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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN OS, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.10888/2018 R.G. promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, P.I. C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Salviuolo come da procura in C.F._1
atti;
Attrice
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Controparte_2 CodiceFiscale_2
Cerracchio come da procura in atti;
Convenuto
nonché
Controparte_3
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2
IO BE come da procura in atti;
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa conveniva l'avv. CP_1 CP_2
, dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire: Accertare e dichiarare che il
[...] ritardo nell'adempimento di ultimazione delle opere edili commissionate alla Impresa CP_1
è dovuto a causa imputabile al proprietario;
-Accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
che l'impresa edile parte attrice non ha potuto continuare le lavorazioni, talchè il cantiere è restato fermo, vale a dire senza alcuna lavorazione a cagione della responsabilità del committente e pertanto, condannare, di conseguenza, l'Avv. al Controparte_2
pagamento della somma di €. 9.000,00 a titolo di penale contrattuale, così come previsto dal contratto di appalto, così conteggiato fino al mese di Novembre 2018, e laddove si dovesse protrarre ancora la mancata infissione dei manufatti esterni (finestre e balconi) fino alla data di effettiva posa in opera degli stessi, a cagione del fermo del cantiere e per il ritardo nella conclusione delle opere edili commissionate. Ovverosia dell'importo superiore od inferiore che l'On.le Tribunale riterrà determinare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione”
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver stipulato con l'avv. un contratto CP_2
di appalto per lavori edili di ristrutturazione e che i lavori avrebbero dovuto avere termine entro il 30 settembre 2018; che le lavorazioni, già dalla fine di giugno 2018 erano state regolarmente eseguite, con l'installazione dei relativi impianti;
che agli inizi di giugno 2018 la impresa CP_1
segnalava al committente che potevano essere installati gli infissi, ma che non essendo gli stessi disponibili per la posa in opera, la impresa era costretta a sospendere ogni lavorazione in CP_1
cantiere; che a causa dell'immotivato fermo del cantiere, e delle conseguenze che sono scaturite, l'impresa si vedeva costretta a chiedere il pagamento dell'indennizzo previsto CP_1
contrattualmente (€ 50,00 al giorno) per il fermo del cantiere di cui sopra al sig. ed CP_2
al direttore dei lavori con missiva del 22.10.2018 per i mesi intercorsi ovvero luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018.
Si costituiva il convenuto avv. , chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
la Controparte_3
Nel merito contestava la domanda attorea ed ogni responsabilità derivante dall'allegato
[...]
adempimento precisando di aver commissionato la costruzione degli infissi alla società F.lli
Rubicondo di UG ed DO s.n.c. per il prezzo di euro 9.000,00 oltre IVA, versando anche l'acconto di euro 3.366,00, ma che tali infissi non erano stati consegnati e montati dalla predetta società nonostante i solleciti, in ultimo con pec dell'1.8.2018; che, CP_3
pertanto, l'inadempimento contestatogli dalla impresa LL era addebitabile solo alla società
che si era ingiustificatamente resa inadempiente;
CP_3 Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità del proposto atto di citazione;
in subordine dichiararsi la inammissibilità ed improcedibilità della proposta chiamata in causa per la eccepita litispendenza e per gli altri motivi esposti;
in ogni caso per assenza dei relativi presupposti, dato che il rapporto dedotto in giudizio e posto a base della chiesta chiamata in causa è sub iudice: subordinatamente nel merito rigettarsi la domanda proposta nei confronti della comparente società per tutte le ragioni dinanzi esposte, ricostruendosi le circostanze di fatto, CP_3
oltre che a mezzo della documentazione agli atti, rigettarsi altresì l'avversa domanda di danni sussistendo peraltro la litispendenza a riguardo, essendo già stata proposta dinanzi al Tribunale di Avellino nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, subordinatamente perché infondata e temeraria.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.3.2025, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice ha fornito prova dei fatti allegati e del danno subito per il fermo del cantiere a causa del ritardo del completamento dei lavori.
All'udienza dell'11.11.2022 veniva escusso il teste , il quale dichiarava “…Io Testimone_1
stesso ero presente una delle volte allorquando l'impresa lamentò la impossibilità di proseguire i lavori all'Avvocato ” …ed ancora “…io stesso ho ascoltato all'inizio del 2018 una CP_2
delle telefonate che l'Avvocato dopo la telefonata disse che a breve avrebbero CP_2
portato gli infissi”.
All'udienza del 13.10.2023 il teste , il quale aveva effettuato lavori di Testimone_2
cartongesso nell'abitazione del convenuto, dichiarava che: “l'impresa edile non ha potuto proseguire i lavori e quindi ha sospeso il cantiere a fare data dalla fine del mese di febbraio
2018” ed ancora, “… confermo che io mi sono trovato presente allorquando l'impresa CP_1
comunicava a dette lamentele;
anch'io in quei frangenti rappresentavo le mie CP_2
esigenze di portare a termine la mia opera di finitura….”, sul ritardo della consegna degli infissi che ha causato il fermo del cantiere “….confermo, altresì che l'avvocato Controparte_2
ha più volte invitato e sollecitato telefonicamente la , anche in Controparte_3
presenza mia e della ditta , ad adoperarsi per consegnare i manufatti ordinati.” CP_1 Da quanto sopra emerge la responsabilità del convenuto per non aver consentito all'impresa di portare a termine i lavori commissionati alle scadenze contrattualmente stabilite. CP_1
Per quanto concerne il quantum, la penale (€ 50,00 al giorno) appare manifestamente eccessiva per la sproporzione fra il suo importo e l'interesse del committente all'esecuzione del contratto, che si deve presumere commisurato al suo valore (€ 35.000,00). Pertanto, essa deve essere ridotta ad equità, d'ufficio, non richiedendosi specifica istanza della parte interessata, bastando che siano stati acquisiti agli atti gli elementi rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008, e Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21297 del 14/10/2011).
La riconduzione ad equità della penale impone ad avviso di questo giudicante, che il suo importo sia contenuto nella complessiva somma di € 5.000.00 in luogo della somma di €
9.000,00 dall'attrice richiesta.
Per tale importo la domanda proposta dall'attrice merita accoglimento ed il convenuto deve essere condannato al pagamento della penale così ridotta. Gli interessi, al tasso legale, su detta somma (€ 5.000,00) decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne la spiegata chiamata in causa, è necessario, preliminarmente, inquadrare sotto il profilo giuridico il contratto intercorso tra le parti e, in particolare, esaminare se esso vada ricompreso nella disciplina della compravendita di cose mobili, di cui agli artt. 1510 e segg.
c.c. (integrante anche il più specifico contratto di fornitura di beni) ovvero in quella del contratto di appalto di cui agli artt. 1655 e segg. c.c.
Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere, anche se comprensivo di un dare, che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo mentre oggetto di un contratto di vendita è il trasferimento di un bene, cui può essere connessa una prestazione di fare, cioè l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora, invece, l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia a quella di un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio (Cass. Civ. 872/2014).
Ai fini della corretta qualificazione della fattispecie, occorre, quindi, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia ed in che misura si trova l'attività di facere rispetto a quella di dare, essendo il lavoro lo scopo essenziale dell'appalto e la fornitura o il trasferimento di beni lo scopo essenziale della vendita.
Tuttavia, quest'analisi oggettiva non è talvolta sufficiente ad inquadrare correttamente la fattispecie contrattuale, potendo sussistere difformità tra la qualifica formale e l'attività sostanziale, per tale ragione le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando la prestazione di una delle parti consiste sia in un facere che in un dare, per la qualificazione giuridica di un contratto come appalto ovvero come vendita, la distinzione non si esaurisce “in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera”, ma occorre aver riguardo “alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse intendano conseguire” (Cass. Civ. S.U.
7073/92).
Secondo quando emerso dagli atti di causa parte chiamata in causa si obbligava alla realizzazione ad hoc degli infissi oggetto di causa con la relativa installazione per un corrispettivo pattuito pari ad € 9.000,00 oltre iva.
Orbene, stante quanto esposto, non è dubbio che la realizzazione ad hoc e non nell'ambito della produzione seriale e installazione degli infissi presuppone una prevalenza del facere sul dare e vale a configurare il rapporto tra le parti quale contratto di appalto con applicazione della relativa disciplina.
Circa la clausola: “Acconto 3.060,00 + Iva, Saldo a merce pronta in azienda”, deve essere ricordato che in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. , risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà allora dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015)
All'udienza dell'11.11.2022 veniva escusso il teste il quale dichiarava di essere Testimone_3
dipendente della Società Rubicondo dall'anno 1999 con funzioni tecnico-amministrative; che nel mese di marzo 2018, effettuava un sollecito;
di essere a conoscenza del fatto che anche l'ing. , al quale aveva riferito la necessità di sollecito, aveva chiamato l'avv. ; Per_1 CP_2
che nel mese di luglio 2018 pervenne la comunicazione dell'avv. e che lo stesso CP_2
rifiutò il pagamento prima che venissero montati gli infissi;
che anche successivamente sollecitava l'avv. , ma quest'ultimo ribadiva di non voler provvedere al pagamento CP_2
dei corrispettivi se non dopo la posa in opera degli infissi;
All'udienza del 12.4.2024 veniva escusso il teste di il quale dichiarava Per_1 Testimone_4
di essere ingegnere e di lavorare per dall'anno 2016 occupandosi del settore tecnico CP_3
commerciale amministrativo;
confermava che la società già da marzo 2018 aveva CP_3
realizzato gli infissi commissionati, e che da tale data anch'egli personalmente provvedeva a sollecitare l'avv. a consentire la posa in opera previo pagamento del saldo;
che CP_2
nonostante i solleciti che periodicamente venivano fatti dal o da suoi incaricati, l'avv. CP_3
rispondeva che le opere murarie non erano pronte per la posa in opera;
che soltanto CP_2
nel mese di giugno 2018 l'avv. comunicò che le opere murarie erano state fatte e CP_2
pretendeva che venissero consegnati e montati gli infissi, ma riferì che non era disposto a pagare il saldo prima del montaggio;
che dal punto show room di Salerno, Corso Garibaldi, agli aveva avuto modo di sollecitare l'avv. ed anche ed inviargli fattura commerciale per CP_2
il saldo di quanto dovuto alla;
che anche successivamente l'avv. veniva CP_3 CP_2
sollecitato e che questi dichiarava di non voler provvedere al pagamento dei corrispettivi se non dopo la posa in opera degli infissi. Tali dichiarazioni confermano quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti, facendo emergere il comportamento tenuto dal convenuto avv. il quale, sebbene fosse CP_2
tenuto al pagamento dei corrispettivi per la fornitura degli infissi, ad opere finite disponibili in azienda e prima del loro montaggio, riteneva che lo stesso saldo dovesse essere corrisposto solo all'esito del montaggio (posa in opera) degli stessi;
Quanto sopra determina questo giudicante nel ritenere esclusa la responsabilità della società chiamata in causa nel ritardo e nella produzione dei danni subiti dalla attrice impresa , CP_1
posto che le condizioni contrattuali prevedevano giusto che il pagamento doveva essere effettuato quando il committente avesse verificato la disponibilità delle opere finite in azienda e prima del montaggio;
circostanza, questa, del tutto provata.
Per quanto concerne l'eccepita vessatorietà della clausola inserita nel contratto con dicitura
“pagamento del saldo a merce pronta in azienda” occorre poi richiamare in generale la disciplina sulle clausole vessatorie ispirata dalla disciplina comunitaria, originariamente introdotta negli artt. 1469 bis e seguenti c.c., e ora trasfusa negli artt. 33 e seguenti del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nell'ambito del quale l'art. 33, comma 1, cod. cons., in particolare, chiarisce testualmente che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e successivamente è posta l'elencazione delle clausole che si presumono vessatorie o la cui vessatorietà deve essere provata.
Nel caso di specie, in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva che una tale clausola contrattuale, oltre ad essere di tenore chiaro e comprensibile soprattutto tenuto conto della controparte negoziale – non essendo caratterizzata da particolari tecnicismi o da espressioni che presuppongono approfondite conoscenze a livello tecnico -, non integra una clausola viziata dalla pretesa nullità di protezione in quanto la stessa non comporta l'assunzione per il contraente debole di una obbligazione eccessivamente gravosa e squilibrata per lo stesso, ma prevede e disciplina eventuali ipotesi di ritardo che si potrebbero verificare nel corso del rapporto. In particolare, occorre valorizzare il fatto che le ipotesi indicate hanno ad oggetto circostanze fattuali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e che comunque il pagamento previsto è pur sempre ancorato corrispettivamente all'effettiva consegna del materiale ordinato. Ne consegue unicamente il rigetto delle domande avanzate contro la terza chiamata in causa.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ed in persona del G.o.p. IN OS, definitivamente pronunciando sulla controversia n. 10888/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta;
1) Accoglie la domanda e condanna il convenuto avv. al pagamento, CP_2 CP_2
in favore dell'attrice, della somma di € 5.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna il convenuto avv. al pagamento, in favore dell'attrice, CP_2 CP_2
della somma di € 270,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
3) Rigetta le domande proposte dal convenuto contro la chiamata in causa;
4) Condanna il convenuto avv. al pagamento, in favore della società CP_2 CP_2
chiamata in causa, della somma di € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno, il 2.10.2025
Il g.o.p.
IN OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. IN OS, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.10888/2018 R.G. promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, P.I. C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Salviuolo come da procura in C.F._1
atti;
Attrice
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Controparte_2 CodiceFiscale_2
Cerracchio come da procura in atti;
Convenuto
nonché
Controparte_3
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_2
IO BE come da procura in atti;
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbali di causa e memorie depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa conveniva l'avv. CP_1 CP_2
, dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire: Accertare e dichiarare che il
[...] ritardo nell'adempimento di ultimazione delle opere edili commissionate alla Impresa CP_1
è dovuto a causa imputabile al proprietario;
-Accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
che l'impresa edile parte attrice non ha potuto continuare le lavorazioni, talchè il cantiere è restato fermo, vale a dire senza alcuna lavorazione a cagione della responsabilità del committente e pertanto, condannare, di conseguenza, l'Avv. al Controparte_2
pagamento della somma di €. 9.000,00 a titolo di penale contrattuale, così come previsto dal contratto di appalto, così conteggiato fino al mese di Novembre 2018, e laddove si dovesse protrarre ancora la mancata infissione dei manufatti esterni (finestre e balconi) fino alla data di effettiva posa in opera degli stessi, a cagione del fermo del cantiere e per il ritardo nella conclusione delle opere edili commissionate. Ovverosia dell'importo superiore od inferiore che l'On.le Tribunale riterrà determinare. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione”
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di aver stipulato con l'avv. un contratto CP_2
di appalto per lavori edili di ristrutturazione e che i lavori avrebbero dovuto avere termine entro il 30 settembre 2018; che le lavorazioni, già dalla fine di giugno 2018 erano state regolarmente eseguite, con l'installazione dei relativi impianti;
che agli inizi di giugno 2018 la impresa CP_1
segnalava al committente che potevano essere installati gli infissi, ma che non essendo gli stessi disponibili per la posa in opera, la impresa era costretta a sospendere ogni lavorazione in CP_1
cantiere; che a causa dell'immotivato fermo del cantiere, e delle conseguenze che sono scaturite, l'impresa si vedeva costretta a chiedere il pagamento dell'indennizzo previsto CP_1
contrattualmente (€ 50,00 al giorno) per il fermo del cantiere di cui sopra al sig. ed CP_2
al direttore dei lavori con missiva del 22.10.2018 per i mesi intercorsi ovvero luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018.
Si costituiva il convenuto avv. , chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
la Controparte_3
Nel merito contestava la domanda attorea ed ogni responsabilità derivante dall'allegato
[...]
adempimento precisando di aver commissionato la costruzione degli infissi alla società F.lli
Rubicondo di UG ed DO s.n.c. per il prezzo di euro 9.000,00 oltre IVA, versando anche l'acconto di euro 3.366,00, ma che tali infissi non erano stati consegnati e montati dalla predetta società nonostante i solleciti, in ultimo con pec dell'1.8.2018; che, CP_3
pertanto, l'inadempimento contestatogli dalla impresa LL era addebitabile solo alla società
che si era ingiustificatamente resa inadempiente;
CP_3 Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità del proposto atto di citazione;
in subordine dichiararsi la inammissibilità ed improcedibilità della proposta chiamata in causa per la eccepita litispendenza e per gli altri motivi esposti;
in ogni caso per assenza dei relativi presupposti, dato che il rapporto dedotto in giudizio e posto a base della chiesta chiamata in causa è sub iudice: subordinatamente nel merito rigettarsi la domanda proposta nei confronti della comparente società per tutte le ragioni dinanzi esposte, ricostruendosi le circostanze di fatto, CP_3
oltre che a mezzo della documentazione agli atti, rigettarsi altresì l'avversa domanda di danni sussistendo peraltro la litispendenza a riguardo, essendo già stata proposta dinanzi al Tribunale di Avellino nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, subordinatamente perché infondata e temeraria.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.3.2025, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice ha fornito prova dei fatti allegati e del danno subito per il fermo del cantiere a causa del ritardo del completamento dei lavori.
All'udienza dell'11.11.2022 veniva escusso il teste , il quale dichiarava “…Io Testimone_1
stesso ero presente una delle volte allorquando l'impresa lamentò la impossibilità di proseguire i lavori all'Avvocato ” …ed ancora “…io stesso ho ascoltato all'inizio del 2018 una CP_2
delle telefonate che l'Avvocato dopo la telefonata disse che a breve avrebbero CP_2
portato gli infissi”.
All'udienza del 13.10.2023 il teste , il quale aveva effettuato lavori di Testimone_2
cartongesso nell'abitazione del convenuto, dichiarava che: “l'impresa edile non ha potuto proseguire i lavori e quindi ha sospeso il cantiere a fare data dalla fine del mese di febbraio
2018” ed ancora, “… confermo che io mi sono trovato presente allorquando l'impresa CP_1
comunicava a dette lamentele;
anch'io in quei frangenti rappresentavo le mie CP_2
esigenze di portare a termine la mia opera di finitura….”, sul ritardo della consegna degli infissi che ha causato il fermo del cantiere “….confermo, altresì che l'avvocato Controparte_2
ha più volte invitato e sollecitato telefonicamente la , anche in Controparte_3
presenza mia e della ditta , ad adoperarsi per consegnare i manufatti ordinati.” CP_1 Da quanto sopra emerge la responsabilità del convenuto per non aver consentito all'impresa di portare a termine i lavori commissionati alle scadenze contrattualmente stabilite. CP_1
Per quanto concerne il quantum, la penale (€ 50,00 al giorno) appare manifestamente eccessiva per la sproporzione fra il suo importo e l'interesse del committente all'esecuzione del contratto, che si deve presumere commisurato al suo valore (€ 35.000,00). Pertanto, essa deve essere ridotta ad equità, d'ufficio, non richiedendosi specifica istanza della parte interessata, bastando che siano stati acquisiti agli atti gli elementi rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008, e Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21297 del 14/10/2011).
La riconduzione ad equità della penale impone ad avviso di questo giudicante, che il suo importo sia contenuto nella complessiva somma di € 5.000.00 in luogo della somma di €
9.000,00 dall'attrice richiesta.
Per tale importo la domanda proposta dall'attrice merita accoglimento ed il convenuto deve essere condannato al pagamento della penale così ridotta. Gli interessi, al tasso legale, su detta somma (€ 5.000,00) decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne la spiegata chiamata in causa, è necessario, preliminarmente, inquadrare sotto il profilo giuridico il contratto intercorso tra le parti e, in particolare, esaminare se esso vada ricompreso nella disciplina della compravendita di cose mobili, di cui agli artt. 1510 e segg.
c.c. (integrante anche il più specifico contratto di fornitura di beni) ovvero in quella del contratto di appalto di cui agli artt. 1655 e segg. c.c.
Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere, anche se comprensivo di un dare, che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo mentre oggetto di un contratto di vendita è il trasferimento di un bene, cui può essere connessa una prestazione di fare, cioè l'obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore. Qualora, invece, l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia a quella di un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio (Cass. Civ. 872/2014).
Ai fini della corretta qualificazione della fattispecie, occorre, quindi, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia ed in che misura si trova l'attività di facere rispetto a quella di dare, essendo il lavoro lo scopo essenziale dell'appalto e la fornitura o il trasferimento di beni lo scopo essenziale della vendita.
Tuttavia, quest'analisi oggettiva non è talvolta sufficiente ad inquadrare correttamente la fattispecie contrattuale, potendo sussistere difformità tra la qualifica formale e l'attività sostanziale, per tale ragione le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando la prestazione di una delle parti consiste sia in un facere che in un dare, per la qualificazione giuridica di un contratto come appalto ovvero come vendita, la distinzione non si esaurisce “in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera”, ma occorre aver riguardo “alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse intendano conseguire” (Cass. Civ. S.U.
7073/92).
Secondo quando emerso dagli atti di causa parte chiamata in causa si obbligava alla realizzazione ad hoc degli infissi oggetto di causa con la relativa installazione per un corrispettivo pattuito pari ad € 9.000,00 oltre iva.
Orbene, stante quanto esposto, non è dubbio che la realizzazione ad hoc e non nell'ambito della produzione seriale e installazione degli infissi presuppone una prevalenza del facere sul dare e vale a configurare il rapporto tra le parti quale contratto di appalto con applicazione della relativa disciplina.
Circa la clausola: “Acconto 3.060,00 + Iva, Saldo a merce pronta in azienda”, deve essere ricordato che in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. , risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà allora dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015)
All'udienza dell'11.11.2022 veniva escusso il teste il quale dichiarava di essere Testimone_3
dipendente della Società Rubicondo dall'anno 1999 con funzioni tecnico-amministrative; che nel mese di marzo 2018, effettuava un sollecito;
di essere a conoscenza del fatto che anche l'ing. , al quale aveva riferito la necessità di sollecito, aveva chiamato l'avv. ; Per_1 CP_2
che nel mese di luglio 2018 pervenne la comunicazione dell'avv. e che lo stesso CP_2
rifiutò il pagamento prima che venissero montati gli infissi;
che anche successivamente sollecitava l'avv. , ma quest'ultimo ribadiva di non voler provvedere al pagamento CP_2
dei corrispettivi se non dopo la posa in opera degli infissi;
All'udienza del 12.4.2024 veniva escusso il teste di il quale dichiarava Per_1 Testimone_4
di essere ingegnere e di lavorare per dall'anno 2016 occupandosi del settore tecnico CP_3
commerciale amministrativo;
confermava che la società già da marzo 2018 aveva CP_3
realizzato gli infissi commissionati, e che da tale data anch'egli personalmente provvedeva a sollecitare l'avv. a consentire la posa in opera previo pagamento del saldo;
che CP_2
nonostante i solleciti che periodicamente venivano fatti dal o da suoi incaricati, l'avv. CP_3
rispondeva che le opere murarie non erano pronte per la posa in opera;
che soltanto CP_2
nel mese di giugno 2018 l'avv. comunicò che le opere murarie erano state fatte e CP_2
pretendeva che venissero consegnati e montati gli infissi, ma riferì che non era disposto a pagare il saldo prima del montaggio;
che dal punto show room di Salerno, Corso Garibaldi, agli aveva avuto modo di sollecitare l'avv. ed anche ed inviargli fattura commerciale per CP_2
il saldo di quanto dovuto alla;
che anche successivamente l'avv. veniva CP_3 CP_2
sollecitato e che questi dichiarava di non voler provvedere al pagamento dei corrispettivi se non dopo la posa in opera degli infissi. Tali dichiarazioni confermano quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti, facendo emergere il comportamento tenuto dal convenuto avv. il quale, sebbene fosse CP_2
tenuto al pagamento dei corrispettivi per la fornitura degli infissi, ad opere finite disponibili in azienda e prima del loro montaggio, riteneva che lo stesso saldo dovesse essere corrisposto solo all'esito del montaggio (posa in opera) degli stessi;
Quanto sopra determina questo giudicante nel ritenere esclusa la responsabilità della società chiamata in causa nel ritardo e nella produzione dei danni subiti dalla attrice impresa , CP_1
posto che le condizioni contrattuali prevedevano giusto che il pagamento doveva essere effettuato quando il committente avesse verificato la disponibilità delle opere finite in azienda e prima del montaggio;
circostanza, questa, del tutto provata.
Per quanto concerne l'eccepita vessatorietà della clausola inserita nel contratto con dicitura
“pagamento del saldo a merce pronta in azienda” occorre poi richiamare in generale la disciplina sulle clausole vessatorie ispirata dalla disciplina comunitaria, originariamente introdotta negli artt. 1469 bis e seguenti c.c., e ora trasfusa negli artt. 33 e seguenti del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nell'ambito del quale l'art. 33, comma 1, cod. cons., in particolare, chiarisce testualmente che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e successivamente è posta l'elencazione delle clausole che si presumono vessatorie o la cui vessatorietà deve essere provata.
Nel caso di specie, in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva che una tale clausola contrattuale, oltre ad essere di tenore chiaro e comprensibile soprattutto tenuto conto della controparte negoziale – non essendo caratterizzata da particolari tecnicismi o da espressioni che presuppongono approfondite conoscenze a livello tecnico -, non integra una clausola viziata dalla pretesa nullità di protezione in quanto la stessa non comporta l'assunzione per il contraente debole di una obbligazione eccessivamente gravosa e squilibrata per lo stesso, ma prevede e disciplina eventuali ipotesi di ritardo che si potrebbero verificare nel corso del rapporto. In particolare, occorre valorizzare il fatto che le ipotesi indicate hanno ad oggetto circostanze fattuali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e che comunque il pagamento previsto è pur sempre ancorato corrispettivamente all'effettiva consegna del materiale ordinato. Ne consegue unicamente il rigetto delle domande avanzate contro la terza chiamata in causa.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ed in persona del G.o.p. IN OS, definitivamente pronunciando sulla controversia n. 10888/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta;
1) Accoglie la domanda e condanna il convenuto avv. al pagamento, CP_2 CP_2
in favore dell'attrice, della somma di € 5.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna il convenuto avv. al pagamento, in favore dell'attrice, CP_2 CP_2
della somma di € 270,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
3) Rigetta le domande proposte dal convenuto contro la chiamata in causa;
4) Condanna il convenuto avv. al pagamento, in favore della società CP_2 CP_2
chiamata in causa, della somma di € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta.
Così deciso in Salerno, il 2.10.2025
Il g.o.p.
IN OS