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Sentenza 27 ottobre 2023
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/10/2023, n. 15984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15984 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 15984/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8721 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Impresa Agricola di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Mignacca e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento con il quale l'Agea ha sospeso ex art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 ogni determinazione in merito ai pagamenti dei contributi comunitari del ricorrente;
- dei provvedimenti non conosciuti e non comunicati con la quale l'Agea ha apposto l'anomalia D-12 sulle domande di pagamento del ricorrente inerente alle erogazioni PAC e PSR e l'anomalia SRR-36 inerente alle erogazioni concesse dal GAL Salto Cicolano per la realizzazione di investimenti produttivi;
- della scheda di controllo protocollo -OMISSIS- del 9 maggio 2022;
- di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022 di chiusura dell'istruttoria amministrativa relativa al procedimento avviato con prot. n. 40932 del 20.5.2022, con il quale l'AGEA ha accertato la sussistenza di un debito della complessiva somma di € 102.398,64 per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica, campagne 2020 e 2021 e per la Misura 13 del PSR Abruzzo, campagna 2021;
- della nota prot. -OMISSIS- del 6 ottobre 2022 di comunicazione della chiusura dell'istruttoria amministrativa impugnata sub.1);
- del provvedimento di iscrizione del debito all'interno del registro debitori della società;
- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16.7.2022 (dep. il 21.7.2022), l’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (“Agea”) ha sospeso ex art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001 ogni determinazione in merito ai pagamenti dei contributi unionali richiesti dalla ricorrente in relazione all’attività agricola svolta su alcuni terreni siti nel Comune di Lucoli (AQ), la cui disponibilità era stata ottenuta mediante la partecipazione all’associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune per la concessione di aree demaniali a fini di pascolo.
1.1. L’Agea si è costituita in giudizio.
1.2. Con ordinanza del 9.9.2022, adottata all’esito della camera di consiglio del 7.9.2022, il Tribunale ha rigettato l’istanza di misure cautelari per insussistenza del requisito del periculum in mora .
2. Con ricorso notificato e depositato il 16.11.2022, l’impresa agricola ha proposto ricorso per motivi aggiunti per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 3.10.2022, con il quale l’Agea ha accertato la sussistenza di un debito della complessiva somma di euro 102.398,64 per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica, campagne 2020 e 2021 e per la Misura 13 del PSR Abruzzo, campagna 2021.
2.1. Il provvedimento impugnato, che supera quello di sospensione contestato con l’originario ricorso, muove dall’assunto che è “ venuto meno l’idoneo titolo di conduzione ” delle superfici dichiarate nelle domande, “ che è obbligatoriamente richiesto per il loro inserimento nel fascicolo aziendale e per l’ottenimento dei contributi agricoli ”; e ciò per le seguenti ragioni: (i) l’impresa agricola ha ottenuto la disponibilità dei terreni per la stagione pascoliva 2021-2022 in quanto aderente all’associazione temporanea di imprese aggiudicataria del Lotto 5 (contratto prot. n. 2602 del 13/5/2021) e del Lotto 6 (contratto prot. n. 2602 del 13/5/2021) messi a gara dal Comune di Lucoli; (ii) la mandataria dell’ATI – Azienda agricola Campo Imperatore dei f.lli Pezzopane s.s. – è stata attinta da un’informativa antimafia (Prefettura dell’Aquila, prot. n. 13373 del 10/3/2022), sicché i contratti stipulati devono intendersi risolti di diritto ai sensi del codice delle leggi antimafia; (iii) l’effetto risolutorio non può dirsi precluso dalla determinazione n. 97 del 14.5.2022 con cui il Comune di Lucoli ha ritenuto di proseguire il rapporto a fronte della sostituzione nell’ATI della mandataria, stante l’inapplicabilità dell’art. 48, comma 17, del d.lgs. 50 del 2016 alle concessioni e l’assenza di un interesse pubblico alla continuazione del rapporto (la determinazione è intervenuta il giorno stesso della scadenza delle concessioni); (iv) anche per la stagione pascoliva 2020-2021, l’impresa agricola ha ottenuto la disponibilità dei terrenti per aver aderito all’ATI aggiudicataria del Lotto 1 (contratto prot. n. 3456 del 9.7.2020), messo a gara dal medesimo Comune, il cui rapporto doveva però ritenersi parimenti risolto di diritto in ragione dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Pescara il 10.3.2022 nei confronti della capofila, società agricola Frassino di Mysliwy Renata Beata s.s.
2.2. A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente ha dedotto: (i) la violazione delle regole procedimentali, in quanto l’originario procedimento aperto da Agea, e nel cui contesto era stato adottato il provvedimento di sospensione avversato con il ricorso originario, si riferiva esclusivamente alla campagna di aiuti 2021, mentre il provvedimento conclusivo concerne anche l’annualità 2020; (ii) l’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 92, commi 3 e 4, e 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto l’impresa ricorrente non è stata attinta dall’interdittiva antimafia, dovendosi peraltro considerare il provvedimento, la cui legittimità non è sindacabile da parte dell’Agea, con cui il Comune ha deciso di proseguire il rapporto concessorio in ragione della sostituzione della mandataria interdetta; (iii) l’applicabilità, contrariamente a quanto supposto dall’Agea, del meccanismo di sostituzione della mandataria di cui all’art. 48 del d.lgs. 50 del 2016, sia perché richiamato dal bando di gara sia in quanto (iv) espressione dei principi generali di cui all’art. 4 del Dlgs. 50/2016; (v) l’illegittimità della revoca perché non tiene conto che il sopravvenire dell’informazione antimafia interdittva nei confronti di un’impresa terza integra una circostanza eccezionale e imprevedibile ai sensi del Considerando 5 del Reg. UE 1306/2013 o, comunque, manifesta la buona fede e l’assenza di colpa dell’impresa, come tale rilevante ai sensi del Considerando 41 del Reg. CE 2419/2001 e dell’art. 44 del medesimo atto normativo; (vi) la disparità di trattamento cui è stata sottoposta l’impresa ricorrente, atteso che l’Organismo pagatore della Regione Lombardia, per il pagamento del premio unico per l’annualità 2021 richiesto da un’altra azienda mandante della stessa ATI, ha ritenuto efficace la determinazione del Comune di proseguire il rapporto con l’ATI modificata a seguito dell’interdittiva, e dunque ha provveduto al pagamento dei contributi in favore dell’impresa.
2.3. L’Agea ha replicato ai motivi aggiunti con apposita memoria.
2.4. Il Tribunale con ordinanza del 16.12.2022 ha rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.
2.5. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di competenza del Tribunale adito e, dopo discussione sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con riguardo alla determinazione della competenza territoriale, l’art. 13, comma 1, c.p.a. prevede che “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
3.1. Come recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue, dunque, una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale.
La conclusione si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo all'efficacia dell'atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione ” (sent. 13 luglio 2021, n. 13).
3.2. Nel caso di specie, gli atti impugnati esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo, in quanto hanno ad oggetto una procedura relativa a finanziamenti da erogarsi in relazione a terreni situati in tale territorio.
Più nello specifico, l’effetto diretto dei provvedimenti contestati consiste nella negazione dell’agevolazione finanziaria pubblica teleologicamente collegata alla realizzazione agevolata di una certa iniziativa economica territorialmente localizzata (vd. Cons. Stato, sez. IV, 30.8.2021, n. 6067); sicché è tale localizzazione, confinata su terreni tutti situati nel Comune di Lucoli (AQ), a radicare la competenza del TAR Abruzzo – L’Aquila (in termini analoghi, ex multis , TAR Lazio, sez. II- Ter, ordd. 23.6.2021, n. 7556; 8.6.2021, n. 6830; 25.5.2021, n. 6175; 25.5.2021, n. 6168; sez. II Stralcio, 27.4.2020, n. 4247).
4. Per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale di questo Tribunale a decidere in ordine alla presente controversia, indicando il TAR Abruzzo – L’Aquila quale giudice inderogabilmente competente davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti tenuto conto della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre imprese menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Rosario Carrano, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.