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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2870/2023 R.G. vertente
fra
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Giampetruzzi ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Santeramo i Colle via Paganini
12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
La (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico e Pierangela CP_2 CP_3
Tolve ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Potenza, Via del
Gallitello n. 47 in virtù di mandato alle liti in atti;
RESISTENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico e Controparte_4 C.F._2
Pierangela Tolve ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Potenza, Via del Gallitello n. 47 in virtù di mandato alle liti in atti;
RESISTENTE
(C.F. ); Controparte_5 C.F._3 RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso di merito, depositato il 30.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente avvocato della , chiedeva la conferma dell'ordinanza cautelare del 28/10/2023 e Controparte_1
dichiarare nulli e privi di effetti e/o, comunque, disapplicare perché illegittimi, gli atti della regione : D.G.R. n. 58/2022 di revoca dell'A.P. n. 76/2020 e della graduatoria CP_1
approvata con D.D. n. 930/2020, e l'affidamento fiduciario dell'incarico di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale all'Avv. , e l'attribuzione Controparte_4
dell'incarico al ricorrente, in ragione della graduatoria;
accertare la nullità e, comunque,
l'illegittimità dell'incarico di Dirigente ad interim dell' assunto prima Controparte_6 sine titulo dall'ex Capo di Gabinetto e poi attribuitogli ex DGR del 14/8/2024 n. 506, in assenza di previsioni normative legittimanti l'investitura ed, anzi, contrariamente alle norme vigenti, ordinandone la cessazione;
ordinare all'amministrazione regionale di conferire al ricorrente Avv. l'incarico triennale di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Parte_1 regionale, con condanna dell'Amministrazione regionale al riconoscimento del corrispondente trattamento economico;
in subordine, condannare l'amministrazione a risarcire il danno subito dall'Avv. nella misura spettante in ragione del Parte_1 trattamento retributivo riconosciuto ai dirigenti di Uffici di grado “A” per il periodo d'impedimento dell'esercizio delle funzioni, oltre interessi di legge e accessori, e disporre il risarcimento del danno patito per il mancato affidamento dell'incarico e la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivato dall'adozione degli atti di cui sopra, ritenuti discriminatori, ritorsivi, vessatori e mobbizzanti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano le parti resistenti impugnando e contestando le deduzioni del ricorrente invocando in via preliminare l'inammissibilità della domanda giudiziale in quanto la fase ex art. 700 c.p.c. finalizzata ad ottenere la concessione di una misura cautelare d'urgenza si è conclusa con l'ordinanza del Collegio in sede di reclamo, con la quale ha statuito il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, rispetto alla presente controversia e, quindi,
l'impossibilità che il giudice ordinario eserciti il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165/2021; nel merito del ricorso sostenevano l'infondatezza dello stesso, offrendo una differente ricostruzione delle circostanze di fatto, procedimentali e processuali, poste a base della revoca della D.G.R. n. 76/2020 per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio legale e del contenzioso oltre che della relativa graduatoria approvata con DD. N. 830/2021, ribadendo la legittimità dell'affidamento ad interim dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Legale al Dirigente Generale del Parte_2
e del successivo conferimento dell'incarico di Avvocato coordinatore all'avv.
[...]
nonché, l'inesistenza del mobbing e/o discriminazione perpetrata in danno Controparte_4
del ricorrente.
2. La causa veniva fissata all'odierna udienza in modalità ex art. 127 ter cpc e istruita in via documentale e, sulle note di trattazione scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
1) All'esito della fase cautelare il giudice ha emesso ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso, ha accolto la domanda cautelare e “previa disapplicazione della D.G.R. 14/08/2024
n. 506 nella parte in cui affida al dott. , la direzione ad interim degli Controparte_5
Uffici speciali e le funzioni interessanti la struttura professionale Controparte_6
forense già facenti capo all'Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura ai sensi del combinato disposto dell'art. 24-ter del regolamento CP_6
n. 1-4/2021 e dell'annullato art. 19, comma 8, del regolamento n. 1-4/2021, e della delibera
524/25.11.2019 con la quale veniva affidato l'incarico fiduciario di Avvocato coordinatore dell' all'avvocato dal Capo di Gabinetto, la sua proroga e Controparte_6 CP_4
l'illegittima assunzione di quest'ultimo dell'incarico di dirigente ad interim dell'Avvocatura
in assenza di previsioni normative legittimanti l'investitura ed, anzi, CP_6
contrariamente alle norme vigenti, e della D.G.R. n. 58/2022 di revoca della graduatoria relativa all'A.P. 76/2020: dichiara priva di effetto la revoca di cui alla D.G.R. n. 58/2022 della graduatoria relativa all'A.P. 76/2020; dichiara priva di effetto la D.G.R. 14/08/2024
n. 506 nella parte in cui affida al dott. , neo dirigente Generale del Controparte_5
, la direzione ad interim degli Uffici Controparte_7
speciali Avvocatura e le funzioni interessanti la struttura professionale forense già CP_6 facenti capo all'Ufficio per gli uffici di diretta collaborazione e per Controparte_8 l' ai sensi del combinato disposto dell'art. 24-ter del regolamento n.
1- Controparte_6
4/2021 e dell'annullato art. 19, comma 8, del regolamento n. 1-4/2021; Dichiara il diritto del ricorrente all'affidamento dell'incarico triennale di Avvocato coordinatore dell' basandosi sulla graduatoria relativa all'A.P. 76/2020; Condanna Controparte_6
la e a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_4
complessivi euro 4227,00 per parte, oltre rimborso forfettario del 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Di seguito, le parti resistenti reclamavano l'ordinanza che, in data 15 gennaio 2025, veniva annullata dal Collegio che affermava : … in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali le stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 4881/2017, hanno chiarito come “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed
i modi di conferimento della titolarità degli stessi (nella specie, il regolamento regionale cui era seguita la ricerca di professionalità esterne per l'incarico in discussione), sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario, che presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo, e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione”.
Pertanto, posto che la decisione del Collegio si sostituisce a quella di prime cure, visto l'669 terdecies c.p.c., va affermato il difetto di giurisdizione di questo Giudice del Lavoro, in favore del Giudice Amministrativo.
Non sussistendo la giurisdizione di questo giudice non è possibile emettere pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa resistente.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla