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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 13389/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. INGLIMA VINCENZO, Parte_1
come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal
Direttore della Sede di Roma Flaminio CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 05/04/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, assumendo di essere in possesso dei requisiti di legge, ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria del diritto alla indennità di cieco parziale – ventesimista a far data dal marzo 2020 come da decreto di omologa del 6.06.2022 e successiva correzione.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto un rinvio per la conclusione CP_1
dell'iter amministrativo. All'udienza del 19/02/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel termine di trenta giorni.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente
(fase di studio ed introduttiva D.M. 147/2022). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 13389/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 726,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 19.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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