Art. 7.
L' art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Restando invariato il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in rigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuato al 1 gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.
"Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque gia', presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.
"La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
L' art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Restando invariato il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in rigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuato al 1 gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.
"Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque gia', presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.
"La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/11/1949, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.