Sentenza breve 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 20/02/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03828/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10665 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia Vrenna e Marta Diaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Condemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del decreto di diniego del permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- emesso dal Comune di Viterbo in data -OMISSIS-, notificato il 10.07.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in data -OMISSIS- la ricorrente presentava al Comune di Viterbo richiesta di permesso di costruire in sanatoria in relazione ad un intervento di “ demolizione di due magazzini agricoli e ricostruzione di un unico fabbricato ”, realizzato sine titulo ;
- l’amministrazione rigettava la richiesta con decreto dirigenziale -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, rappresentando che essa era pervenuta “ abbondantemente oltre il termine di 90 giorni di cui all’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del -OMISSIS- ”, con la quale era stata ingiunta la demolizione delle opere abusive, la cui inottemperanza era stata accertata con verbale del -OMISSIS-, prot.-OMISSIS-, con la conseguenza che si era verificata ipso iure l’“ immissione in possesso da parte dell’amministrazione comunale ”;
- con l’odierno gravame, proposto nei termini e forme di rito, l’interessata è insorta avverso il predetto provvedimento (e gli atti ad esso presupposti), proponendo un unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione di legge in riferimento agli artt., 3.1 L. 241/1990, 31-32-36 DPR 380/2001, 32 della Legge n. 326/2003; Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, genericità, travisamento dei fatti ”;
- in sintesi, la ricorrente lamenta che: 1. il “ diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione ” sono inficiati da deficit motivazionale, non avendo dato conto del contraddittorio instaurato con l’amministrazione e delle circostanze di fatto, rappresentate “ in più occasioni ” al Comune, che avrebbero giustificato la realizzazione degli interventi, asseritamente consistenti nella “ ristrutturazione ” della preesistenza effettuata in via d’urgenza, onde porre rimedio al “ crollo di una parte della parete e del tetto, di epoca risalente, evento che ha posto in pericolo la rete fognaria sottostante ”, con conseguente impossibilità di sussumere la fattispecie nell’alveo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; 2. l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria era dipesa dall’impossibilità di eseguire il ripristino in assenza di un’autorizzazione alla demolizione, insistendo l’immobile in zona sismica; 3 . il ritardo nella presentazione della richiesta di sanatoria era imputabile alla difficoltà di reperire un tecnico abilitato e ad ulteriori motivi legati alle condizioni di salute della figlia della ricorrente; i provvedimenti sarebbero inficiati da vizio di motivazione e violazione dell’art. 32 della Legge n. 326/2003, non avendo il Comune resistente tenuto conto dell’urgenza dell’intervento, limitandosi a rigettare la richiesta con formule generiche e di stile e senza previa comunicazione di motivi ostativi; 4 . l’avverbio “abbondantemente” utilizzato nel provvedimento è impreciso e viola l’obbligo di terzietà dell’amministrazione, mentre il diniego risulta inficiato da carenze istruttorie e motivazionali, oltre che irragionevole e sproporzionato, non avendo tenuto conto della esiguità del pericolo per l’interesse pubblico, insistendo l’abuso su una superficie di terreno di circa 2.700 mq; 4.1 . non risponde al vero quando ulteriormente rilevato dall’amministrazione e riportato nella comunicazione di reato inoltrata Procura della Repubblica, ossia che “ la costruzione dell'opera sarebbe progredita, contravvenendo all'ordine di demolizione e di sospensione dei lavori disposto dall'amministrazione ”; 5 . l’abuso è sanabile, essendo i manufatti preesistenti al 1967, l’acquisizione al patrimonio comunale risulta “ priva di senso oltreché antieconomica per l’Amministrazione ”, mentre l’istanza di accertamento di conformità può essere presentata oltre il termine di novanta giorni dall’ingiunzione e fintanto che non sono state irrogate tutte le sanzioni reali e pecuniarie;
- il Comune di Viterbo si è costituito in giudizio con memoria del 5 dicembre 2024, instando per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025, celebrata - secondo l’orario di rito - per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso, regolarmente trascritto a verbale, della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza cd “breve” ai sensi del citato art. 60 cod. proc. amm., che rimette la relativa determinazione al Collegio, una volta “ accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ” e “ sentite sul punto le parti costituite ”, presupposti entrambi rispettati nel caso di specie, né ravvisandosi gli estremi per concedere un rinvio, dovendo quest’ultimo accordarsi unicamente laddove “ una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione ”, non essendo stata formulata un’espressa dichiarazione in tal senso;
- il ricorso è infondato;
- in primis sono irricevibili i motivi espressamente esperiti avverso l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del -OMISSIS-, avendo dovuto essa essere impugnata nel termine decadenziale di 60 giorni dalla relativa notifica (v. segnatamente primo mezzo), mentre sono da dichiararsi inammissibili, per difetto di un interesse concreto e attuale, le censure che riguardano l’asserita mancanza di responsabilità in merito all’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria e l’illegittimità del trasferimento ex lege al patrimonio comunale, in assenza di una formale determina di acquisizione adottata dal Comune (v. i motivi sopra sintetizzati sub numeri 2 e 5), come anche quelle relative al contenuto dell’informativa di reato trasmessa all’autorità giudiziaria (v. 4.1.);
- le ulteriori doglianze sono da prive di pregio;
- il gravato diniego di permesso in sanatoria è un atto a contenuto rigorosamente vincolato, avendo l’amministrazione rilevato, con motivazione che si appalesa chiara ed esaustiva, che la relativa istanza (inoltrata in data -OMISSIS-) era stata presentata una volta decorso un termine di gran lunga maggiore rispetto a quello (90 giorni) assegnato con la presupposta ordinanza di demolizione (emessa in data -OMISSIS- e dunque quasi un anno prima la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità), di talché non sortisce efficacia invalidante il mancato invio del preavviso di diniego né l’omessa considerazione della “esiguità del pericolo”, giusta il disposto dell’art. 21- octies , co. 2, l. n. 241/1990;
- sono poi giuridicamente irrilevanti le cause che avrebbero determinato il ritardo nella presentazione della richiesta di sanatoria, trattandosi di circostanze prettamente personali e/o familiari che attengono alla sfera soggettiva dell’interessata, e comunque di per sé non idonee a giustificare tale evenienza, atteso che, per espressa previsione di legge, l’istanza va presentata entro e non oltre il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione;
- al riguardo, infatti, va dato seguito al principio di diritto autorevolmente espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023, capo 18, secondo cui “Entro il termine perentorio di 90 giorni, il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del testo unico n. 380 del 2001. L’art. 36, comma 1, infatti, consente la presentazione di tale istanza «fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative» e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 (…) Non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione «fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative». Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene. Entro il termine di 90 giorni, il destinatario dell’ordinanza di demolizione può anche chiedere una sua proroga, qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della restitutio in integrum entro tale termine”;
- in conclusione, il ricorso va rigettato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del resistente Comune nella misura determinata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Viterbo, che liquida in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.