Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10389 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05041/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto concessione cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 aprile 2022 e depositato in data 6 maggio 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-, adottato dal Ministero resistente in data -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana inoltrata in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
1.1 Il diniego è stato basato sulla riscontrata presenza, a carico dell’istante, di pregiudizi di carattere penale: una notizia di reato del -OMISSIS-, trasmessa dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone per la violazione dell’art. 483 c.p., e un decreto penale di condanna del -OMISSIS- emesso dal GIP del Tribunale di Pordenone, esecutivo il -OMISSIS-, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 285/1992.
2. In data 12 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando relazione e documenti.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione di legge: artt. 8 e 6 legge n. 91/1992; art. 2 c.p. – art. 28 co. 8 in relazione all’art. 24 co. 1 lett. e) ed f) d.p.r. n. 313/2002 - difetto di motivazione e istruttoria - eccesso di potere ”, in quanto non sarebbero stati esaminati gli ulteriori elementi afferenti alla personalità del richiedente, al suo inserimento nel contesto sociale del Paese ospitante, anche sotto i profili familiare, lavorativo e del rispetto delle regole di civile convivenza. Oltre a ciò, avrebbero dovuto rilevare le seguenti circostanze:
- la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S., oltre a riguardare un fatto risalente al -OMISSIS-, è stata oggetto di successiva depenalizzazione in forza della Legge n. 120/-OMISSIS-,
- la notitia criminis del -OMISSIS- riguarda la contestazione del reato di cui all’art. 483 c.p. perché l’istante non ha dichiarato nella propria domanda di cittadinanza di aver riportato la predetta condanna per guida in stato di ebbrezza, ma il relativo procedimento penale si è concluso, in data -OMISSIS-, con sentenza di assoluzione.
5. Nella relazione agli atti di causa il Ministero ha dedotto che gli elementi richiamati nella parte motiva del diniego hanno legittimamente indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente, che di ciò è stato preavvisato con comunicazione del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, a cui non ha fatto seguito la presentazione di osservazioni nei termini indicati.
Il provvedimento è stato fondato sulle risultanze del certificato del Casellario giudiziale n. -OMISSIS- e sul rapporto informativo della Questura di Pordenone.
Il decreto penale, emesso nell’anno -OMISSIS-, si colloca nel decennio antecedente la presentazione della domanda di cittadinanza e il reato commesso rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale, poiché mette a rischio l’incolumità dei cittadini.
L’omessa dichiarazione della condanna riportata ha costituito un ulteriore elemento di controindicazione, potendosi ritenere indicativa di uno scarso rispetto delle regole da parte dell’odierno ricorrente.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1 L’Amministrazione risulta avere valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
Nello specifico, il reato di guida in stato di ebbrezza configura - per consolidata giurisprudenza - una fattispecie che, pur se contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.
Per le ragioni di cui sopra “ il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità; detto reato, pertanto, giustifica di per sé il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza, rilevandone la portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V Stralcio, 21 novembre 2024, n. 20695).
A tale riguardo è stato ritenuto che “ la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. … In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. Stato n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 653/2022; n. n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022 ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 1218/2023).
6.2 A fronte di quanto sopra, risultano irrilevanti le considerazioni di parte ricorrente circa l’intervenuta depenalizzazione del reato allo stesso ascritto, “ rimanendo comunque il comportamento addebitato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 22810/2024).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. n. 5565/2013).
In quest’ambito, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
L’Amministrazione deve valutare, oltre ai fatti penalmente rilevanti, anche l’area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità, valutando il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
6.3 Oltre alla condotta per cui parte ricorrente ha riportato condanna durante la sua permanenza sul territorio nazionale, la non veritiera dichiarazione nella domanda integra, ove non un falso penalmente rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status. Ogni eventuale ulteriore circostanza, rilevante in sede penale in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito del D.P.R. n. 445/2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1933/2013).
Ne deriva che il mendacio dichiarativo commesso proprio nell'ambito del fondamentale procedimento di ingresso nella comunità nazionale costituisce condotta che, quando non automaticamente ostativa del beneficio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ben può essere oggetto, quantomeno, della complessiva valutazione compiuta dell'Amministrazione, come accaduto nella specie (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis , sent. n. 5994/2025).
7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
8. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.