Art. 21. (Ripartizione dei seggi) 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
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11 novembre 2003
11 novembre 2003
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