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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12025/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 GUGLIELMO MARCONI N. 16 BUDRIO presso lo studio dell'Avv. CORALLI FRANCESCA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 BELFIORE 1 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. VANCINI BARBARA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 735/2024 pubblicata il 30/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 22/07/1977, e , nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
BOLOGNA (BO) il 24/11/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BOLOGNA al n. 613 parte 1, anno 2007;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via Fausto Coppi 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , essendosi già Parte_1 trasferito il sig. presso l'immobile sito in Bologna via D'Azeglio 71, ed avendo già Parte_2 diviso i coniugi i beni presenti nella casa coniugale.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e pagina 2 di 4 significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia rimarrà collocata presso la dimora paterna, con diritto di visita paritario Persona_1 tra i genitori trascorrendo una settimana presso la madre e la successiva presso il padre e così via, salvo cambiamenti da comunicarsi con un preavviso di 48 ore a mezzo mail e/o messaggio e nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici e ludici della minore.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e concordare preventivamente i periodi inerenti le vacanze estive, natalizie e pasquali da trascorrere con dividendoli in maniera equa Per_1
e salvaguardando il principio dell'alternanza.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 250,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'assegno di mantenimento per verrà versato alla sig.ra Per_1 sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia, a seguito del quale verrà Pt_1 versato direttamente a quest'ultima.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Bologna, da intendersi qui integralmente richiamato, restando la minore fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
8. Il sig. rilascia nella disponibilità della sig.ra la sua quota parte di deposito Pt_2 Pt_1 cauzionale suo tempo versata per l'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO) via Fausto Coppi 18 per l'importo di € 745,00, oltre euro 1.000,00 (mille/00), che sono stati corrisposti alla moglie tramite n. 5 rate mensili da 200,00 ciascuna, a decorrere dal mese di agosto 2024, al fine di regolamentare in via definitiva i rapporti patrimoniali pendenti tra le Parti.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché a quello per la figlia Per_1
10. Le parti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di alimenti e/o contributo al loro mantenimento.
11. Le parti dichiarano che con i patti di cui sopra si deve ritenere regolata e definita ogni altra questione economica, finanziaria e patrimoniale derivante dal loro matrimonio e di non avere pertanto null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto previsto ai sopra estesi punti del presente accordo;
pagina 3 di 4 c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12025/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 GUGLIELMO MARCONI N. 16 BUDRIO presso lo studio dell'Avv. CORALLI FRANCESCA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 BELFIORE 1 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. VANCINI BARBARA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 735/2024 pubblicata il 30/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 22/07/1977, e , nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
BOLOGNA (BO) il 24/11/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BOLOGNA al n. 613 parte 1, anno 2007;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via Fausto Coppi 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , essendosi già Parte_1 trasferito il sig. presso l'immobile sito in Bologna via D'Azeglio 71, ed avendo già Parte_2 diviso i coniugi i beni presenti nella casa coniugale.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e pagina 2 di 4 significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia rimarrà collocata presso la dimora paterna, con diritto di visita paritario Persona_1 tra i genitori trascorrendo una settimana presso la madre e la successiva presso il padre e così via, salvo cambiamenti da comunicarsi con un preavviso di 48 ore a mezzo mail e/o messaggio e nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici e ludici della minore.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e concordare preventivamente i periodi inerenti le vacanze estive, natalizie e pasquali da trascorrere con dividendoli in maniera equa Per_1
e salvaguardando il principio dell'alternanza.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 250,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'assegno di mantenimento per verrà versato alla sig.ra Per_1 sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia, a seguito del quale verrà Pt_1 versato direttamente a quest'ultima.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Bologna, da intendersi qui integralmente richiamato, restando la minore fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
8. Il sig. rilascia nella disponibilità della sig.ra la sua quota parte di deposito Pt_2 Pt_1 cauzionale suo tempo versata per l'immobile sito in Casalecchio di Reno (BO) via Fausto Coppi 18 per l'importo di € 745,00, oltre euro 1.000,00 (mille/00), che sono stati corrisposti alla moglie tramite n. 5 rate mensili da 200,00 ciascuna, a decorrere dal mese di agosto 2024, al fine di regolamentare in via definitiva i rapporti patrimoniali pendenti tra le Parti.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché a quello per la figlia Per_1
10. Le parti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di alimenti e/o contributo al loro mantenimento.
11. Le parti dichiarano che con i patti di cui sopra si deve ritenere regolata e definita ogni altra questione economica, finanziaria e patrimoniale derivante dal loro matrimonio e di non avere pertanto null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto previsto ai sopra estesi punti del presente accordo;
pagina 3 di 4 c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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