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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via San Quintino n. 40, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Goffredo Casalis n. 75, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
03/05/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/012017 e il 14/08/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE un regime di affido condiviso per i figli minori e , con collocamento Per_1 Persona_3
e residenza abituale presso la madre, SI.ra Controparte_1
DISPONE che i figli possano vedere e rimanere con il padre, SI. , a fine settimana Parte_1 alternati dal sabato mattina alle ore 8.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola ed ogni lunedì e martedì nelle settimana con week end di competenza paterna dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane con il week-end di competenza materna il SI. potrà tenere con sé i minori tre pomeriggi, lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita da Parte_1 scuola sino al mattino successivo, come da piano genitoriale allegato, salvo diversi accordi tra i genitori.
DISPONE che per le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie disporsi che i minori trascorrano il giorno del 24 dicembre sera con la madre con pernottamento e il 25 dicembre con il padre e ad anni alterni con un genitore dal 26 dicembre al 30 dicembre (2025 con il padre) e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (Pasqua 2025 con la madre) ed alternate tutte le altre festività. A prescindere dall'alternanza, ciascun genitore avrà diritto di incontrare i figli il giorno del loro compleanno, come da piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 DISPONE che il SI. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli con il Parte_1 versamento della somma mensile di €400,00 (€200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale corrisposto nell'interesse dei figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra Controparte_1
PRENDE ATTO che la SI.ra si impegna a trasferire al SI. , che si impegna a sua CP Parte_1 volta ad accettare, la quota di sua proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in Torino (TO), via
Barletta n. 150/4, scala C, alloggio 6E, foglio 1343, particella 361, sub. 33, z.c. 2, classe 3, cat. A/2, rendita catastale €1.502,89; oltre alla quota di sua proprietà, pari al 50%, del locale deposito sito in Torino (TO), via Barletta n.150/4, scala C, foglio 1343, particella 361, sub. 141, z. c. 2, classe 1, cat. C/2, rendita catastale €10,33; oltre alla quota di sua proprietà, pari al 50%, dell'autorimessa sita in Torino (TO), via Mombarcaro n.111/A, foglio 1343, particella 361, sub. 54, z. c. 2, classe 3, cat. C/6, rendita catastale
€174,61 per la complessiva somma di €130.000,00. Tale somma verrà riconosciuta alla signora CP dal signor al momento del deposito del ricorso presso il Tribunale di Torino, con bonifico Parte_1 bancario da effettuarsi sul conto corrente della signora le cui coordinate bancarie sono note al CP signor . Con il ricevimento di tale somma, la signora si riconosce espressamente Parte_1 CP debitrice nei confronti del signor di tale importo, con gli interessi di mora eventualmente Parte_1 dovuti in caso di suo inadempimento, nella misura del tasso di interesse legale in vigore, sino alla data in cui verrà effettuato l'atto di cessione della propria quota degli immobili sovra descritti di cui si tratterà meglio nel successivo paragrafo. La stipula del rogito riguardante l'acquisto da parte del SI.
del 50% degli immobili cointestati con la sig.ra dovrà essere effettuato non oltre il Parte_1 CP termine di 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione. Trattandosi di un atto di attuazione di un provvedimento relativo alla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti richiedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014. Con il ricevimento dell'importo di cui sopra, la signora si impegna CP anche ad acquistare un immobile a sé intestato ove la stessa si trasferirà a vivere unitamente ai figli minori che ivi assumeranno la residenza anagrafica entro e non oltre i tre mesi dal rogito per l'acquisto della medesima e comunque non oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione.
PRENDE ATTO che la SI.ra , madre del SI. , provvederà entro il deposito Persona_4 Parte_1 del ricorso a trasferire alla SI.ra la proprietà dell'autovettura in uso alla stessa, targata EB682PX, CP senza nulla pretendere con spese di voltura a carico della SI.ra CP
PRENDE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via San Quintino n. 40, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Goffredo Casalis n. 75, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
03/05/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/012017 e il 14/08/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 07/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE un regime di affido condiviso per i figli minori e , con collocamento Per_1 Persona_3
e residenza abituale presso la madre, SI.ra Controparte_1
DISPONE che i figli possano vedere e rimanere con il padre, SI. , a fine settimana Parte_1 alternati dal sabato mattina alle ore 8.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola ed ogni lunedì e martedì nelle settimana con week end di competenza paterna dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
nelle settimane con il week-end di competenza materna il SI. potrà tenere con sé i minori tre pomeriggi, lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita da Parte_1 scuola sino al mattino successivo, come da piano genitoriale allegato, salvo diversi accordi tra i genitori.
DISPONE che per le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie disporsi che i minori trascorrano il giorno del 24 dicembre sera con la madre con pernottamento e il 25 dicembre con il padre e ad anni alterni con un genitore dal 26 dicembre al 30 dicembre (2025 con il padre) e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro (Pasqua 2025 con la madre) ed alternate tutte le altre festività. A prescindere dall'alternanza, ciascun genitore avrà diritto di incontrare i figli il giorno del loro compleanno, come da piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo.
pagina 2 di 3 DISPONE che il SI. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli con il Parte_1 versamento della somma mensile di €400,00 (€200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale corrisposto nell'interesse dei figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra Controparte_1
PRENDE ATTO che la SI.ra si impegna a trasferire al SI. , che si impegna a sua CP Parte_1 volta ad accettare, la quota di sua proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in Torino (TO), via
Barletta n. 150/4, scala C, alloggio 6E, foglio 1343, particella 361, sub. 33, z.c. 2, classe 3, cat. A/2, rendita catastale €1.502,89; oltre alla quota di sua proprietà, pari al 50%, del locale deposito sito in Torino (TO), via Barletta n.150/4, scala C, foglio 1343, particella 361, sub. 141, z. c. 2, classe 1, cat. C/2, rendita catastale €10,33; oltre alla quota di sua proprietà, pari al 50%, dell'autorimessa sita in Torino (TO), via Mombarcaro n.111/A, foglio 1343, particella 361, sub. 54, z. c. 2, classe 3, cat. C/6, rendita catastale
€174,61 per la complessiva somma di €130.000,00. Tale somma verrà riconosciuta alla signora CP dal signor al momento del deposito del ricorso presso il Tribunale di Torino, con bonifico Parte_1 bancario da effettuarsi sul conto corrente della signora le cui coordinate bancarie sono note al CP signor . Con il ricevimento di tale somma, la signora si riconosce espressamente Parte_1 CP debitrice nei confronti del signor di tale importo, con gli interessi di mora eventualmente Parte_1 dovuti in caso di suo inadempimento, nella misura del tasso di interesse legale in vigore, sino alla data in cui verrà effettuato l'atto di cessione della propria quota degli immobili sovra descritti di cui si tratterà meglio nel successivo paragrafo. La stipula del rogito riguardante l'acquisto da parte del SI.
del 50% degli immobili cointestati con la sig.ra dovrà essere effettuato non oltre il Parte_1 CP termine di 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione. Trattandosi di un atto di attuazione di un provvedimento relativo alla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti richiedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 e della sentenza della Corte Costituzionale numero 154 depositata il 10 maggio 1999, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa numero 2/E del 21 febbraio 2014. Con il ricevimento dell'importo di cui sopra, la signora si impegna CP anche ad acquistare un immobile a sé intestato ove la stessa si trasferirà a vivere unitamente ai figli minori che ivi assumeranno la residenza anagrafica entro e non oltre i tre mesi dal rogito per l'acquisto della medesima e comunque non oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione.
PRENDE ATTO che la SI.ra , madre del SI. , provvederà entro il deposito Persona_4 Parte_1 del ricorso a trasferire alla SI.ra la proprietà dell'autovettura in uso alla stessa, targata EB682PX, CP senza nulla pretendere con spese di voltura a carico della SI.ra CP
PRENDE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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