TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2015 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Vendita di cose mobili”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Priviteri, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore (ME), Via Fonte di Venere n. 22;
ATTRICE
CONTRO
p.i. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico le Divelec e Riccardo
Castiglioni, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Brindisi alla via
Sant'Angelo, n. 75;
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Maraschi e Quirico Pepe, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Ostuni (Br) alla via Armando Diaz, n. 65;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “1) In via preliminare rigettare l'eccezione di litispendenza parziale sollevata Cont dalla per le motivazioni svolte al punto n. 2 del presente atto;
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva della
1 3) In via preliminare rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dalla Controparte_4
per tutte le ragioni esposte al punto n. 1 del presente atto;
4) Ritenere e Controparte_5
dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni e domande svolte dalle convenute
e, comunque, rigettarle con qualunque statuizione. 5) Ritenere e dichiarare la fondatezza di tutte le domande svolte dalla deducente ed accoglierle con qualunque statuizione. 6)
Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute per consegna di aliud pro alio e/o per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione e nel presente atto. 7)
Ritenere che l'inadempimento delle convenute è grave e rilevante ai sensi dell'art. 1455
c.c., e/o in via subordinata della normativa ritenuta applicabile, oltre che imputabile, e per
l'effetto ritenere e dichiarare risolto il contratto di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010.
8) In via subordinata ritenere e dichiarare l'annullamento del contratto di cui all'ordine n.
433/00 del 16/09/2010, per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., e conseguentemente dichiarare che il contratto è privo di qualsivoglia effetto giuridico. 9) In via ancor più subordinata ritenere e dichiarare e dichiarare l'annullamento del contratto di fornitura di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., atteso che la
[...]
è incorsa in errore relativamente all'identità dell'oggetto della Parte_1
prestazione e sopra una qualità dello stesso e conseguentemente dichiarare che il contratto è privo di qualsivoglia effetto giuridico. 10) Per effetto dell'annullamento e/o della risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010, ritenere e dichiarare il diritto della alla restituzione delle somme versate a titolo Parte_1
di corrispettivo e conseguentemente condannare le convenute e Controparte_5
in solido e/o in proprio al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della complessiva somma di €.665.148,00 oltre interessi dalle date dei Parte_1 singoli pagamenti e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art.1224 c.c. e/o della somma che l'On.le Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. . Si fa atto di prontezza alla restituzione del cavo. 11) Per effetto Per_1 dell'annullamento e/o della risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 433/00 del
16/09/2010, ritenere e dichiarare il diritto della al risarcimento di tutti i Parte_1 danni subiti e subendi e per l'effetto condannare la e la Controparte_5 CP_4
in solido, e/o in proprio al pagamento a titolo di risarcimento del danno: delle
[...] somme sborsate per l'acquisto degli accessori necessari al montaggio del cavo acquistato
2 giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00 e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché delle somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo, e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi e rivoluzione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.. 12) In via ancor più subordinata, nell'ipotesi estrema in cui non dovesse ritenersi la insussistenza di una responsabilità contrattuale delle convenute ritenere e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi
Cont dell'art. 2043 c.c. e/o 1337 c.c., della e della in solido e/o in Controparte_4
proprio per avere con la propria condotta indotto la deducente alla conclusione di un contratto che non avrebbe mai concluso, e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti
i danni subiti e subendi danni pari a: tutte le somme sborsate per l'acquisto del cavo di cui all'ordine n. 433/2010 somme pari a €. 665.148,00 e/o della somma che l'On.le Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. e/o di Per_1 espletanda ulteriore CTU;
delle somme sborsate per l'acquisto degli accessori necessari al montaggio del cavo acquistato giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00
e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché le somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per
l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo,
e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; oltre interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. su tutte le somme che saranno liquidate. 13) Ritenere e dichiarare infondata l'eccezione svolta dalla ai Controparte_6 sensi dell'art. 82 Convenzione di Vienna per tutte le ragioni esposte al punto n.VII del presente atto. In via subordinata per l'ipotesi estrema di suo accoglimento ritenere dichiarare che l'attrice ai sensi dell'art.83 della Convenzione di Vienna, ha comunque
3 diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento delle convenute,
e condannare la e la in solido e/o in proprio, al risarcimento di CP_5 CP_4 tutti i danni subiti e subendi danni pari a: a) tutte le somme sborsate per l'acquisto del cavo di cui all'ordine n. 433/2010 somme pari a €. 665.148,00 e/o della somma che l'on.le
Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. e/o di Per_1 espletanda ulteriore CTU;
b) delle somme sborsate per l'acquisto degli accessori di montaggio necessari al montaggio del cavo acquistato giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00 e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c. il c) delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché le somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo, e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione anche ai sensi dell'art. 1224. 14) In via ancor più subordinata sempre per l'ipotesi estrema di accoglimento dell'eccezione svolta sollevata dalla ai sensi dell'art. 82 Controparte_5
Parte Convenzione di Vienna, ritenere e dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo nella misura che l'On.le Giudice riterrà congrua anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o a seguito di espletanda CTU e condannare le convenute alla restituzione delle somme versate in eccesso sul prezzo oltre al risarcimento delle voci di danno superiormente esposte alle lettere b, c, del superiore punto n. 14) e comunque al pagamento di quelle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione anche ai sensi dell'art. 1224. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CPA.”
CONVENUTA, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Controparte_1 rejectis In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte opponente, per decorrenza dei termini di legge, dalle condizioni di promuovimento della azione proposta e/o dalla possibilità di invocare per l'effetto l'inadempimento contrattuale della parte opposta;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la litispendenza,
4 anche parziale, tra le domande formulate da parte attrice in confronto di Tele-Fonika
Kable S.A., in punto di danno, e le domande dalla stessa formulate nel giudizio dalla stessa, preventivamente adito, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - R.g.
260/2014, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea, per come formulata a pagg. 26, 27, n. 6) dell'atto di citazione. nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da in quanto totalmente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso anche in ragione della accertanda impossibilità di parte attrice a potere dare corso agli obblighi restitutori di quanto esattamente ha costituito oggetto di accordi e fornitura;
in ogni caso, accertata e dichiarata l'avversaria azione infondata e temerariamente proposta, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c; con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
CONVENUTO, : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brindisi adito, CP_2
contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del 2) In via pregiudiziale assorbente, CP_4 dichiararsi la decadenza della società attrice dall'azione intrapresa per sua tardiva proposizione. 3) Nel merito, in principalità, respingersi le domande attoree siccome totalmente infondate in fatto e in diritto. 4) In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di , ridursi la misura del CP_4
risarcimento del danno reclamato, se dovuto, alla stregua del provato. 5) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 16.2.2015, conveniva in Parte_1
giudizio Tele-fonika Kable s.a. e il al fine di ottenere l'accertamento e la CP_4
dichiarazione di risoluzione del contratto di cui all'ordine di acquisto n. 433/00 del
6.9.2010 per grave inadempimento delle convenute ovvero, in subordine, per ottenere la dichiarazione di annullamento del medesimo contratto per dolo o errore;
l'attrice chiedeva, in ogni caso, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta condotta inadempiente ovvero illegittima;
in estremo subordine, domandava la condanna del al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità CP_4
5 extracontrattuale, avendo indotto in mala fede la società attrice a concludere il contratto per cui è causa.
Deduceva l'attrice che: con contratto del 12.5.2010 la società Controparte_7
affidava in appalto a (società operante nel campo della Parte_1
realizzazione e collegamento alla rete elettrica nazionale di impianti di produzione di energia) i lavori di realizzazione, fornitura e progettazione di due cavidotti ad alta tensione per l'allaccio alla rete elettrica nazionale di due parchi fotovoltaici, uno situato in Brindisi
(denominato “Brindisi Petrolchimico”) e l'altro in Tuturano (denominato “Helios
Tuturano”); per la fornitura dei cavi, l'attrice contattava , società con sede in CP_1
Cracovia (Polonia) e rappresentata in Italia dal sin dal principio, Controparte_4
aveva sottolineato che i cavi dovevano essere utilizzati per il trasporto Parte_1
di energia elettrica ad alta tensione nel mercato italiano e che i cavi dovevano possedere le caratteristiche costruttive prescritte da (gestore della rete elettrica ad alta _8
tensione); che con comunicazioni intercorse con il Sig. (rappresentante Testimone_1
del ), l'attrice veniva rassicurata in relazione alla procedura di CP_4
omologazione dei cavi da parte di e alla successiva approvazione del cavo _8
Tele – fonika da parte di che con nota del 29.7.2010 l'attrice accettava la CP_9
proposta formulata da a mezzo del , che prevedeva la CP_1 CP_4
fornitura di due tipi di cavi (il cavo AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico, e il cavo AT 1x630, da usare presso l'impianto sito in Tuturano); che tale proposta veniva sottoscritta dalla , in persona Controparte_1
della seal dealer per l'Italia, sig.ra che l'accordo veniva trasfuso Persona_2
nell'ordine di acquisto n. 433/00 del 16.9.2010, con il quale l'attrice commissionava una fornitura di 10.078 metri lineari di cavo del tipo AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico, per un importo complessivo di €
665.148,00; che con lo stesso ordine veniva acquistato altro cavo del tipo AT 1x630, da impiegare presso l'impianto fotovoltaico sito in Tuturano;
che i cavi venivano regolarmente consegnati;
che il cavo del tipo AT 1x1600 mm2 rimaneva inutilizzato poiché la committente decideva di non realizzare l'impianto presso il Petrolchimico di
Brindisi; che, nell'estate del 2012, il proponeva la costituzione di un'ATI CP_4
tra le parti in causa per la partecipazione ad una gara indetta da ENEL relativa a lavori da
6 realizzarsi nel Porto di Bari;
che le parti erano concordi nell'utilizzare, in caso di aggiudicazione, i cavi di proprietà dell'attrice rimasti inutilizzati;
che in questo CP_5
contesto, per la prima volta, il ammetteva che i cavi acquistati non CP_4
possedevano le caratteristiche prescritte da e, in particolare, dalla tabella _8 _8
UX LK101 per quanto riguarda la corrente termica di corto circuito dello schermo;
che
Parte scopriva, così, che il cavo prodotto e acquistato da possedeva una CP_1
corrente termica di corto circuito dello schermo ampiamente inferiore a quella richiesta da e che, pertanto, lo stesso era inutilizzabile all'interno del mercato , ove _8 _8
opera l'attrice; che il grave inadempimento veniva tempestivamente denunciato alle convenute con lettera raccomandata del 5.11.2012; che medio tempore l'attrice aveva provveduto al pagamento integrale del corrispettivo dovuto per la fornitura del cavo da impiegare presso l'impianto “Brindisi Petrolchimico” mentre aveva pagato parzialmente
Parte quello relativo alla fornitura del cavo da utilizzare in Tuturano;
che la per l'installazione dei cavi per i quali è causa aveva acquistato da altra società i prodotti necessari al montaggio, per un importo complessivo di € 180.000,00; con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 7.6.2013 dinanzi al Tribunale di Brindisi, l'attrice chiedeva la nomina di un CTU al fine di tentare la conciliazione tra le parti e verificare la corrispondenza dei cavi acquistati rispetto alle caratteristiche tecniche imposte da;
_8
che il CTU nominato nell'ambito di quella procedura accertava che le partite di cavi ricevute non erano conformi alle specifiche tecniche di cui alla tabella UX LK 101 di e non erano omologabili presso;
che medio tempore adiva _8 _8 CP_1
in via monitoria il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il pagamento delle somme dovute per la fornitura di cavi di cui ad un secondo ordine di acquisto (ordine n. 511/00 del
5.9.2011); che avverso il decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale l'attrice aveva promosso opposizione.
Tanto premesso in fatto, la società attrice - limitatamente alla fornitura del cavo del tipo
AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico ed acquistato per un importo complessivo di € 665.148,00 - domandava la risoluzione del contratto per avvenuta consegna di aliud pro alio, essendo stati consegnati cavi del tutto inidonei rispetto alla finalità prospettata e comunque inutilizzabili nel mercato di riferimento. In subordine, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo (avendo le
7 convenute garantito la sussistenza di una qualità essenziale del bene, di fatto insussistente) ovvero per errore su una qualità essenziale del bene compravenduto. In ogni caso, la società attrice domandava la restituzione del prezzo corrisposto (pari ad € 665.148,00) e il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inadempimento, corrispondenti ai costi sostenuti per l'acquisto di accessori per il montaggio dei cavi, rimasti inutilizzati, per l'accesso al credito necessario per l'acquisto dei cavi e ai mancati guadagni per le occasioni di ulteriori affari perdute a causa dell'impiego del danaro nell'acquisto di cavi inutilizzabili. In via estremamente gradata, domandava la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., avendo con la propria condotta CP_4
dolosa o colposa indotto l'attrice alla stipulazione di un contratto che diversamente non avrebbe concluso.
Con atto, depositato in data 9.7.2015, si costituiva in giudizio Tele-fonika Kable S.A., chiedendo il rigetto delle richieste di parte attrice.
In particolare, la convenuta eccepiva la decadenza di dalla possibilità di Parte_1
proporre l'azione, avendo tardivamente denunciato i vizi e non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di consegna di aliud pro alio. In secondo luogo, sosteneva di CP_5
aver adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte, avendo consegnato dei cavi conformi alla normativa tecnica internazionale (IEC 60840), l'unica alla quale il prodotto dovesse adeguarsi, non essendo mai stata fatta menzione tra le parti né concordata alcuna delle specifiche tecniche La convenuta eccepiva, poi, la temerarietà Parte_2
ed infondatezza dell'azione giudiziaria, invocando la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice
- la quale cercava di riparare al danno subito in conseguenza del mancato utilizzo dei cavi acquistati (per ragioni dipendenti dalla società committente) individuando ipotetiche responsabilità in capo a - la mancanza dei presupposti per invocare CP_5
l'annullamento del contratto e l'infondatezza della domanda risarcitoria. Da ultimo, sottolineava l'impossibilità di richiedere la risoluzione del contratto alla luce della previsione di cui all'art. 82 della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita internazionale di merci, stante il parziale deterioramento e sottrazione dei beni compravenduti (come risultante dagli accertamenti compiuti da CTU nominato dal
Tribunale di Brindisi nel corso del sopra citato procedimento per ATP).
8 In via preliminare, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la litispendenza tra CP_5
la domanda avanzata dinanzi a questo Tribunale e quella preventivamente promossa dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con atto, depositato il 9.7.2015, si costituiva in giudizio anche il , il quale CP_4
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo rimasto estraneo al rapporto contrattuale nonché la decadenza dell'attrice dalla garanzia per tardività della denuncia.
Nel merito, il sosteneva l'insussistenza del lamentato inadempimento, non CP_4
avendo le parti mai pattuito la necessaria conformità dei cavi alle caratteristiche tecniche di cui alle tabelle 101 , nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento. Pt_2 _8
Con ordinanza del 27.5.2016 il Giudice rigettava l'eccezione di litispendenza rilevando che: “la presente controversia e quella pendente innanzi al Tribunale di Barcellona
[...]
afferiscono a due distinti accordi contrattuali (rispettivamente, ordine n. 433/00 Pt_3
ed ordine n. 511/00) pur intercorsi tra le medesime parti ed aventi ad oggetto lo stesso genere di res;
non ricorra né un'ipotesi di litispendenza né di continenza, ma al più una forma di connessione “debole” che tuttavia, alla luce della complessa attività istruttoria che si appalesa necessaria al fine di correttamente delibare la domanda e le eccezioni formulate, sconsiglia la riunione della presente causa a quella preventivamente incardinata presso il Tribunale siciliano in quanto il simultaneus processus non consentirebbe in tal caso l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse”.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento per ATP recante n.r.g. 1825/2013.
Con ordinanza del 20.11.2018, il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 26.1.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza, depositata in data 11.1.2021, , venuta a conoscenza della CP_5
sopravvenuta distruzione di una parte consistente dei cavi per i quali è causa, chiedeva che il Tribunale volesse tenere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contestualmente depositata allo scopo di dimostrare tale evento.
Con decreto del 12.1.2021, il Giudice revocava l'ordinanza del 20.11.2018 e rinviava la causa all'udienza del 13.4.2021 affinché le parti prendessero posizione sul punto.
All'udienza del 9.11.2021 il Giudice, salva la decisione sull'utilizzabilità della documentazione depositata unitamente all'istanza del 11.1.2021, rinviava all'udienza del
9 3.11.2022 per la precisazione delle conclusioni. A quell'udienza, il Tribunale, in persona di altro Giudice unico, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con successiva ordinanza del 28.2.2023 rimetteva la causa sul ruolo, rilevando la necessità di un approfondimento istruttorio a mezzo di CTU integrativa.
Depositata la relazione integrativa, questo Giudice, all'esito dell'udienza del 22.5.2024, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere chiarito che la decisione in ordine alle domande avanzate dalle parti in causa spetta alla giurisdizione di questo Giudice.
Ed invero, l'art. 5, co. 1, lett. a) del Reg. CE n. 44/2001 (applicabile al caso di specie, essendo quella in esame una controversia in materia civile e commerciale che vede coinvolte due società aventi sede legale in due diversi Stati membri dell'Unione Europea) stabilisce che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Ebbene, nel caso in valutazione l'obbligazione di consegna di merce prodotta in Polonia è stata eseguita in Italia e, pertanto, correttamente, la società venditrice è stata convenuta dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana.
Quanto alla disciplina applicabile al caso in esame, è convincimento di questo Giudice che
– per lo meno con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di vendita, di restituzione del prezzo pagato e di risarcimento del danno conseguente - debba farsi riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, tra le parti contraenti deve farsi riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile
1980 (resa esecutiva con la l. n. 765 del 1985), che, dettando una disciplina sostanziale uniforme, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti, poiché il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio
10 passaggio consistente nell'individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell'applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 25/01/2018, n.1867).
Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi necessari per l'applicazione in concreto della citata Convenzione di Vienna. Invero, il rapporto dedotto in giudizio è un contratto di compravendita avente ad oggetto beni mobili;
si tratta, altresì, di un contratto internazionale, in quanto concluso tra società aventi sede in due diversi Stati, entrambi contraenti della Convenzione al momento della conclusione del contratto (la Convenzione
è, difatti, entrata in vigore in Italia in data 1.1.1988 e in Polonia in data 1.6.1996).
A questo punto occorre brevemente richiamare il contenuto della disciplina di cui alla citata Convenzione internazionale.
La sezione II della Convenzione regolamenta la conformità delle merci. L'art. 35, in particolare, dispone che “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b ) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo”.
Quanto alla denuncia dei vizi, l'art. 39 prevede che “
1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale” mentre il successivo art. 40 precisa che “Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il
11 difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente”.
La successiva sezione III regolamenta i mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore, prevedendo all'art. 49 che “1.
L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso: a) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente
Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto”.
L'inadempimento contrattuale dà diritto, inoltre, al risarcimento del danno (cfr. art. 74 della Convenzione secondo cui “I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”) e alla restituzione di quanto pagato o consegnato (cfr. art. 81, ad avviso del quale “
1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in casodirisoluzione.
2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente”).
A proposito delle restituzioni, l'art. 82 della Convenzione precisa che “
1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è impossibile restituire le merci in uno stato pressochè identico a quello nel quale le ha ricevute.
2. Il paragrafo precedente non si applica:
a ) se l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua”.
12 Venendo ora al caso di specie, la società attrice lamenta il grave inadempimento delle società convenute, sostenendo che i cavi acquistati non sarebbero utilizzabili per difetto delle caratteristiche tecniche prescritte da società che gestisce la rete _8
elettrica italiana ad alta tensione. Sostiene, altresì, che aveva l'obbligo CP_1
contrattuale di fornire cavi dotati di tali caratteristiche tecniche e che la stessa unitamente all'intermediario, , aveva ingenerato il legittimo affidamento che quei cavi CP_4
sarebbero stati conformi alle prescrizioni tecniche di e, dunque, utilizzabili per la _8
realizzazione del cavidotto ad alta tensione che avrebbe collegato l'impianto fotovoltaico
“Brindisi Petrolchimico” alla rete nazionale elettrica gestita da _8
L'assunto di parte attrice è fondato e trova ampio riscontro nelle prove documentali e testimoniali nonché negli esiti di ben due CTU, le quali hanno condotto ad accertamenti conformi.
Partendo proprio dall'esito delle CTU, assunte l'una nel corso del giudizio per ATP e l'altra nell'ambito del presente giudizio, entrambi i consulenti tecnici di parte sono giunti - sulla base di argomentazioni logiche e coerenti – a conclusioni conformi, dalle quali questo
Giudice non ha motivo di discostarsi. In particolare, entrambi gli esperti hanno accertato che i cavi del tipo AT 1x1600 mm2 oggetto di ordine di acquisto n. 433 del 16.9.2010 non erano conformi alle specifiche tecniche prescritte da (ed in particolare alle _8
specifiche tecniche prescritte nella tabella tecnica UX LK 101) e non erano omologabili presso . Entrambi i CTU hanno accertato che il valore di corrente termica di corto _8
circuito dello schermo del cavo fornito era di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto da . In definitiva, gli esperti nominati hanno convenuto che il cavo non fosse _8
adatto allo scopo.
Ora, sostengono le convenute che nessuna pattuizione contrattuale prevedeva espressamente l'obbligo per la venditrice (e produttrice) di consegnare cavi conformi alle prescrizioni tecniche imposte da e che, pertanto, nessun inadempimento _8
contrattuale sarebbe configurabile, avendo realizzato e venduto cavi CP_1
corrispondenti a quelli indicati nella scheda tecnica allegata al contratto.
La tesi non convince. Va dato atto, preliminarmente, che in effetti, come sostenuto dalle convenute, né l'ordine d'acquisto del 16.9.2010 né il precedente contratto del 29.7.2010 fanno espressa menzione delle caratteristiche tecniche richieste da;
tuttavia, non _8
13 può sottacersi che copiosa corrispondenza precontrattuale - intrattenuta tra l'attrice e il ma trasmessa per conoscenza anche a – contiene plurimi CP_4 CP_5
riferimenti alla procedura di omologazione dei cavi presso . Il richiamo va alla _8
corrispondenza via e-mail del 21.6.2010 (ove il comunica alla società CP_4
attrice che “a breve concluderemo la procedura di omologazione presso ) e a quella _8
del 24.6.2010 (ove lo stesso informa che “nel mercato stiamo CP_4 _8
completando la procedura di omologazione”).
Addirittura, con comunicazione del 7.7.2010 (di poco antecedente alla conclusione del contratto di compravendita ed inviata, anche essa, per conoscenza anche a ) il CP_5
si spinge ad affermare che la direzione tecnica di aveva recentemente CP_4 _8
approvato il cavo . CP_5
D'altronde, i testimoni escussi hanno confermato che tutte le parti sapevano che il cavo per cui è causa doveva essere integrato all'interno della rete . _8
In definitiva, vi è prova agli atti che la società venditrice si sia resa autrice di un inadempimento ex art. 35 della citata Convenzione di Vienna, avendo consegnato merci non adatte all'uso specifico (impiego per la realizzazione di cavidotti presso l'impianto
“Brindisi Petrolchimico”), uso che era stato portato a conoscenza della stessa venditrice, la quale era stata resa edotta che i cavi servivano per l'allaccio alla rete nazionale gestita da e che per l'allaccio a tale rete era necessaria l'omologazione dei cavi da parte di _8
, possibile soltanto in caso di conformità alle caratteristiche tecniche da essa _8
prescritte.
Sostengono ancora le convenute che la denuncia dei vizi sarebbe tardiva e che, pertanto,
l'attrice sarebbe decaduta dal diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
Anche tale assunto deve essere disatteso. Ed invero, quand'anche volesse ritenersi che avesse avuto da tempo contezza della difformità delle merci, comunque Parte_1
la circostanza sarebbe irrilevante, stante il contenuto del già citato art. 40 della
Convenzione secondo il quale il venditore non può avvalersi dell'eccezione di decadenza se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente. Nel caso di specie, è innegabile, alla luce delle emergenze probatorie sopra richiamate, che la venditrice fosse a conoscenza della difformità rispetto alle specifiche tecniche di (tanto da averne continuato a _8
14 sostenere la non debenza nel corso di questo giudizio) e che nulla aveva comunicato sul punto all'acquirente, almeno prima del 2012 quando il riconosceva la non CP_4
corrispondenza alle caratteristiche tecniche imposte da . _8
Venendo ora ai rimedi prospettati a tutela del contraente adempiente, l'art. 49 della
Convenzione riconosce il diritto alla risoluzione del contratto soltanto quando sia stata accertata un'inosservanza essenziale del contratto. Ebbene, è convincimento di chi giudica che tale evenienza ricorra nel caso di specie, avendo la venditrice consegnato beni affetti da un vizio così grave da renderli del tutto inutilizzabili per lo scopo perseguito dall'acquirente e reso manifesto alla venditrice. Detto altrimenti, l'inadempimento della venditrice ha completamente frustrato l'interesse della controparte contrattuale, rendendo l'esborso economico privo di un valido corrispettivo.
Alla risoluzione del contratto per cui è causa, consegue – come da espressa richiesta della società attrice – il diritto alla restituzione del prezzo pattuito ex art. 81 della Convenzione.
Non può ritenersi, viceversa, applicabile la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 82 della
Convenzione poiché l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua.
La documentazione agli atti, ivi inclusa quella depositata dalla convenuta CP_1
unitamente all'istanza del 11.1.2021 (certamente ammissibile, essendo relativa a fatti verificatisi in epoca successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.) dimostra che la perdita o sottrazione delle merci è avvenuta per fatto del terzo, essendo stata la merce oggetto di furto e incendio da parte di ignoti.
D'altro canto, l'attrice ha dimostrato attraverso la prova testimoniale di aver custodito diligentemente la merce, depositandola in un magazzino recintato e custodito. Ne consegue che l'impossibilità di restituzione integrale non è ad essa imputabile e, pertanto, alla stessa non può essere precluso l'esercizio del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.
Venendo ora alla domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, questo
Giudice ritiene che essa non possa essere accolta, difettando una sufficiente prova in ordine all'an e al quantum del danno patrimoniale subito.
15 L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l'acquisto degli accessori per il montaggio dei cavi risultati inutilizzabili, dai costi sostenuti per l'accesso al credito bancario per l'acquisto dei cavi e derivante dal mancato guadagno conseguente ad un diverso impiego del prezzo di acquisto dei cavi.
Ora, sul punto va evidenziato che la parte che avanza domanda di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale è tenuta a fornire precisa prova certa non soltanto dell'inadempimento ma anche del danno (nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante), sia in ordine alle sue effettive entità e sia soprattutto in ordine al relativo nesso di causalità (cfr. Corte appello - Campobasso, 18/10/2023, n. 303). Tale prova deve essere particolarmente rigorosa soprattutto rispetto alla voce del danno da lucro cessante, che è danno futuro al patrimonio derivante dalla perdita di un guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere se l'altra avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio;
i mancati guadagni meramente ipotetici, non possono assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Tribunale Potenza, 27/02/2024, n.351).
Nel caso in esame, la società attrice non ha provato di aver subito un attuale decremento del suo patrimonio in conseguenza dell'inadempimento della venditrice e, dunque, un danno emergente. Tale decremento non è certamente ricollegabile all'acquisto di accessori per il montaggio di cavi, i quali restano nel patrimonio dell'attrice e potranno essere reimpiegati in futuro.
Neppure vi è prova che abbia fatto fronte a costi per l'accesso al credito Parte_1
bancario. D'altronde tale circostanza non era prevedibile dalle convenute e la relativa voce di danno non sarebbe, pertanto, comunque risarcibile.
Infine, del tutto generica, oltre che indimostrata, è la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato reimpiego del denaro utilizzato per l'acquisto dei cavi;
pertanto, anche essa andrà rigettata.
Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le domande avanzate nei confronti di CP_1
devono essere in gran parte accolte (domanda di risoluzione per grave
[...]
inadempimento e di restituzione del prezzo); pertanto, ciò giustifica la condanna di CP_10
[...]
[...]
[...] al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, le quali verranno
[...]
liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
Rispetto alle domande avanzate nei confronti del (in sostanza quella di CP_4
risarcimento del danno, essendo quelle di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo avanzabili soltanto nei confronti della controparte contrattuale), l'attrice risulta soccombente, non avendo fornito adeguata prova del danno subito. Ciò giustifica la condanna dell'attrice al pagamento nei confronti del delle spese di lite, le CP_4
quali verranno liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
Le spese di lite relative al procedimento per ATP (n.r.g. 532/2015) seguono la medesima sorte di quelle relative al presente giudizio.
Le spese di entrambe le CTU sono poste integralmente a carico della convenuta,
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro TELE-FONIKA KABLE S.A. e Parte_1 CP_4
così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa per grave inadempimento della società convenuta, Tele-fonika Kable S.A.;
2) condanna Tele-fonika Kable S.A. alla restituzione in favore della società attrice del prezzo pagato in esecuzione del contratto, per un importo pari ad € 665.148,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla parte attrice;
4) condanna la società convenuta Tele-fonika Kable S.A. al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
30.906, di cui € 1.713,00 per spese ed € 29.193,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
5) condanna la società convenuta Tele-fonika Kable S.A. al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del giudizio per ATP, recante n.r.g. 1825/2013, liquidate
17 nella somma pari ad € 8.068,00 di cui € 741,00 per spese ed € 7.327,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
6) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta CP_4
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
[...]
29.193,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge;
7) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta CP_4
delle spese processuali del giudizio per ATP, recante n.r.g. 1825/2013, liquidate
[...]
nella somma pari ad € 7.327,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
8) pone le spese di entrambe le CTU a carico della società convenuta, Tele-fonika Kable
S.A.
Brindisi, 7.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2015 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Vendita di cose mobili”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Priviteri, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore (ME), Via Fonte di Venere n. 22;
ATTRICE
CONTRO
p.i. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico le Divelec e Riccardo
Castiglioni, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Brindisi alla via
Sant'Angelo, n. 75;
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Maraschi e Quirico Pepe, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Ostuni (Br) alla via Armando Diaz, n. 65;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “1) In via preliminare rigettare l'eccezione di litispendenza parziale sollevata Cont dalla per le motivazioni svolte al punto n. 2 del presente atto;
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva della
1 3) In via preliminare rigettare l'eccezione di decadenza sollevata dalla Controparte_4
per tutte le ragioni esposte al punto n. 1 del presente atto;
4) Ritenere e Controparte_5
dichiarare inammissibili ed infondate tutte le eccezioni e domande svolte dalle convenute
e, comunque, rigettarle con qualunque statuizione. 5) Ritenere e dichiarare la fondatezza di tutte le domande svolte dalla deducente ed accoglierle con qualunque statuizione. 6)
Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute per consegna di aliud pro alio e/o per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione e nel presente atto. 7)
Ritenere che l'inadempimento delle convenute è grave e rilevante ai sensi dell'art. 1455
c.c., e/o in via subordinata della normativa ritenuta applicabile, oltre che imputabile, e per
l'effetto ritenere e dichiarare risolto il contratto di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010.
8) In via subordinata ritenere e dichiarare l'annullamento del contratto di cui all'ordine n.
433/00 del 16/09/2010, per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., e conseguentemente dichiarare che il contratto è privo di qualsivoglia effetto giuridico. 9) In via ancor più subordinata ritenere e dichiarare e dichiarare l'annullamento del contratto di fornitura di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010, ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., atteso che la
[...]
è incorsa in errore relativamente all'identità dell'oggetto della Parte_1
prestazione e sopra una qualità dello stesso e conseguentemente dichiarare che il contratto è privo di qualsivoglia effetto giuridico. 10) Per effetto dell'annullamento e/o della risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 433/00 del 16/09/2010, ritenere e dichiarare il diritto della alla restituzione delle somme versate a titolo Parte_1
di corrispettivo e conseguentemente condannare le convenute e Controparte_5
in solido e/o in proprio al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della complessiva somma di €.665.148,00 oltre interessi dalle date dei Parte_1 singoli pagamenti e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art.1224 c.c. e/o della somma che l'On.le Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. . Si fa atto di prontezza alla restituzione del cavo. 11) Per effetto Per_1 dell'annullamento e/o della risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 433/00 del
16/09/2010, ritenere e dichiarare il diritto della al risarcimento di tutti i Parte_1 danni subiti e subendi e per l'effetto condannare la e la Controparte_5 CP_4
in solido, e/o in proprio al pagamento a titolo di risarcimento del danno: delle
[...] somme sborsate per l'acquisto degli accessori necessari al montaggio del cavo acquistato
2 giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00 e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché delle somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo, e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi e rivoluzione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c.. 12) In via ancor più subordinata, nell'ipotesi estrema in cui non dovesse ritenersi la insussistenza di una responsabilità contrattuale delle convenute ritenere e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi
Cont dell'art. 2043 c.c. e/o 1337 c.c., della e della in solido e/o in Controparte_4
proprio per avere con la propria condotta indotto la deducente alla conclusione di un contratto che non avrebbe mai concluso, e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti
i danni subiti e subendi danni pari a: tutte le somme sborsate per l'acquisto del cavo di cui all'ordine n. 433/2010 somme pari a €. 665.148,00 e/o della somma che l'On.le Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. e/o di Per_1 espletanda ulteriore CTU;
delle somme sborsate per l'acquisto degli accessori necessari al montaggio del cavo acquistato giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00
e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché le somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per
l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo,
e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; oltre interessi e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. su tutte le somme che saranno liquidate. 13) Ritenere e dichiarare infondata l'eccezione svolta dalla ai Controparte_6 sensi dell'art. 82 Convenzione di Vienna per tutte le ragioni esposte al punto n.VII del presente atto. In via subordinata per l'ipotesi estrema di suo accoglimento ritenere dichiarare che l'attrice ai sensi dell'art.83 della Convenzione di Vienna, ha comunque
3 diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento delle convenute,
e condannare la e la in solido e/o in proprio, al risarcimento di CP_5 CP_4 tutti i danni subiti e subendi danni pari a: a) tutte le somme sborsate per l'acquisto del cavo di cui all'ordine n. 433/2010 somme pari a €. 665.148,00 e/o della somma che l'on.le
Giudice riterrà dovuta anche in virtù della espletata CTU a firma dell'ing. e/o di Per_1 espletanda ulteriore CTU;
b) delle somme sborsate per l'acquisto degli accessori di montaggio necessari al montaggio del cavo acquistato giusto ordine n.433/2010 quantificabili in €. 120.000,00 e/ alla somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c. il c) delle somme sborsate a titolo di interessi bancari passivi nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio nonché le somme dovute a titolo di danno subito per avere impegnato ingenti risorse per l'acquisto di un bene inutilizzabile ed avere perso altre opportunità di impiego produttivo, e comunque al pagamento delle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione anche ai sensi dell'art. 1224. 14) In via ancor più subordinata sempre per l'ipotesi estrema di accoglimento dell'eccezione svolta sollevata dalla ai sensi dell'art. 82 Controparte_5
Parte Convenzione di Vienna, ritenere e dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo nella misura che l'On.le Giudice riterrà congrua anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. e/o a seguito di espletanda CTU e condannare le convenute alla restituzione delle somme versate in eccesso sul prezzo oltre al risarcimento delle voci di danno superiormente esposte alle lettere b, c, del superiore punto n. 14) e comunque al pagamento di quelle somme che saranno ritenute dall'On.le Giudice anche a seguito di espletanda CTU e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione anche ai sensi dell'art. 1224. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CPA.”
CONVENUTA, “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Controparte_1 rejectis In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte opponente, per decorrenza dei termini di legge, dalle condizioni di promuovimento della azione proposta e/o dalla possibilità di invocare per l'effetto l'inadempimento contrattuale della parte opposta;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la litispendenza,
4 anche parziale, tra le domande formulate da parte attrice in confronto di Tele-Fonika
Kable S.A., in punto di danno, e le domande dalla stessa formulate nel giudizio dalla stessa, preventivamente adito, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - R.g.
260/2014, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea, per come formulata a pagg. 26, 27, n. 6) dell'atto di citazione. nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da in quanto totalmente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso anche in ragione della accertanda impossibilità di parte attrice a potere dare corso agli obblighi restitutori di quanto esattamente ha costituito oggetto di accordi e fornitura;
in ogni caso, accertata e dichiarata l'avversaria azione infondata e temerariamente proposta, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c; con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
CONVENUTO, : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brindisi adito, CP_2
contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del 2) In via pregiudiziale assorbente, CP_4 dichiararsi la decadenza della società attrice dall'azione intrapresa per sua tardiva proposizione. 3) Nel merito, in principalità, respingersi le domande attoree siccome totalmente infondate in fatto e in diritto. 4) In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di , ridursi la misura del CP_4
risarcimento del danno reclamato, se dovuto, alla stregua del provato. 5) Sempre con vittoria di spese e compensi di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 16.2.2015, conveniva in Parte_1
giudizio Tele-fonika Kable s.a. e il al fine di ottenere l'accertamento e la CP_4
dichiarazione di risoluzione del contratto di cui all'ordine di acquisto n. 433/00 del
6.9.2010 per grave inadempimento delle convenute ovvero, in subordine, per ottenere la dichiarazione di annullamento del medesimo contratto per dolo o errore;
l'attrice chiedeva, in ogni caso, la condanna delle convenute al risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta condotta inadempiente ovvero illegittima;
in estremo subordine, domandava la condanna del al risarcimento dei danni subiti a titolo di responsabilità CP_4
5 extracontrattuale, avendo indotto in mala fede la società attrice a concludere il contratto per cui è causa.
Deduceva l'attrice che: con contratto del 12.5.2010 la società Controparte_7
affidava in appalto a (società operante nel campo della Parte_1
realizzazione e collegamento alla rete elettrica nazionale di impianti di produzione di energia) i lavori di realizzazione, fornitura e progettazione di due cavidotti ad alta tensione per l'allaccio alla rete elettrica nazionale di due parchi fotovoltaici, uno situato in Brindisi
(denominato “Brindisi Petrolchimico”) e l'altro in Tuturano (denominato “Helios
Tuturano”); per la fornitura dei cavi, l'attrice contattava , società con sede in CP_1
Cracovia (Polonia) e rappresentata in Italia dal sin dal principio, Controparte_4
aveva sottolineato che i cavi dovevano essere utilizzati per il trasporto Parte_1
di energia elettrica ad alta tensione nel mercato italiano e che i cavi dovevano possedere le caratteristiche costruttive prescritte da (gestore della rete elettrica ad alta _8
tensione); che con comunicazioni intercorse con il Sig. (rappresentante Testimone_1
del ), l'attrice veniva rassicurata in relazione alla procedura di CP_4
omologazione dei cavi da parte di e alla successiva approvazione del cavo _8
Tele – fonika da parte di che con nota del 29.7.2010 l'attrice accettava la CP_9
proposta formulata da a mezzo del , che prevedeva la CP_1 CP_4
fornitura di due tipi di cavi (il cavo AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico, e il cavo AT 1x630, da usare presso l'impianto sito in Tuturano); che tale proposta veniva sottoscritta dalla , in persona Controparte_1
della seal dealer per l'Italia, sig.ra che l'accordo veniva trasfuso Persona_2
nell'ordine di acquisto n. 433/00 del 16.9.2010, con il quale l'attrice commissionava una fornitura di 10.078 metri lineari di cavo del tipo AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico, per un importo complessivo di €
665.148,00; che con lo stesso ordine veniva acquistato altro cavo del tipo AT 1x630, da impiegare presso l'impianto fotovoltaico sito in Tuturano;
che i cavi venivano regolarmente consegnati;
che il cavo del tipo AT 1x1600 mm2 rimaneva inutilizzato poiché la committente decideva di non realizzare l'impianto presso il Petrolchimico di
Brindisi; che, nell'estate del 2012, il proponeva la costituzione di un'ATI CP_4
tra le parti in causa per la partecipazione ad una gara indetta da ENEL relativa a lavori da
6 realizzarsi nel Porto di Bari;
che le parti erano concordi nell'utilizzare, in caso di aggiudicazione, i cavi di proprietà dell'attrice rimasti inutilizzati;
che in questo CP_5
contesto, per la prima volta, il ammetteva che i cavi acquistati non CP_4
possedevano le caratteristiche prescritte da e, in particolare, dalla tabella _8 _8
UX LK101 per quanto riguarda la corrente termica di corto circuito dello schermo;
che
Parte scopriva, così, che il cavo prodotto e acquistato da possedeva una CP_1
corrente termica di corto circuito dello schermo ampiamente inferiore a quella richiesta da e che, pertanto, lo stesso era inutilizzabile all'interno del mercato , ove _8 _8
opera l'attrice; che il grave inadempimento veniva tempestivamente denunciato alle convenute con lettera raccomandata del 5.11.2012; che medio tempore l'attrice aveva provveduto al pagamento integrale del corrispettivo dovuto per la fornitura del cavo da impiegare presso l'impianto “Brindisi Petrolchimico” mentre aveva pagato parzialmente
Parte quello relativo alla fornitura del cavo da utilizzare in Tuturano;
che la per l'installazione dei cavi per i quali è causa aveva acquistato da altra società i prodotti necessari al montaggio, per un importo complessivo di € 180.000,00; con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 7.6.2013 dinanzi al Tribunale di Brindisi, l'attrice chiedeva la nomina di un CTU al fine di tentare la conciliazione tra le parti e verificare la corrispondenza dei cavi acquistati rispetto alle caratteristiche tecniche imposte da;
_8
che il CTU nominato nell'ambito di quella procedura accertava che le partite di cavi ricevute non erano conformi alle specifiche tecniche di cui alla tabella UX LK 101 di e non erano omologabili presso;
che medio tempore adiva _8 _8 CP_1
in via monitoria il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il pagamento delle somme dovute per la fornitura di cavi di cui ad un secondo ordine di acquisto (ordine n. 511/00 del
5.9.2011); che avverso il decreto ingiuntivo emesso da quel Tribunale l'attrice aveva promosso opposizione.
Tanto premesso in fatto, la società attrice - limitatamente alla fornitura del cavo del tipo
AT 1x1600 mm2, da utilizzare presso l'impianto fotovoltaico di Brindisi Petrolchimico ed acquistato per un importo complessivo di € 665.148,00 - domandava la risoluzione del contratto per avvenuta consegna di aliud pro alio, essendo stati consegnati cavi del tutto inidonei rispetto alla finalità prospettata e comunque inutilizzabili nel mercato di riferimento. In subordine, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo (avendo le
7 convenute garantito la sussistenza di una qualità essenziale del bene, di fatto insussistente) ovvero per errore su una qualità essenziale del bene compravenduto. In ogni caso, la società attrice domandava la restituzione del prezzo corrisposto (pari ad € 665.148,00) e il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inadempimento, corrispondenti ai costi sostenuti per l'acquisto di accessori per il montaggio dei cavi, rimasti inutilizzati, per l'accesso al credito necessario per l'acquisto dei cavi e ai mancati guadagni per le occasioni di ulteriori affari perdute a causa dell'impiego del danaro nell'acquisto di cavi inutilizzabili. In via estremamente gradata, domandava la condanna del Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., avendo con la propria condotta CP_4
dolosa o colposa indotto l'attrice alla stipulazione di un contratto che diversamente non avrebbe concluso.
Con atto, depositato in data 9.7.2015, si costituiva in giudizio Tele-fonika Kable S.A., chiedendo il rigetto delle richieste di parte attrice.
In particolare, la convenuta eccepiva la decadenza di dalla possibilità di Parte_1
proporre l'azione, avendo tardivamente denunciato i vizi e non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di consegna di aliud pro alio. In secondo luogo, sosteneva di CP_5
aver adempiuto esattamente alle obbligazioni assunte, avendo consegnato dei cavi conformi alla normativa tecnica internazionale (IEC 60840), l'unica alla quale il prodotto dovesse adeguarsi, non essendo mai stata fatta menzione tra le parti né concordata alcuna delle specifiche tecniche La convenuta eccepiva, poi, la temerarietà Parte_2
ed infondatezza dell'azione giudiziaria, invocando la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice
- la quale cercava di riparare al danno subito in conseguenza del mancato utilizzo dei cavi acquistati (per ragioni dipendenti dalla società committente) individuando ipotetiche responsabilità in capo a - la mancanza dei presupposti per invocare CP_5
l'annullamento del contratto e l'infondatezza della domanda risarcitoria. Da ultimo, sottolineava l'impossibilità di richiedere la risoluzione del contratto alla luce della previsione di cui all'art. 82 della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita internazionale di merci, stante il parziale deterioramento e sottrazione dei beni compravenduti (come risultante dagli accertamenti compiuti da CTU nominato dal
Tribunale di Brindisi nel corso del sopra citato procedimento per ATP).
8 In via preliminare, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la litispendenza tra CP_5
la domanda avanzata dinanzi a questo Tribunale e quella preventivamente promossa dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con atto, depositato il 9.7.2015, si costituiva in giudizio anche il , il quale CP_4
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo rimasto estraneo al rapporto contrattuale nonché la decadenza dell'attrice dalla garanzia per tardività della denuncia.
Nel merito, il sosteneva l'insussistenza del lamentato inadempimento, non CP_4
avendo le parti mai pattuito la necessaria conformità dei cavi alle caratteristiche tecniche di cui alle tabelle 101 , nonché l'infondatezza della domanda di risarcimento. Pt_2 _8
Con ordinanza del 27.5.2016 il Giudice rigettava l'eccezione di litispendenza rilevando che: “la presente controversia e quella pendente innanzi al Tribunale di Barcellona
[...]
afferiscono a due distinti accordi contrattuali (rispettivamente, ordine n. 433/00 Pt_3
ed ordine n. 511/00) pur intercorsi tra le medesime parti ed aventi ad oggetto lo stesso genere di res;
non ricorra né un'ipotesi di litispendenza né di continenza, ma al più una forma di connessione “debole” che tuttavia, alla luce della complessa attività istruttoria che si appalesa necessaria al fine di correttamente delibare la domanda e le eccezioni formulate, sconsiglia la riunione della presente causa a quella preventivamente incardinata presso il Tribunale siciliano in quanto il simultaneus processus non consentirebbe in tal caso l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse”.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento per ATP recante n.r.g. 1825/2013.
Con ordinanza del 20.11.2018, il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 26.1.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza, depositata in data 11.1.2021, , venuta a conoscenza della CP_5
sopravvenuta distruzione di una parte consistente dei cavi per i quali è causa, chiedeva che il Tribunale volesse tenere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contestualmente depositata allo scopo di dimostrare tale evento.
Con decreto del 12.1.2021, il Giudice revocava l'ordinanza del 20.11.2018 e rinviava la causa all'udienza del 13.4.2021 affinché le parti prendessero posizione sul punto.
All'udienza del 9.11.2021 il Giudice, salva la decisione sull'utilizzabilità della documentazione depositata unitamente all'istanza del 11.1.2021, rinviava all'udienza del
9 3.11.2022 per la precisazione delle conclusioni. A quell'udienza, il Tribunale, in persona di altro Giudice unico, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con successiva ordinanza del 28.2.2023 rimetteva la causa sul ruolo, rilevando la necessità di un approfondimento istruttorio a mezzo di CTU integrativa.
Depositata la relazione integrativa, questo Giudice, all'esito dell'udienza del 22.5.2024, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190
c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere chiarito che la decisione in ordine alle domande avanzate dalle parti in causa spetta alla giurisdizione di questo Giudice.
Ed invero, l'art. 5, co. 1, lett. a) del Reg. CE n. 44/2001 (applicabile al caso di specie, essendo quella in esame una controversia in materia civile e commerciale che vede coinvolte due società aventi sede legale in due diversi Stati membri dell'Unione Europea) stabilisce che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Ebbene, nel caso in valutazione l'obbligazione di consegna di merce prodotta in Polonia è stata eseguita in Italia e, pertanto, correttamente, la società venditrice è stata convenuta dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana.
Quanto alla disciplina applicabile al caso in esame, è convincimento di questo Giudice che
– per lo meno con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di vendita, di restituzione del prezzo pagato e di risarcimento del danno conseguente - debba farsi riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, tra le parti contraenti deve farsi riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile
1980 (resa esecutiva con la l. n. 765 del 1985), che, dettando una disciplina sostanziale uniforme, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti, poiché il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio
10 passaggio consistente nell'individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell'applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 25/01/2018, n.1867).
Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi necessari per l'applicazione in concreto della citata Convenzione di Vienna. Invero, il rapporto dedotto in giudizio è un contratto di compravendita avente ad oggetto beni mobili;
si tratta, altresì, di un contratto internazionale, in quanto concluso tra società aventi sede in due diversi Stati, entrambi contraenti della Convenzione al momento della conclusione del contratto (la Convenzione
è, difatti, entrata in vigore in Italia in data 1.1.1988 e in Polonia in data 1.6.1996).
A questo punto occorre brevemente richiamare il contenuto della disciplina di cui alla citata Convenzione internazionale.
La sezione II della Convenzione regolamenta la conformità delle merci. L'art. 35, in particolare, dispone che “
1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b ) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo”.
Quanto alla denuncia dei vizi, l'art. 39 prevede che “
1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale” mentre il successivo art. 40 precisa che “Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il
11 difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente”.
La successiva sezione III regolamenta i mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore, prevedendo all'art. 49 che “1.
L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso: a) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente
Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto”.
L'inadempimento contrattuale dà diritto, inoltre, al risarcimento del danno (cfr. art. 74 della Convenzione secondo cui “I danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto”) e alla restituzione di quanto pagato o consegnato (cfr. art. 81, ad avviso del quale “
1. La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle parti in casodirisoluzione.
2. La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare contemporaneamente”).
A proposito delle restituzioni, l'art. 82 della Convenzione precisa che “
1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli è impossibile restituire le merci in uno stato pressochè identico a quello nel quale le ha ricevute.
2. Il paragrafo precedente non si applica:
a ) se l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua”.
12 Venendo ora al caso di specie, la società attrice lamenta il grave inadempimento delle società convenute, sostenendo che i cavi acquistati non sarebbero utilizzabili per difetto delle caratteristiche tecniche prescritte da società che gestisce la rete _8
elettrica italiana ad alta tensione. Sostiene, altresì, che aveva l'obbligo CP_1
contrattuale di fornire cavi dotati di tali caratteristiche tecniche e che la stessa unitamente all'intermediario, , aveva ingenerato il legittimo affidamento che quei cavi CP_4
sarebbero stati conformi alle prescrizioni tecniche di e, dunque, utilizzabili per la _8
realizzazione del cavidotto ad alta tensione che avrebbe collegato l'impianto fotovoltaico
“Brindisi Petrolchimico” alla rete nazionale elettrica gestita da _8
L'assunto di parte attrice è fondato e trova ampio riscontro nelle prove documentali e testimoniali nonché negli esiti di ben due CTU, le quali hanno condotto ad accertamenti conformi.
Partendo proprio dall'esito delle CTU, assunte l'una nel corso del giudizio per ATP e l'altra nell'ambito del presente giudizio, entrambi i consulenti tecnici di parte sono giunti - sulla base di argomentazioni logiche e coerenti – a conclusioni conformi, dalle quali questo
Giudice non ha motivo di discostarsi. In particolare, entrambi gli esperti hanno accertato che i cavi del tipo AT 1x1600 mm2 oggetto di ordine di acquisto n. 433 del 16.9.2010 non erano conformi alle specifiche tecniche prescritte da (ed in particolare alle _8
specifiche tecniche prescritte nella tabella tecnica UX LK 101) e non erano omologabili presso . Entrambi i CTU hanno accertato che il valore di corrente termica di corto _8
circuito dello schermo del cavo fornito era di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto da . In definitiva, gli esperti nominati hanno convenuto che il cavo non fosse _8
adatto allo scopo.
Ora, sostengono le convenute che nessuna pattuizione contrattuale prevedeva espressamente l'obbligo per la venditrice (e produttrice) di consegnare cavi conformi alle prescrizioni tecniche imposte da e che, pertanto, nessun inadempimento _8
contrattuale sarebbe configurabile, avendo realizzato e venduto cavi CP_1
corrispondenti a quelli indicati nella scheda tecnica allegata al contratto.
La tesi non convince. Va dato atto, preliminarmente, che in effetti, come sostenuto dalle convenute, né l'ordine d'acquisto del 16.9.2010 né il precedente contratto del 29.7.2010 fanno espressa menzione delle caratteristiche tecniche richieste da;
tuttavia, non _8
13 può sottacersi che copiosa corrispondenza precontrattuale - intrattenuta tra l'attrice e il ma trasmessa per conoscenza anche a – contiene plurimi CP_4 CP_5
riferimenti alla procedura di omologazione dei cavi presso . Il richiamo va alla _8
corrispondenza via e-mail del 21.6.2010 (ove il comunica alla società CP_4
attrice che “a breve concluderemo la procedura di omologazione presso ) e a quella _8
del 24.6.2010 (ove lo stesso informa che “nel mercato stiamo CP_4 _8
completando la procedura di omologazione”).
Addirittura, con comunicazione del 7.7.2010 (di poco antecedente alla conclusione del contratto di compravendita ed inviata, anche essa, per conoscenza anche a ) il CP_5
si spinge ad affermare che la direzione tecnica di aveva recentemente CP_4 _8
approvato il cavo . CP_5
D'altronde, i testimoni escussi hanno confermato che tutte le parti sapevano che il cavo per cui è causa doveva essere integrato all'interno della rete . _8
In definitiva, vi è prova agli atti che la società venditrice si sia resa autrice di un inadempimento ex art. 35 della citata Convenzione di Vienna, avendo consegnato merci non adatte all'uso specifico (impiego per la realizzazione di cavidotti presso l'impianto
“Brindisi Petrolchimico”), uso che era stato portato a conoscenza della stessa venditrice, la quale era stata resa edotta che i cavi servivano per l'allaccio alla rete nazionale gestita da e che per l'allaccio a tale rete era necessaria l'omologazione dei cavi da parte di _8
, possibile soltanto in caso di conformità alle caratteristiche tecniche da essa _8
prescritte.
Sostengono ancora le convenute che la denuncia dei vizi sarebbe tardiva e che, pertanto,
l'attrice sarebbe decaduta dal diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
Anche tale assunto deve essere disatteso. Ed invero, quand'anche volesse ritenersi che avesse avuto da tempo contezza della difformità delle merci, comunque Parte_1
la circostanza sarebbe irrilevante, stante il contenuto del già citato art. 40 della
Convenzione secondo il quale il venditore non può avvalersi dell'eccezione di decadenza se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente. Nel caso di specie, è innegabile, alla luce delle emergenze probatorie sopra richiamate, che la venditrice fosse a conoscenza della difformità rispetto alle specifiche tecniche di (tanto da averne continuato a _8
14 sostenere la non debenza nel corso di questo giudizio) e che nulla aveva comunicato sul punto all'acquirente, almeno prima del 2012 quando il riconosceva la non CP_4
corrispondenza alle caratteristiche tecniche imposte da . _8
Venendo ora ai rimedi prospettati a tutela del contraente adempiente, l'art. 49 della
Convenzione riconosce il diritto alla risoluzione del contratto soltanto quando sia stata accertata un'inosservanza essenziale del contratto. Ebbene, è convincimento di chi giudica che tale evenienza ricorra nel caso di specie, avendo la venditrice consegnato beni affetti da un vizio così grave da renderli del tutto inutilizzabili per lo scopo perseguito dall'acquirente e reso manifesto alla venditrice. Detto altrimenti, l'inadempimento della venditrice ha completamente frustrato l'interesse della controparte contrattuale, rendendo l'esborso economico privo di un valido corrispettivo.
Alla risoluzione del contratto per cui è causa, consegue – come da espressa richiesta della società attrice – il diritto alla restituzione del prezzo pattuito ex art. 81 della Convenzione.
Non può ritenersi, viceversa, applicabile la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 82 della
Convenzione poiché l'impossibilità di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressochè identico a quello nel quale l'acquirente le ha ricevute non è dovuto ad un atto od omissione da parte sua.
La documentazione agli atti, ivi inclusa quella depositata dalla convenuta CP_1
unitamente all'istanza del 11.1.2021 (certamente ammissibile, essendo relativa a fatti verificatisi in epoca successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c.) dimostra che la perdita o sottrazione delle merci è avvenuta per fatto del terzo, essendo stata la merce oggetto di furto e incendio da parte di ignoti.
D'altro canto, l'attrice ha dimostrato attraverso la prova testimoniale di aver custodito diligentemente la merce, depositandola in un magazzino recintato e custodito. Ne consegue che l'impossibilità di restituzione integrale non è ad essa imputabile e, pertanto, alla stessa non può essere precluso l'esercizio del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.
Venendo ora alla domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni, questo
Giudice ritiene che essa non possa essere accolta, difettando una sufficiente prova in ordine all'an e al quantum del danno patrimoniale subito.
15 L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l'acquisto degli accessori per il montaggio dei cavi risultati inutilizzabili, dai costi sostenuti per l'accesso al credito bancario per l'acquisto dei cavi e derivante dal mancato guadagno conseguente ad un diverso impiego del prezzo di acquisto dei cavi.
Ora, sul punto va evidenziato che la parte che avanza domanda di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale è tenuta a fornire precisa prova certa non soltanto dell'inadempimento ma anche del danno (nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante), sia in ordine alle sue effettive entità e sia soprattutto in ordine al relativo nesso di causalità (cfr. Corte appello - Campobasso, 18/10/2023, n. 303). Tale prova deve essere particolarmente rigorosa soprattutto rispetto alla voce del danno da lucro cessante, che è danno futuro al patrimonio derivante dalla perdita di un guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere se l'altra avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio;
i mancati guadagni meramente ipotetici, non possono assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Tribunale Potenza, 27/02/2024, n.351).
Nel caso in esame, la società attrice non ha provato di aver subito un attuale decremento del suo patrimonio in conseguenza dell'inadempimento della venditrice e, dunque, un danno emergente. Tale decremento non è certamente ricollegabile all'acquisto di accessori per il montaggio di cavi, i quali restano nel patrimonio dell'attrice e potranno essere reimpiegati in futuro.
Neppure vi è prova che abbia fatto fronte a costi per l'accesso al credito Parte_1
bancario. D'altronde tale circostanza non era prevedibile dalle convenute e la relativa voce di danno non sarebbe, pertanto, comunque risarcibile.
Infine, del tutto generica, oltre che indimostrata, è la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato reimpiego del denaro utilizzato per l'acquisto dei cavi;
pertanto, anche essa andrà rigettata.
Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le domande avanzate nei confronti di CP_1
devono essere in gran parte accolte (domanda di risoluzione per grave
[...]
inadempimento e di restituzione del prezzo); pertanto, ciò giustifica la condanna di CP_10
[...]
[...]
[...] al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, le quali verranno
[...]
liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
Rispetto alle domande avanzate nei confronti del (in sostanza quella di CP_4
risarcimento del danno, essendo quelle di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo avanzabili soltanto nei confronti della controparte contrattuale), l'attrice risulta soccombente, non avendo fornito adeguata prova del danno subito. Ciò giustifica la condanna dell'attrice al pagamento nei confronti del delle spese di lite, le CP_4
quali verranno liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022.
Le spese di lite relative al procedimento per ATP (n.r.g. 532/2015) seguono la medesima sorte di quelle relative al presente giudizio.
Le spese di entrambe le CTU sono poste integralmente a carico della convenuta,
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro TELE-FONIKA KABLE S.A. e Parte_1 CP_4
così provvede:
[...]
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa per grave inadempimento della società convenuta, Tele-fonika Kable S.A.;
2) condanna Tele-fonika Kable S.A. alla restituzione in favore della società attrice del prezzo pagato in esecuzione del contratto, per un importo pari ad € 665.148,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla parte attrice;
4) condanna la società convenuta Tele-fonika Kable S.A. al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
30.906, di cui € 1.713,00 per spese ed € 29.193,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
5) condanna la società convenuta Tele-fonika Kable S.A. al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del giudizio per ATP, recante n.r.g. 1825/2013, liquidate
17 nella somma pari ad € 8.068,00 di cui € 741,00 per spese ed € 7.327,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
6) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta CP_4
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
[...]
29.193,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge;
7) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta CP_4
delle spese processuali del giudizio per ATP, recante n.r.g. 1825/2013, liquidate
[...]
nella somma pari ad € 7.327,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
8) pone le spese di entrambe le CTU a carico della società convenuta, Tele-fonika Kable
S.A.
Brindisi, 7.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
18