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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati Alessandra BOCCHI;
e
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Carlo SPILLARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili divisi.
2. SUL REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO:
Si prevede l'affidamento condiviso del figlio in favore di entrambi i coniugi, con Per_1
collocamento presso la madre, invariata la residenza attuale del minore.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario, che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze del figlio e alle esigenze lavorative dei ricorrenti.
Il Sig. trascorrerà con il figlio: CP_1
- un weekend ogni quindici giorni, compreso di pernotto, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 22:00
della domenica;
- un pomeriggio a settimana, da concordare tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre;
- due pomeriggi a settimana, da concordare tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre.
Il padre provvederà al prelievo del minore recandosi presso l'abitazione materna nei giorni a lui spettanti.
Fino al mese di settembre, in caso di impedimento della madre o dei genitori della stessa, il padre potrà ritirare il minore direttamente da scuola nei medesimi giorni a lui spettanti e sempre previo accordo tra i medesimi genitori. Dal mese di settembre, le parti si accorderanno in merito compatibilmente con i nuovi orari scolastici del minore.
In caso di malattia, il figlio starà a casa con la madre con possibilità per il padre di fargli visita o di sentirsi anche telefonicamente. - Sulle vacanze estive:
- il padre trascorrerà con il minore tre settimane di vacanza all'anno, anche non consecutive,
purché le stesse siano organizzate in modo graduale e compatibilmente alle esigenze del minore;
- le date e le destinazioni delle vacanze saranno rispettivamente comunicate entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo e-mail;
- durante i periodi di vacanza con uno dei genitori, il minore effettuerà una videochiamata quotidiana con l'altro genitore, previo accordo fra le parti circa l'orario.
- Sul compleanno di Per_1
- In occasione del compleanno del minore, i genitori, ove possibile, si adopereranno per festeggiarlo congiuntamente, nel superiore interesse del figlio, impegnandosi a cooperare per garantire la miglior riuscita della ricorrenza.
- Qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà il giorno del compleanno, 4 settembre con un genitore;
garantendo almeno mezza giornata all'altro genitore - anche in data diversa dal giorno del compleanno - nel rispetto del principio dell'alternanza.
- I medesimi criteri si applicheranno per tutte le altre ricorrenze importanti, quali comunione,
cresima, ulteriori celebrazioni scolastiche o familiari.
- Sulle vacanze natalizie e pasquali:
Si prevede la seguente suddivisione delle festività, fermo restando che tale organizzazione potrà
essere modificata di comune accordo fra le parti, con flessibilità e spirito collaborativo, in funzione delle esigenze del minore:
- Ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie:
un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre compresi e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3
gennaio compresi, alternandosi di anno in anno.
Sempre sulla base del principio dell'alternanza, quindi, ciascun genitore trascorrerà, a turno,
con il figlio, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di capodanno e l'Epifania. - Nel periodo pasquale, i genitori avranno diritto di stare con tre giorni consecutivi, Per_1
alternandosi di anno in anno.
Allo stesso modo, trascorreranno ad anni alterni, con il figlio, il giorno di Pasqua e il giorno di
Pasquetta.
Sulle scelte scolastiche: esse verranno concordate con entrambi i genitori.
3. SUL MANTENIMENTO:
- Il padre s'impegna a provvedere al mantenimento del figlio con un contributo mensile di euro
350,00 che verranno versati alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre.
L'adeguamento ISTAT decorrerà dall'anno successivo all'omologa della separa-zione;
- l'Assegno Unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Sulle spese straordinarie:
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate. Per l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano, salve le deroghe di seguito espressamente specificate, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di conoscere.
4.SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI: Il sig. e la sig.ra accordano che il CP_1 Pt_1
mobilio, presente nell'immobile ove abita la sig.ra e dal sig. acquistato, ri-manga Pt_1 CP_1
nella casa di proprietà dei genitori della sig.ra , ad uso esclusivo di e Parte_1 Pt_1
e non divenga di proprietà dei genitori di Per_1 Pt_1
Precisato quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Caldogno (VI) in data 1/10/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato Per_1
alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, e parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Caldogno (VI) in data 01/10/2022 con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno
2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caldogno (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati Alessandra BOCCHI;
e
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato Carlo SPILLARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili divisi.
2. SUL REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO:
Si prevede l'affidamento condiviso del figlio in favore di entrambi i coniugi, con Per_1
collocamento presso la madre, invariata la residenza attuale del minore.
Sulle modalità di visita, i genitori concordano il seguente calendario, che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze del figlio e alle esigenze lavorative dei ricorrenti.
Il Sig. trascorrerà con il figlio: CP_1
- un weekend ogni quindici giorni, compreso di pernotto, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 22:00
della domenica;
- un pomeriggio a settimana, da concordare tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre;
- due pomeriggi a settimana, da concordare tra le parti, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre.
Il padre provvederà al prelievo del minore recandosi presso l'abitazione materna nei giorni a lui spettanti.
Fino al mese di settembre, in caso di impedimento della madre o dei genitori della stessa, il padre potrà ritirare il minore direttamente da scuola nei medesimi giorni a lui spettanti e sempre previo accordo tra i medesimi genitori. Dal mese di settembre, le parti si accorderanno in merito compatibilmente con i nuovi orari scolastici del minore.
In caso di malattia, il figlio starà a casa con la madre con possibilità per il padre di fargli visita o di sentirsi anche telefonicamente. - Sulle vacanze estive:
- il padre trascorrerà con il minore tre settimane di vacanza all'anno, anche non consecutive,
purché le stesse siano organizzate in modo graduale e compatibilmente alle esigenze del minore;
- le date e le destinazioni delle vacanze saranno rispettivamente comunicate entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo e-mail;
- durante i periodi di vacanza con uno dei genitori, il minore effettuerà una videochiamata quotidiana con l'altro genitore, previo accordo fra le parti circa l'orario.
- Sul compleanno di Per_1
- In occasione del compleanno del minore, i genitori, ove possibile, si adopereranno per festeggiarlo congiuntamente, nel superiore interesse del figlio, impegnandosi a cooperare per garantire la miglior riuscita della ricorrenza.
- Qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà il giorno del compleanno, 4 settembre con un genitore;
garantendo almeno mezza giornata all'altro genitore - anche in data diversa dal giorno del compleanno - nel rispetto del principio dell'alternanza.
- I medesimi criteri si applicheranno per tutte le altre ricorrenze importanti, quali comunione,
cresima, ulteriori celebrazioni scolastiche o familiari.
- Sulle vacanze natalizie e pasquali:
Si prevede la seguente suddivisione delle festività, fermo restando che tale organizzazione potrà
essere modificata di comune accordo fra le parti, con flessibilità e spirito collaborativo, in funzione delle esigenze del minore:
- Ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie:
un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre compresi e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3
gennaio compresi, alternandosi di anno in anno.
Sempre sulla base del principio dell'alternanza, quindi, ciascun genitore trascorrerà, a turno,
con il figlio, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di capodanno e l'Epifania. - Nel periodo pasquale, i genitori avranno diritto di stare con tre giorni consecutivi, Per_1
alternandosi di anno in anno.
Allo stesso modo, trascorreranno ad anni alterni, con il figlio, il giorno di Pasqua e il giorno di
Pasquetta.
Sulle scelte scolastiche: esse verranno concordate con entrambi i genitori.
3. SUL MANTENIMENTO:
- Il padre s'impegna a provvedere al mantenimento del figlio con un contributo mensile di euro
350,00 che verranno versati alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre.
L'adeguamento ISTAT decorrerà dall'anno successivo all'omologa della separa-zione;
- l'Assegno Unico sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- Sulle spese straordinarie:
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che le abbia sostenute sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate. Per l'individuazione e la determinazione di quali spese rientrino tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario e quali, tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo, i coniugi rimandano, salve le deroghe di seguito espressamente specificate, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che dichiarano di conoscere.
4.SULLE QUESTIONI PATRIMONIALI: Il sig. e la sig.ra accordano che il CP_1 Pt_1
mobilio, presente nell'immobile ove abita la sig.ra e dal sig. acquistato, ri-manga Pt_1 CP_1
nella casa di proprietà dei genitori della sig.ra , ad uso esclusivo di e Parte_1 Pt_1
e non divenga di proprietà dei genitori di Per_1 Pt_1
Precisato quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Caldogno (VI) in data 1/10/2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato Per_1
alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, e parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Caldogno (VI) in data 01/10/2022 con atto trascritto al n. 11, parte II, serie A, anno
2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caldogno (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo