Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
2694 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice
dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2694 /2024
promossa da:
MA SI, con il patrocinio dell'avv.to FATIGATO PASQUALE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
US AR, con il patrocinio dell'avv.PELLEGRINI RAUL DONATO e dell'avv.
FERRARO ANNA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da verbale del 7.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 , MA SI ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, US AR, con il quale aveva contratto matrimonio il 12
Agosto 2017, in Foggia (Atto n. 223 , Parte II , Serie A, anno 2017, del Registro degli Atti di
Matrimonio esistente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foggia), alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Con comparsa del 22.07.2024, si è costituito il resistente, chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e alle condizioni di cui alla propria comparsa.
Decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie, sentite le parti personalmente preso atto delle dichiarazioni rese dal figlio della coppia OM Accarino, con ordinanza del 7/10/2024, il Giudice delegato ha constatato l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti (“autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nulla dispone in ordine al mantenimento della prole (ed infatti, il figlio dei coniugi ha dichiarato di esercitare attività lavorativa, per la quale percepisce un regolare stipendio, oltre agli
utili, in virtù della sua partecipazione alla compagine societaria, peraltro con una quota di particolare rilievo. E' pur vero che egli ha dichiarato di continuare il percorso di studi, ma resta la circostanza dell'ormai avvenuto inserimento nel mondo del lavoro, finanche in una posizione di titolare di una quota sociale. Non va poi sottaciuto che, pur volendo superare questi dati, invero insuperabili, non v'è alcuna possibilità di individuare il genitore eventualmente tenuto al suo mantenimento, non avendo egli espresso alcuna preferenza in ordine al suo collocamen to); • nulla
dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole minorenne o
maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• nulla dispone in ordine al mantenimento della
ricorrente, in virtù della sua piena indipendenza economica e della mancanza di elementi da cui desumere il tenore della vita matrimoniale”), al contempo invitando le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni di cui alla predetta ordinanza.
All'udienza del 7.04.2025, sono comparse le parti personalmente e hanno danno atto di volere accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del
7.10.2024. I difensori delle parti hanno dunque chiesto che il Tribunale pronunci la separazione delle parti alle condizioni della predetta ordinanza
Il Giudice delegato, sulle conclusioni congiunte delle parti, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al
Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono,
allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra MA SI e US
AR, i quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 12.08.2017;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Foggia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 223, parte II, serie A);
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 07/10/2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 14/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro