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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
2 (CF e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Destro e dall'avv. Serena Pomaro ed elettivamente domiciliata a Padova, via Cossa n.10, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Destro;
appellante contro avv. TO ES (C.F. ), C.F._1 in proprio, elettivamente domiciliato a Selvazzano Dentro (PD), via Padova n.
6\D, presso il suo studio;
appellato contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Traverso e Ottavia Pizzo ed elettivamente domiciliata a Livorno, via Borra 35, presso lo studio dei difensori;
appellata pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per 2 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Padova del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta, respinta ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n.
536/2023 Rg pubblicata in data 21.03.2023 pronunciata nella causa n.631/2022
Rg Trib. Padova, a norma degli art. 283 e 351 cpc e quindi la sua esecuzione se già iniziata, ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nei motivi dell'atto d'appello:
Nel merito: In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza
n.536/2023 Rg pubblicata in data 21.03.2023 pronunciata nella causa
n.631/2023 Rg Trib. Padova, Voglia la Corte d'Appello di Venezia annullare
l'impugnata sentenza;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere le eccezioni, conclusioni e domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi:
Nel merito:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, accertata la responsabilità professionale del convenuto per tutte le motivazioni esposte in citazione, condannare il convenuto al rimborso in favore di parte attrice della somma di Euro 58.514,08 e/o quella diversa che emergerà dall'istruttoria in misura non superiore ad Euro 250.000,00 (fascia di competenza cui fa riferimento il contributo unificato versato), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditore in favore dell'attrice;
In via istruttoria:
Si richiamano i documenti prodotti in causa e si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie di prova per testi affinché non si debbano ritenere rinunciate con particolare riguardo ai capitoli indicati in seconda memoria istruttoria attorea del 18.01.2023:
1) Vero che nel corso di vigenza del contratto di locazione stipulato in data 8
pagina 2 di 13 Aprile 1997 tra Biasio Parte_2 Controparte_2 cessato il 31 dicembre 2011, il Sig titolare della ditta locatrice, fece CP_2 eseguire un intervento di tinteggiatura con distacco dei collarini dei pluviali;
2) Vero che, in relazione alle circostanze di luogo e tempo di cui al cap. 1), ed anche in epoca successiva, la ditta locatrice CP_2 Controparte_2 fece riposizionare i collarini dei pluviali nella loro sede;
[...]
Sul cap. 1) e 2) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...] e (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1 residente in [...].
3) Vero che nel corso di vigenza del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 tra Controparte_3
e cessato il 31 dicembre 2011, in occasione della potatura di piante ordinata dal
Sig sul fondo confinante con quello locato a CP_2 Parte_2 si verificò la caduta di un albero a ridosso della recinzione e di una finestra dell'immobile locato;
Sul cap. 3) si indica a teste (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1 residente in [...].
4) Vero che la ditta prima di concedere Controparte_2
l'immobile di sua proprietà in locazione alla con contratto Parte_2 stipulato in data 8 aprile 1997, utilizzava l'immobile oggetto di locazione per svolgervi attività di lavorazione di metalli e lamiere;
5) Vero che sulla pavimentazione dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato tra la e la Parte_2 Controparte_2 in data 8 aprile 1997 e consegnato in pari data, fu riscontrata la presenza di fori, macchie di olio e materiali di lavorazione;
Sul cap. 4) e 5) si indica a teste il Sig. , ed Testimone_3 Testimone_2
(dipendente 2 residente in [...]
17/a.
6) Vero che la fotocellula del cancello dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato tra la e la Pt_2 Parte_1 Controparte_2 in data del 8 aprile 1997 e consegnato in pari data, era rotta e non
[...]
pagina 3 di 13 funzionante;
7) Vero che durante il rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e cessato il 31 Controparte_2 dicembre 2011, la sostituì la centralina elettrica del Pt_2 Parte_1 cancello dell'immobile;
8) Vero che durante il rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e cessato il 31 Controparte_2 dicembre 2011, la effettuò la Controparte_2 manutenzione del cancello elettrico dell'immobile;
Sul cap. 6), 7) e 8) si indica a teste (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1
, residente in [...].
[...]
9) Vero che in vigenza del rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e
[...] Controparte_2 cessato il 31 dicembre 2011, si manifestarono infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto dell'immobile e la caduta dei pannelli del controsoffitto;
Sul cap. 6), 7), 8) e 9) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...]
Medole (MN) via Ester Martini 41 e (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1
residente in [...].
[...]
10) Vero che l'immobile, oggetto del contratto di locazione intercorso tra la Pt_2
e la fu consegnato in Parte_1 CP_2 Controparte_2 data 8 aprile 1997 dalla locatrice ritinteggiato nei locali uffici e officina;
11) Vero che la provvide, in data 8 aprile 1997 e nei giorni Parte_2 seguenti, a tinteggiare i locali uffici e officina dell'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 con Biasio Controparte_2
[...]
Sul cap. 10) e 11) si indica a teste il Sig. , la Sig.ra Testimone_3 Tes_4
(dipendente 2 Car Snc di Masiero I.) e il Sig. (dipendente 2
[...] Testimone_2
residente in [...]. Parte_1
12) Vero che l'impianto di potenza dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 tra e la Parte_2 CP_2
era fuori norma;
CP_2 CP_2 CP_2
pagina 4 di 13 Sul cap. 12) si indica a teste il Sig. , e il Sig. Testimone_3 [...]
(dipendente 2 Car Snc di Masiero I.) residente in [...]
Castelliviero 17/a.
13) Vero che in vigenza contratto di locazione, stipulato in data 8 aprile 1997 tra
e cessato il 31 Controparte_3 dicembre 2011, la effettuò la Controparte_2 manutenzione degli impianti dell'immobile locato;
Sul cap. 13) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...]
Parte Ester Martini 41 e (dipendente 2 residente Testimone_2 Parte_1 in Mirano (VE) via Castelliviero 17/a, Sig.ri (dipendente 2 Testimone_5 [...]
residente in [...]. Parte_1
Riservata ogni ulteriore produzione documentale e/o istanza istruttoria, deduzione, eccezione e domanda in termini autorizzati.
Per TO ES
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare le domande tutte proposte dall'appellante per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 536/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova in data
21.03.2023 a definizione del procedimento civile n. 631/2022 RG.
Ulteriormente nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta, anche solo in parte, la domanda attorea, condannare in qualità di compagnia Controparte_1 assicuratrice in forza della polizza di responsabilità professionale agli atti, a tenere manlevato lo scrivente legale da ogni e qualsiasi somma che dovesse essere condannato a corrispondere all'attrice, come da conclusioni già formulate da questa parte nel corso del procedimento di primo grado.
Condannarsi altresì parte attrice appellante ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., attesa la temerarietà della lite proposta.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite del presente procedimento a carico dell'attore, nel caso di accoglimento delle conclusioni nel merito in via principale, ed in ogni altro caso di soccombenza, anche solo parziale,
a carico di Controparte_1
pagina 5 di 13 In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconferenti in relazione ai motivi di appello, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione in appello.
Per Controparte_1
Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'appello, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
i. in via principale, rigettare lì appello interposto nei confronti della sentenza n.
536/2023 RG del Tribunale di Padova, Sezione seconda Civile, Gu Dr. Roberto
Beghini, emessa il 21.03.2023, pubblicata il 21.03.2023, Repert. n. 1238/2023 del 22/03/2023, in causa RG n. 631/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la impugnata sentenza;
ii. in via di subordine e nel merito: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell' , accertare e Parte_3 dichiarare che le polizze GT2C278712P-LB e GT1C069987P-LB non sono operative nel caso di specie per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta di prime cure e nella comparsa di appello;
iii. in via di estremo subordine, sempre nel merito: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell' e Parte_3 di ritenuta operatività di una delle coperture azionate, contenere l'obbligazione di manleva di (i) nei limiti della sola quota di Controparte_1 responsabilità direttamente imputabile all' (ii) in ragione del massimale, Parte_3 dedotta la franchigia e in ragione delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile,
(iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dell' o da altri per lo stesso rischio ovvero, in Parte_3 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa declaratoria della perdita di indennizzo ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. e/o
pagina 6 di 13 in ogni caso di riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
1893 c.c., anche in via di equità e giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio
In via istruttoria, ci si riporta alle memorie ex art. 183 vi° comma cpc ritualmente
e tempestivamente depositate.
Fatto e ragioni della decisione
1. 2 Car snc evocava in giudizio davanti al Tribunale di Padova l'avv. TO
ES chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 58.514,08 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa degli errori professionali dallo stesso commessi sia nella causa civile R.G. n. 6988/2013, definita con sentenza n.
2235/2018 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte di appello di Venezia, sia per aver omesso di opporsi all'ingiunzione di pagamento di euro 9.691,45, notificata il 21.6.2016 da negli anni Controparte_4
2012-2015, relativi al capannone artigianale sito in Piazzola Sul Brenta (Pd), via
P. P. Pasolini 14, in tali anni condotto in locazione da tale , alla quale Persona_1 era poi subentrata l'attrice.
2 Car snc chiedeva, infine, anche la restituzione delle somme pagate all'avv.
ES a seguito del decreto ingiuntivo n. 1140/2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova, e del decreto ingiuntivo n. 1073/2018 emesso dal
Giudice di pace di Padova.
2. L'avvocato TO ES, nel costituirsi, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e la sussistenza di ogni sua responsabilità e formulava domanda riconvenzionale relativamente al danno conseguito all'aumento del premio assicurativo (euro 1.529,00) per l'anno successivo. Chiedeva, infine, la chiamata in manleva della sua compagnia assicuratrice Controparte_1
[...]
3. Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree ed eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa ritenendo che prima della sottoscrizione della stessa l'avv. ES fosse al corrente di
“circostanze” che avrebbero potuto dare origine a una richiesta di risarcimento.
pagina 7 di 13 4. Con sentenza n. 536/2023 il Tribunale di Padova rigettava tutte le domande principali e la domanda riconvenzionale, condannando 2 Car snc a rifondere le spese di giudizio al convenuto e alla terza chiamata.
4.1 Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree rilevando che:
- con riguardo all'esito del giudizio civile R.G. n. 6988/2013, secondo il principio della ragione più liquida, detto procedimento civile non era ancora terminato, stante la pendenza del giudizio di cassazione, e non risultava provato che 2
Car snc, nelle more, avesse pagato alcuna somma alla locatrice e, CP_2 pertanto, che avesse subito un danno patrimoniale;
- quanto alla somma pagata all'avv. ES a seguito del decreto ingiuntivo n.
1073/2018, tale ingiunzione era stata pronunziata nei confronti di CP_5
e non di 2 Car snc. Inoltre, il decreto non era stato opposto e, al pari
[...] del decreto ingiuntivo n. 1140/2018, aveva, quindi, acquistato autorità di giudicato ex art. 647 c.p.c., sicché nessuna ripetizione era ammissibile;
Parte
- quanto all'ingiunzione emessa da nei confronti di 2 per i consumi CP_4 idrici e il servizio rifiuti negli anni 2012-2015, l'attrice si era limitata a lamentare il comportamento meramente omissivo dell'avv. ES, senza minimamente allegare i motivi per i quali l'opposizione sarebbe stata accolta.
5. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione 2 Car snc la quale afferma che:
1) la circostanza che la società non avesse, allo stato, subito un danno patrimoniale non costituirebbe un valido elemento per ritenere che l'attività dell'appellato nella causa R.G. n. 6988/2013, sia immune da errori, stante la mancata diligenza dell'avv. ES, il quale aveva formulato capitoli di prova generici e inammissibili, incidendo in tal modo negativamente sull'esito della controversia, mentre i testi citati avrebbero potuto confermare che i danni all'immobile, oggetto di causa, contestati dalla società locatrice, erano infondati e riconducibili alla vetustà del capannone industriale locato e alla carente manutenzione straordinaria da parte della locatrice. Inoltre, se il Tribunale avesse ammesso la prova per testi, avrebbe potuto avere a disposizione un'istruttoria pagina 8 di 13 completa al fine di verificare la sussistenza della violazione del dovere di diligenza da parte del convenuto;
2) l'accoglimento del primo motivo di appello dovrebbe portare alla condanna dell'appellato a restituire a 2 Car snc quanto dallo stesso ottenuto a seguito delle due procedure esecutive promosse a seguito del decreto ingiuntivo n. 1140/2018
e del decreto ingiuntivo n. 1073/2018;
3) il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria relativa alla mancata opposizione all'ingiunzione di pagamento di euro 9.691,45, notificata da CP_4 il 21.6.2016 per consumi idrici e servizio rifiuti dal 2012 al 2015 relativi al capannone artigianale sito a Piazzola Sul Brenta, avrebbe errato nel valutare le prove documentali prodotte da parte appellante che dimostrerebbero che l'avv.
ES, contrariamente a quanto richiesto da , e senza addurre Controparte_5 motivi fondati, non aveva svolto nessuna opposizione al decreto ingiuntivo, mentre, se avesse svolto tempestiva opposizione all'ingiunzione di , CP_4 chiedendo l'accertamento della fondatezza del credito (per forniture) oltre che l'esatta quantificazione, o se avesse, comunque, contattato , dopo la CP_4 notifica dell'ingiunzione, per svolgere le opportune verifiche/indagini sul credito da questa asseritamente vantato e avesse ricercato una soluzione (financo bonaria) con , volta al rientro dell'eventuale credito al fine di scongiurare CP_4 il pericolo di una azione esecutiva, 2 CAR snc non avrebbe subito la procedura esecutiva mobiliare.
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
6.1 Infondato è il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante asserisce che la condotta dell'avv. ES sarebbe negligente per non avere formulato capitoli di prova ammissibili nel giudizio R.G. n. 6988/2013, definito con la sentenza n. 2235/2018 del Tribunale di Padova, negligenza che avrebbe inciso negativamente sull'esito del giudizio.
Premesso che, come rilevato dal Tribunale, allo stato, l'appellante non ha subito nessun danno patrimoniale, si osserva che dall'esame degli atti relativi alla suddetta causa si evince che le prove orali richieste da 2 Car snc non apparivano determinanti ai fini dell'esito del giudizio, tanto che anche il successivo difensore,
pagina 9 di 13 in sede di appello, non aveva formulato alcuna critica in ordine alla mancata ammissione delle stesse.
Preme evidenziare che la domanda formulata da locatrice CP_2 dell'immobile condotto in locazione da 2 Car snc, aveva ad oggetto non soltanto i numerosi danni rilevati all'immobile locato dopo il rilascio da parte della conduttrice, ma anche il 50% delle imposte di registro anticipate dalla CP_2 ed euro 8.349,00, oltre interessi, per canoni non corrisposti dalla conduttrice.
La causa era stata preceduta da un ATP, richiesto dalla locatrice, volto proprio ad accertare la sussistenza dei danni lamentati, nel corso del quale vi era stato ampio esame delle doglianze delle due parti coinvolte e delle osservazioni formulate dai rispettivi consulenti di parte.
Il Tribunale, in detta sentenza, ha motivato il suo convincimento proprio sulla base degli esiti della CTU e ha riconosciuto solo in misura limitata i danni lamentati dalla società . CP_2
La responsabilità della conduttrice è stata ritenuta sussistente dal Tribunale dopo avere puntualmente esaminato e valutato gli esiti dell'ATP, in particolare i danni accertati dal CTU, geom. tenendo in debita considerazione la tipologia Per_2 dei danni riscontrati e la loro riconducibilità all'attività svolta dalla conduttrice all'interno dell'immobile locato, nonché la descrizione dell'immobile effettuata nel contratto.
Dalla lettura della consulenza redatta dal geom. emerge con chiarezza Per_2 che il consulente aveva esaminato anche le problematiche sollevate dalla conduttrice, in relazione alle quali erano stati formulati i capitoli di prova non ammessi nel successivo giudizio (pluviali; aloni di vernice;
danni alla recinzione a seguito di operazioni di potatura;
danni alla pavimentazione;
stato dell'immobile e del cancello elettrico;
infiltrazioni).
In definitiva, i capitoli di prova per testi non ammessi nel corso di quel giudizio non avrebbero avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del Tribunale, stante la natura prettamente tecnico-peritale della vicenda, e non possono, pertanto, avere alcun rilievo in questo procedimento al fine di affermare la sussistenza della responsabilità professionale dell'appellato.
pagina 10 di 13 D'altra parte, l'appellante neanche si premura di individuare la corretta formulazione dei capitoli che ne avrebbe permesso l'ammissibilità, atteso che, sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio, 2 Car si è limitata a chiedere l'ammissione della prova testimoniale, che, a suo dire, metterebbe a disposizione del giudicante un'istruttoria completa al fine di verificare la sussistenza della violazione del dovere di diligenza da parte dell'avv. ES, riproponendo, sostanzialmente, la medesima formulazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento R.G. n. 6988/2013.
Infatti, i capitoli di prova di cui l'appellante chiede l'ammissione scontano le medesime carenze già evidenziate nel predetto giudizio, nonché in quello di primo grado, in quanto, al di là della mera indicazione della data di stipula del contratto di locazione e della data di cessazione del contratto, non individuano temporalmente le circostanze allegate (1-2-3-7-8-9-11-13) e chiedono al teste di esprimere un giudizio (12). Gli ulteriori capitoli appaiono irrilevanti alla luce di quanto previsto nel contratto di locazione, dove la stessa conduttrice dava atto del buon stato di manutenzione dell'immobile, e di quanto accertato in sede di
ATP.
6.2 Inammissibile, ancor prima che infondato, è il secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha rigettato la domanda affermando che i due decreti ingiuntivi erano divenuti ormai definitivi e che quello n. 1073/2018 riguardava altro soggetto rispetto all'attrice.
L'appellante, invece che confrontarsi con la motivazione della sentenza, si limita a pretendere la restituzione delle somme oggetto delle due ingiunzioni, restituzione che dovrebbe conseguire all'accoglimento del primo motivo di appello.
Al di là dell'inammissibilità del motivo di impugnazione, per come formulato, si osserva che il decreto ingiuntivo n. 1073/2018 riguardava i compensi dovuti all'avv. ES da , persona fisica, per l'assistenza prestata al Controparte_5 predetto in alcuni procedimenti penali, mentre il decreto ingiuntivo n. 1140/2018 aveva ad oggetto prestazioni professionali svolte dall'appellato in favore di 2 Car snc per attività completamente estranee ai fatti oggetto di causa e per i quali nessuna responsabilità professionale dell'avv. ES veniva contestata.
pagina 11 di 13 Non è dato comprendere, quindi, in base a quale norma o principio di diritto l'avv.
ES dovrebbe restituire alla società appellante quanto ottenuto sulla base di detti decreti ingiuntivi.
6.3 Quanto alla mancata opposizione all'ingiunzione emessa da (euro CP_4
Parte 9.691,45) nei confronti della società appellante, anche nel presente grado, 2 lamenta che l'avv. ES avrebbe tenuto un comportamento omissivo, senza, però, allegare i motivi in base ai quali si possa ritenere, alla stregua di criteri probabilistici, che l'opposizione sarebbe stata accolta.
Peraltro, dalla lettura della documentazione in atti risulta che le somme che CP_4
Parte pretendeva da 2 erano dovute e non vi era margine per contestarle. Si trattava, infatti di somme relative a consumi idrici e servizio rifiuti relativi all'anno
2012 e all'anno 2015, nel periodo durante il quale l'immobile era detenuto in locazione da 2 Car snc.
Inoltre, l'avv. ES aveva rinunciato al mandato in data 16.8.2016, dopo avere fornito alla società tutte le indicazioni utili per non pregiudicarne la difesa (doc. 8
e 9 fascicolo appellato), quando non erano decorsi ancora i termini per impugnare l'ingiunzione di pagamento.
6.4 Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e 2 Car snc, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. ES e di Controparte_1 liquidate come in dispositivo (valore della controversia euro 58.514,08), tra valori minimi e medi, stante la semplicità delle questioni trattate, e senza fase istruttoria.
Circa le spese della terza chiamata si richiama il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o
pagina 12 di 13 abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23948/2019).
La chiamata della compagnia assicurativa non appare palesemente arbitraria e pertanto non si sottrae alla regola sopra richiamata.
6.5 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da 2 Car snc di Masiero I.;
- condanna 2 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
TO ES liquidate in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- condanna 2 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 7.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
2 (CF e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Destro e dall'avv. Serena Pomaro ed elettivamente domiciliata a Padova, via Cossa n.10, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Destro;
appellante contro avv. TO ES (C.F. ), C.F._1 in proprio, elettivamente domiciliato a Selvazzano Dentro (PD), via Padova n.
6\D, presso il suo studio;
appellato contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Traverso e Ottavia Pizzo ed elettivamente domiciliata a Livorno, via Borra 35, presso lo studio dei difensori;
appellata pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per 2 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Padova del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta, respinta ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n.
536/2023 Rg pubblicata in data 21.03.2023 pronunciata nella causa n.631/2022
Rg Trib. Padova, a norma degli art. 283 e 351 cpc e quindi la sua esecuzione se già iniziata, ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nei motivi dell'atto d'appello:
Nel merito: In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza
n.536/2023 Rg pubblicata in data 21.03.2023 pronunciata nella causa
n.631/2023 Rg Trib. Padova, Voglia la Corte d'Appello di Venezia annullare
l'impugnata sentenza;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere le eccezioni, conclusioni e domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi:
Nel merito:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, accertata la responsabilità professionale del convenuto per tutte le motivazioni esposte in citazione, condannare il convenuto al rimborso in favore di parte attrice della somma di Euro 58.514,08 e/o quella diversa che emergerà dall'istruttoria in misura non superiore ad Euro 250.000,00 (fascia di competenza cui fa riferimento il contributo unificato versato), oltre agli interessi dal fatto al saldo creditore in favore dell'attrice;
In via istruttoria:
Si richiamano i documenti prodotti in causa e si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie di prova per testi affinché non si debbano ritenere rinunciate con particolare riguardo ai capitoli indicati in seconda memoria istruttoria attorea del 18.01.2023:
1) Vero che nel corso di vigenza del contratto di locazione stipulato in data 8
pagina 2 di 13 Aprile 1997 tra Biasio Parte_2 Controparte_2 cessato il 31 dicembre 2011, il Sig titolare della ditta locatrice, fece CP_2 eseguire un intervento di tinteggiatura con distacco dei collarini dei pluviali;
2) Vero che, in relazione alle circostanze di luogo e tempo di cui al cap. 1), ed anche in epoca successiva, la ditta locatrice CP_2 Controparte_2 fece riposizionare i collarini dei pluviali nella loro sede;
[...]
Sul cap. 1) e 2) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...] e (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1 residente in [...].
3) Vero che nel corso di vigenza del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 tra Controparte_3
e cessato il 31 dicembre 2011, in occasione della potatura di piante ordinata dal
Sig sul fondo confinante con quello locato a CP_2 Parte_2 si verificò la caduta di un albero a ridosso della recinzione e di una finestra dell'immobile locato;
Sul cap. 3) si indica a teste (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1 residente in [...].
4) Vero che la ditta prima di concedere Controparte_2
l'immobile di sua proprietà in locazione alla con contratto Parte_2 stipulato in data 8 aprile 1997, utilizzava l'immobile oggetto di locazione per svolgervi attività di lavorazione di metalli e lamiere;
5) Vero che sulla pavimentazione dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato tra la e la Parte_2 Controparte_2 in data 8 aprile 1997 e consegnato in pari data, fu riscontrata la presenza di fori, macchie di olio e materiali di lavorazione;
Sul cap. 4) e 5) si indica a teste il Sig. , ed Testimone_3 Testimone_2
(dipendente 2 residente in [...]
17/a.
6) Vero che la fotocellula del cancello dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato tra la e la Pt_2 Parte_1 Controparte_2 in data del 8 aprile 1997 e consegnato in pari data, era rotta e non
[...]
pagina 3 di 13 funzionante;
7) Vero che durante il rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e cessato il 31 Controparte_2 dicembre 2011, la sostituì la centralina elettrica del Pt_2 Parte_1 cancello dell'immobile;
8) Vero che durante il rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e cessato il 31 Controparte_2 dicembre 2011, la effettuò la Controparte_2 manutenzione del cancello elettrico dell'immobile;
Sul cap. 6), 7) e 8) si indica a teste (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1
, residente in [...].
[...]
9) Vero che in vigenza del rapporto di locazione intercorso tra Parte_2
iniziato l'8 aprile 1997 e
[...] Controparte_2 cessato il 31 dicembre 2011, si manifestarono infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto dell'immobile e la caduta dei pannelli del controsoffitto;
Sul cap. 6), 7), 8) e 9) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...]
Medole (MN) via Ester Martini 41 e (dipendente 2 Testimone_2 Parte_1
residente in [...].
[...]
10) Vero che l'immobile, oggetto del contratto di locazione intercorso tra la Pt_2
e la fu consegnato in Parte_1 CP_2 Controparte_2 data 8 aprile 1997 dalla locatrice ritinteggiato nei locali uffici e officina;
11) Vero che la provvide, in data 8 aprile 1997 e nei giorni Parte_2 seguenti, a tinteggiare i locali uffici e officina dell'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 con Biasio Controparte_2
[...]
Sul cap. 10) e 11) si indica a teste il Sig. , la Sig.ra Testimone_3 Tes_4
(dipendente 2 Car Snc di Masiero I.) e il Sig. (dipendente 2
[...] Testimone_2
residente in [...]. Parte_1
12) Vero che l'impianto di potenza dell'immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato in data 8 aprile 1997 tra e la Parte_2 CP_2
era fuori norma;
CP_2 CP_2 CP_2
pagina 4 di 13 Sul cap. 12) si indica a teste il Sig. , e il Sig. Testimone_3 [...]
(dipendente 2 Car Snc di Masiero I.) residente in [...]
Castelliviero 17/a.
13) Vero che in vigenza contratto di locazione, stipulato in data 8 aprile 1997 tra
e cessato il 31 Controparte_3 dicembre 2011, la effettuò la Controparte_2 manutenzione degli impianti dell'immobile locato;
Sul cap. 13) si indicano a testi i Sig.ri residente in [...]
Parte Ester Martini 41 e (dipendente 2 residente Testimone_2 Parte_1 in Mirano (VE) via Castelliviero 17/a, Sig.ri (dipendente 2 Testimone_5 [...]
residente in [...]. Parte_1
Riservata ogni ulteriore produzione documentale e/o istanza istruttoria, deduzione, eccezione e domanda in termini autorizzati.
Per TO ES
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare le domande tutte proposte dall'appellante per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 536/2023 emessa dal Tribunale Civile di Padova in data
21.03.2023 a definizione del procedimento civile n. 631/2022 RG.
Ulteriormente nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta, anche solo in parte, la domanda attorea, condannare in qualità di compagnia Controparte_1 assicuratrice in forza della polizza di responsabilità professionale agli atti, a tenere manlevato lo scrivente legale da ogni e qualsiasi somma che dovesse essere condannato a corrispondere all'attrice, come da conclusioni già formulate da questa parte nel corso del procedimento di primo grado.
Condannarsi altresì parte attrice appellante ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., attesa la temerarietà della lite proposta.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite del presente procedimento a carico dell'attore, nel caso di accoglimento delle conclusioni nel merito in via principale, ed in ogni altro caso di soccombenza, anche solo parziale,
a carico di Controparte_1
pagina 5 di 13 In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconferenti in relazione ai motivi di appello, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione in appello.
Per Controparte_1
Piaccia a questa Ecc.ma Corte d'appello, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
i. in via principale, rigettare lì appello interposto nei confronti della sentenza n.
536/2023 RG del Tribunale di Padova, Sezione seconda Civile, Gu Dr. Roberto
Beghini, emessa il 21.03.2023, pubblicata il 21.03.2023, Repert. n. 1238/2023 del 22/03/2023, in causa RG n. 631/2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la impugnata sentenza;
ii. in via di subordine e nel merito: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell' , accertare e Parte_3 dichiarare che le polizze GT2C278712P-LB e GT1C069987P-LB non sono operative nel caso di specie per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta di prime cure e nella comparsa di appello;
iii. in via di estremo subordine, sempre nel merito: per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell' e Parte_3 di ritenuta operatività di una delle coperture azionate, contenere l'obbligazione di manleva di (i) nei limiti della sola quota di Controparte_1 responsabilità direttamente imputabile all' (ii) in ragione del massimale, Parte_3 dedotta la franchigia e in ragione delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile,
(iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dell' o da altri per lo stesso rischio ovvero, in Parte_3 subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa declaratoria della perdita di indennizzo ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. e/o
pagina 6 di 13 in ogni caso di riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
1893 c.c., anche in via di equità e giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio
In via istruttoria, ci si riporta alle memorie ex art. 183 vi° comma cpc ritualmente
e tempestivamente depositate.
Fatto e ragioni della decisione
1. 2 Car snc evocava in giudizio davanti al Tribunale di Padova l'avv. TO
ES chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 58.514,08 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa degli errori professionali dallo stesso commessi sia nella causa civile R.G. n. 6988/2013, definita con sentenza n.
2235/2018 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte di appello di Venezia, sia per aver omesso di opporsi all'ingiunzione di pagamento di euro 9.691,45, notificata il 21.6.2016 da negli anni Controparte_4
2012-2015, relativi al capannone artigianale sito in Piazzola Sul Brenta (Pd), via
P. P. Pasolini 14, in tali anni condotto in locazione da tale , alla quale Persona_1 era poi subentrata l'attrice.
2 Car snc chiedeva, infine, anche la restituzione delle somme pagate all'avv.
ES a seguito del decreto ingiuntivo n. 1140/2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova, e del decreto ingiuntivo n. 1073/2018 emesso dal
Giudice di pace di Padova.
2. L'avvocato TO ES, nel costituirsi, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e la sussistenza di ogni sua responsabilità e formulava domanda riconvenzionale relativamente al danno conseguito all'aumento del premio assicurativo (euro 1.529,00) per l'anno successivo. Chiedeva, infine, la chiamata in manleva della sua compagnia assicuratrice Controparte_1
[...]
3. Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree ed eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa ritenendo che prima della sottoscrizione della stessa l'avv. ES fosse al corrente di
“circostanze” che avrebbero potuto dare origine a una richiesta di risarcimento.
pagina 7 di 13 4. Con sentenza n. 536/2023 il Tribunale di Padova rigettava tutte le domande principali e la domanda riconvenzionale, condannando 2 Car snc a rifondere le spese di giudizio al convenuto e alla terza chiamata.
4.1 Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree rilevando che:
- con riguardo all'esito del giudizio civile R.G. n. 6988/2013, secondo il principio della ragione più liquida, detto procedimento civile non era ancora terminato, stante la pendenza del giudizio di cassazione, e non risultava provato che 2
Car snc, nelle more, avesse pagato alcuna somma alla locatrice e, CP_2 pertanto, che avesse subito un danno patrimoniale;
- quanto alla somma pagata all'avv. ES a seguito del decreto ingiuntivo n.
1073/2018, tale ingiunzione era stata pronunziata nei confronti di CP_5
e non di 2 Car snc. Inoltre, il decreto non era stato opposto e, al pari
[...] del decreto ingiuntivo n. 1140/2018, aveva, quindi, acquistato autorità di giudicato ex art. 647 c.p.c., sicché nessuna ripetizione era ammissibile;
Parte
- quanto all'ingiunzione emessa da nei confronti di 2 per i consumi CP_4 idrici e il servizio rifiuti negli anni 2012-2015, l'attrice si era limitata a lamentare il comportamento meramente omissivo dell'avv. ES, senza minimamente allegare i motivi per i quali l'opposizione sarebbe stata accolta.
5. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione 2 Car snc la quale afferma che:
1) la circostanza che la società non avesse, allo stato, subito un danno patrimoniale non costituirebbe un valido elemento per ritenere che l'attività dell'appellato nella causa R.G. n. 6988/2013, sia immune da errori, stante la mancata diligenza dell'avv. ES, il quale aveva formulato capitoli di prova generici e inammissibili, incidendo in tal modo negativamente sull'esito della controversia, mentre i testi citati avrebbero potuto confermare che i danni all'immobile, oggetto di causa, contestati dalla società locatrice, erano infondati e riconducibili alla vetustà del capannone industriale locato e alla carente manutenzione straordinaria da parte della locatrice. Inoltre, se il Tribunale avesse ammesso la prova per testi, avrebbe potuto avere a disposizione un'istruttoria pagina 8 di 13 completa al fine di verificare la sussistenza della violazione del dovere di diligenza da parte del convenuto;
2) l'accoglimento del primo motivo di appello dovrebbe portare alla condanna dell'appellato a restituire a 2 Car snc quanto dallo stesso ottenuto a seguito delle due procedure esecutive promosse a seguito del decreto ingiuntivo n. 1140/2018
e del decreto ingiuntivo n. 1073/2018;
3) il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria relativa alla mancata opposizione all'ingiunzione di pagamento di euro 9.691,45, notificata da CP_4 il 21.6.2016 per consumi idrici e servizio rifiuti dal 2012 al 2015 relativi al capannone artigianale sito a Piazzola Sul Brenta, avrebbe errato nel valutare le prove documentali prodotte da parte appellante che dimostrerebbero che l'avv.
ES, contrariamente a quanto richiesto da , e senza addurre Controparte_5 motivi fondati, non aveva svolto nessuna opposizione al decreto ingiuntivo, mentre, se avesse svolto tempestiva opposizione all'ingiunzione di , CP_4 chiedendo l'accertamento della fondatezza del credito (per forniture) oltre che l'esatta quantificazione, o se avesse, comunque, contattato , dopo la CP_4 notifica dell'ingiunzione, per svolgere le opportune verifiche/indagini sul credito da questa asseritamente vantato e avesse ricercato una soluzione (financo bonaria) con , volta al rientro dell'eventuale credito al fine di scongiurare CP_4 il pericolo di una azione esecutiva, 2 CAR snc non avrebbe subito la procedura esecutiva mobiliare.
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
6.1 Infondato è il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante asserisce che la condotta dell'avv. ES sarebbe negligente per non avere formulato capitoli di prova ammissibili nel giudizio R.G. n. 6988/2013, definito con la sentenza n. 2235/2018 del Tribunale di Padova, negligenza che avrebbe inciso negativamente sull'esito del giudizio.
Premesso che, come rilevato dal Tribunale, allo stato, l'appellante non ha subito nessun danno patrimoniale, si osserva che dall'esame degli atti relativi alla suddetta causa si evince che le prove orali richieste da 2 Car snc non apparivano determinanti ai fini dell'esito del giudizio, tanto che anche il successivo difensore,
pagina 9 di 13 in sede di appello, non aveva formulato alcuna critica in ordine alla mancata ammissione delle stesse.
Preme evidenziare che la domanda formulata da locatrice CP_2 dell'immobile condotto in locazione da 2 Car snc, aveva ad oggetto non soltanto i numerosi danni rilevati all'immobile locato dopo il rilascio da parte della conduttrice, ma anche il 50% delle imposte di registro anticipate dalla CP_2 ed euro 8.349,00, oltre interessi, per canoni non corrisposti dalla conduttrice.
La causa era stata preceduta da un ATP, richiesto dalla locatrice, volto proprio ad accertare la sussistenza dei danni lamentati, nel corso del quale vi era stato ampio esame delle doglianze delle due parti coinvolte e delle osservazioni formulate dai rispettivi consulenti di parte.
Il Tribunale, in detta sentenza, ha motivato il suo convincimento proprio sulla base degli esiti della CTU e ha riconosciuto solo in misura limitata i danni lamentati dalla società . CP_2
La responsabilità della conduttrice è stata ritenuta sussistente dal Tribunale dopo avere puntualmente esaminato e valutato gli esiti dell'ATP, in particolare i danni accertati dal CTU, geom. tenendo in debita considerazione la tipologia Per_2 dei danni riscontrati e la loro riconducibilità all'attività svolta dalla conduttrice all'interno dell'immobile locato, nonché la descrizione dell'immobile effettuata nel contratto.
Dalla lettura della consulenza redatta dal geom. emerge con chiarezza Per_2 che il consulente aveva esaminato anche le problematiche sollevate dalla conduttrice, in relazione alle quali erano stati formulati i capitoli di prova non ammessi nel successivo giudizio (pluviali; aloni di vernice;
danni alla recinzione a seguito di operazioni di potatura;
danni alla pavimentazione;
stato dell'immobile e del cancello elettrico;
infiltrazioni).
In definitiva, i capitoli di prova per testi non ammessi nel corso di quel giudizio non avrebbero avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del Tribunale, stante la natura prettamente tecnico-peritale della vicenda, e non possono, pertanto, avere alcun rilievo in questo procedimento al fine di affermare la sussistenza della responsabilità professionale dell'appellato.
pagina 10 di 13 D'altra parte, l'appellante neanche si premura di individuare la corretta formulazione dei capitoli che ne avrebbe permesso l'ammissibilità, atteso che, sia nel giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio, 2 Car si è limitata a chiedere l'ammissione della prova testimoniale, che, a suo dire, metterebbe a disposizione del giudicante un'istruttoria completa al fine di verificare la sussistenza della violazione del dovere di diligenza da parte dell'avv. ES, riproponendo, sostanzialmente, la medesima formulazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento R.G. n. 6988/2013.
Infatti, i capitoli di prova di cui l'appellante chiede l'ammissione scontano le medesime carenze già evidenziate nel predetto giudizio, nonché in quello di primo grado, in quanto, al di là della mera indicazione della data di stipula del contratto di locazione e della data di cessazione del contratto, non individuano temporalmente le circostanze allegate (1-2-3-7-8-9-11-13) e chiedono al teste di esprimere un giudizio (12). Gli ulteriori capitoli appaiono irrilevanti alla luce di quanto previsto nel contratto di locazione, dove la stessa conduttrice dava atto del buon stato di manutenzione dell'immobile, e di quanto accertato in sede di
ATP.
6.2 Inammissibile, ancor prima che infondato, è il secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha rigettato la domanda affermando che i due decreti ingiuntivi erano divenuti ormai definitivi e che quello n. 1073/2018 riguardava altro soggetto rispetto all'attrice.
L'appellante, invece che confrontarsi con la motivazione della sentenza, si limita a pretendere la restituzione delle somme oggetto delle due ingiunzioni, restituzione che dovrebbe conseguire all'accoglimento del primo motivo di appello.
Al di là dell'inammissibilità del motivo di impugnazione, per come formulato, si osserva che il decreto ingiuntivo n. 1073/2018 riguardava i compensi dovuti all'avv. ES da , persona fisica, per l'assistenza prestata al Controparte_5 predetto in alcuni procedimenti penali, mentre il decreto ingiuntivo n. 1140/2018 aveva ad oggetto prestazioni professionali svolte dall'appellato in favore di 2 Car snc per attività completamente estranee ai fatti oggetto di causa e per i quali nessuna responsabilità professionale dell'avv. ES veniva contestata.
pagina 11 di 13 Non è dato comprendere, quindi, in base a quale norma o principio di diritto l'avv.
ES dovrebbe restituire alla società appellante quanto ottenuto sulla base di detti decreti ingiuntivi.
6.3 Quanto alla mancata opposizione all'ingiunzione emessa da (euro CP_4
Parte 9.691,45) nei confronti della società appellante, anche nel presente grado, 2 lamenta che l'avv. ES avrebbe tenuto un comportamento omissivo, senza, però, allegare i motivi in base ai quali si possa ritenere, alla stregua di criteri probabilistici, che l'opposizione sarebbe stata accolta.
Peraltro, dalla lettura della documentazione in atti risulta che le somme che CP_4
Parte pretendeva da 2 erano dovute e non vi era margine per contestarle. Si trattava, infatti di somme relative a consumi idrici e servizio rifiuti relativi all'anno
2012 e all'anno 2015, nel periodo durante il quale l'immobile era detenuto in locazione da 2 Car snc.
Inoltre, l'avv. ES aveva rinunciato al mandato in data 16.8.2016, dopo avere fornito alla società tutte le indicazioni utili per non pregiudicarne la difesa (doc. 8
e 9 fascicolo appellato), quando non erano decorsi ancora i termini per impugnare l'ingiunzione di pagamento.
6.4 Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e 2 Car snc, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. ES e di Controparte_1 liquidate come in dispositivo (valore della controversia euro 58.514,08), tra valori minimi e medi, stante la semplicità delle questioni trattate, e senza fase istruttoria.
Circa le spese della terza chiamata si richiama il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o
pagina 12 di 13 abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 23948/2019).
La chiamata della compagnia assicurativa non appare palesemente arbitraria e pertanto non si sottrae alla regola sopra richiamata.
6.5 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da 2 Car snc di Masiero I.;
- condanna 2 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
TO ES liquidate in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- condanna 2 al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 7.500,00 per Controparte_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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