamente difforme da CP_1 quella solitamente utilizzata dal medesimo;
con condanna dell'appellato alla restituzione in favore di delle spese e compensi di ctu pagati;
CP_3
- in linea istruttoria, si chiede, ove reputato necessario, l'acquisizione del fascicolo originale del procedimento di querela di falso dinanzi al Tribunale (contenente anche l'avviso di ricevimento oggetto del medesimo procedimento).
per parte appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 14.5.2014, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. Controparte_1
09420140003189276000, con la quale gli veniva intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della revoca del finanziamento agevolato ex lege n. 608/1996 di cui al contratto del 21.03.2001, determinata dalla rinuncia del beneficiario, lamentando l'illegittimità della cartella per:
- carenza del titolo presupposto o omessa notifica dello stesso;
- omessa indicazione della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
- mancata precisazione delle condizioni di applicazione degli interessi;
- errato riferimento normativo (DLgs 185/2000 anziché L. 608/1996);
- prescrizione del credito;
- nullità della notifica della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_3 adito ed indicava come competente il Tribunale di Roma e nel merito contestava l'opposizione, precisando di aver notificato in data 7.3.2019 l'ordinanza ingiunzione, con conseguente tardività delle eccezioni sul merito del credito, e precisava che le doglianze dell'opponente erano tutte infondate.
L'opponente proponeva querela di falso incidentale avverso la ricevuta di ritorno della raccomandata 77897167722-8 contenente l'ordinanza ingiunzione datata 19/1/2012
Prot. n. 1422 indirizzata a via Briatico n. 5 89018 Villa San Giovanni Controparte_1 per falsità della sottoscrizione. pag. 2/6 L'appellante si era opposta alla querela, avendone eccepito la irrilevanza, ed aveva confermato l'intenzione di avvalersi del documento.
Autorizzata la proposizione della querela, il procedimento era stato istruito e definito con sentenza n. 1513/2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ritorno della Controparte_1 raccomandata n. 778971677722 8 prodotta dalla convenuta , come allegato CP_4
n 6 all'atto di costituzione, compensando le spese di lite e ponendo a carico di CP_4 le spese di ctu.
[...]
Con atto di citazione notificato il 10.7.2020, impugnava la predetta CP_4 sentenza, affermando con il primo motivo di appello la violazione di legge per il mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, con il secondo motivo di appello la irrilevanza del documento ai fini della decisione della causa di opposizione, anche con riferimento alla presunzione di cui all'art. 1355 c.c., con il terzo motivo si doleva dell'errata interpretazione delle prove raccolte ed omessa motivazione in ordine alla difesa della parte opposta sulla intenzionalità della apposizione di una firma falsa concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e confermava la infondatezza e contraddittorietà dei motivi. restava contumace e si provvedeva alla Controparte_2 comunicazione dell'appello al Procuratore Generale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivi di appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante ha affermato che l'oggetto della controversia principale sarebbe una opposizione alla ordinanza ingiunzione, che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
158 del 2019, l'opposizione doveva essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale pag. 3/6 concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. (Cass. Sez. 6, 20/02/2020, n. 4501, Rv. 657255 - 01) Poichè l'ente concedente
è , con sede in Roma, il giudizio di opposizione doveva essere radicato CP_4 presso il Tribunale di Roma ed anche la competenza per la querela di falso incidentale doveva seguire il medesimo regime.
Sebbene detto inquadramento dell'azione di merito possa essere condivisibile, visto che l'opposizione all'esecuzione in cui si deduca l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto è una opposizione “recuperatoria”, il giudizio sottoposto a questa Corte riguarda esclusivamente il procedimento per querela di falso incidentale.
La competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso è inderogabile ai sensi dagli artt. 28 e 70 c.p.c., trattandosi di cause nelle quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 221 ultimo comma c.p.c.). La querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale viene necessariamente trattata dal medesimo ufficio giudiziario (all'epoca in composizione collegiale), per cui la competenza nel caso di specie spetta al Tribunale di Reggio
Calabria, dove è incardinata la causa principale.
2.2. Il secondo motivo di impugnazione è ammissibile, ma è comunque infondato.
Giova precisare che, in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante» (ex plurimus Sez. 1, Ord. n. 6028 del 2023, Sez. 1, Sent. n. 6793 del
2012, Sez. L, Sent. n. 12130 del 2011). Non si può sostenere, quindi, che il giudizio di ammissibilità e rilevanza della querela sia limitato alla fase della sua proposizione e quindi riservato al giudice del merito della causa, escludendo il giudice della querela poiché l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e di esaurire l'esame della ammissibilità e rilevanza della querela (cfr. Cass. civ., 1 sezione, n. 1100 del 22 gennaio 2010). Nè può sostenersi la completa pag. 4/6 vincolatività del giudizio diretto alla presentazione in via principale della querela di falso rispetto al giudizio di merito dato che in ogni caso il giudice della querela è tenuto a controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
Sebbene l'ingiunzione fiscale sia valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, l'accertamento della mancata notifica della stessa consente all'ingiunto di proporre contestazioni sul merito della pretesa restitutoria, tra le quali rientra anche l'eccezione di prescrizione.
Nel caso in esame, il documento oggetto di querela di falso appare tuttavia rilevante rispetto alla eccezione di prescrizione, posto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione costituisce certamente atto interruttivo.
La valutazione della rilevanza deve essere effettuata tenendo conto della potenzialità probatoria del documento, non potendo questo giudice valutare il merito dell'opposizione e quindi la valenza degli ulteriori documenti prodotti dall'attuale appellante ai fini della interruzione della prescrizione ordinaria.
Quanto alla presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1355 c.c., si deve osservare che il querelante non si era limitato ad affermare che la sottoscrizione era falsa, ma aveva sostenuto che l'atto non era mai stato a lui notificato perché consegnato a vicino di casa omonimo, che aveva sottoscritto una dichiarazione autenticata con cui riconosceva id aver ricevuto la raccomandata contenente l'ingiunzione e di averla restituita perché non riferibile ad alcun suo finanziamento. In questa ipotesi, la presunzione di cui all'art. 1355 c.c. è superabile proprio in ragione della avvenuta conferma della consegna ad altro soggetto ad altro indirizzo della medesima via, e quindi non al domicilio del destinatario, circostanza che trova riscontro nella non riferibilità della sottoscrizione al querelante. In sostanza, non è contestata la falsità della sottoscrizione in sé, ma la consegna del plico nel domicilio ed a mani del destinatario, per cui anche sotto questo profilo a querela di falso assume rilevanza ai fini della decisione della opposizione.
2.3 Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
pag. 5/6 Dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che la sottoscrizione non è stata apposta d per cui alcuna indagine doveva essere svolta per verificare che il Controparte_1 avesse volontariamente apposto una firma diversa per contestare in seguito la sua CP_1 paternità. Prescindendo dalla fantasiosità della tesi (perché il destinatario avrebbe dovuto apporre una firma intenzionalmente falsa, che viene resa prima della consegna materiale dell'atto e quindi di accertarsi del contenuto della missiva?), la consulenza tecnica ha valutato la riconducibilità della sottoscrizione alla grafia di Controparte_1 non limitandosi al paragone tra le sottoscrizioni, ma analizzando il modo di scrivere in tutte le sue caratteristiche dinamiche, per cui l'eventuale apposizione di una firma diversa da quella usuale non avrebbe escluso la paternità della sottoscrizione.
Si deve, quindi, concludere per il rigetto dell'appello.
3. La particolare complessità in diritto delle questioni affrontate e la mancata riconducibilità del procedimento di notifica all'appellante consente la compensazione delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1513/2019,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone IA Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 377/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IRTI
[...] P.IVA_1
DO e dell'avv. GIOVANNINI DAVID
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ED AR AZ
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, affermando la competenza inderogabile ed esclusiva del Tribunale civile di Roma;
- nel merito, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare l'istanza di querela di falso proposta dal sig. per irrilevanza;
CP_1
- in linea subordinata, accertare che la firma, apposta in calce all'avviso di ricevimento oggetto di querela, sia riconducibile al sig. ancorché graficamente difforme da CP_1 quella solitamente utilizzata dal medesimo;
con condanna dell'appellato alla restituzione in favore di delle spese e compensi di ctu pagati;
CP_3
- in linea istruttoria, si chiede, ove reputato necessario, l'acquisizione del fascicolo originale del procedimento di querela di falso dinanzi al Tribunale (contenente anche l'avviso di ricevimento oggetto del medesimo procedimento).
per parte appellata: rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 14.5.2014, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. Controparte_1
09420140003189276000, con la quale gli veniva intimato il pagamento delle somme dovute a seguito della revoca del finanziamento agevolato ex lege n. 608/1996 di cui al contratto del 21.03.2001, determinata dalla rinuncia del beneficiario, lamentando l'illegittimità della cartella per:
- carenza del titolo presupposto o omessa notifica dello stesso;
- omessa indicazione della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
- mancata precisazione delle condizioni di applicazione degli interessi;
- errato riferimento normativo (DLgs 185/2000 anziché L. 608/1996);
- prescrizione del credito;
- nullità della notifica della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_3 adito ed indicava come competente il Tribunale di Roma e nel merito contestava l'opposizione, precisando di aver notificato in data 7.3.2019 l'ordinanza ingiunzione, con conseguente tardività delle eccezioni sul merito del credito, e precisava che le doglianze dell'opponente erano tutte infondate.
L'opponente proponeva querela di falso incidentale avverso la ricevuta di ritorno della raccomandata 77897167722-8 contenente l'ordinanza ingiunzione datata 19/1/2012
Prot. n. 1422 indirizzata a via Briatico n. 5 89018 Villa San Giovanni Controparte_1 per falsità della sottoscrizione. pag. 2/6 L'appellante si era opposta alla querela, avendone eccepito la irrilevanza, ed aveva confermato l'intenzione di avvalersi del documento.
Autorizzata la proposizione della querela, il procedimento era stato istruito e definito con sentenza n. 1513/2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ritorno della Controparte_1 raccomandata n. 778971677722 8 prodotta dalla convenuta , come allegato CP_4
n 6 all'atto di costituzione, compensando le spese di lite e ponendo a carico di CP_4 le spese di ctu.
[...]
Con atto di citazione notificato il 10.7.2020, impugnava la predetta CP_4 sentenza, affermando con il primo motivo di appello la violazione di legge per il mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, con il secondo motivo di appello la irrilevanza del documento ai fini della decisione della causa di opposizione, anche con riferimento alla presunzione di cui all'art. 1355 c.c., con il terzo motivo si doleva dell'errata interpretazione delle prove raccolte ed omessa motivazione in ordine alla difesa della parte opposta sulla intenzionalità della apposizione di una firma falsa concludendo nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'appellato che chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
e confermava la infondatezza e contraddittorietà dei motivi. restava contumace e si provvedeva alla Controparte_2 comunicazione dell'appello al Procuratore Generale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivi di appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante ha affermato che l'oggetto della controversia principale sarebbe una opposizione alla ordinanza ingiunzione, che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
158 del 2019, l'opposizione doveva essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale pag. 3/6 concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. (Cass. Sez. 6, 20/02/2020, n. 4501, Rv. 657255 - 01) Poichè l'ente concedente
è , con sede in Roma, il giudizio di opposizione doveva essere radicato CP_4 presso il Tribunale di Roma ed anche la competenza per la querela di falso incidentale doveva seguire il medesimo regime.
Sebbene detto inquadramento dell'azione di merito possa essere condivisibile, visto che l'opposizione all'esecuzione in cui si deduca l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto è una opposizione “recuperatoria”, il giudizio sottoposto a questa Corte riguarda esclusivamente il procedimento per querela di falso incidentale.
La competenza per territorio relativamente alle cause aventi ad oggetto la querela di falso è inderogabile ai sensi dagli artt. 28 e 70 c.p.c., trattandosi di cause nelle quali è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero (art. 221 ultimo comma c.p.c.). La querela di falso proposta in via incidentale innanzi al Tribunale viene necessariamente trattata dal medesimo ufficio giudiziario (all'epoca in composizione collegiale), per cui la competenza nel caso di specie spetta al Tribunale di Reggio
Calabria, dove è incardinata la causa principale.
2.2. Il secondo motivo di impugnazione è ammissibile, ma è comunque infondato.
Giova precisare che, in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante» (ex plurimus Sez. 1, Ord. n. 6028 del 2023, Sez. 1, Sent. n. 6793 del
2012, Sez. L, Sent. n. 12130 del 2011). Non si può sostenere, quindi, che il giudizio di ammissibilità e rilevanza della querela sia limitato alla fase della sua proposizione e quindi riservato al giudice del merito della causa, escludendo il giudice della querela poiché l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e di esaurire l'esame della ammissibilità e rilevanza della querela (cfr. Cass. civ., 1 sezione, n. 1100 del 22 gennaio 2010). Nè può sostenersi la completa pag. 4/6 vincolatività del giudizio diretto alla presentazione in via principale della querela di falso rispetto al giudizio di merito dato che in ogni caso il giudice della querela è tenuto a controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante.
Sebbene l'ingiunzione fiscale sia valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, l'accertamento della mancata notifica della stessa consente all'ingiunto di proporre contestazioni sul merito della pretesa restitutoria, tra le quali rientra anche l'eccezione di prescrizione.
Nel caso in esame, il documento oggetto di querela di falso appare tuttavia rilevante rispetto alla eccezione di prescrizione, posto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione costituisce certamente atto interruttivo.
La valutazione della rilevanza deve essere effettuata tenendo conto della potenzialità probatoria del documento, non potendo questo giudice valutare il merito dell'opposizione e quindi la valenza degli ulteriori documenti prodotti dall'attuale appellante ai fini della interruzione della prescrizione ordinaria.
Quanto alla presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1355 c.c., si deve osservare che il querelante non si era limitato ad affermare che la sottoscrizione era falsa, ma aveva sostenuto che l'atto non era mai stato a lui notificato perché consegnato a vicino di casa omonimo, che aveva sottoscritto una dichiarazione autenticata con cui riconosceva id aver ricevuto la raccomandata contenente l'ingiunzione e di averla restituita perché non riferibile ad alcun suo finanziamento. In questa ipotesi, la presunzione di cui all'art. 1355 c.c. è superabile proprio in ragione della avvenuta conferma della consegna ad altro soggetto ad altro indirizzo della medesima via, e quindi non al domicilio del destinatario, circostanza che trova riscontro nella non riferibilità della sottoscrizione al querelante. In sostanza, non è contestata la falsità della sottoscrizione in sé, ma la consegna del plico nel domicilio ed a mani del destinatario, per cui anche sotto questo profilo a querela di falso assume rilevanza ai fini della decisione della opposizione.
2.3 Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
pag. 5/6 Dall'istruttoria svolta è emerso chiaramente che la sottoscrizione non è stata apposta d per cui alcuna indagine doveva essere svolta per verificare che il Controparte_1 avesse volontariamente apposto una firma diversa per contestare in seguito la sua CP_1 paternità. Prescindendo dalla fantasiosità della tesi (perché il destinatario avrebbe dovuto apporre una firma intenzionalmente falsa, che viene resa prima della consegna materiale dell'atto e quindi di accertarsi del contenuto della missiva?), la consulenza tecnica ha valutato la riconducibilità della sottoscrizione alla grafia di Controparte_1 non limitandosi al paragone tra le sottoscrizioni, ma analizzando il modo di scrivere in tutte le sue caratteristiche dinamiche, per cui l'eventuale apposizione di una firma diversa da quella usuale non avrebbe escluso la paternità della sottoscrizione.
Si deve, quindi, concludere per il rigetto dell'appello.
3. La particolare complessità in diritto delle questioni affrontate e la mancata riconducibilità del procedimento di notifica all'appellante consente la compensazione delle spese di lite.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1513/2019,
[...] così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone IA Morabito
pag. 6/6