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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4016/2024 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 278/24 - Prot. n. 12372 del 27.03.2024, notificata dall' , a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r in data Controparte_1
9.04.2024
Promossa da
(c.f.: ), in proprio e già legale rappresentante pro-tempore Parte_1 C.F._1
della cessata società (P.IVA ) con sede legale in Parte_2 P.IVA_1 CP_1 alla Via C. Giacquinto n.5, rappresentate e difesa dall'Avv. Silvio Verri del Foro di in virtù di CP_1
procura in atti,
OPPONENTE
Contro
, in persona del Direttore p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso a mezzo dei propri funzionari ex 2° comma dell'art. 2 del D. Lgs 14 settembre
2015 n. 149
OPPOSTO
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dal modello normativo ex artt. 132 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto al fine di valorizzare le questioni rilevanti per la decisione effettivamente adottata, ritenendo assorbite ulteriori questioni prospettate dalle parti costituite e rinvio agli atti e verbali di causa.
1
Svolgimento del Processo
Con ricorso art. 22 L. 689/81, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011, in proprio e Parte_1
già legale rappresentante pro-tempore della cessata società , con sede Parte_2
legale in ha chiesto, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva, CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 278/24 - Prot. n. 12372 del 27.03.2024, notificata dall' , per l'importo di € 1.811,17, di cui € 11,17 per spese di notifica, Controparte_1 per violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D.L. n.12/2002, convertito con modificazioni dalla L.
n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015, poiché “… Il lav.re Part
ha lavorato in nero per giorni è stato assunto dal 16/05/2019 a tempo Parte_3
indeterminato sino al 19/12/2019 a tempo pieno con modello UNIFICATO-LAV prot. n. 766684 inviato agli Enti competenti oltre i termini consentiti in data 25/09/2019 …”, accertato con verbale unico e notificazione n. LE00000/2020-409-01 del 17.02.2020, nonché in via preliminare ed assorbente, per inosservanza del termine decadenziale ex art. 14 L 689/81, con la condanna dell' , in persona del direttore, al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
di giudizio da distrarre a favore del difensore Avv. Silvio Verri dichiaratosi anticipatario.
In via istruttoria, prova testimoniale a mezzo del sig. . Parte_3
Si è costituito l' che ha chiesto la conferma dell'opposta ordinanza Controparte_2 ingiunzione con la condanna alle spese del presente giudizio dell'opponente.
Istruzione della causa:
La causa, disposta la sospensione dell'opposta ordinanza ingiunzione, acquisiti i documenti in atti, è stata istruita con la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente a mezzo di Parte_3 all'udienza del 17.2.2025 e decisa all'udienza del 05.5.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., ultimo comma, previa precisazione delle conclusioni conformi agli atti introduttivi ed assegnazione dei termini per note difensive conclusive trasmesse da entrambe le parti costituite.
Motivi della Decisione
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, in relazione all'art. 14 L 689/1981.
Il primo ed unico accesso ispettivo è avvenuto infatti in data 18.9.2019, con verbale di accertamento e notificazione n. LE00000/2020- 409-01 del 17.02.2020, notificato in data 21.02.2020, le attività di verifica si sono concluse in data 19.11.2019 con la consegna da parte del consulente dell'opponente della documentazione necessaria all' , come attestato anche nella Controparte_2
2 comparsa di risposta. mentre, l'opposta ordinanza ingiunzione è stata notificata oltre il termine di giorni 90.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nell'impossibilità della contestazione immediata, come prescritto dal 2° comma dell'art. 14 L
689/1981, la violazione amministrativa deve essere notificata nel termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento, agli interessati residenti ne territorio della Repubblica, ex art. 14 comma 6° legge citata.
Di conseguenza, identificato il “dies a quo”, esattamente, nella fattispecie, con l'accertamento del
19.11.2019, data dalla quale decorre, per la previsione legislativa già citata, il termine perentorio di giorni novanta per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, seppur sussistano gli elementi soggettivi ed oggettivi, la sanzione è estinta.
Ciò assolve ad una funzione di garanzia, poiché la comunicazione dell'addebito è funzionale al tempestivo ed effettivo esercizio delle difese da parte dei contravventori (Cassazione civile sezione I
23.3.2004 n. 5735).
La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che: “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete poi al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà de caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo” (Cassazione Civile Sezioni Unite ordinanza n.
28210/2019). 3 “Il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall'art. 14 della L n. 689/1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della citata L 689/1981, termine che, come specificato dalla Suprema Corte Regolatrice, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto, dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L 689/1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica2 (Cass. Civ.
Sezione Lavoro 24.11.2004 n. 22171).
Si sottolinea ancora che secondo l'orientamento espresso dall'orientamento giurisprudenziale: “il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Corte di Cassazione ordinanza n. 3043 del
06.2.2009).
L' che riveste la qualità di attore nel procedimento di Controparte_2 opposizione all'ordinanza ingiunzione, non ha allegato ex art. 2697 cod. civ., alcuna idonea certificazione attestante particolari difficoltà nell'acquisizione della documentazione contabile o laboriose attività di indagine, tali da giustificare la tardività della contestazione od ulteriori accessi ispettivi, rispetto al primo, tali da giustificare la tardività della contestazione.
Pertanto, l'opposizione è accolta con assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri ex Dm n. 147/2022
a favore del difensore della ricorrente nella qualità in atti, Avv. Silvio Verri, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione,
4 2) Per lo effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 278/24 - Prot. n. 12372 del 27.03.2024, notificata dall' , a mezzo del servizio postale con raccomandata Controparte_1
a/r in data 9.04.2024, nonché altro atto presupposto e consequenziale,
3) Condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.376,00, di cui € 98,00 per spese borsuali esenti (contributo unificato), nonché € 1.278,00 per compensi tabellari, oltre 15% per rimborso forfetario sul compenso totale, Iva e Cap, come per legge, secondo lo scaglione di riferimento valori minimi tariffa professionale forense ex D.M. n. 147 del 13.8.2022, con distrazione a favore del difensore dell'opponente, Avv. Silvio Verri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
Lecce, li 05 maggio 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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