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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati : 1) dott. ssa Ginevra Chinè Presidente rel.
2) dott. ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 13/3/2025) la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n di Rg 105/24 proposto avverso la sentenza n. 904/2022 del Tribunale di Locri- vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante, ora Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, giusta procura allegata–elettivamente domiciliata presso la sede legale Parte dell'Azienda sita in Palazzo tibi II Tronco S.Anna sede legale dell'
, tel/fax 0964/399066– Email_1 pecrosa.lombardo@avvocatilocri.legalmail.it.C.F. C.F._1
-Appellante-
, Controparte_1
-Appellato- non intimato
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte
Con ricorso depositato in data 29/3/2024 l in epigrafe appellava la sentenza n.904/2023 emessa dal Tribunale Civile di Locri, depositata e pubblicata in data 13.10.2023, non notificata . Parte appellata non si costituiva. Con ordinanza del 31/2/2024 la Corte adita invitava l'appellante a fornire la prova della notifica del ricorso all'appellato. Parte Con note del 5/7/2024 l' affermava che per errore il ricorso in appello era stato notificato ad altro difensore tale avv. Nicotera anziché all' avv.
Ferrò, difensore dell'appellato, per come risultava dalla notifica già allegata e chiedeva di essere rimessa nei termini per la notifica al procuratore costituito. La causa veniva rinviata per la decisione anche sulla questione preliminare relativa alla rinotifica del ricorso. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato all'appellante che ha depositato note nel termine fissato chiedendo l'autorizzazione alla notifica del ricorso al procuratore costituito dell'appellato. La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio dell'udienza cartolare del 13/3/2025..
***
Ed invero, l'appellante non ha fornito la prova della notifica del ricorso di appello e ha chiesto un termine per poterlo notificare, avendo notificato ad altro difensore per errore.
Va dato atto che sono state comunicate in via telematica la data della prima udienza di discussione e tutti i successivi rinvii e che l'appellante ha sempre depositato le relative note sostitutive di udienza chiedendo di poter notificare il ricorso, ammettendo di averlo notificato ad altro difensore per errore.
Non vi sono dubbi pertanto che il ricorso non sia stato notificato all'appellato, pertanto lo stesso va dichiarato improcedibile.
Sul punto, è noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20604 del 2008 hanno statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009).
Stante la mancata costituzione della parte appellata, resa impossibile dall' omessa instaurazione del contraddittorio, non vi è pronuncia sulle spese di lite, mentre ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente Parte decidendo nel giudizio di appello proposto da contro CP_1
e avverso la sentenza n. 904/2023 del Tribunale di Locri dal Tribunale
[...] di Locri disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) Ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
, così deciso nella camera di consiglio del 13/3/2025 Parte_1
Il Presidente relatore
Dott.ssa Ginevra Chinè