Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
.f. , difeso dagli avv.ti DE MIRANDA Parte_1 C.F._1
PAOLO e LUIGI PANELLA
ATTORE
e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 [...]
, c.f. e CP_2 C.F._3 Controparte_3
c.f. , difesi dalle avv. MALAVENDA CATERINA e
[...] P.IVA_1
MARIACHIARA GIAMPAOLO
CONVENUTI
Conclusioni: come da udienza del 27.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
1. chiede il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione Parte_1
a mezzo stampa, oltre la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948 e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica e pubblicazione della sentenza, subito a seguito della pubblicazione di un articolo ritenuto diffamatorio apparso sul giornale “Il Fatto Quotidiano” del 8.10.2021.
1
L'articolo riguardava una lezione tenuta dall'attore, ex dirigente generale dello Stato con incarichi apicali nel Sismi (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), all'Università di Pavia sul segreto di Stato.
Nella prospettazione dell'attore, il giornalista attaccava il rappresentando T_ come paradossale il fatto che fosse proprio lui a tenere una lezione su tale argomento, dal momento che era stato “salvato” dal segreto di Stato in due distinti processi nei quali era imputato.
Il pezzo, redatto secondo il con toni che trasmodano nell'attacco personale, T_ porta un parallelismo ritenuto lesivo della reputazione dell'attore: “Come se ER
(assolto per la strage di piazza Fontana) fosse chiamato all'università a far
[...] lezione su piazza Fontana”.
Infine, la natura diffamatoria dell'articolo risiederebbe anche nell'affermazione per cui l'attore “sarebbe “saldamente al centro del potere – il potere vero, forte, intoccabile, armato, segreto – che lo ha due volte salvato, perché farebbe parte di quel sistema che definisce “panopticon”, ovvero un potere di controllo in grado di manipolare la collettività” (pag. 4 dell'atto di citazione).
2. Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea, deducendo la sussistenza del diritto di critica e contestando il quantum risarcitorio richiesto.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
3. Così recita l'articolo di giornale ritenuto diffamatorio, titolato “ nsegna quel T_ segreto di Stato che lo salvò due volte”: “Paradossale la lezione sul segreto di Stato tenuta ieri da all'università di Pavia. Parlando di corda in casa Parte_1 dell'impiccato, l'ex agente segreto ha citato istituzioni, codici, articoli e T_ commi, senza mai fare alcun riferimento esplicito al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d'appello, per poi essere prosciolto dalla
Cassazione proprio grazie al segreto di Stato. E poi di nuovo salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. MA, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato. Come se ER
(assolto per la strage di piazza Fontana) fosse chiamato all'università a far
[...] lezione su piazza Fontana. Nell 'aula non è mai risuonato il nome della vittima, Per_2 Cont sequestrato nel 2003 a LA da un gruppo della con l'appoggio di
[...]
e del (il servizio segreto militare) di e poi portato in T_ Per_3 SO
Egitto dove fu per mesi torturato. Il pensiero va a un illustre docente della stessa università di Pavia, il professor che fino alla fine della sua vita criticò, Persona_5 con raffinati argomenti giuridici, l'allargamento dei confini del segreto di Stato che
2 salvò e Ma nessuno li ha ricordati ieri. Ecco allora almeno i fatti, R_ T_ dimenticati nella lezione-autodifesa dell'ex agente del e poi dirigente del Dis Per_3
(l'agenzia che coordina i servizi di sicurezza per l'interno e per l'estero, andato in pensione dopo lo strano incontro segreto in autogrill con . è Persona_6 T_ prosciolto, grazie al segreto di Stato, in primo grado e in appello dall'accusa di sequestro di persona. Svolta in Cassazione: proscioglimento annullato perché il segreto di Stato non può mai coprire un fatto-reato. Così il nuovo processo d'appello nel 2013 condanna 9 anni di reclusione e a 10. Ma intanto il segreto T_ R_ di Stato sul caso è confermato dai governi che si succedono ( Per_2 Per_7 ER
, , che aprono conflitti d'attribuzione tra poteri dello Per_8 Per_9 Per_6
Stato, ricorrendo alla Corte costituzionale contro pm e giudici. La sentenza della Corte nel 2014 estende il segreto di Stato ai documenti del processo sostenendo Per_2 che copre non un fatto-reato, ma gli assetti interni dei servizi di sicurezza e i loro Cont rapporti con la . La Cassazione a questo punto non può che prendere atto della pronuncia della Consulta e annullare le condanne a e altri tre agenti T_ R_ del improcessabili per segreto di Stato. Sarà la Corte europea dei diritti Per_3 dell'uomo di SB (Cedu), nel 2016, a stabilire che l'Italia ha violato cinque diritti sanciti dalla Convenzione europea per i diritti dell 'uomo: la proibizione di trattamenti umani degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a effettivi rimedi giudiziari, il diritto al rispetto della vita familiare. “Le autorità italiane erano
a conoscenza che era stato vittima di un'operazione di extraordinary Per_2 rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero”, scrive la nonostante ciò, “l'Italia ha applicato il Tes_1 legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Per_2 non dovessero rispondere delle loro azioni”. La sentenza di SB riconosce il buon lavoro dei magistrati, i pm di LA e AR Spataro Controparte_5
e i giudici che hanno condannato: “Nonostante gli sforzi degli inquirenti e giudici italiani, che hanno identificato le persone responsabili e assicurato la loro condanna, questa è rimasta lettera morta a causa del comportamento dell'ese - cutivo”. Ma tutto ciò gli studenti del professor che ha invitato in cattedra, Controparte_6 T_ non lo hanno sentito. Hanno sentito disegnare una confusa e vecchia visione dello
Stato panopticon (come il carcere di Santo Stefano, o meglio di Bentham) che tutto vede senza essere visto. Hanno sentito parlare di diritto alla difesa da garantire a tutti
(anche ad torturato in Egitto?). Hanno sentito proclamare il divieto al Per_2 testimone di violare il segreto di Stato (ma era imputato, non testimone, e la T_
Costituzione garantisce sopra tutto il diritto alla difesa). La Cosa più insopportabile era l'atteggiamento vittimista che aleggiava nell'aula di Pavia: “Dobbiamo saper andare contro il pensiero unico, superare il mainstream e gli attacchi della stampa”, dicevano. Davvero curioso, in bocca a chi, difeso da quasi tutta l'informazione, è
3 saldamente al centro del potere – il potere vero, forte, intoccabile, armato, segreto – che lo ha due volte salvato incrinando delicatissimi equilibri istituzionali e obbedendo a fortissime alleanze internazionali. Alla fine, il panopticon ha vinto.”.
Si tratta, come emerge dalla semplice lettura dell'articolo, di un articolo fortemente critico principalmente nei confronti della scelta del prof. docente Controparte_6 presso l'Università di Pavia, di invitare a tenere un seminario sul segreto di Stato proprio Parte_1
Scelta, questa, ritenuta inopportuna a causa delle vicende giudiziarie che avevano interessato in qualità di imputato. Parte_1
Questi, in due occasioni, a dire del convenuto autore dell'articolo, era stato “salvato”, cioè prosciolto, grazie a quel segreto di Stato sul quale era chiamato a svolgere una lezione.
Accanto alla critica rivolta all'Università si colloca quella diretta nei confronti all'attore stesso e, più in generale, alla gestione da parte delle istituzioni – Corte costituzionale compresa – del caso sospettato di terrorismo Per_2 Persona_11
e sequestrato dalla CIA con la complicità – secondo la tesi accusatoria e secondo quanto sostenuto dalla sentenza della Corte d'appello di LA del 12.2.2013 (l'unica corte di merito che ha potuto considerare le fonti di prova successivamente ritenute inutilizzabili a causa del segreto di Stato) – dei servizi segreti italiani.
Dunque, la verifica della sussistenza dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., una volta acclarato sotto il profilo oggettivo che l'articolo lede la reputazione dell'attore, va svolta avendo riguardo al diritto di critica.
4. È appena il caso di osservare che sull'oggettiva lesività dell'articolo della reputazione del non possono residuare dubbi, per il fatto che l'espressione T_
“salvato dal segreto di Stato” implica necessariamente che on sia stato Parte_1 riconosciuto colpevole solamente grazie al segreto di Stato e che, quindi, era in realtà colpevole degli illeciti richiamati nell'articolo. La propalazione di una notizia per cui un determinato soggetto sia colpevole di un reato è, sotto il profilo squisitamente oggettivo e dunque a prescindere dall'esistenza di una causa di giustificazione che scrimini tale condotta, evidentemente ex se lesiva della reputazione. Acclarata la tipicità del fatto e non potendosi dubitare della sussistenza del dolo del giornalista quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale – su cui il convenuto nulla CP_1 dice – occorre dunque incentrare l'indagine sulla sussistenza della scriminante del diritto di critica.
5. Svolta tale doverosa premessa, è adesso opportuno richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza relativamente ai confini del diritto di critica, superati i quali il fatto non è scriminato e mantiene quindi la propria illiceità.
4 In primo luogo, va ricordato che la S.C. afferma che “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, e che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3, 26/10/2017,
Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/07/2023 n. 21892).” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024).
Dunque, il giudizio di verità, che può essere anche putativa, si atteggia in tal caso diversamente da quello da svolgersi nella valutazione del diritto di critica e investe non la critica in sé, necessariamente immune da tale da giudizio in quanto si traduce in giudizi di carattere necessariamente soggettivo e valutativo, ma i fatti posti a base della critica.
In secondo luogo, va osservato che anche il requisito della continenza va adattato tenendo conto della fisiologica peculiarità del diritto di critica: afferma infatti la S.C. che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015 (Rv. 634436 - 01).
Emerge qui tutta la delicatezza dell'operazione di bilanciamento tra i due valori in gioco, di pari rango costituzionale (libertà di manifestazione del pensiero, art. 21 Cost.,
e dignità, reputazione e onore, art. 2 Cost.). Seppure debba riconoscersi che la critica possa estrinsecarsi anche in espressioni colorite, pungenti e aspre, allo scopo di garantire di esprimere liberamente il proprio pensiero, essa non può mai risolversi in giudizi immotivatamente denigratori o comunque in affermazioni squisitamente ingiuriose e gratuitamente lesive della reputazione e dell'onore altrui.
In altre parole, è certamente consentito esprimere un giudizio anche aspramente negativo di qualcuno per ciò che pensa o fa, ma lo si deve fare in modo motivato e comunque senza scadere in espressioni ingiuriose.
Necessario, infine, un cenno all'onere della prova;
trattandosi di una scriminante, il diritto di critica va provato dal convenuto.
5 5. Occorre, quindi, innanzitutto verificare se i convenuti abbiano raggiunto la prova che i fatti posti a base della critica contenuta nell'articolo siano veri o che il giornalista li abbia legittimamente ritenuti tali.
Il convenuto fa riferimento, per esprimere il proprio giudizio negativo, a CP_1 due distinte vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'attore: la prima riguarda il caso e la seconda il caso dei “dossieraggi illegali Telecom”. Per_2
Come già detto, l'assunto da cui parte il giornalista è che fosse Parte_1 colpevole di fatti penalmente rilevanti in entrambi i processi, e che abbia evitato la condanna soltanto perché il segreto di Stato ha impedito di considerare delle fonti di prova da cui emergeva la colpevolezza.
6. Con riguardo alla prima vicenda giudiziaria, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sui convenuti debba ritenersi raggiunto.
Va ripercorso l'iter giudiziario sinteticamente ma fedelmente descritto nell'articolo, come emergente dalle pronunce prodotte dall'attore.
Il Tribunale di LA, con sentenza del 4.11.2009, dichiarava non doversi procedere a carico di e altri imputati (altre figure dei servizi segreti italiani) in Parte_1 relazione al reato di sequestro di persona relativamente alla vicenda dell' ER2 ex art. 202, comma 3, c.p.p. (“Qualora il segreto sia confermato e per la
[...] definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.”). La senenza veniva confermata in appello.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 19.9.2012 annullava con rinvio la sentenza di secondo grado, limitando l'estensione del segreto di Stato e la Corte d'appello di
LA, quale giudice del rinvio, condannava gli imputati per il reato ascritto (sequestro di persona pluriaggravato di con sentenza n. 6709/2012 del Persona_13
12.2.2013.
La sentenza della Corte d'appello si fondava sui seguenti supporti probatori (cfr. pag. 5 doc. 6 di parte attrice): dichiarazioni del , degli imputati ER4 T_ [...]
, e;
intercettazioni telefoniche;
registrazione fatta dal CP_7 CP_8 CP_9 T_ del colloquio intrattenuto con il (colloquio con cui la Corte d'appello ha ER5 ritenuto che fossero stati apertamente ammessi gli aspetti centrali della vicenda); dichiarazioni di altri personaggi coinvolti, quali il sottufficiale (uno degli ER6 esecutori materiali), il colonnello (già capocentro del i , gli ER7 Per_3 Pt_2 addetti del e altri;
altre risultanze documentali. CP_10 ER8
Dalle suddette fonti di prova, secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 20447/2014 (con cui, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale, resa a seguito del conflitto di attribuzioni sollevato in
6 relazione alla sentenza della Corte d'appello di LA n. 6709/2012 che riteneva coperte dal segreto di Stato le fonti di prova menzionate, era poi stata annullata la sentenza n. 6709/2012), era possibile ricostruire, con “sicura convergenza probatoria”, Cont il fatto come segue: “ capo della in Italia, aveva chiesto al Persona_19 R_ direttore centrali de la collaborazione di suoi uomini;
- costui aveva incaricato Per_3 il , passandogli una busta datagli dal con le indicazioni del caso, in ER5 ER9 cui figurava in cima il nome di quale obbiettivo della rendition;
- a sua Per_2 volta il aveva incaricato il (capocentro per il Nord Italia); - il ER5 T_ aveva iniziato l'attività operativa, organizzando una riunione a Bologna cui T_ avevano preso parte, tra gli altri, il e il;
questi ultimi, CP_7 CP_8 accompagnati dal , ritenuti tutti particolarmente affidabili, avevano eseguito a CP_9
LA alcuni sopralluoghi ed accertamenti, in vista di localizzare l e Per_2 verificare abitazione, movimenti, abitudini, prima in Via Quaranta e poi in Viale
Jenner; - risultava poi del tutto certo e provato che tutti i protagonisti della vicenda avevano ben chiario che non si trattava di una mera attività di accertamento finalizzato ad operazioni lecite di polizia giudiziaria (tra l'altro era ben noto che l era Per_2 già sotto controllo della Digos di LA), ma di concorrere al suo prelevamento illegale;
era poi del pari certo e provato che l'esito di tali accertamenti fosse stato riferito agli agenti statunitensi operanti sul nostro territorio;
- vi era certa concorrenza causale, così disattesa anche l'ulteriore tesi difensiva di una desistenza attiva, sia per il contributo positivo fornito, sia per non avere impedito l'evento, data la loro qualificazione soggettiva, sia per avere rafforzato il proposito;
non vi erano gli estremi per cause di giustificazione”.
Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione e, nel frattempo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri proponeva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Corte d'appello di LA.
Il conflitto di attribuzione veniva risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 13.2.2014, la quale così statuiva: “dichiara:
1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare - con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 - il proscioglimento degli imputati , SO [...]
e , nonché le CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Parte_1 ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di LA aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda Cont del sequestro concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la , Per_2 nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;
2) che non spettava alla Corte d'appello di LA, quale giudice del rinvio, ammettere
- con l'ordinanza del 28 gennaio 2013 - la produzione, da parte della Procura generale 7 della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da , e – atti dei quali era T_ CP_9 CP_8 CP_13 stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte
d'appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;
3) che non spettava alla Corte d'appello di LA - in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 - omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati R_
, e nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio T_ CP_9 CP_8 CP_13
2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;
4) che non spettava alla Corte d'appello di LA - in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 - affermare la penale responsabilità degli imputati , SO
, e , in ordine Controparte_12 CP_11 Parte_1 Controparte_13 al fatto-reato costituito dal sequestro di sul presupposto che il segreto di Per_2
Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa Cont vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la , nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;
5) che non spettava alla Corte d'appello di LA emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari - di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 - senza che si fosse dato corso all'interpello del
Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
6) che spettava alla Corte d'appello di LA non sospendere il procedimento penale
a carico degli imputati , e in pendenza R_ T_ CP_9 CP_8 CP_13 del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
”
La Corte di Cassazione, “…poste le dichiarate inutilizzabilità che di quagli annullamenti sono l'esplicito presupposto logico – giuridico” e non potendo residuare prove esterne all'ampio perimetro del segreto di Stato tracciato dalla sentenza della Consulta, con la richiamata sentenza n. 20447/2014 annullava senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di LA impugnata.
Orbene, l'iter giudiziario sopra riportato e, soprattutto, l'apparato motivazionale della sentenza n. 20447/2014 rende evidente che il fatto a base della critica – ossia che T_
8 era stato salvato dal segreto di Stato – non può essere ritenuto falso. Ciò con T_ la necessaria precisazione che, in questa sede, la verità di tale fatto va rettamente intesa, nel rispetto della presunzione di innocenza, non nel senso che il sarebbe stato T_ certamente condannato, ma nel senso che il giornalista ritiene legittimamente che egli abbia commesso il reato ascritto e che della verità così intesa sia stata raggiunta la prova (che, non vertendosi in un processo penale, non deve essere ogni oltre ragionevole dubbio).
Svolta questa doverosa premessa, non può non osservarsi che, allorquando le fonti di prova successivamente ritenute coperte dal segreto di Stato erano state utilizzabili, la
Corte d'appello di LA era pervenuta a una sentenza di condanna.
Detti supporti probatori erano stati ritenuti solidi dalla Corte di Cassazione, che ha esplicitamente annullato la sentenza soltanto perché essi non erano più legittimamente utilizzabili, senza peraltro astenersi dal descrivere i fatti che ne risultavano, dai quali emergeva la penale responsabilità del T_
Depurata l'espressione “salvato dal segreto di Stato” dagli accenti accattivanti del linguaggio giornalistico, è dunque sostanzialmente vero, secondo la nozione di verità sopra delineata e secondo la soglia di prova qui richiesta, che sia stato Parte_1 assolto a causa del segreto di Stato.
Il primo dei tre requisiti del diritto di critica (verità – come sopra rettamente intesa con riguardo al diritto di critica – continenza e interesse pubblico) è perciò sussistente relativamente alla vicenda Per_2
7. Non risulta, poi, essere stato superato il limite della continenza, neppure per via del supposto paragone – che in realtà tale non è – tra l'attore e , terrorista di Persona_1 estrema destra autore (benché non risulti una condanna definitiva per tali fatti) della strage di Piazza Fontana.
Tutto l'articolo non trasmoda mai in un attacco personale immotivato a
[...]
ma evidenzia, con toni aspri ma legittimi e motivando la propria opinione, la T_ ritenuta non opportunità della partecipazione dell'attore in qualità di relatore a un seminario sul segreto di Stato.
I toni utilizzati appaiono peraltro consoni al tema trattato e all'interesse pubblico della notizia, che costituisce uno strascico di una questione di indubbia e ovvia risonanza mediatica, quale è quella del caso in cui veniva in rilievo il coinvolgimento Per_2 Cont di agenti del con agenti della per organizzare quello che era sostanzialmente Per_3 un sequestro di persona.
Le opinioni legittime del giornalista sono poi esposte separate dai fatti, che – ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo, sono correttamente riportati, senza quindi che
9 un'indebita sovrapposizione tra opinioni e fatti determini una mistificazione della realtà e induca il lettore a ritenere vero ciò che non lo è.
Come anticipato, neppure il “paragone” con su cui si appuntano le Persona_1 doglianze dell'attore in punto di continenza, travalica il limite.
Si tratta, infatti, soltanto di espediente argomentativo, una reductio ad absurdum, con cui l'autore argomenta la propria opinione sul fatto che avesse tenuto la T_ lezione all'Università di Pavia, senza che tale argomento comporti l'accostamento tra il terrorista di estrema destra e l'attore o, peggio, l'equiparazione tra i Persona_1 due.
Le allusioni potenzialmente sottese a tale argomento rimangono troppo implicite e non immediatamente percepibili perché ad esse possa attribuirsi un contenuto diffamatorio;
e, del resto, la questione non è in alcun modo posta in questi termini della difesa attorea.
Non è, infine, in contrasto con il limite della continenza neppure il riferimento al panopticon, che risulta semplicemente una icastica ed efficace metafora con cui si accostano determnati apparati statali, di cui faceva parte l'attore, a un controllore che tutto vede (tale è il panopticon, carcere fondato sulla perfetta e continua visibilità dei detenuti da parte di un unico sorvegliante centrale che può vederli grazie a una struttura architettonica circolare, ideato da Jeremy Bentham), senza però essere visto.
Ed in effetti il non poter essere visti per quello che è stato definito il “nero sipario” del segreto di Stato è ciò che è successo nel caso e che su ciò si appunti la Per_2 critica giornalistica è perfettamente normale in uno Stato democratico.
8. Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.
Si è già detto che anche rispetto a tale vicenda il giornalista ritiene che fosse T_ stato salvato dal segreto di Stato;
e l'espressione “salvato dal segreto di Stato”, infatti mai utilizzata dalla difesa dei convenuti, che adoperano quella maggiormente neutra di
“beneficiato dal segreto di Stato”, veicola in modo inequivocabile la notizia che, altrimenti, sarebbe stato ritenuto colpevole. T_
Ebbene, ripercorrendo anche in tal caso l'iter giudiziario, stavolta in alcun modo descritto dall'articolista, emerge che così non è perché non si desume che il T_ fosse colpevole rispetto ai reati ascritti e che invece sia stato assolto per via dell'inutilizzabilità delle fonti di prova dovuta al segreto di Stato.
A erano contestati i reati di: partecipazione con ruolo organizzativo Parte_1 all'associazione per delinquere;
concorso in rivelazione di segreti di ufficio per fini di profitto patrimoniale (art. 326, comma 3 c.p.); corruzione propria passiva.
10 La sentenza ex art. 425 c.p.p. del 28.5.2010 del Gup del Tribunale di LA aveva dichiarato “il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato T_
Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p.c
(capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo del insussistenza del fatto per tre pratiche cui T_ risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Capo del Governo;
prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa”. (pag. 10 doc. 8 parte attrice).
Relativamente ai fatti per i quali era stato posto il segreto di Stato (dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Presidente del Consiglio), il Gup scrive che “…la obbligatorietà della declaratoria discende direttamente oltre che dalla norma, dalla interpretazione di questa conseguita alla sentenza della Corte cost. n. 106 del 2009” e prrecisa che “…tutti i fatti ascritti al nel presente procedimento sono omogeni quanto a consistenza e T_ qualificazione delle imputazioni…” (cfr. doc. 7 di parte attrice, da pag. 29).
Con sentenza n. 1265/2011 depositata il 3.5.2012 la Cassazione penale ha confermato la sentenza del Gup di LA, rilevando, quanto alle pratiche relativamente alle quali era stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione per l'esistenza del segreto di Stato, che per tali pratiche la secretazione degli atti costituiva una barriera conoscitiva insormontabile.
Se, allora, nel caso può affermarsi che il segreto di Stato ha salvato Per_2 [...] erché in assenza di questo egli era stato condannato (e dalle motivazioni della T_ sentenza della Cassazione del 2014 emerge che la condanna sarebbe stata con tutta probabilità confermata in sede di legittimità), lo stesso non può dirsi con riguardo al caso dei c.d. dossieraggi Telecom, che ha trovato definizione con la sentenza n.
1265/2011.
In realtà, in tal caso il segreto di Stato ha impedito ogni conoscenza dei fatti, che mai sono stati conosciuti, contrariamente a quanto accaduto nel caso e nulla Per_2 autorizza a ritenere, come invece fa l'articolo, che, qualora le fonti di prova coperte da segreto fossero state conoscibili, sarebbe stato condannato;
anzi, le Parte_1 affermazioni del Gup di LA sopra riportate lasciano pensare – ma è evidente che ci si può limitare ad una mera supposizione in proposito – l'esatto contrario.
11 Ne deriva che, in parte qua – e precisamente laddove il giornalista afferma che T_ era stato “salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. MA, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato” – la libertà di critica del convenuto non risulta scriminata, poiché si fonda – anche – su un fatto che non risponde al requisito della verità.
Non può perciò in alcun modo affermarsi la legittimità dell'opinione del giornalista per cui il avrebbe commesso i reati ascrittigli nel processo Telecom, poiché si T_ tratta di un'opinione che non si fonda su fatti veri o putativamente tali;
altrimenti, si legittimerebbero condanne mediatiche non fondate su un accertamento dei fatti in sede giudiziale.
Ne consegue che la propalazione di detta critica certamente lesiva della reputazione e dell'onore dell'attore, non risulta, limitatamente al profilo sopra richiamato, scriminata e torna a colorarsi di illiceità.
Deve perciò accertarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 185, CP_1 comma 2, c.p., sussistendo sia l'elemento materiale del reato di diffamazione aggravato dall'utilizzo della mezzo della stampa, ex art. 595, comma 3, c.p., sia l'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico.
La responsabilità del giornalista comporta, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/1948, la responsabilità dell'editore in solido con il giornalista per il reato, incidentalmente accertato in questa sede, commesso col mezzo della stampa.
Ancora, va affermata la responsabilità del direttore per omesso Controparte_2 controllo colposo.
In proposito, la S.C. afferma che “La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014 (Rv. 631162 - 01).
Il direttore avrebbe, dunque, dovuto verificare la verità dei fatti posti a base della critica e, non avendolo fatto, è responsabile dei danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa derivata dalla pubblicazione dell'articolo.
12 Al contrario, non è possibile ritenere, non essendo emerso alcun elemento nel senso di ritenere sussistente un dolo generico, neppure nella specie del dolo eventuale, in capo al convenuto , che egli abbia concorso dolosamente nel delitto di CP_2 diffamazione.
9. Deve quindi procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante all'attore, tenuto conto dei limiti entro i quali è stata riconosciuta la portata diffamatoria dell'articolo in questione e secondo i criteri dettati dalle tabelle milanesi sul punto (“In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di LA, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva
o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567 - 01).
Detti criteri sono: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
reiterazione della condotta;
collocazione dell'articolo, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo; intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo di diffusione;
risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale).
In base a detti criteri, la diffamazione viene, nelle tabelle milanesi, collocata in cinque diverse categorie: diffamazione di tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale gravità.
Per la prima categoria, il risarcimento va da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00; per la seconda, da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00; per la terza, da euro 23.498,00 ad euro
35.247,00; per la quarta, da € 35.247,00 ad euro 58.745,00; per la quinta, da € 58.745.
Considerato che l'attore era sì un soggetto noto al pubblico – proprio per le stesse vicende rievocate nell'articolo – e che ricopriva incarichi istituzionali, ma che egli era in pensione, che si tratta di un singolo articolo, che l'articolo era collocato sì in un
13 giornale a tiratura nazionale ma alle pagg. 14 e 15 della sezione di cronaca, in basso, che non risulta che la notizia abbia avuto grande risonanza mediatica, che non sono state provate conseguenze particolari sulla vita del diffamato e, infine, che la reputazione del diffamato era già in parte compromessa a causa dei procedimenti penali di cui si è dato conto, si ritiene equo collocare l'ipotesi diffamatoria in discorso nella categoria delle diffamazioni di modesta gravità.
In conclusione, e tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, il risarcimento del danno va liquidato in € 12.000,00, da devalutarsi alla data dell'evento e da rivalutarsi con interessi alla data della presente decisione (cfr. S.U. 1712/1995).
10. Va aggiunta, ai sensi dell'art. 12 l. n. 47/1948, la somma di € 2.400, pari a 1/5 dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (importo tendenzialmente calcolato in una percentuale da 1/8 a 1/3 del risarcimento liquidato a titolo di danno, secondo le tabelle milanesi).
Considerato che il direttore è responsabile per concorso colposo mediante omissione di controllo, al pagamento di detta somma va condannato solamente il convenuto
, in applicazione del principio di diritto per cui “La sanzione pecuniaria, CP_1 prevista dall'art. 12 della l. n. 47 del 1948 nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16054 del 29/07/2015 (Rv. 636182 - 01).
11. Vista la richiesta attorea e ritenuti sussistenti i presupposti per un risarcimento in forma specifica, in applicazione dell'art. 2058 c.c. va disposta la condanna dei convenuti alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in una pagina a scelta dei convenuti del quotidiano con un richiamo in prima pagina (“si pubblica a pag. x il dispositivo della sentenza n. ___ del Tribunale di Ravenna relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021”), con l'indicazione che sarà possibile leggere la sentenza per esteso in un'apposita sezione online del giornale.
Nell'edizione online, all'apertura della pagina web, dovrà comparire un pop up recante la seguente dicitura: “clicca qui per leggere la sentenza per esteso relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021”.
La pubblicazione dovrà avvenire per 3 giorni consecutivi.
14 Si ritiene di disporre la condanna alla pubblicazione solamente sul Fatto Quotidiano e non anche su altre testate, non risultando che la notizia falsa su cui si fonda la critica sia stata ripresa da altri quotidiani.
12. Le spese legali vanno liquidate come da dispositivo (scaglione di valore euro 5.201
– euro 26.000; valori compresi tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia) e vanno così regolate: condanna del convenuto alla CP_1 refusione delle spese di lite sostenute dall'attore; compensazione delle spese tra l'attore e i convenuti e la per via della soccombenza Controparte_2 Controparte_14 reciproca, essendo l'attore rimasto soccombente, rispetto a questi convenuti, rispetto alla condanna alla riparazione prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948.
La condanna al pagamento del contributo unificato va limitata al contributo unificato dovuto in base al valore della condanna e non della domanda, chiaramente di valore eccessivo.
Va poi disposta la condanna dei convenuti ex art. 8, comma 4 bis d.lgs 28/2010, vigente ratione temporis, per cui “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”, non avendo gli stessi partecipato alla mediazione in una delle ipotesi di mediazione obbligatoria (cfr. doc. 2 parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta la responsabilità, ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p., in relazione all'art. 595, comma 3, c.p., di per l'offesa alla reputazione di Controparte_1 T_ in relazione a quanto indicato in motivazione;
[...]
b) accerta la responsabilità, ex art. 2043 c.c., di per concorso colposo Controparte_2 omissivo in relazione al medesimo fatto;
c) accerta la responsabilità, ex art. 11 l. n. 47/1948, della Controparte_15
[...]
d) per l'effetto, condanna , la Controparte_1 Controparte_15
e al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
12.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte attrice, oltre devalutazione e interessi come indicato in motivazione;
e) per l'effetto, condanna , ai sensi dell'art. 12 della legge n. Controparte_1
47/1948, al pagamento in favore di della somma di € 2.400,00; Parte_1
15 f) per l'effetto, condanna i convenuti, ai sensi dell'art. 2058 c.c., alla pubblicazione della presente sentenza, con le modalità analiticamente descritte in motivazione;
g) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in € 3.500 oltre c.u. (€ 237), marca, 15%, iva e cpa se dovute Parte_1
e come per legge;
h) compensa le spese tra e i convenuti e Parte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_15
i) condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs 28/2010, i convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 237, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Si comunichi.
5.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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