Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/03/2025, alle ore 11,20 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. MARICA ANGELONE, in sostituzione dell' LALLI CLAUDIO, per la parte ricorrente e l'Avv. ROCCELLA CLAUDIO per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,25. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 400 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. ROCCELLA CLAUDIO Controparte_1
ROCCELLA FRANCESCA ( ) Via XX Settembre 4/7 C.F._1
16121 Genova;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2022 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal 2/01/2017 al 31/08/2021, chiedeva in Controparte_1 via principale il pagamento dell'importo di € 15.668,67 quali differenze retributive dovute in base al corretto inquadramento contrattuale o, in subordine, il pagamento dell'importo di € 2951,61 a titolo di differenze retributive, lamentando l'erronea applicazione nell'anno 2017 del CCNL settore metalmeccanica Artigiani, anziché del CCNL metalmeccanico industria, con consequenziale condanna al versamento agli istituti previdenziali degli oneri contributivi maturati e non prescritti sulle somme accertate nel corso del giudizio.
Parte ricorrente deduceva di essere stato inquadrato (e retribuito) inizialmente nella 4^ categoria del CCNL settore
2 metalmeccanica Artigiani e successivamente dal 1/01/2018 nella
3^ categoria di cui al CCNL Metalmeccanica Industria, divenuta poi livello D2 dal 1/06/2021 ma di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni inquadrabili nella 5^ categoria del
CCNL, avendo una lunga esperienza nel settore maturata per aver lavorato, sin dall'anno 2008, in società operanti nel settore di riparazione e sostituzione vetri, veniva di fatto RESPONSABILE della Pt_2 Controparte_1 per la intera durata del rapporto lavorativo (anche quando formalmente veniva inserito nell'assetto societario come amministratore).
Parte resistente negava la ricostruzione dei fatti così come prospettata da parte ricorrente, chiedendo la reiezione delle domande spiegate nell'atto introduttivo e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 10.186,98 Controparte_1
a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite nel corso del rapporto lavorativo avendo il ricorrente preteso il pagamento di un "PREMIO DI PRODUZIONE" che nelle buste paga sarebbe poi diventato "ELEMENTO VARIABILE DELLA
RETRIBUZIONE".
Parte convenuta rilevava la corretta applicazione del CCNL
Metalmeccanica artigiana, scelta in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell'azienda, stante la riconducibilità dell'impresa alla categoria professionale artigiana e deduceva che, in ogni caso, il era stato socio di Pt_1 capitali al 50% della società dal 29/12/2014 sino al
28/02/2022, responsabile tecnico dal 04/09/2014 e per tutta la durata del rapporto lavorativo, amministratore unico sino al 31/01/2017 e consigliere del CDA sino al 11/10/2018; che pertanto la scelta del CCNL era dipesa anche dal ricorrente, che, in ogni caso, aveva percepito una retribuzione superiore a quella prevista dall'inquadramento contrattuale.
3 Parte resistente, quindi, proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del al pagamento Parte_1 della somma di € 10.186,98, dallo stesso indebitamente percepita in busta paga per tutto il periodo lavorativo.
Parte ricorrente all'udienza del 19/02/2025 rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva.
I - APPLICABILITA' DEL CCNL METALMECCANICA ARTIGIANI
Ai fini della qualificazione dell'impresa quale artigiana, questa deve avere i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto
1985 n. 443 ed, in particolare, deve essere iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane, non ostando invece la tipologia dell'impresa, che ben può essere anche una srl.
Dalla visura prodotta in giudizio emerge che la società CP_1
è iscritta alla sezione ordinaria.
[...]
Tuttavia, da ciò non discende automaticamente il diritto del lavoratore, sin dall'assunzione, al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL metalmeccanici industria.
Sotto l'aspetto previdenziale, i contributi devono essere calcolati sul trattamento previsto dal CCNL maggiormente rappresentativo di settore, avuto riguardo all'effettiva attività aziendale.
Cfr, ex multis, Cass. ez. L - , Ordinanza n. 19759 del
17/07/2024:
La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili
4 solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.
La domanda di regolarizzazione contribuiva è stata però rinunciata.
Sotto il profilo lavoristico, secondo l' orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, avvallato dalle sezioni unite, si ritiene applicabile l'art. 2070 c.c. soltanto al ricorrere di certe condizioni.
Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. Sez. Un.,
Sentenza n. del 26/03/1997).
Più di recente v., ex multis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
7203 del 18/03/2024:
La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio
c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto
5 dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con
l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art.
36 Cost.
Accertato il difetto di vincolatività del CCNL invocato in ragione della non dedotta appartenenza delle parti ad una delle OO.SS. stipulanti, potrebbe applicarsi il contratto di categoria nel caso in cui parte ricorrente avesse dedotto la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Al che deve rilevarsi che parte ricorrente non ha allegato i presupposti di fatto per l'applicabilità mediata, ex art. 36
Cost., di un CCNL diverso da quello applicato, essendosi limitata ad un generico richiamo all'applicazione dell'art. 36 Cost. nelle sole conclusioni.
Concludendo, nulla è dovuto per l'applicazione del CCNL
Metalmeccanici industria nel primo anno di lavoro.
II - INQUADRAMENTO CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA
Parte ricorrente, inquadrata prima nella 4^ categoria del
CCNL Metalmeccanici artigianato dal 2/01/2017 al 31/12/2017 e poi nella 3^ categoria del CCNL Metalmeccanici Industria, poi diventata D2 dal 01/06/2021, sino al termine del rapporto, ossia il 31/08/2021, rivendica l'inquadramento nella
5^ categoria del CCNL Metalmeccanici Industria sin dall'assunzione e poi dal 01/06/2021 la categoria C3.
6 In via subordinata chiede per il primo anno le differenze tra la 4^ categoria CCNL Metalmeccanici artigianato e la 3^ categoria CCNL Metalmeccanici Industria.
Alla 3^ categoria del CCNL Metalmeccanici Industria appartengono - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Nella specie, tra gli altri, i lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro Parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza;
profilo Riparatore;
i lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio: - compiti vari di ufficio;
- centralinista telefonico;
i lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti;
profili professionali di Contabile, Contabile clienti.
Alla 4^ categoria del CCNL Metalmeccanica Industria appartengono, tra gli altri,
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico- pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il
7 necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Appartengono alla 5ª categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano,
e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
8 III – LE MANSIONI SVOLTE DAL RICORRENTE. LE RISULTANZE
ISTRUTTORIE.
Dall'escussione dei testi è emersa anzitutto la sussistenza di un titolo abilitativo.
Nel periodo, per quanto qui di interesse, dal 01-01-2018 al
31/08/2021, solo due soggetti ( e avevano Pt_1 CP_2
l'abilitazione ADAS.
Il teste indotto da parte resistente con Testimone_1 riguardo al predetto periodo, ha riferito: “In quel periodo solo io ed il ricorrente avevamo l'abilitazione ADAS ed io
l'ho conseguita perché serviva per lavorare. La CP_3 ha mandato una comunicazione nella quale invitava a fare il corso”.
Il teste dipendente della società resistente Testimone_2 dal 2018, ha riferito: “L'abilitazione ADS era richiesta. Per quanto ne so io credo che sia che avessero CP_2 Pt_1
l'abilitazione. Io l'ho presa due anni fa e non ho pagato nulla”.
Quindi il dipendente ha ottenuto l'abilitazione solo dopo la cessazione di dal servizio. Pt_1
Con riguardo allo svolgimento di attività di formazione dei dipendenti, il teste ha riferito di essere stato Tes_3
“formato” dal dichiarando: “In quei tre giorni in cui Pt_1 ho fatto formazione a Carrara, sono stato formato dal ricorrente sulle procedure tecniche e amministrative. La formazione è proseguita a Pisa sempre con che si è Pt_1 recato a Pisa per farmi formazione sull'uso di altri macchinari che erano solo a Pisa”.
Si tratta di un'attività occasionale.
Con riferimento alle attività operative ed al grado di autonomia, il testimone ha confermato che i soci CP_2
e titolari rispettivamente Parte_3 Parte_1 del 50% e del 25% delle quote sociali, hanno svolto entrambi
9 all'interno dell'azienda attività esecutiva quali responsabili tecnici.
Il teste ha poi riferito: “Il ricorrente si gestiva in autonomia, nessuno gli dava ordini o direttive perché era il titolare”; “…ciascuno di noi, compreso il ricorrente, caricava in autonomia le fatture sul portale web di ma non CP_3
c'era la supervisione di nessuno”; “… la contabilità la gestivo io sia a Pisa che a Carrara perché lavoravo un po' qui
e un po' di là. Il commercialista in quel periodo era lo studio , mi sembra avesse la sede a Recco. Può essere CP_4 capitato che della contabilità di Carrara se ne sia occupato anche il ricorrente ma questo solo in caso di mia assenza.
Quando io ero a Pisa penso che della contabilità a Carrara se ne sia occupato perchè poteva farlo lui in quanto Pt_1 anche lui era capace di fare le fatture e gli estratti conto”;
“…Le pratiche dei sinistri venivano gestite da tutti i dipendenti senza la supervisione dei e ”. Pt_3 Per_2
Cont
“…Il gestionale Marley e poi erano utilizzati da tutti i dipendenti per gestire gli appuntamenti ed emettere le fatture”…. “E' vero che eseguiva delle lavorazioni ma Pt_1 non è vero che fissava solo lui gli appuntamenti perché lo potevamo fare tutti noi dipendenti. Non ho visto fare formazione al Dirigeva un gruppo di lavoratori nel Pt_1 senso che era un titolare dell'azienda che controllava
l'esecuzione dei lavori ma aveva la responsabilità come gli altri titolari. Il faceva il nostro solito lavoro. Pt_1
Non ho mai visto fare attività commerciale al ricorrente.
Sulla contabilità ho già risposto sopra. Non c'era alcun potere organizzativo del perché era un lavoro già Pt_1 programmato e routinario”.
Il teste agente ha riferito tra Testimone_4 CP_6
l'altro: …Mi sono recato nella sede operativa della CP_1
di via XX Settembre sia per riparazioni personali che
[...] per accompagnare clienti dell'agenzia. A quel tempo ci CP_3
10 dava incarico di canalizzazione dei sinistri “cristalli” verso questi centri convenzionati. Ho sempre trattato con il ricorrente.” … “Posso dire che dal punto di vista tecnico e commerciale tutti noi agenti ci siamo sempre rapportati al ricorrente. Anche il personale di agenzia ha sempre trattato con il ricorrente, sia in presenza che mediante il suo recapito di telefono mobile. Il ricorrente ricordo che ha anche organizzato delle riunioni tecnico commerciali durante le quali esponeva la tipologia del servizio offerto dal network e l'iter per la canalizzazione. Presso la mia agenzia ha organizzato due riunioni”… “Ho visto il ricorrente impartire direttive agli altri soggetti presenti in officina
( , e forse, in quel periodo, vi era anche una Tes_1 Pt_3 donna a prendere le telefonate). Nulla so sull'incasso di fatture ma posso confermare che il ricorrente si occupasse delle altre attività indicate in capitolo”.… “Personalmente mi sarò recato circa 7 o 8 volte in officina a Carrara ed altre tre o quattro volte in officina a Pisa.”
Il teste dipendente della società resistente Testimone_2 dal 2018 con mansioni di operaio specializzato, installatore, ha riferito, tra l'altro “Il ricorrente ha lavorato insieme a me, sicuramente, a Carrara. … Il ricorrente collaborava con
nelle decisioni giornaliere dell'officina.”…. “Sia Pt_3
che controllavano i lavori eseguiti ma era Pt_1 Pt_3
che controllava maggiormente”. “Sia che Pt_3 Pt_1
, controllavano i lavori eseguiti ma era che Pt_3 Pt_3 controllava maggiormente”…… “Per quello che ricordo il responsabile tecnico era lavorava Parte_1 Pt_3 con me in officina e, per quello che sapevo io, era un socio e ha sempre lavorato con me in officina. Per quanto a mia conoscenza, era un responsabile e sapevo che, per Pt_3 esempio, prima di fare degli ordini, bisognava chiedere a lui.
Per me era un titolare”.
11 Il teste impiegato e responsabile della Testimone_5 formazione delle procedure ed operatività dei centri di posa di che, però, si è recato presso la CP_3 CP_1 di Carrara soltanto circa tre o quattro volte tra il 2014 ed il 2019, ha riferito: “…Il ricorrente faceva officina ed anche un po' di ufficio. Per noi il ricorrente era il titolare del centro affiliato, era il nostro affiliato e quando noi avevamo dei problemi chiamavamo lui”… “I contratti li preparavo io dopo aver ricevuto la visura camerale. Il ricorrente ha firmato il contratto di affiliazione davanti a me. Questo prima del 2019”.
Il teste che collaborava con Testimone_6 CP_7 in qualità di subagente presso l'Agenzia di Carrara e con una subagenzia a Fosdinovo, ha riferito, tra l'altro: “…A volte il ricorrente mi faceva i preventivi quando il cliente non era coperto da garanzia. Era lui che sceglieva in autonomia se fare la riparazione al cristallo danneggiato oppure se procedere alla sostituzione integrale del cristallo”… “Nel periodo per cui è causa, in officina ho sempre avuto contatti con lui”… “Nel periodo in cui, invece, in officina c'era
avevo il cellulare dello stesso e chiamavo Pt_1 direttamente lui”.
Il teste socio e poi dipendente della Parte_3 società resistente dal 2016, ha riferito, tra l'altro: “Si è vero, eravamo responsabili tecnici e quindi eravamo gli operativi”… “Gli ordini li davamo io, perché avevo più esperienza avendo lavorato 40 anni in carrozzeria, e TE che era l'amministratore. faceva quello che facevano Pt_1 tutti i nostri dipendenti quali , (che si Per_3 S_ CP_2 occupava anche della contabilità) e (si occupava anche CP_8 della contabilità). era un operaio.”… “Io lavoravo a Pt_1
Carrara e tutti i giorni facevo la tratta Recco/Carrara.”
12 “Si è vero, solo non era solito caricare le pratiche ma S_ lo faceva solo in caso di necessità. Tutti gli altri lo facevano in autonomia e quando capitava”.
Alla domanda vero che “la gestione della contabilità dell'azienda, fatture attive e passive con riferimento al periodo 02/01/2017 – 31/08/2021 è stato gestito dai Sigg.ri e in collaborazione con il Parte_3 Parte_4 commercialista dell'azienda” il predetto ha risposto: “Si è vero, si occupava di ciò anche sotto la mia Testimone_1 supervisione”.
Sulle altre attività il teste ha riferito: “Un po' tutti rispondevano al telefono e gestivano le pratiche al telefono, chi era più vicino al telefono rispondeva e gestiva la pratica”; ADR: “Solitamente erano gli agenti che indirizzavano
i clienti a noi oppure era il call center della CP_3 che ci passava la telefonata”.
Il teste ha riferito: “Mi è capitato di sentire Tes_3 il ricorrente parlare con gli assicuratori sia per attività commerciale che per predisporre preventivi. Il ricorrente mi ha spiegato come fare i preventivi utilizzando i programmi di gestione.”
In sintesi, era uno dei 2 responsabili tecnici;
Pt_1 controllava l'esecuzione dei lavori;
collaborava con Pt_3
nelle decisioni giornaliere dell'officina; era il
[...] referente delle agenzie e subagenzie (affiliata alla CP_3 società resistente per le riparazioni del vetri delle autovetture assicurate) ed il contatto per i clienti da queste inviati;
decideva in autonomia se fare la riparazione o la sostituzione integrale al cristallo danneggiato, gestiva le pratiche dei sinistri ed utilizzava il SW gestionale Marley, come tutti gli altri dipendenti, per gestire gli appuntamenti ed emettere le fatture ed, al pari dei colleghi, caricava in autonomia le fatture sul portale web di . CP_3
13 Alla luce delle risultanze istruttorie può concludere che il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nella quinta categoria CCNL metalmeccanici Industria, rientrando tra i “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano,
e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
IV - QUANTIFICAZIONE OPERATA DAL RICORRENTE
Parte ricorrente ha elaborato dettagliati conteggi, sulla base dei CCNL succedutesi nel periodo di causa, non specificamente contestati da parte resistente, che si è limitato a sostenere che il aveva percepito importi superiori a quelli Pt_1 dovuti, anche in base al superiore livello rivendicato.
Vero è che dall'esame delle busta paga prodotte in giudizio si evince che ha percepito, in maniera costante, una Pt_1 retribuzione di importo superiore rispetto a quanto spettante in base all'inquadramento contrattuale in ragione della presenza, fin dalla prima busta paga, di elementi della retribuzione di consistente importo qualificati, dal 2017 al
2019, come premi di produzione, e, nel periodo 2020/2021, come elementi variabili.
Orbene, i conteggi depositati da parte ricorrente sono errati in quanto le differenze retributive sono fatte discendere dal raffronto tra i minimi tabellari mensili spettanti alla categoria di inquadramento (terza) e a quella rivendicata
(quinta), senza tenere conto del trattamento complessivamente goduto, avuto riguardo alle voci non commisurate alla quantità della prestazione.
Le predetti causali, di importo variabile (spesso per arrivare all'importo netto mensile di circa duemila euro), ma non correlate al raggiungimento di specifici e determinati obiettivi volti ad incentivare la produttività dell'azienda,
14 né all' orario (eccedente l'ordinario o festivo o notturno), afferiscono, per esclusione, alla qualità del lavoro svolto e, quindi, partecipano allo stesso genus valoriale delle componenti che retribuiscono il grado di qualificazione.
Ne consegue che i predetti importi devono essere assorbiti nel trattamento migliorativo previsto per l'inquadramento superiore e, quindi, vanno detratti dal dovuto.
In altri termini tali causali sono soggette al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento
è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che il lavoratore non provi la sussistenza di un autonomo titolo che autorizzi il mantenimento delle stesse, escludendone l'assorbimento (per l'applicazione del principio in tema di superminimo v. ex aliis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26017 del 17/10/2018;
n.10779 del 05/06/2020).
Parte ricorrente non ha allegato in giudizio alcun elemento che induca a far ritenere che i predetti importi siano sorretti da un autonomo titolo, ad es. perché strettamente collegati a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, con conseguente inapplicabilità del principio di assorbimento.
La somma aritmetica degli importi percepiti a titolo di premio di produzione e/o elementi variabili ammonta, nel solo periodo
2018-2021, a € 14.365,00, mentre gli importi percepiti in più rispetto alla retribuzione rivendicata in ragione del superiore inquadramento ammontano complessivamente ad €
10.186,98 e a € 8.069,56 nel periodo 2018-2021.
L'importo chiesto, per lo stesso periodo, a titolo di differenze retributive dovute in considerazione del superiore inquadramento, è pari ad € 10.093,66, oltre TFR (€ 1081,48 per tutto il periodo, ma solo sulla differenza 4°-3° categoria, compreso il 2017, viceversa da scomputare).
15 L'importo della differenza TFR (5°-3° categoria) dal 2018 al
2021 ammonta ad € 747,68.
Pertanto la differenza a credito di parte ricorrente ammonta ad € 2.771,78 = [(€ 10.093,66 + € 747,68)- € 8.069,56].
Segue conforme condanna.
V – LA DOMANDA RICONVENZIONALE
La richiesta di restituzione degli importi, peraltro non contestati, percepiti dal lavoratore in eccedenza Pt_1 rispetto a quanto dovuto in base all'inquadramento contrattuale non è fondata per più motivi.
Anzitutto, non si versa nell'ambito della disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Tali eccedenze sono frutto non di errore, neppure allegato, né di violenza (non concretata dalle ambigue allegazioni di parte resistente), ma di pattuizioni individuali e, come tali, dovute.
Comunque, l'eventuale credito del datore di lavoro dovrebbe essere portato in “compensazione atecnica” col credito vantato dal ricorrente in ragione del superiore inquadramento.
L'operato assorbimento osta all'accoglimento della domanda riconvenzionale, che deve essere rigettata.
L'accoglimento parziale del ricorso induce a compensare le spese nella misura del 50%.
PQM
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) accerta il diritto di per le mansioni Parte_1 effettivamente svolte alle dipendenze della CP_1
, al trattamento economico e normativo previsto per
[...] la 5^ categoria del CCNL Metalmeccanici Industria a far data dal 01-01-2018 e poi, dal 01/06/2021, per la categoria C3.
16 2) Dichiara tenuta e condanna parte resistente al pagamento in favore del predetto, dell'importo di 2.771,78, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale.
4) Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 il 50% delle spese di lite che liquida in tale frazione in € 2694,00 oltre accessori come per legge, con compensazione del restante 50%.
Massa, lì 28/03/2025
FIRMATO DIGITALMENTE
IL GIUDICE
DOTT.SSA ERMINIA AGOSTINI
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