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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 9760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 9760/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI Parte_1 e dell'avv. DEORSOLA FABIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TERZUOLO SERENA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino il Parte_1 Controparte_1
07/05/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 19/06/2008 e il 23/11/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di vivere già di fatto separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Vinovo (TO) – Via Tetti Grella, n. 112 con i beni e gli arredi che la compongono alla sig.ra che vi vivrà unitamente ai figli minori e , Controparte_1 Per_1 Per_2 dando atto che il sig. se n'è già allontanato di comune accordo con la moglie. Pt_1
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi e lavorativi dei genitori, e in ogni caso a fine settimana alternati dal giovedì tardo pomeriggio al lunedì mattina e dal giovedì tardo pomeriggio al venerdì mattina, nella settimana in cui non li vedrà nel week end. Durante le vacanze si applicherà il seguente regime: nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, dal 23/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01 (nel 2024, il primo periodo con il padre); nel corso delle vacanze scolastiche pasquali trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore l'intero periodo di vacanza. A Pasqua 2024 i minori resteranno con la madre;
nel corso delle vacanze scolastiche estive, trascorreranno con ciascun genitore due settimane, periodo che i genitori concorderanno entro il 31/5 di ogni anno. In mancanza di diverso accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1° agosto -15 agosto e 16 agosto - 31 agosto (primo periodo nel 2024 con il padre); il criterio dell'alternanza si applicherà anche con riferimento alle singole festività infrasettimanali, salvo che cadano nei c.d. "ponti", in tal caso la giornata festiva verrà trascorsa con il genitore che fruisce del
"ponte". in occasione dei compleanni, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere una parte della giornata con i figli.
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. si accolli al 100% tutte le spese straordinarie e accessorie riferite ai minori Pt_1 di cui al protocollo del Tribunale di Torino del 2016, nessuna esclusa, oltre a voci di spesa non comprese nel citato protocollo (quali abbigliamento, ricariche Postepay, parrucchiere, estetista, ecc.)
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Pt_1 CP_1
600,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà a versare interamente le rate mensili Pt_1 del mutuo INPS n. gravante sull'immobile coniugale sito in Vinovo (TO) – Via Tetti PartitaIVA_1
Grella, n. 112/3, assegnato alla moglie, a titolo di mantenimento integrativo dei minori, sino all'estinzione, senza onere restitutori in capo alla sig.ra e a pagare tutte le utenze relative alla CP_1 ex casa coniugale.
DA' ATTO che il sig. provvederà a versare le rate relative al finanziamento cointestato n. Pt_1
46816520 accesso presso AGOS, sino alla conclusione contrattuale.
DA' ATTO che previo accordo con la sig.ra il sig. si farà carico del costo delle CP_1 Pt_1 vacanze estive che i figli trascorreranno con la madre, limitatamente alla quota dei ragazzi.
DA' ATTO che i coniugi, con l'accettazione delle condizioni che precedono, dichiarano di avere definito i loro rapporti patrimoniali e di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e del documento per l'espatrio, per sé e per i figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.vg. 9760/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI Parte_1 e dell'avv. DEORSOLA FABIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TERZUOLO SERENA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Nichelino il Parte_1 Controparte_1
07/05/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 19/06/2008 e il 23/11/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di vivere già di fatto separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Vinovo (TO) – Via Tetti Grella, n. 112 con i beni e gli arredi che la compongono alla sig.ra che vi vivrà unitamente ai figli minori e , Controparte_1 Per_1 Per_2 dando atto che il sig. se n'è già allontanato di comune accordo con la moglie. Pt_1
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi e lavorativi dei genitori, e in ogni caso a fine settimana alternati dal giovedì tardo pomeriggio al lunedì mattina e dal giovedì tardo pomeriggio al venerdì mattina, nella settimana in cui non li vedrà nel week end. Durante le vacanze si applicherà il seguente regime: nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, dal 23/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/01 (nel 2024, il primo periodo con il padre); nel corso delle vacanze scolastiche pasquali trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore l'intero periodo di vacanza. A Pasqua 2024 i minori resteranno con la madre;
nel corso delle vacanze scolastiche estive, trascorreranno con ciascun genitore due settimane, periodo che i genitori concorderanno entro il 31/5 di ogni anno. In mancanza di diverso accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1° agosto -15 agosto e 16 agosto - 31 agosto (primo periodo nel 2024 con il padre); il criterio dell'alternanza si applicherà anche con riferimento alle singole festività infrasettimanali, salvo che cadano nei c.d. "ponti", in tal caso la giornata festiva verrà trascorsa con il genitore che fruisce del
"ponte". in occasione dei compleanni, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere una parte della giornata con i figli.
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. si accolli al 100% tutte le spese straordinarie e accessorie riferite ai minori Pt_1 di cui al protocollo del Tribunale di Torino del 2016, nessuna esclusa, oltre a voci di spesa non comprese nel citato protocollo (quali abbigliamento, ricariche Postepay, parrucchiere, estetista, ecc.)
DISPONE che il Sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Pt_1 CP_1
600,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà a versare interamente le rate mensili Pt_1 del mutuo INPS n. gravante sull'immobile coniugale sito in Vinovo (TO) – Via Tetti PartitaIVA_1
Grella, n. 112/3, assegnato alla moglie, a titolo di mantenimento integrativo dei minori, sino all'estinzione, senza onere restitutori in capo alla sig.ra e a pagare tutte le utenze relative alla CP_1 ex casa coniugale.
DA' ATTO che il sig. provvederà a versare le rate relative al finanziamento cointestato n. Pt_1
46816520 accesso presso AGOS, sino alla conclusione contrattuale.
DA' ATTO che previo accordo con la sig.ra il sig. si farà carico del costo delle CP_1 Pt_1 vacanze estive che i figli trascorreranno con la madre, limitatamente alla quota dei ragazzi.
DA' ATTO che i coniugi, con l'accettazione delle condizioni che precedono, dichiarano di avere definito i loro rapporti patrimoniali e di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e del documento per l'espatrio, per sé e per i figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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