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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1461/2024 R.G. promossa da:
(c.f. )), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Parte_1 C.F._1 Simone, giusta procura in atti;
( ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Raffaele Parte_2 CodiceFiscale_2 De Simone, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_3 C.F._3 Raffaele De Simone, giusta procura in atti;
- RICORRENTI- contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex 281 sexies c.p.c. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegando di essere proprietari pro – quota dell'immobile ubicato in SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio 35, piano terra, distinto in Catasto al foglio 47, part. 733/1, cat. A6, cl 3, r.c. euro pagina 1 di 3 59,39, per successione del defunto , hanno dedotto che detto immobile è stato Persona_1 concesso dal de cuius in comodato gratuito a per la durata di dieci anni, e Controparte_1 segnatamente dall'1.6.2009 al 31.5.2019, con scrittura privata dell'1 giugno 2009.
Perdurando l'occupazione dell'immobile da parte della nonostante la scadenza contrattuale e CP_1 l'intervenuto decesso del comodante cui sono succeduti gli attori nella titolarità dell'immobile, i ricorrenti hanno allegato, altresì, di aver proceduto - con raccomandata a.r. del 24.10.2023 a firma del legale avv. Raffaele De Simone - a comunicare la volontà di ottenere il rilascio dell' immobile - di fatto mai avvenuto - e di aver dato impulso alla procedura di mediazione conclusasi con esito negativo in data 5.3.2024.
Tanto premesso, con l'odierno giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno chiesto, accertata l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di loro proprietà, la condanna al rilascio della stessa libera e sgombra da persone e cose, con fissazione della data di rilascio e vittoria di spese di lite , ivi comprese quelle della fase di mediazione.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio Controparte_1 (v. dichiarazione di contumacia del 27.6.2024). Mutato il rito da semplificato in locativo, la causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 21.10.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha concluso in senso conforme ed il giudice ha riservato la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che, per indirizzo pressoché costante della Suprema Corte di Cassazione “stante la natura obbligatoria del contratto di comodato, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante” (Cass. 3834/1980; in tal senso, anche Cass. 4290/1979 e Cass. 1018/1976). Più esattamente, la Suprema Corte ha affermato che, “secondo i principi generali sulle successioni mortis causa, anche se nel vigente codice non è stata espressamente riprodotta la norma dell'.art. 1807, primo comma, del cod. civ. del 1865, le obbligazioni assunte dal comodante si trasmettono ai suoi eredi. Pertanto, salvo che si tratti di contratto senza determinazione di durata, né questa risulti altrimenti dall'uso a cui la cosa deve essere destinata (nel qual caso gli eredi subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione “ad nutum”), gli eredi del comodante sono, di regola, tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante” (Cass. n. 1018/1976; nello stesso senso, vedi Cass. 986/1970 e 2927/1968).
Tanto precisato, deve evidenziarsi che pienamente legittima e conforme alle previsioni contrattuali - che fissavano a dieci anni la durata del contratto di comodato sottoscritto l'1.6.2009 - risulta essere la richiesta di rilascio dell'unità immobiliare da parte degli eredi di , cui parte Persona_1 convenuta non ha dato tuttavia alcun seguito anche dopo la ricezione della raccomandata del 24 ottobre 2023. Parte ricorrente, in quanto comodante, ha quindi pieno diritto ad ottenere dal comodatario la restituzione del compendio di cui è causa.
Ciò posto va quindi ordinato il rilascio immediato dell'unità immobiliare sita SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio 35, piano terra, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 264,0 per spese borsuali ed in euro 1453,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% in ragione dei valori minimi ex D.M. 55/2014 e succ. int., stante la particolare semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata e di quella decisionale (non essendosi rese necessarie memorie difensive). A carico della convenuta vanno inoltre poste le spese del procedimento di mediazione infruttuosamente introdotto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile ubicato in SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio n. 35, piano terra, come meglio identificato in atti, in favore di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 libero da cose e/o persone, fissando per l'esecuzione la data del 4.11.2025;
-condanna a rifondere agli attori le spese di mediazione, pari ad € 200,14 per Controparte_1 esborsi ed euro 200,00 per onorari, e le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.453,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Foggia, 21.10.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1461/2024 R.G. promossa da:
(c.f. )), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Parte_1 C.F._1 Simone, giusta procura in atti;
( ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Raffaele Parte_2 CodiceFiscale_2 De Simone, giusta procura in atti;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Parte_3 C.F._3 Raffaele De Simone, giusta procura in atti;
- RICORRENTI- contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex 281 sexies c.p.c. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 allegando di essere proprietari pro – quota dell'immobile ubicato in SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio 35, piano terra, distinto in Catasto al foglio 47, part. 733/1, cat. A6, cl 3, r.c. euro pagina 1 di 3 59,39, per successione del defunto , hanno dedotto che detto immobile è stato Persona_1 concesso dal de cuius in comodato gratuito a per la durata di dieci anni, e Controparte_1 segnatamente dall'1.6.2009 al 31.5.2019, con scrittura privata dell'1 giugno 2009.
Perdurando l'occupazione dell'immobile da parte della nonostante la scadenza contrattuale e CP_1 l'intervenuto decesso del comodante cui sono succeduti gli attori nella titolarità dell'immobile, i ricorrenti hanno allegato, altresì, di aver proceduto - con raccomandata a.r. del 24.10.2023 a firma del legale avv. Raffaele De Simone - a comunicare la volontà di ottenere il rilascio dell' immobile - di fatto mai avvenuto - e di aver dato impulso alla procedura di mediazione conclusasi con esito negativo in data 5.3.2024.
Tanto premesso, con l'odierno giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno chiesto, accertata l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare di loro proprietà, la condanna al rilascio della stessa libera e sgombra da persone e cose, con fissazione della data di rilascio e vittoria di spese di lite , ivi comprese quelle della fase di mediazione.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio Controparte_1 (v. dichiarazione di contumacia del 27.6.2024). Mutato il rito da semplificato in locativo, la causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 21.10.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha concluso in senso conforme ed il giudice ha riservato la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre osservare che, per indirizzo pressoché costante della Suprema Corte di Cassazione “stante la natura obbligatoria del contratto di comodato, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante” (Cass. 3834/1980; in tal senso, anche Cass. 4290/1979 e Cass. 1018/1976). Più esattamente, la Suprema Corte ha affermato che, “secondo i principi generali sulle successioni mortis causa, anche se nel vigente codice non è stata espressamente riprodotta la norma dell'.art. 1807, primo comma, del cod. civ. del 1865, le obbligazioni assunte dal comodante si trasmettono ai suoi eredi. Pertanto, salvo che si tratti di contratto senza determinazione di durata, né questa risulti altrimenti dall'uso a cui la cosa deve essere destinata (nel qual caso gli eredi subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione “ad nutum”), gli eredi del comodante sono, di regola, tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale siasi verificata la morte del comodante” (Cass. n. 1018/1976; nello stesso senso, vedi Cass. 986/1970 e 2927/1968).
Tanto precisato, deve evidenziarsi che pienamente legittima e conforme alle previsioni contrattuali - che fissavano a dieci anni la durata del contratto di comodato sottoscritto l'1.6.2009 - risulta essere la richiesta di rilascio dell'unità immobiliare da parte degli eredi di , cui parte Persona_1 convenuta non ha dato tuttavia alcun seguito anche dopo la ricezione della raccomandata del 24 ottobre 2023. Parte ricorrente, in quanto comodante, ha quindi pieno diritto ad ottenere dal comodatario la restituzione del compendio di cui è causa.
Ciò posto va quindi ordinato il rilascio immediato dell'unità immobiliare sita SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio 35, piano terra, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 264,0 per spese borsuali ed in euro 1453,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% in ragione dei valori minimi ex D.M. 55/2014 e succ. int., stante la particolare semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata e di quella decisionale (non essendosi rese necessarie memorie difensive). A carico della convenuta vanno inoltre poste le spese del procedimento di mediazione infruttuosamente introdotto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile ubicato in SA LO AT (FG), alla Piazza SAt'Antonio n. 35, piano terra, come meglio identificato in atti, in favore di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 libero da cose e/o persone, fissando per l'esecuzione la data del 4.11.2025;
-condanna a rifondere agli attori le spese di mediazione, pari ad € 200,14 per Controparte_1 esborsi ed euro 200,00 per onorari, e le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.453,00 per compenso professionale, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Foggia, 21.10.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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