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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 19713/2017, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO ATTORE contro
c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BARATTI FRANCO CONVENUTO c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 28.11.17, ha convenuto in giudizio Parte_1 nonché i comproprietari ) per la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 riduzione in pristino di opere che il vicino avrebbe realizzato in un cortile comune.
Il convenuto si è costituito in giudizio il 19.2.18, chiedendo il rigetto delle domande e proponendone altre in via riconvenzionale. I comproprietari sono rimasti contumaci.
Le parti sono comparse alle udienze del 15.3.18, 13.9.18, 6.12.18, 24.1.19, 9.5.19, 6.6.19, in attesa del perfezionamento di un accordo conciliativo. All'ultima di quelle udienze, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., preso atto del fallimento della transazione. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
A seguito dell'udienza del 23.1.20, con ordinanza del 5.2.20 il giudice ha disposto una c.t.u. La relazione è stata depositata il 22.2.21. Con ordinanza del 21.3.21 sono state rigettate le ulteriori istanze di prova.
Le parti sono comparse alle udienze del 18.7.22 e del 1.12.22, dando atto dell'impossibilità di conciliare la lite. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
All'udienza del 14.11.23 le parti hanno confermato la cessazione della materia del contendere, in mancanza però di un accordo sulle spese di lite;
il giudice ha fissato la precisazione delle conclusioni, che si è tenuta il 1.10.24 in trattazione scritta. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 27.11.24 e del 17.12.24.
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2. Le conclusioni dell'attore (come da foglio di p.c. del 20.9.24) sono state:
«In via preliminare, dare atto della cessazione della materia del contendere e/o della sopravvenuta carenza di interesse delle parti rispetto a tutte le domande per cui è causa, eccettuato il risarcimento dei danni richiesto in citazione;
nel merito, - condannare il Sig. al risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000,00 o quale altra di giustizia;
CP_1 in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare, accertate e dichiarate le circostanze esposte in citazione, per l'effetto - pronunciare l'ampliamento della servitù di transito carraio e pedonale, allargandolo, ribadendolo e/o costituendolo per ampiezza di mt. 3 o quale altra di legge, a favore del fondo di cui al mapp.le ex 72 e su quello di cui al mapp.le 428, ovvero, in ogni caso, secondo descrizione e superiore narrativa, con ogni pertinente declaratoria ed inibizione;
- pronunciare illegittimi la chiusura con sbarra del cancello di accesso al cortile comune e la mancata custodia del cane di proprietà del Sig. condannandolo a mantenere disponibile l'accesso con CP_1 sole chiavi ed a detenere il cane nelle aree di sua proprietà esclusiva, ovvero, comunque, inibendogli le attività censurate (n. 2); - condannare il Sig. e/o i convenuti, per quanto di ragione e salve eventuali loro rivalse interne, alla riduzione CP_1 in pristino dei luoghi, a cura e spese di chi spetti, con segnato riferimento alla rimozione del tubo di scarico e dei vasi (n. 1), della colonna e delle fioriere (n. 3), della pavimentazione (n. 5), della colonna in muratura con i pertinenti tubi (n. 6), della tettoia realizzata al di sopra della veranda (n. 7); - condannare altresì il Sig. sempre a sua cura e spese, CP_1 all'eliminazione e/o arretramento a distanza di legge delle piante (n. 8), del manufatto sulla fontana (n. 9) e dello scarico delle acque dei bagni (n. 10); - condannare il Sig. ad eliminare le opere abusive realizzate nelle zone interne, con CP_1 ripristino dei luoghi a sua cura e spese (n. 11); - respingere le domande avversarie, siccome inammissibili ed infondate;
in via istruttoria, - come da memorie intermedie, con espletamento, se ritenuto, dell'istruttoria ivi dedotta e ad oggi non esperita;
in ogni caso, - rifusione delle spese di lite e mediazione, anche, ove occorresse, per soccombenza virtuale e/o ex art. 91 II co. c.p.c. od in applicazione del c.d. principio causale».
Le conclusioni del convenuto (come da foglio di p.c. del 22.2.22, richiamato il 25.9.24) sono state:
«A) nel merito: preliminarmente, con riferimento a tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto
[...]
dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a parte attrice e/o di legittimazione passiva in CP_1 capo al convenuto stesso;
per l'effetto, dichiararsene l'improseguibilità od improcedibilità ovvero dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
in subordine, dichiararsi le domande stesse decadute e/o prescritte e/o tardive e/o inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarle;
in particolare, dichiararsi l'inesistenza di alcuna “servitù di transito carraio e pedonale” in favore del fondo di cui al MN 428 e/o di qualsiasi altro di proprietà di parte attrice, e rigettarsi la domanda di ampliamento della stessa, in quanto infondata;
dichiararsi l'inesistenza di alcuno degli “obblighi” di cui alla domanda attorea, e per l'effetto rigettarla;
rigettarsi la domanda di “eliminazione opere abusive” per difetto di interesse ad agire in capo a parte attrice;
rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni in quanto inammissibile ed infondata. In ogni caso, con rifusione delle spese e dei compensi di lite.
B) in via riconvenzionale: accogliersi tutte le domande proposte dal convenuto Conto Innocente negli atti depositati, da intendersi qui riproposte;
in via esemplificativa e non esaustiva: accertarsi e dichiararsi l'acquisizione per usucapione in capo al convenuto del diritto di tenere le piante (punto 8 della comparsa di risposta) a distanza minore da quella CP_1 legale;
accertarsi l'inesistenza di alcuna servitù – a carico del fondo del convenuto – con riferimento alla Controparte_1 tubazione d'acqua di cui in comparsa di risposta, con condanna di parte attrice alla sua rimozione immediata e con condanna al risarcimento del danno ex art. 949 c.c., nella misura che sarà provata o ritenuta di giustizia;
accertarsi l'inesistenza di alcuna delle servitù – a carico del fondo del convenuto – menzionate in citazione nonché di Controparte_1 alcun'altra servitù a carico della (ex) proprietà ed a favore della proprietà con condanna di parte attrice CP_1 Pt_1 alla rimozione immediata e con condanna al risarcimento del danno ex art. 949 c.c., nella misura che sarà provata o ritenuta di giustizia;
accertarsi l'abusività delle opere effettuate da parte attrice, descritte in comparsa di risposta, e la
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condanna di parte attrice stessa alla loro rimozione immediata;
accertarsi l'avvenuta violazione della privacy come descritto in comparsa di risposta, con condanna di parte attrice all'immediata cessazione di ogni atto lesivo ed in specie alla rimozione e/o allo spostamento delle telecamere installate, nonché al risarcimento di ogni conseguente danno da valutarsi in via equitativa;
accertarsi il minor valore dell'immobile per il degrado e le altre ragioni descritte in comparsa di risposta, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad €. 20.000,00; condannarsi infine parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, da quantificarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad €. 5.000,00. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi di lite. In via istruttoria:
[omissis]».
3. Lo stato dei luoghi è noto alle parti;
si rinvia per la planimetria a p. 13 c.t.u.
3.1. Le parti sono concordi nel chiedere, in via principale, la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande di natura reale proposte nell'atto di citazione.
Considerato l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi a seguito della vendita dell'immobile dal convenuto a terzi, avvenuta già il 16.4.19, il giudice prende atto della volontà manifestata dalle parti e non provvede sul punto.
3.2. L'attore ha insistito invece sulla domanda di risarcimento del danno derivante dai manufatti asseritamente illegittimi, quantificandolo in € 5000.
Seguendo l'ordine dell'atto di citazione, il giudice osserva che:
i. il pluviale serve la terrazza comune e occupa solo pochi centimetri del passaggio carraio (p. 2 c.t.u.); la chiusura del cancello non ha concretizzato uno spoglio ma semmai un mero disagio;
la colonna-fioriera e le fioriere davanti alla porta d'ingresso, nonché la presenza del cane, rappresentano danni c.d. bagatellari;
ii. la pavimentazione avrebbe soltanto ricoperto il preesistente calcestruzzo (circostanza non tempestivamente contestata dall'attore); la colonna in muratura è stata rimossa dal convenuto (cfr. cap. 10 seconda mem. istr. att.); la tettoia non pare concretare un apprezzabile pregiudizio;
iii. le piante e la copertura della fontana parimenti non sono suscettibili di ristoro economico, considerati l'incertezza sull'epoca della loro apposizione («negli ultimi cinque anni», secondo i capp. 12 e ss. att.), il mancato riscontro in sede di c.t.u., la modestia del presunto danno.
Quanto al tubo di scarico, il c.t.u. ha appurato che effettivamente la lavatrice del convenuto svuota l'acqua nella vasca di raccolta sul mappale dell'attore (p. 12 c.t.u.); tuttavia, la prova del danno sarebbe stata insufficiente anche in caso di ammissione del cap. 15 att., essendo verosimile che la conformazione dei luoghi non sia cambiata dalla costruzione degli edifici – come sostenuto dal convenuto – tenendo conto delle opere che sarebbero state necessarie per tale allacciamento;
inoltre, l'eventuale pregiudizio appare irrisorio e comunque non può essere liquidato senza elementi sull'effettivo pregiudizio subìto; iv. la realizzazione di due bagni abusivi all'interno dell'abitazione del convenuto è rimasta del tutto sfornita di prova e attiene semmai al profilo urbanistico.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore non può quindi trovare accoglimento.
4.
4.1. Quanto alle domande riconvenzionali che il convenuto ha chiesto di decidere, seguendo l'ordine della comparsa di costituzione il giudice sinteticamente ritiene che:
a. Le piante vicine al confine non sono state più riscontrate dal c.t.u. (p. 6), sicché è superata la domanda per l'usucapione della relativa servitù;
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b. La presenza di telecamere puntate sulla proprietà del convenuto non è stata contestata dall'attore ed è sufficientemente attestata dalle fotografie a p. 2 della relazione tecnica sub doc. 2 conv. La recente Cass. n. 7289/24 ha ribadito che: «Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità)».
Il giudice, vista anche la mancanza di repliche da parte dell'attore, ritiene che le telecamere non rispettino questi requisiti e pertanto vadano orientate in modo da non inquadrare la proprietà del convenuto. La domanda quindi può essere accolta (nonostante la successione nel diritto controverso, in applicazione dell'art. 111 c.p.c.);
c. L'illegittimità della chiusura del porticato non è stata argomentata dal punto di vista civile, ma al più da quello urbanistico (p. 3 doc. 2 conv. e p. 2 della perizia integrativa), che non compete a questo giudice;
d. La prova è carente con riguardo alla tubazione dell'acqua di cui a p. 4 doc. 2 conv., non essendo chiaro il tragitto del manufatto, peraltro evidentemente datato;
e. Lo stesso è a dirsi per la colonna in muratura di cui a p. 5 doc. 2 conv.;
f. Quanto al degrado dell'immobile dell'attore, le contestazioni del convenuto appaiono generiche o sfornite di prova (presenza di topi, distacco di tinteggiatura, muffe, deterioramento della copertura) ovvero legate a condizioni contingenti (vetri rotti).
4.2. L'unica domanda che è stata accolta riguarda dunque lo spostamento delle telecamere.
Non può tuttavia conseguirne il risarcimento del danno-conseguenza, che non si può ritenere in re ipsa ma andrebbe fondato su un effettivo pregiudizio patito.
Analoga considerazione vale per l'asserita diminuzione del valore dell'immobile, peraltro venduto nel corso del giudizio senza che ad esempio sia stata allegata una perizia di stima superiore al prezzo effettivo (il cap. 4 conv. era palesemente generico).
4.3. Il convenuto ha chiesto ancora di dichiarare «l'inesistenza di alcuna delle servitù – a carico del fondo del convenuto – menzionate in citazione nonché di alcun'altra servitù a carico della (ex) proprietà ed a Controparte_1 CP_1 favore della proprietà . Pt_1
In realtà, l'unica servitù che è possibile individuare a favore dell'attore pare quella di transito verso il suo cortile, attraverso il cancellino ch'egli lamentava ristretto dal pluviale (p. 2 c.t.u.).
Il convenuto ammette che quel passaggio è sempre stato utilizzato da controparte (cfr. p. 3 comp. concl. conv.: «Il sig. transita verso la sua proprietà senza alcun problema»). La servitù non risulta dai Pt_1 titoli né è stata chiesta per usucapione: in effetti, essa è superflua perché il transito insiste sul cortile comune alle parti e rientra nelle normali facoltà del comproprietario (cfr. Cass. n. 21858/20). Non vi è quindi motivo per alcuna pronuncia sul punto.
5.
5.1. In merito alle spese di lite, il giudice osserva come, fin dalla prima memoria istruttoria del 5.11.19 (successiva alla vendita dell'immobile da parte del convenuto), l'attore avesse eccepito la cessazione della materia del contendere con riguardo a circa metà delle questioni proposte nell'atto di citazione;
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egli aveva inoltre proposto al convenuto l'integrale abbandono del giudizio, a spese compensate. La proposta non è stata accettata, in quanto il signor «mantiene l'interesse (e la legittimazione) ad agire CP_1 per far valere tutte le domande riconvenzionali proposte» (prima mem. istr. conv.). Tuttavia, tranne una, queste domande sono state rigettate.
Da una parte, quindi, per il principio di causalità ex art. 91 c.p.c., andrebbe addossata al convenuto almeno una porzione delle spese di lite successive alle memorie istruttorie, per l'attività processuale sostanzialmente inutile che è stata svolta;
dall'altra parte, ferma un'ampia compensazione per soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., l'attore dovrebbe rifondere al convenuto una quota delle spese (per la sola domanda sulle telecamere). Appare pertanto giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite e di c.t.u.
5.2. Non vi sono i presupposti di totale soccombenza per applicare l'art. 96 c.p.c.
5.3. Nulla va disposto nei confronti dei due convenuti contumaci, in mancanza di domande dirette nei loro confronti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di cui al paragrafo 3.1 della motivazione;
ordina all'attore di orientare le telecamere in modo che non inquadrino la proprietà del convenuto;
respinge tutte le altre istanze;
compensa per intero le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come liquidate il 16.10.20 e il 23.2.21, definitivamente a carico delle parti per metà e in solido verso il c.t.u.; nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Brescia, 02/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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