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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 36852/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Stefano Artuso e Nadia Monai del Foro di Treviso
ATTRICE OPPONENTE
1
E
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Francesco Romano del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5.2.2025:
La così concludeva: Parte_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni avversa istanza ed eccezione, giudicare come segue: nel merito: in via principale: revocare, annullare e/o dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 13882/2023, del 06.09.2023 pronunciato dal Tribunale Civile di Milano nel procedimento monitorio con R.G. 26092/2023 e notificato in data 06.09.2023, accertandone e dichiarandone l'infondatezza in fatto ed in diritto e revocandone la provvisoria esecuzione;
in via subordinata: anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c. accertati i vizi e difetti lamentati da parte di nonché la Pt_1 illegittima duplicazione delle somme richieste in totale spregio del contratto in vigore tra le parti, diminuire proporzionalmente l'importo ingiunto nella misura quantificata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda CTU;
In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari, comprese spese generali, i.v.a. e c.p.a.” L'attrice opponente, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: CP_1
“voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito: respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente più opportuna statuizione, ovvero condannare l'attrice opponente al pagamento della somma di Euro 340.423,05 per le causali di cui al decreto ingiuntivo (o di quella eventuale diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa), oltre 2 interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, oltre alle spese della fase monitoria;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del procedimento monitorio e del presente giudizio”. Anche la convenuta opposta, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla il CP_1 Parte_1 pagamento della somma di € 340.423,05, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per l'esecuzione di attività manutentive commissionate a mezzo di 33 “ordini di acquisto”.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole, Parte_1 deducendo che le prestazioni rese dalla società opposta, consistenti in attività di manutenzione di impianti tecnologici, non erano state eseguite con la dovuta diligenza ed avevano comportato una grave compromissione ai propri impianti così come risultava dalla relazione resa dal proprio nuovo fornitore dei servizi di manutenzione, CP_2
[...]
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto ovvero, in subordine, perché, previo accertamento dell'esistenza di vizi nelle opere realizzate dalla l'importo CP_1 ingiunto fosse proporzionalmente ridotto.
La costituitasi, a sua volta, in sintesi, deduceva: a) di aver CP_1 regolarmente eseguito e concluso i lavori ad essa ordinati e di aver, pertanto, emesso le 33 fatture poste a sostegno della domanda monitoria, recanti il complessivo importo di € 340.423,05; b) che tali fatture erano rimaste, tuttavia, insolute, senza che, peraltro, da parte della fosse, in precedenza, intervenuta alcuna contestazione circa i Pt_1 lavori eseguiti;
c) la genericità dell'unico motivo di opposizione avanzato e la mancanza di valenza probatoria della relazione resa dalla
ex adverso prodotta;
d) che tale relazione, in ogni caso, CP_2 riguardava impianti diversi da quelli oggetto delle fatture azionate in monitorio e rispetto ai quali essa stessa opposta aveva già segnalato, a suo tempo, le problematiche indicate nella relazione stessa.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione ovvero per la CP_1 3 condanna della al pagamento della medesima somma di € Pt_1
340.423,05, o di quella diversa che sarebbe risultata di Giustizia, oltre interessi moratori.
Nella memoria ex art. 171 ter n.1) c.p.c., la ulteriormente Pt_1 deduceva: a) che gli interventi in relazione ai quali era stata avanzata la domanda monitoria rientravano, in gran parte, nell'oggetto del contratto di manutenzione ordinaria programmata intercorso tra le parti in data 1.6.2021, la cui durata era stata prorogata fino al 31.1.2023, con la conseguenza che le pretese economiche avanzate al riguardo dalla rappresentavano un'indebita “duplicazione”; b) che altri CP_1 interventi in relazione ai quali era stata avanzata la domanda monitoria si erano, poi, resi necessari in ragione della presenza di vizi nell'importante opera di restyling degli impianti della propria filiale di Como in precedenza commissionata alla stessa CP_1
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta non può dirsi fondata e va, pertanto, respinta.
Quanto alla dedotta esistenza di vizi nelle opere manutentive in relazione alle quali la ha avanzato la propria domanda CP_1 monitoria, premesso che, come è noto, colui che alleghi l'altrui inesatto adempimento “è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 10141/2021 che richiama Cass. n. 6618/2018, ma si veda anche Cass., ord., n. 16063/2019), deve, infatti, rilevarsi come le allegazioni fattuali avanzate dalla al riguardo si pongano su di un Pt_1 piano di assoluta genericità.
Ed, invero, l'attrice opponente si è limitata a richiamare il contenuto di una “relazione” redatta dal proprio nuovo fornitore di servizi di manutenzione ( , la quale, a sua volta, si limita a CP_2 genericamente rilevare il “non funzionamento” dell'impianto di addolcimento acque della sede di Milano Cantore ovvero, in relazione ad altri impianti, la presenza di “batterie intasate”,
“malfunzionamenti” o “inefficienze”, senza, tuttavia, minimante indicare, in concreto, le cause di tali dedotte problematiche e senza conseguentemente prospettare una qualsivoglia relazione causale tra le medesime dedotte problematiche e le opere manutentive in relazione alle quali è stata avanzata la domanda monitoria.
A ciò si aggiunga che la ha, poi, documentato (cfr. doc.ti n.ri 6, CP_1
7, 8, 9, 13 e 14 in produzione di parte convenuta opposta) che, in 4 relazione alle adombrate problematiche relative all'impianto di addolcimento acque della sede di Milano Cantore, all'impianto antincendio della sede di Piacenza ed all'impianto di condizionamento della sede di Bergamo, aveva, invero, essa stessa segnalato alla , Pt_1 già tra il 2018 ed il 2021, la necessità di opere di manutenzione straordinaria, formulando le relative proposte economiche, le quali, tuttavia, non avevano, poi, avuto alcun seguito.
Quanto alle ulteriori deduzioni avanzate dall'attrice opponente nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c., deve, poi, in primo luogo, rilevarsi che quanto dedotto dalla circa il fatto che gli interventi di Pt_1 cui alle fatture n.ri 689, 690 e 692 del 2022 e 9,10 e 23 del 2023 si sarebbero resi “necessari per vizi e difetti del costosissimo restyling degli impianti della filiale di Como Via Pietro Boldoni” in precedenza commissionato alla stessa non si sottrae ad analogo rilievo di CP_1 assoluta genericità delle relative allegazioni fattuali, atteso che l'attrice opponente si è, anche in tal caso, limitata al richiamo di un'ulteriore relazione tecnica (ci si riferisce al documento n. 8 in produzione di parte attrice opponente), la quale, tuttavia, non indica, in alcun modo, in cosa consisterebbero i vizi del precedente intervento di manutenzione straordinaria degli impianti dei quali si tratta e conseguentemente non spiega, in alcun modo, perché i predetti successivi interventi di cui alle citate fatture dovrebbero considerarsi come eseguiti “in garanzia”.
Con riferimento, poi, a quanto dedotto dalla circa il fatto che gli Pt_1 interventi di cui alle fatture n.ri 545, 546, 547, 565, 566, 615, 621, 634, 651,652, 689, 690, 691 e 692 del 2022 ed 8, 11 e 23 del 2023 rientrerebbero nell'oggetto del contratto di manutenzione ordinaria programmata stipulato dalle parti in data 1.6.2021 (e successivamente prorogato nella durata), deve osservarsi che tale circostanza risulta smentita, e, comunque, superata, dal successivo contegno negoziale assunto dalle parti, dovendosi, in proposito, rilevare che tutti gli interventi in relazione ai quali è stata avanzata la domanda monitoria – con la sola eccezione di quanto domandato in relazione alla fattura n. 23 del 2023, sulla quale si tronerà in appresso – risultano eseguiti sulla scorta di appositi ordini promananti dalla stessa , recanti Pt_1 un'apposita quotazione economica, non contenenti alcun richiamo al citato contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria programmata degli impianti e che, in gran parte, fanno seguito ad appositi preventivi o consuntivi redatti dalla (cfr. doc.ti n.ri da CP_1
15 a 30 e 32 in produzione di parte opposta), con ciò risultando evidente come le parti, nella loro libera determinazione negoziale, hanno comunemente considerato gli interventi di cui si discute estranei 5 al più volte richiamato contratto di manutenzione ordinaria programmata ed hanno pattuito in relazione ad essi la debenza di diversi ed autonomi corrispettivi.
Quanto, poi, all'unica fattura posta a sostegno della domanda monitoria relativa al canone mensile (di gennaio 2023) dovuto in relazione al contratto di manutenzione ordinaria programmata dell'1.6.2021, ossia la fattura n. 23 del 2023, la non ha minimamente dedotto di aver Pt_1 già provveduto al pagamento di tale canone.
Va, infine, osservato che, trattandosi – come detto – di interventi eseguiti sulla scorta di singoli ordini provenienti dalla e contenenti Pt_1 la quantificazione dei relativi corrispettivi nonché di un canone mensile di cui al contratto inter partes dell'1.6.2021, alcun dubbio può sorgere (in assenza, peraltro, di specifiche contestazioni al riguardo) circa la fondatezza della domanda avanzata in monitorio anche dal punto di vista quantitativo.
Pertanto, in definitiva, l'opposizione proposta dalla deve essere Pt_1 respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda monitoria ed al mancato espletamento di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in monitorio e sulla relativa opposizione, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13882/2023;
2) condanna la al rimborso, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate in € 12.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Milano, lì 7.4.2025
Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico
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