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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3694/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Piave 3, Cuneo, presso lo studio Parte_1 dell'avv. ZACCONE PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Provinciale Val Corsaglia 8, Monastero di Controparte_1 Vasco, presso lo studio dell'avv. BOSIO FRANCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 24/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 115 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/08/2020. Per_1
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2) la casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. , sita in Torino (TO), Via Nicolò Controparte_1
Paganini n. 36, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1188, Part. 8, sub. 4, categoria A/3, classe D, vani 5, rendita catastale euro 568,10, resta nell'esclusiva disponibilità del marito, sul quale grava integralmente ed in via esclusiva ogni spesa relativa all'immobile, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese condominiali, il costo delle utenze inerenti al consumo della luce, dell'acqua e del gas, i canoni del mutuo. Il possesso e la proprietà dell'arredo e delle suppellettili ivi esistenti viene assegnato al 100% al marito, fatta eccezione per gli effetti personali che la moglie provvederà a portare via;
3) in data 01/07/2025 la sig.ra si trasferiva in Rivoli (TO) Corso Francia n. 228/3. Nei mesi Parte_2 venturi la moglie terminerà di asportare dalla casa coniugale i beni mobili di sua esclusiva proprietà;
DISPONE che:
4) il figlio minore anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 337 ter Persona_2 cod. civ., è affidato ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con fissazione della residenza e collocazione prevalente presso la madre;
pagina 2 di 4 5) il padre potrà tenere liberamente il figlio con sé, compatibilmente con i primari impegni e le attitudini di nonché compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i propri impegni e con quelli della Per_1
Sig.ra e previo accordo diretto e coordinamento con la medesima, e in ogni caso almeno per Parte_2 due pomeriggi e due notti ogni settimana (anche nel week-end), impegnandosi ad andarlo a prendere e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
6) i coniugi decideranno di volta in volta di comune accordo, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo di permanenza del minore presso i genitori per le vacanze estive, prevedendo un periodo di permanenza con ciascuno dei genitori di 1 mese che, i genitori stessi, potranno convenire se consecutivo o se diviso in due o più momenti. Per il restante periodo si seguirà il regime delle condizioni standard di visita;
7) durante le vacanze natalizie, compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle attività extrascolastiche del minore, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle attività extrascolastiche del minore, ad anni alterni quest'ultimo trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività civili e religiose e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) in deroga al normale calendario previsto dai precedenti punti 5), 6) e 7), almeno cinque volte all'anno, la sig.ra potrà recarsi in Polonia, proprio paese d'origine, fino ad un periodo di quattordici Parte_2 giorni consecutivi ogni volta, portando con sé il figlio minore, previa comunicazione al sig. , CP_1 che presta fin da ora il consenso. Allo stesso modo, la sig.ra presta sin da ora il consenso Parte_2 affinché il marito possa recarsi presso la propria famiglia d'origine in Puglia, alle stesse condizioni indicate nel periodo precedente. Il sig. acconsente sin da ora che la madre porti con sé il figlio CP_1 nel caso si debba spostare per eventuali trasferte di lavoro;
DÀ ATTO che:
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per l'espatrio del figlio all'interno dell'Europa. Eventuali viaggi extra europei dovranno essere di volta in volta espressamente autorizzati da entrambi i genitori;
10) nei casi in cui il figlio partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali nella sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi;
DISPONE che:
11) a decorrere dal 01/07/2025, il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT con primo aggiornamento l'anno successivo all'omologa del presente;
DÀ ATTO che:
12) le parti convengono sin da ora che l'assegno unico e universale per i figli a carico, o altra misura sostitutiva, attualmente ammontante in Euro 224,00, verrà suddiviso in egual misura tra il sig. CP_1
e la sig.ra Parte_2 pagina 3 di 4 DISPONE che:
13) le spese straordinarie per il figlio, per la cui definizione e regolamentazione si rimanda integralmente al protocollo d'intesa 15.03.2016 del Tribunale di Torino, graveranno in egual misura in capo ai genitori. In deroga al predetto protocollo d'intesa, i coniugi considerano le spese scolastiche del figlio (quali Per_1 ad es. la mensa e la retta) alla stregua di spese straordinarie, da suddividersi dunque in maniera paritaria tra i genitori e, di conseguenza, non ricomprese nella somma corrisposta a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Si considerano altresì straordinarie, dunque da suddividersi in egual misura tra i due coniugi, tutte le spese relative alla babysitter del figlio Per_1
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il venti di ogni mese successivo all'altro genitore, che dovrà 3 procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
I coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DÀ ATTO che:
14) tutte le spese relative all'attuale animale domestico, il cane Rex, appartenete ai sigg.ri e CP_1 saranno suddivise in maniera paritaria tra i coniugi, e verranno regolate secondo quanto Parte_2 stabilito al precedente punto 13), quarto periodo;
15) entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto (o documento equipollente), nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per il figlio minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti;
16) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver provveduto in questa sede a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3694/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Piave 3, Cuneo, presso lo studio Parte_1 dell'avv. ZACCONE PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Provinciale Val Corsaglia 8, Monastero di Controparte_1 Vasco, presso lo studio dell'avv. BOSIO FRANCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 24/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 115 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: il 28/08/2020. Per_1
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
2) la casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. , sita in Torino (TO), Via Nicolò Controparte_1
Paganini n. 36, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Foglio 1188, Part. 8, sub. 4, categoria A/3, classe D, vani 5, rendita catastale euro 568,10, resta nell'esclusiva disponibilità del marito, sul quale grava integralmente ed in via esclusiva ogni spesa relativa all'immobile, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese condominiali, il costo delle utenze inerenti al consumo della luce, dell'acqua e del gas, i canoni del mutuo. Il possesso e la proprietà dell'arredo e delle suppellettili ivi esistenti viene assegnato al 100% al marito, fatta eccezione per gli effetti personali che la moglie provvederà a portare via;
3) in data 01/07/2025 la sig.ra si trasferiva in Rivoli (TO) Corso Francia n. 228/3. Nei mesi Parte_2 venturi la moglie terminerà di asportare dalla casa coniugale i beni mobili di sua esclusiva proprietà;
DISPONE che:
4) il figlio minore anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 337 ter Persona_2 cod. civ., è affidato ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affidamento condiviso, con fissazione della residenza e collocazione prevalente presso la madre;
pagina 2 di 4 5) il padre potrà tenere liberamente il figlio con sé, compatibilmente con i primari impegni e le attitudini di nonché compatibilmente con i propri turni di lavoro, con i propri impegni e con quelli della Per_1
Sig.ra e previo accordo diretto e coordinamento con la medesima, e in ogni caso almeno per Parte_2 due pomeriggi e due notti ogni settimana (anche nel week-end), impegnandosi ad andarlo a prendere e riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre;
6) i coniugi decideranno di volta in volta di comune accordo, entro il 31 maggio di ciascun anno, il periodo di permanenza del minore presso i genitori per le vacanze estive, prevedendo un periodo di permanenza con ciascuno dei genitori di 1 mese che, i genitori stessi, potranno convenire se consecutivo o se diviso in due o più momenti. Per il restante periodo si seguirà il regime delle condizioni standard di visita;
7) durante le vacanze natalizie, compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle attività extrascolastiche del minore, il padre e la madre terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori, nonché delle attività extrascolastiche del minore, ad anni alterni quest'ultimo trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
per le altre festività civili e religiose e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8) in deroga al normale calendario previsto dai precedenti punti 5), 6) e 7), almeno cinque volte all'anno, la sig.ra potrà recarsi in Polonia, proprio paese d'origine, fino ad un periodo di quattordici Parte_2 giorni consecutivi ogni volta, portando con sé il figlio minore, previa comunicazione al sig. , CP_1 che presta fin da ora il consenso. Allo stesso modo, la sig.ra presta sin da ora il consenso Parte_2 affinché il marito possa recarsi presso la propria famiglia d'origine in Puglia, alle stesse condizioni indicate nel periodo precedente. Il sig. acconsente sin da ora che la madre porti con sé il figlio CP_1 nel caso si debba spostare per eventuali trasferte di lavoro;
DÀ ATTO che:
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per l'espatrio del figlio all'interno dell'Europa. Eventuali viaggi extra europei dovranno essere di volta in volta espressamente autorizzati da entrambi i genitori;
10) nei casi in cui il figlio partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura extrascolastica, comunque fondamentali nella sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi;
DISPONE che:
11) a decorrere dal 01/07/2025, il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma pari ad Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT con primo aggiornamento l'anno successivo all'omologa del presente;
DÀ ATTO che:
12) le parti convengono sin da ora che l'assegno unico e universale per i figli a carico, o altra misura sostitutiva, attualmente ammontante in Euro 224,00, verrà suddiviso in egual misura tra il sig. CP_1
e la sig.ra Parte_2 pagina 3 di 4 DISPONE che:
13) le spese straordinarie per il figlio, per la cui definizione e regolamentazione si rimanda integralmente al protocollo d'intesa 15.03.2016 del Tribunale di Torino, graveranno in egual misura in capo ai genitori. In deroga al predetto protocollo d'intesa, i coniugi considerano le spese scolastiche del figlio (quali Per_1 ad es. la mensa e la retta) alla stregua di spese straordinarie, da suddividersi dunque in maniera paritaria tra i genitori e, di conseguenza, non ricomprese nella somma corrisposta a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Si considerano altresì straordinarie, dunque da suddividersi in egual misura tra i due coniugi, tutte le spese relative alla babysitter del figlio Per_1
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il venti di ogni mese successivo all'altro genitore, che dovrà 3 procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
I coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
DÀ ATTO che:
14) tutte le spese relative all'attuale animale domestico, il cane Rex, appartenete ai sigg.ri e CP_1 saranno suddivise in maniera paritaria tra i coniugi, e verranno regolate secondo quanto Parte_2 stabilito al precedente punto 13), quarto periodo;
15) entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto (o documento equipollente), nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per il figlio minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti;
16) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver provveduto in questa sede a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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